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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.02.2002 35.2001.29

February 26, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,029 words·~1h 5min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2001.00029   mm/tf

Lugano 26 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 aprile 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,  

contro  

la decisione del 18 gennaio 2001 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 9 gennaio 1998, __________ - dipendente della ditta __________ in qualità di montatore di linee esterne - è scivolato sulle scale di casa ed ha riportato un trauma contusivo alla spalla destra.

                                         Accertamenti successivamente predisposti hanno permesso di mettere in luce una sindrome da Impingement sotto-acromiale ed una probabile piccola rottura della cuffia dei rotatori (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 26 ottobre 2000, l'Istituto assicuratore ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità del 20% a far tempo dal 1° luglio 2000 nonché di un'indennità per menomazione dell'integrità del 10% (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dal Servizio consulenza giuridica __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'__________, in data 18 gennaio 2001, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 18 aprile 2001, __________, sempre patrocinato dal summenzionato Servizio di consulenza giuridica, ha chiesto che l'assicuratore LAINF convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita d'invalidità del 67% ed un'IMI del 20%.

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  Nella fattispecie la decisione di accordare un'IMI del 10% si basa sulla valutazione effettuata dal medico di circondario in data 18.2.2000. Lo stesso ritiene che il quadro clinico complessivo possa essere paragonato ad una periartropatia della spalla destra di media entità, la quale comprende la componente algica, la limitazione funzionale nelle varie direzioni dello spazio, la diminuzione della forza e l'ipotrofia muscolare.

L'assicurato soffre principalmente di una limitazione funzionale della spalla destra con un'elevazione limitata all'orizzontale. L'IMI corrispondente a tale deficit previsto nella Tavola 1 della Divisione medica della __________ prevede un'indennità del 15% ("mobile jusqu'à l' l'horizontale"). Nella tabella citata non figura assolutamente, a differenza di quanto sostiene il medico di circondario dr. __________, che la limitazione della mobilità fino all'orizzontale sia da intendersi unicamente per un blocco meccanico e non per una limitazione funzionale, la quale sarebbe prevista e contenuta già nell'IMI riferita alla periartrite omero‑scapolare. In effetti potrebbe presentarsi anche la fattispecie dove è presente una periartrite omero‑scapolare pur senza limitazione della mobilità fino all'orizzontale. Si ritiene pertanto che la limitazione della mobilità fino all'orizzontale sia da riconoscere con un'IMI del 15%, come prevede la Tavola 1 della __________, indipendentemente se l'origine di tale limitazione sia un blocco meccanico oppure una limitazione di tipo funzionale.

L'assicurato presenta inoltre una sindrome algica a riposo e sotto sforzo, una modesta ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro ("deutliche Atrophie im Bereich des Supra‑ und Infraspinatus. uskellücke zwischen dem vorderen und mittleren Drittel des Deltoideus ", v. incarto _ doc. _), nonché una netta limitazione funzionale nella interna/esterna in abduzione.

Per questi motivi si ritiene che la percentuale di IMI stabilita dalla __________. del 10% non tenga sufficientemente conto della reale menomazione e sia in contrasto con le stesse tavole __________. Si ritiene pertanto maggiormente giustificata un'IMI del 20%.

(…)

Qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento dello stato di salute e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'__________, l'assicurato invalido a seguito d'infortunio ha diritto a una rendita d'invalidità, il cui grado è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione del l'invalidità, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, ed il reddito del lavoro che egli avrebbe, potuto conseguire senza evento invalidante (art. 18‑20 LAINF). Se l'assicurato non svolge di fatto l'attività che si può ragionevolmente esigere da lui, questa circostanza è ininfluente per la determinazione del grado d'invalidità.

La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare il danno alla salute del richiedente e quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili. Prima di determinare il diritto alle prestazioni, il danno alla salute deve dunque essere chiarito sufficientemente.

Nel caso specifico per stabilire l'esigibilità di un'attività lavorativa la __________ si è fondata sul rapporto della visita di chiusura del medico di circondario, il quale ritiene che l'assicurato sia "limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra dell'orizzontale o scostato dal tronco, i movimenti ripetuti di elevazione, abduzione oppure rotazione sotto sforzo, l'uso di strumenti o macchinari vibranti, rispettivamente contundenti, così come: il trasporto di pesi anche poco rilevanti (pochi chili) con il braccio distaccato dal tronco " (v. incarto _doc. _).

Per calcolare il grado d'invalidità del 20% la __________ si è basata sul reddito dell'attività che l'assicurato avrebbe ancora svolto senza il sopraggiungere dell'infortunio (fr. 52234) confrontandolo, con l'importo di fr. 41'924.60, ritenuto quale guadagno ancora realizzabile nonostante i postumi infortunistici.

Il reddito da invalido non viene contestato, mentre non si può ritenere attendibile l'importo di fr. 41'924.60, media salariale di 4 attività teoricamente possibili presso 4 ditte prese in esame (v. incarto _ doc. _).

(…)

Normalmente il confronto dei redditi deve avvenire in maniera molto precisa. Allorquando mancano però i dati salariali concreti, la giurisprudenza ha ammesso anche l'utilizzo di dati statistici o tabellari. Nella fattispecie la __________ ha stabilito il reddito da invalido utilizzando il metodo delle cosiddette schede DPL (descrizione dei posti di lavoro), metodo finora ritenuto valido dal TFA al pari dell'utilizzo delle rilevazioni della struttura dei salari dell'Ufficio federale di statistica (RAMI 1999 pag. 412). In data 10.4.2001 la Ia camera del TFA dovrebbe però essersi pronunciata in un caso concreto destinato a creare giurisprudenza sull'eventuale anticonformità del metodo delle schede DPL, alle norme della CEDU,

Indipendentemente dall'esito di tale vertenza, di cui non conosciamo ancora il risultato, rimane riservato il fatto che per poter applicare il metodo delle schede DPL, devono essere soddisfatte alcune condizioni stabilite dalla giurisprudenza.

Per i seguenti motivi si ritiene pertanto che nel caso concreto il reddito da invalido di fr. 41924.60 ottenuto dalla _______ non possa essere considerato attendibile:

-   La __________ ha utilizzato 4 schede DPL. In un caso (scheda DPL,

2597) si tratta di un'attività normalmente svolta da personale femminile: sulla scheda figura la dicitura "operaia", e che i lavori vengono eseguiti da donne, ma che anche un uomo può farli. Di sicuro difficilmente verrebbe assunto un uomo della corporatura dell'assicurato, che ha sempre svolto esclusivamente lavori pesanti (contadino, aiuto‑giardiniere, manovale edile, montatore di linee aeree elettriche e telefoniche; v. incarto _ doc. _), visto che si tratta di un lavoro esclusivamente di manualità fine.

Il TFA a più riprese ha stabilito che le possibilità che l'assicurato possa svolgere i lavori considerati dall'assicurazione non devono essere irrealistiche. Nel caso di specie si tratta di un lavoro il cui svolgimento non è precluso a priori ad un uomo. Considerando però attentamente tutte le circostanze del caso, appare irrealistico che l'assicurato possa effettivamente svolgere queste mansioni, tanto più che "le TFA a reconnu que des travailleurs non qualifiés qui, avant de devenir invalides, exerçaient une activité manuelle sont en règle générale engages pour des travaux de manoeuvre ou d'autres activités physiques. (RCC 1989 pag. 331).

-   In due casi (schede DPL 2456 e 4255) si presuppone di aver

terminato le scuole dell'obbligo quale requisito di formazione per poter accedere alla formazione empirica interna alla ditta. L'assicurato però purtroppo ha potuto frequentare le scuole unicamente fino alla quinta classe elementare (v. incarto _ doc. _).

Sconcertante è la risposta contenuta nella decisione su opposizione che "il fatto che alcune ditte menzionano quali requisiti la conclusione delle scuole dell'obbligo è ininfluente visto che determinante non è il fatto di sapere se le ditte in questione sarebbero disposte ad assumere anche un collaboratore che ha fatto solo la quinta elementare ma piuttosto di sapere se il lavoratore in questione sarebbe in grado di fare il lavoro richiesto". Così dicendo la __________ confonde l'esigibilità di un lavoro dal punto di vista medico con l'aspetto prettamente economico della determinazione dei redditi.

Il lavoro descritto dalle schede DPL 2456 e 4255 potrebbe magari anche essere esigibile da un punto di vista medico, ma all'assicurato mancano i requisiti scolastici per poterlo esercitare. I dati salariali riferiti a queste schede non possono pertanto entrare in considerazione (ATA GE 30.5.2000, A/918/1999, cons. 7: "... a présenté six postes, dont deux peuvent être d'emblée résolument exclus, la recourante ne possédant pas de diplôme d'enseignement").

-   Nel caso della scheda DPL, 2296 si tratta di un unico posto di lavoro, con delle mansioni ben specifiche che difficilmente vengono ancora svolte presso altri datori di lavoro. La __________ ribadisce che non tocca all'assicuratore infortuni reperire un posto di lavoro all'assicurato ma semplicemente comprovare che in via teorica sul mercato del lavoro sussistono delle attività che l'assicurato può svolgere. Ancora una volta ci si deve richiamare al fatto che possibilità di impiego irrealistiche non devono essere tenute in conto (ATA GE 30.5.2000, A/918/1999, cons. 3: " ... on ne saurait déterminer le revenu raisonnablement exigible de l'assuré ... en se bornant à prendre en considération un genre d'activité quasiment inconnue du marché du travail"), e che i dati presi in considerazione devono essere significativi di un mercato del lavoro che ancora può offrire delle mansioni all'assicurato divenuto invalido. Un solo posto di lavoro non può di certo "fare mercato".

Ne consegue che praticamente nessuna delle 4 schede DPL, scelte dalla __________ possono servire da punto di partenza per determinare il reddito che l'assicurato può ancora conseguire nonostante il danno alla salute.

Oltre alle considerazioni presentate ve ne sono ancora altre che possono rendere inattendibile la scelta operata dalla __________:

-   Il reddito di fr. 41'924.60 è calcolato applicando, la media dei 4 salari non tenendo conto della loro frequenza nella realtà ed è quindi errato. Nel caso della scheda DPL 2296 si tratta di un unico posto di lavoro. Nel caso delle altre schede non si sa invece per quanti posti di lavoro, viene corrisposto il salario indicato. Per essere attendibile, la media salariale delle attività mediamente ancora esigibili non può essere raggiunta facendo la media tra le ditte scelte (totale dei salari diviso 4), bensì con una media aritmetica tra i vari posti di lavoro, che dovrebbero corrispondere per lo meno ad un centinaio suddivisi almeno tra 5 ditte ("Die Auswahl der Arbeitsplätze ‑ mindestens fünf ‑ dient schliesslich als Grundlage für die Bestimmung des Invalidenlohnes, wobei der Durchschnítt massgebend ist", K. __________, __________ ‑Tabellenlöhne zur Ermittlung des Invalideneinkommens, in: Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der Invaliditát in der Sozialversicherung, pag. 121).

-   Per giungere all'importo sopra indicato, si è preso in considerazione il salario medio tra il minimo e il massimo salariale previsto dalla ditta. La modalità di passaggio dal salario minimo al massimo, altro dato importante che manca nelle schede DPL, è spesso in relazione al rendimento e alle prestazioni del dipendente. Ammesso che l'assicurato, di 63 anni di età, riesca a soddisfare le esigenze minime, stabilite sulle norme produttive, sembra veramente ottimistico affermare a priori che egli si meriterebbe la retribuzione media.

-   In relazione ai posti di lavoro delle schede DPL 4255 e 2597, si ritiene che non si possa chiedere all'assicurato, visti i suoi problemi di salute (dolori alla spalla nel guidare l'automobile a lungo), di percorrere circa 150/100 km al giorno per arrivare ad __________ rispettivamente __________o. Inoltre, se si dovesse ritenere esigibile uno spostamento giornaliero tra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro così considerevole, si ritiene che nella determinazione del reddito si dovrebbe pure tener conto delle maggiori spese per il conseguimento del reddito (spese di viaggio elevate), che nella professione precedente l'assicurato non doveva sopportare.

-   La __________ ha ripreso la media tra i 4 salari delle schede DPL, scelte senza esaminare se nel caso specifico poteva e doveva essere applicata un'ulteriore riduzione sull'importo ottenuto. In effetti il TFA ha stabilito che deve sempre essere valutata l'applicazione di un ulteriore coefficiente di riduzione sul dato salariale ottenuto (leidensbedingter Abzug; RAMI 1999 pag. 414).

In considerazione delle argomentazioni sopraesposte, si ritiene che il reddito da invalido fissato dalla __________ sia arbitrario.

Se si dovessero applicare invece i dati statistici dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari dell'Ufficio federale di statistica, riferiti al Cantone Ticino, in attività leggere, semplici e non qualificate, si giungerebbe ad un risultato completamente diverso, contrariamente a quanto afferma la __________ nella decisione su opposizione. In effetti la __________ si basa su degli importi non validi per il Cantone Ticino. Codesto lodevole tribunale ha stabilito che per la manodopera maschile ci si deve basare su un salario annuo di fr. 45'390. Questo importo è suscettibile di un'ulteriore riduzione a dipendenza dalle circostanze personali e dalla situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione). Nel caso di specie, considerata l'età, la mancanza di scolarità e formazione specifica, il fatto di avere sempre e solo svolto lavori pesanti, e la possibilità di essere impiegato solo a tempo ridotto, giustificano l'applicazione del coefficiente di riduzione massimo del 25%. Si otterrebbe così un salario esigibile di fr. 34'042.

Tenuto conto inoltre che il PD dr. __________ dell'__________, a suo tempo scelto dalla __________ quale perito specialistico (v. doc. _), ha fissato un'abilità lavorativa unicamente del 50% anche in attività confacenti ("In angepasster Tätigkeit könnte eine 50% Arbeitsfähigkeit erreicht werden" v. incarto _ doc. _), e che è sicuramente disposto a circostanziare meglio la propria valutazione, si ottiene un reddito ancora esigibile in un'attività consona allo stato di salute dell'assicurato di fr. 17'021, ciò che determina un grado d'invalidità del 67%"

                                         (I).

                               1.4.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.5.   Nel corso del mese di maggio 2001, lo scrivente TCA ha proceduto ad interpellare il Prof. dott. __________, al quale sono state chieste precisazioni in merito alla valutazione dell'esigibilità lavorativa contenuta nel referto 13 ottobre 2000 (cfr. VI).

                                         La risposta è pervenuta il 25 luglio 2001 (VII).

                                         Le parti hanno avuto occasione di formulare le loro osservazioni (cfr. IX e X nonché XVI e XVIII).

                               1.6.   Nel settembre 2001, il TCA ha acquisito agli atti di causa il rapporto 30 agosto 2001 allestito dal medico di circondario dell'__________ nella causa V. (cfr. 35.2000._) ed ha concesso alle parti facoltà di presentare delle osservazioni in relazione alla quantificazione dell'IMI.

                                         __________ ha preso posizione il 14 settembre 2001 (XX), mentre l'Istituto assicuratore convenuto, da parte sua, lo ha fatto il 20 settembre 2001 (XXI).

                               1.7.   In data 14 dicembre 2001, lo scrivente Tribunale ha interpellato il dottor __________, medico di circondario dell'__________, al quale è stato chiesto d'illustrare gli eventuali motivi per cui __________ non dovrebbe essere posto al beneficio di un'IMI superiore al 10%, e ciò con riferimento al caso dell'assicurato V. (cfr. XXIV).

                                         La risposta del dottor __________ data del 7 gennaio 2002 (cfr. XXV).

                                         Le parti hanno avuto modo di formulare le loro osservazioni al riguardo (cfr. XXIX eXXX).

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto al grado dell'invalidità e della menomazione dell'integrità presentate da __________.

                               2.2.   Rendita d'invalidità

                            2.2.1.   Definizione dell'invalidità

                                         L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                            2.2.2.   Commisurazione dell'invalidità

                                         Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la se­conda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in que­­­­­­­­stione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione at­­­­­­­­tua­le che nelle altre relativamente confacenti.

                                         La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.

                                         L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si misura raffrontando il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'e­gli può tuttora realiz­zare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavora­tiva in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 U187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha ancora avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (cfr. RAMI 1991 U130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (cfr. RAMI 1991 succitata consid. 4d).

                                         I. termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 U187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         II. termine: reddito conseguibile senza invalidità

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G. I. M., non pubbl.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.2.3.   In concreto, in data 18 febbraio 2000, ha avuto luogo la visita medica di chiusura eseguita dal medico di circondario dell'__________, il dottor __________,  spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         Questo lo status oggettivamente costatato dal dottor __________ a livello dell'arto superiore destro:

"  Oggettivamente funzione ancora limitata al di sopra dell'orizzontale, nessun referto infiammatorio locale attualmente in atto, poco attrito sotto-acromiale (minore in tutti i casi rispetto alla spalla contro-laterale), diminuzione diffusa della resistenza allo sforzo, più marcata in rotazione interna.

Sul piano terapeutico il paziente segue attualmente ancora un programma attivo alla frequenza di 2 sedute la settimana ed esegue individualmente un programma di esercizi alla frequenza di 3-4 volte al giorno. Nessun trattamento medicamentoso.

Dal punto di vista medico-assicurativo procediamo con l'esame odierno alla definizione della pratica con in particolare specificazione dell'esigibilità. Concretamente in effetti la prosecuzione degli esercizi individuali di mobilizzazione e rinforzo della spalla è suscettibile di migliorare ulteriormente il quadro clinico attuale senza tuttavia ripercuotersi in maniera significativa sulla residuale capacità lavorativa rispettivamente esigibilità. Da valutarsi inoltre che il paziente, a pochi anni dal licenziamento, è già stato messo temporaneamente a beneficio di una rendita d'invalidità completa.

Postumi infortunistici:

- sindrome algica a riposo e sotto sforzo, deficit funzionale al di sopra dell'orizzontale, diminuzione della resistenza agli sforzi, modesta ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare spalla destra"

                                         (doc. _, p. 3).

                                         Il medico di circondario ha poi discusso la questione relativa all'esigibilità lavorativa e, in particolare, ha avuto modo d'illustrare gli impedimenti funzionali che l’assicurato presenta a dipendenza del danno residuale alla spalla destra. Si tratterebbe, dunque, d’evitare lo svolgimento di mansioni che richiedono un ingaggio prolungato del braccio destro sopra all’orizzontale, di movimenti ripetuti di elevazione, abduzione e rotazione sotto sforzo, nonché la manipolazione di oggetti vibranti e/o contundenti:

"  ESIGIBILITÀ DEL LAVORO

Paziente limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra dell'orizzontale o scostato dal tronco, i movimenti ripetuti di elevazione, abduzione oppure rotazione sotto sforzo, l'uso di strumenti o macchinari vibranti, rispettivamente contundenti, così come il trasporto di pesi anche poco rilevanti (pochi chili) con il braccio distaccato dal tronco"

                                         (doc. _, p. 3).

                                         Proprio sulla base delle risultanze della visita medica di chiusura, l'assicuratore LAINF convenuto ha concluso che l'originaria attività di montatore di linee esterne non appariva più ragionevolmente esigibile (doc. _, p. 4).

                                         L'__________ ha, quindi, stabilito il grado d'invalidità facendo riferimento al mercato generale del lavoro, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. Seguendo le indicazioni fornite dal proprio medico di circondario, l'Istituto assicuratore ha ritenuto che __________ possa ancora svolgere, a tempo pieno e con un completo rendimento, "… un lavoro più leggero che non necessiti in particolare l'ingaggio dell'arto superiore destro oltre l'orizzontale o il porto/sollevamento di pesi rilevanti" (cfr. doc. _, p. 4), quali l'operatore su robot presso la __________, il trafilatore presso la __________, il custode/fattorino presso la __________ e, infine, l'operaio addetto al controllo delle __________ dei __________ presso la __________ (cfr. doc. _).

                                         Nel corso del mese di ottobre 2000, il qui ricorrente si è sottoposto ad una visita di controllo presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________, dove, nel settembre 1999, era stato eseguito un intervento artroscopico di reinserzione della cuffia dei rotatori (cfr. doc. _).

                                         In questa occasione, i sanitari hanno constatato la persistenza di una limitazione funzionale dolorosa, principalmente per quel che riguarda l'elevazione dell'arto superiore destro. Trattandosi dell'esigibilità lavorativa, __________ è stato giudicato totalmente inabile nella sua abituale professione. Per contro, per un'attività adeguata - non gravosa, da svolgere fino all'altezza delle spalle - la sua capacità lavorativa è stata valutata al 50% (cfr. doc. _).

                                         In data 9 gennaio 2001, il dottor __________ ha avuto modo di prendere posizione in merito all'apprezzamento enunciato dagli specialisti dell'__________, specificatamente in relazione all'entità della menomazione all'integrità fisica (cfr. doc. _).

                                         Con il proprio gravame, l'assicurato - riferendosi esplicitamente alla valutazione espressa dal PD dott. __________ il 13 ottobre 2000 (cfr. doc. _) - ha preteso che, per un'attività confacente, il suo grado di abilità lavorativa sarebbe soltanto del 50% (cfr. I, p. 7 in fine).

                                         Da parte sua, il TCA ha, in corso di causa, interpellato il dottor __________, al quale è stato chiesto di voler argomentare "… la tesi secondo cui __________ non è in grado d'esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività adeguata ai postumi infortunistici residuali" (cfr. VI).

                                         Questa la risposta fornita dal suddetto __________:

"  (…).

Ich habe den Patienten seit dem 9.10.2000 nicht mehr gesehen. Wie im Poliklinikbericht vom 9.10.2000 festgehalten wird, sind wir damals der Meinung gewesen, dass im angestammten Beruf als Elektromonteur eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit bestand. Dies war insofern zu motivieren, da keine belasteten Aktivitäten auf oder über Schulterhöhe zumutbar waren. In einer angepassten Tätigkeit kann selbstverständlich eine volle Arbeitsleistung erwartet werden. Diesbezüglich dürfte es sich bei dem vorletzten Satz im Poliklinikbericht vom 9.10.2000 um einen Lapsus linguae handeln, für den ich mich im Namen des diktierenden Assistenzarzt entschuldigen muss"

                                         (VII sottolineatura e grassetto sono del redattore).

                                         In data 10 agosto 2001, __________ ha esternato perplessità a proposito delle giustificazioni addotte dal dottor __________, evidenziando che, citiamo: "il fatto di avere in un primo tempo stabilito una determinata inabilità lavorativa, ed ora misconoscerla retroattivamente, non può certo essere qualificato quale un lapsus linguae. Piuttosto il dr. __________ non è in grado oggigiorno di meglio precisare una valutazione fatta a suo tempo dal proprio medico-assistente, comunque ugualmente controfirmata dallo stesso __________. Pertanto è più semplice affermare, a sproposito, che si è trattato di un lapsus linguistico" (X).

                                         Per finire, egli ha ribadito la necessità che questa Corte proceda ad ordinare l'allestimento di una perizia medica specialistica (cfr. X, p. 2).

                                         Lo scrivente TCA - dopo attenta riflessione - non vede ragioni che gli impediscano di fare proprie le considerazioni enunciate dal dottor __________ a proposito degli impedimenti funzionali dipendenti dai postumi infortunistici residuali (cfr. doc. _, p. 3), considerazioni che coincidono, essenzialmente, con quelle contenute nel referto del 13 ottobre 2000 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________ (cfr. doc. _).

                                         Del resto, tali impedimenti funzionali sono quelli che si riscontrano, normalmente, in assicurati che hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, tutelata dal TFA con pronunzia del 3 gennaio 2000, U 296/99).

                                         Relativamente ai postumi infortunistici alla spalla destra di cui è ancora portatore __________, così come relativamente agli impedimenti funzionali conseguenti a questi postumi, il TCA non vede dunque motivo per scostarsi dagli apprezzamenti enunciati dai dottori __________ e __________, che possono, quindi, validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso dal ricorrente (perizia medica giudiziaria).

                                         Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         In queste circostanze, le obiezioni sollevate dall'assicurato in merito alla risposta 23 luglio 2001 del Prof. __________ (cfr. VIII e X), non appaiono pertinenti, siccome non si vede per quale ragione __________ non dovrebbe essere in grado d'esercitare - a tempo pieno e con un rendimento completo - un'attività che presenti le suesposte peculiarità.

                                         A mente del TCA, quindi, la motivazione fornita dal succitato specialista - ossia che il rapporto 13 ottobre 2000, nella misura in cui la capacità lavorativa in un'attività sostitutiva è stata valutata al 50%, è frutto di un lapsus linguae - appare più che plausibile.

                            2.2.4.   __________ ha definito come irrealistiche le opportunità di lavoro segnalate dall'Istituto assicuratore convenuto.

                                         Per quel che riguarda la DPL 2597 (addetto al controllo delle punte destinate ai trapani dei __________), si tratta di un'attività di manualità fine, inidonea per un individuo che ha da sempre svolto lavori pesanti. Per quel che concerne le professioni di cui alle DPL 2456 e 4255 (trafilatore ed operatore su robot), non possono entrare in linea di conto giacché si richiede che l'interessato abbia portato a termine le scuole dell'obbligo (ciò che non è il caso dell'assicurato). Infine, nel caso della DPL 2296 (custode-fattorino), il ricorrente osserva che si tratta "di un unico posto di lavoro, con delle mansioni ben specifiche che difficilmente vengono ancora svolte presso altri datori di lavoro" (I, p. 6).

                                         In una sentenza del 7 maggio 1999 nella causa D., 35.1998.102, lo scrivente Tribunale ha avuto modo d'esaminare se un assicurato totalmente analfabeta, privo di ogni formazione e portatore dei medesimi impedimenti funzionali presentati da __________ (danno alla spalla destra che non gli consentiva di svolgere mansioni richiedenti un ingaggio prolungato dell'arto superiore destro sopra all’orizzontale, movimenti ripetuti di elevazione, retro-pulsione dello stesso braccio dietro la schiena, rispettivamente, movimenti di rotazione contro resistenza, nonché la manipolazione di oggetti vibranti e/o contundenti), potesse realisticamente mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa sul mercato generale del lavoro.

                                         Giova riprodurre, qui di seguito, il considerando 2.6. della summenzionata pronunzia:

"  Se - da un profilo medico - la situazione appare chiara (cfr. consid. 2.5.), merita, invece, qualche riflessione la circostanza che D. é totalmente analfabeta nonché privo di ogni formazione.

Dottrina e giurisprudenza insegnano, in effetti, che da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über di Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 105 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche. (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a). Nella sentenza non pubblicata 3 febbraio 1999 in re INSAI c. H. e H. c. INSAI, prodotta dall’INSAI sub doc. _, la nostra Corte federale ha, tuttavia, precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non é limitato a tali attività. Nell’industria e nell’artigianato, i lavori manuali, che richiedono l’impiego della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine mentre acquistano viepiù importanza le funzioni di sorveglianza (RCC 1991, p. 321; STFA 23.5.1995 in re G.; STFA 31.7.1996 in re S.). Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

In sintesi, se é vero che, da un lato, l'assicurato é tenuto a compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno, dall’altro, non bisogna perdere d’occhio il concetto d’esigibilità, nel senso poc’anzi evocato.

Ritornando alla presente fattispecie, il fatto che D. non sappia né leggere né scrivere e sia, inoltre, totalmente privo di formazione, rappresenta certamente un grave handicap, che si traduce in un ulteriore restringimento del ventaglio delle attività lucrative da lui ragionevolmente esigibili, e ciò pur ponendosi dal punto di vista di un mercato del lavoro equilibrato.

Nel corso dell’istruttoria di causa, il TCA ha interpellato le ditte presso le quali l’A. ha preteso che vi fosse un posto di lavoro confacente all’assicurato, chiedendo loro se il fatto d’essere analfabeta e di non possedere alcuna formazione professionale, avrebbe potuto rappresentare un ostacolo all’esercizio dell’attività. Tre di esse - il Garage __________ (IX), la __________ (VIII) e la __________ (IX) - hanno risposto positivamente al succitato quesito. La __________ ha preferito non esprimersi al riguardo non avendo mai avuto esperienze dirette (X), mentre la __________ é rimasta silente.

Con le proprie osservazioni 18 gennaio 1999, l’A., a questo proposito, ha rilevato che: “le risposte negative date dalle ditte alla lettera 26 novembre 1998 del Tribunale non possono sorprendere: infatti nessun datore di lavoro si potrebbe dichiarare disposto ad assumere, anche solo in via teorica, un analfabeta” (XIV, p. 1).

Ora, le risposte fornite dal Garage __________, dalla __________ e dalla __________ non riguardano tanto la questione di sapere se un datore di lavoro sarebbe disposto ad assumere alle proprie dipendenze un lavoratore analfabeta, quanto piuttosto quella di sapere se questo lavoratore analfabeta, tenuto conto dei compiti che sarebbe chiamato a svolgere, é o meno in grado di fornire la propria prestazione. Per quel che riguarda, ad esempio, l’attività di magazziniere, la sua non esigibilità emerge già dalla descrizione stessa del posto di lavoro: “... Deve in pratica controllare i bollettini di consegna dei pezzi di ricambio ed allestire gli avvisi di non conformità per la merce difettosa. (...). Non sono richieste particolari conoscenze tecniche. Basta fare attenzione e leggere senza errori i numeri di serie e riporre i singoli pezzi numerati negli scaffali corrispondenti” (cfr. doc. _ - DPL n. 2307 - la sottolineatura é del redattore).

Tutto ben considerato, questa Corte ritiene, comunque, che da D. - malgrado sia indubbiamente sfavorito dal fatto d’esser analfabeta e privo di formazione - si possa esigere che valorizzi la sua restante capacità lavorativa, avuto riguardo al mercato generale del lavoro che entra per lui in linea di conto. Specialmente nell’ambito industriale, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza - fisicamente assai leggere che non presuppongono particolari attitudini intellettuali. Tali attività potrebbero senz’altro venir svolte anche da una persona analfabeta, nella misura in cui richiedono prevalentemente il compimento di gesti ripetitivi: assimilato l’automatismo, non vi possono più essere ostacoli ad un loro esercizio (cfr., ad esempio, l’attività di operaio presso la __________ [cfr. inc._] che consiste nel togliere da una pressa automatica delle conchiglie di materiale sintetico del peso massimo di 100 gr., quella di operaio presso la __________, ditta che produce volanti per autovetture del peso di 1.2-2 kg., che comporta soltanto lavori di carteggiatura, stuccatura, scocciatura delle parti da non verniciare, lisciatura [cfr. doc. _ - DPL 2658], quella d’addetto alla lavorazione del feltro presso la ________, che consiste nel porre, ad uno ad uno, dei cappelli di feltro non ancora rifiniti sopra delle forme metalliche o di legno e nel calare, successivamente, una pressa a vapore sopra la forma stessa [DPL 2612], quella d’addetto all’imballaggio presso il __________, che consiste nel sistemare il prodotto già imballato sotto una macchina etichettatrice, la quale provvede automaticamente all’apposizione dell’etichetta autoadesiva. In seguito, il prodotto deve essere riposto in un container, il quale, una volta pieno, viene trasportato, con l’ausilio di un carrello, fino alla cella frigorifera [DPL 2612] oppure ancora quella di trafilatore presso la __________ che consiste semplicemente nel sorvegliare lo svolgimento della trafilatura, che avviene su dei rulli, ed intervenire soltanto in caso di bisogno, per esempio per saldare i fili in caso di rottura [DPL 2456]).

Non bisogna dimenticare che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio d’attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b)"

                                         (STCA 7.5.1999, succitata - la sottolineatura è del redattore).

                                         Le considerazioni che precedono possono trovare applicazione, mutatis mutandis, anche nella fattispecie ora sub judice, posto comunque come quest'ultima presenti una costellazione decisamente più favorevole (il ricorrente non è analfabeta ed ha beneficiato di una, seppur minima, formazione scolastica e professionale - cfr. doc. _).

                                         A mente di questa Corte, quindi, si deve ritenere che le opportunità di reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati dall'assicurato nonché con le sue condizioni personali, non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. RCC 1991, p. 332 consid. 3c).

                                         Certo, non possono essere ignorati gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa comporterà per _____________. Ciò nondimeno, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato ancora che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente esatto per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti ivi citati; cfr., pure, STFA 10.9.1998 in re S. inedita e DTF 123 V 96 consid. 4c). Se, malgrado tale impegno, un'occupazione confacente non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l'assicurazione contro gli infortuni non è tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83).

                                         Del resto, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

                                         Il TFA è pervenuto ad una medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U439, p. 347ss.:

"  (…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt - nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)"

                                         (STFA succitata, consid. 3b).

                            2.2.5.   L'assicurato contesta inoltre l’entità del reddito che potrebbe conseguire esercitando delle attività cosiddette sostitutive (reddito da invalido).

                                         A mente dell’Istituto assicuratore convenuto, che ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino (cfr. doc. _) l’insorgente - malgrado i postumi residuali dell'evento traumatico del gennaio 1998 - potrebbe conseguire un reddito annuo ammontante a fr. 41’924.-- circa.

                                         ____________, da parte sua, disapprova tale valutazione e postula, invece, l’applicazione di un reddito da invalido di fr. 34’042.-- (cfr. I, p. 7).

                            2.2.6.   Per quel che concerne la determinazione del reddito ipotetico da invalido conseguibile da manodopera maschile nel Cantone Ticino in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti, ha stabilito, in una sentenza di principio pubblicata in SVR 1996, UV N° 55 pag. 183, che il reddito annuo ammonta:

                                         per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--

                                         Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J. M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y. O. c. H.), per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M. c. H.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re B. C. c. INSAI).

Nel passato, questi parametri sono sempre stati approvati dal TFA, in particolare nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292 pag. 223 (= SVR 1998 UV N° 6 p. 15s.).

                                         In una sentenza del 27 ottobre 1999 nella causa T. S., pubblicata in SVR 2000 IV N° 21, il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza, dopo avere constatato che i salari di riferimento sarebbero praticamente identici anche utilizzando i risultati dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'ufficio federale di statistica (cfr. DTF 124 V 324 = Pratique VSI 1999 pag. 51 seg.; Pratique VSI 2000 pag. 84-85) riducendoli, se del caso, conformemente a quanto stabilito dall'Alta Corte (cfr. DTF 124 V 323-324 = Pratique VSI 1999 pag. 55-56; Pratique VSI 2000 pag. 85-86).

                                         La giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.

                                         In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V. B., I 411/98 - pervenuta al TCA il 24 luglio 2000 - l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:

"  3.- (…)

b) Contrariamente all'__________, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.

4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.

La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.

Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).

5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.

In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite"

                                         (STFA 30.6.2000 succitata).

                                         La nostra Corte federale ha pure prolato, di recente, alcune sentenze in materia d'assicurazione contro gli infortuni. Si tratta di fattispecie in cui questo TCA aveva proceduto a quantificare il reddito da invalido in applicazione della suesposta prassi, a discapito della valutazione operata dall'__________ sulla base dei dati risultanti dalla documentazione sui posti di lavoro (DPL).

                                         La prima di queste pronunzie è stata emanata nella causa L., U181/98, e reca la data del 22 maggio 2001.

                                         Essa è stata successivamente confermata con i seguenti giudizi: STFA del 31 maggio 2001 nella causa M., U 286/98, 31 maggio 2001 nella causa M., U 275/98, 31 maggio 2001 nella causa M., U 279/98, 11 giugno 2001 nella causa M., U 17/99, 11 giugno 2001 nella causa S., U 285/98, 19 giugno 2001 nella causa M. P., U 271/98, 21 giugno 2001 nella causa R., U 349/98, 27 giugno 2001 nella causa B., U 362/98, 28 giugno 2001 nella causa C.-D. C., U 18/99, 2 luglio 2001 nella causa F., U 4/99, 9 luglio 2001 nella causa M., U 142/99, 19 luglio 2001 nella causa T., U 190/99, 27 luglio 2001 nella causa B., U 252/99, 5 ottobre 2001 nella causa B., U 165/00, 5 ottobre 2001 nella causa I., U 91/00, 10 ottobre 2001 nella causa C., U 217+225/00 e, infine, 16 ottobre 2001 nella causa M., U 301/00.

                                         Sostanzialmente, il TFA ha approvato i dati salariali utilizzati dall'INSAI, dopo aver anche verificato, in applicazione della DTF 126 V 75ss., che, nel caso di specie, l'importo ritenuto dall'assicuratore LAINF appariva plausibile alla luce dei dati dedotti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, considerata la possibilità di ridurre il salario statistico fino al limite massimo del 25%:

"  (…).

Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico da invalido, i primi giudici, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.--, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00 e 30 giugno 2000 in re B, I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 42'030.--. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'__________. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazione semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.-- (fr. 4'294.-- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 50'568.-- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto ad una rendita calcolata su un'invalidità del solo 17% merita di essere ristabilita"

                                         (STFA 22.5.2001 succitata, p. 4ss.).

                                         L'Alta Corte nelle sentenze menzionate non ha comunque risolto la questione di principio a sapere quale deve essere, in materia di assicurazione contro gli infortuni, il rapporto tra i dati dell'Ufficio federale di statistica (ai quali il TFA fa costantemente riferimento nella giurisprudenza pubblicata, cfr. DTF 124 V 323-324 e DTF 126 V 75) e le DPL.

                            2.2.7.   Nel caso di specie, __________ è inattivo ormai da parecchi anni. Va da sé, pertanto, che non è affatto possibile fondarsi sulla situazione salariale concreta. In ossequio alla più recente giurisprudenza federale, occorre, dunque, basarsi sui dati statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 1998 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio federale di statistica.

                                         Secondo questo studio, un uomo, esercitando nel 1998 un'attività semplice e ripetitiva nel settore privato in Svizzera, avrebbe potuto realizzare, mediamente, un salario mensile lordo pari a fr. 4'268.--, quindi, riportandolo su 41.9 ore (cfr., per quest'ultimo aspetto, DTF 126 V 81 consid. 7a), fr. 4'470.--. Per il 2000 - dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.) - si raggiunge un reddito mensile di fr. 4'529.-- oppure di fr. 54'348.-per l'intero anno (fr. 4'529.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5, consid. 3a).

                                         L'importo stabilito dall'Istituto assicuratore convenuto  (fr. 41’924.--) appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari, quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 126 V 75, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino - realizzate tutte le premesse - al limite massimo del 25% (il 75% di fr. 54'348.-- corrisponde a fr. 40'761.--).

                            2.2.8.   Va ancora rilevato che nelle pronunzie citate al considerando 2.2.6., il TFA ha proceduto a quantificare il reddito da invalido partendo dal salario mediamente percepito, a livello nazionale, da un uomo, rispettivamente da una donna, esercitanti attività semplici e ripetitive nel settore privato (TA1).

                                         A questo preciso proposito, lo scrivente TCA, nel recente passato, ha avuto modo d'affermare che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute. In questo ordine d'idee, questa Corte, con una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa N. R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA 17.4.2001 in re F. B. c/ INSAI e 22.5.2001 in re T. M. c/ SWICA Assicurazioni SA) - sentito preliminarmente il parere del direttore dell'Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)" (cfr. doc. _)

Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato. I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14)

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)" (cfr. doc. _).

Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.

Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).

Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".

Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

"  La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni  sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'__________, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»"

Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 84-85):

"  Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes"

(…)"

                                         (STCA succitata - la sottolineatura è del redattore).

                                         Nel caso sub judice - per le medesime ragioni diffusamente indicate nella STCA 4 settembre 2000 in re N. R. - a questa Corte parrebbe più coerente determinare il reddito ancora esigibile malgrado il danno alla salute, utilizzando i valori specifici per il Cantone Ticino.

                                         Ora, applicando i dati salariali che risultano dalla tabella TA14, il reddito annuo realizzabile da __________ in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ticinese ammontava, nel 2000, a fr. 45'996.--, importo che - analogamente a quello che è stato dedotto dalla tabella TA1 (cfr. consid. 2.2.7.) - dimostra, tenuto sempre conto del fatto che il salario statistico è suscettibile d'essere ridotto a seconda delle circostanze del caso concreto, l'attendibilità del reddito di fr. 41'924.-considerato dall'Istituto assicuratore convenuto (riduzione del reddito di fr. 45'996.-- leggermente inferiore al 10%).

                            2.2.9.   In esito ai considerandi che precedono, il grado d’invalidità di __________ - determinato confrontando i fr. 41’924.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 52'234.-- (cfr. doc. _), dato quest'ultimo non contestato dal ricorrente (cfr. I, p. 4) - risulta effettivamente essere del 20%.

                                         Se ne deduce, pertanto, che l'impugnata decisione su opposizione dell'__________ non presta il fianco a censure di sorta.

                               2.3.   Indennità per menomazione dell'integrità

                            2.3.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.3.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).

                            2.3.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indenni­z­zazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48, p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.

                            2.3.4.   L'__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989 U71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.3.5.   In concreto, l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all'assicurato un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, facendo riferimento all'apprezzamento enunciato dal medico di circondario, il dottor __________, in occasione della visita medica di chiusura del 18 febbraio 2000, nella quale il citato sanitario si è così espresso:

"  REFERTO

Sindrome algica a riposo e sotto sforzo, deficit funzionale al di sopra dell'orizzontale, diminuzione della resistenza agli sforzi, modesta ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare spalla destra.

VALUTAZIONE

10%.

GIUSTIFICAZIONE

Vedi tabella 1 estratto LAINF edizione INSAI 1990, quadro clinico complessivo paragonato ad una periatropatia della spalla destra di media entità."

                                         (doc. _).

                                         Nel quadro della procedura d'opposizione - dopo aver preso conoscenza del referto relativo alla visita di controllo effettuata il 9 ottobre 2000 presso l'__________ - il dottor __________ si è nuovamente chinato sulla questione riguardante l'entità dell'IMI di cui ha diritto l'assicurato:

"  (…).

Nel referto del 13.10.2000, preso come riferimento da parte del rappresentante legale del paziente, il prof. __________ fa notare come il paziente sia in grado di eseguire dei lavori fino all'altezza dell'orizzontale accusando in seguito al di sopra della stessa ("darüber") una marcata debolezza muscolare e dei dolori alla spalla.

Concretamente, il signor __________ presenta quindi un limite funzionale e antalgico del movimento della spalla all'altezza dell'orizzontale e non un blocco meccanico come previsto nella tabella 1 e indennizzato con una IMI del 15%.

Per quanto attiene all'aspetto soggettivo del dolore, il referto del dr. __________ del 13.10.2000 risulta essere addirittura più favorevole rispetto ai postumi ritenuti in occasione dell'esame medico-circondariale di chiusura del 18.2.2000.In effetti, esso fa stato di una mancanza praticamente di disturbi a riposo con dolori solo saltuari durante la notte.

Trattandosi notoriamente di un decorso variabile dipendente non soltanto da fattori inerenti al paziente stesso ma pure per esempio a elementi atmosferici, il miglioramento riscontrabile nel referto del dr. ______ non giustifica nessun cambiamento della valutazione effettuata a suo tempo della IMI.

Il quadro clinico descritto nel referto del 13.10.2000, come già in precedenza, corrisponde tuttora a una periartropatia di media entità che comprende, ragionevolmente, la componente algica, la limitazione funzionale delle varie direzioni dello spazio, la diminuzione della forza e l'ipotrofia muscolare.

Complessivamente, il referto del dr. __________ del 13.10.2000 non contiene nuovi elementi di giudizio significativi suscettibili d'invalidare la valutazione dell'entità complessiva dei postumi infortunistici effettuata il 18.2.2000"

                                         (doc. _).

                                         Con il proprio gravame, __________ ha postulato l'assegnazione di una IMI del 20% (cfr. I, p. 3).

                                         L'assicurato critica la valutazione medica del dott. __________ che assimila la patologia di cui soffre a una periatropatia della spalla di media entità. A suo parere, la limitazione nella mobilità dell'arto superiore destro dà diritto, di per sé, ad una IMI del 15% in virtù della Tabella 1 della Divisione medica dell'__________, "… indipendentemente se l'origine di tale limitazione sia un blocco meccanico oppure una limitazione di tipo funzionale" (cfr. I, p. 3). Un ulteriore 5% andrebbe riconosciuto per tenere conto di una sindrome algica a riposo e sotto sforzo, di una modesta ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro nonché di una netta limitazione funzionale nella rotazione interna/esterna in abduzione.

                                         In corso di causa, è stato acquisito agli atti un referto, datato 30 agosto 2001, allestito dal dottor __________ nell'ambito di un'altra procedura ricorsuale (inc. n. _).

                                         Quest'ultima riguardava l'assicurato V. - posto finalmente al beneficio di un'IMI del 10% la cui spalla destra era limitata in elevazione a 170° ed in abduzione a 160°. Egli presentava, inoltre, una diminuzione della forza, rispettivamente della resistenza allo sforzo, nonché una ipotrofia muscolare focale all'emicinto scapolare.

                                         Queste le considerazioni enunciate dal medico di circondario dell'__________:

"-      Con riferimento alla tabella 1 estratto LAINF edizione INSAI 1990, quella in vigore in occasione dell'esame medico‑circondariale di definizione della pratica, un'IMI del 10% corrisponde a una periartropatia omero‑scapolare di media entità oppure a una spalla mobile fino a 30° al di sopra dell'orizzontale. Con riferimento alla tabella 5 dell'estratto LAINF edizione INSAI 1990, questo stesso valore del 10% corrisponde a un'artrosi della spalla (articola­zione gleno‑omerale) da media a grave entità. Vengono quindi presi in considerazione l'aspetto algico (dolori a riposo, alla messa in moto e al movimento), l'aspetto funzionale (diminuzione mecca­nica dell'ampiezza del movimento) e la diminuzione della forza, rispettiva­mente della resistenza agli sforzi.

-     Un'ipotrofia muscolare corrisponde de facto alla diminuzione del volume e/o del numero di fibre contrattili associata a un aumento del grasso all'interno di un muscolo. Permettendomi un piccolo inciso, indipendente dal caso speci­fico del signor V., la presenza, rispettivamente l'entità del tessuto adiposo all'interno di un muscolo permette di trarre delle considerazioni sulla durata di un determinato processo oppure sul grado di avanzamento di un'ipotrofia. Oueste ipotrofie possono essere primarie, come per esempio nel caso di affezioni neurologiche, oppure secondarie in relazione alla perdita (vedi immobilizzazione gessata) oppure alla diminuzione di una o più funzioni contemporanee (riduzione dell'ampiezza di un determinato movimento, diminu­zione della forza in seguito per esempio a dolore, decondizionamento, ... ). Concretamente, nel caso in parola, l'ipotrofia muscolare non può quindi esse­re considerata quale elemento a sé stante ma rappresenta una conseguenza diretta e peraltro un segno molto sensibile di un disuso della spalla.

-     Con riferimento al referto clinico riscontrato in occasione dell'esame effettuato il 20.7.1999 si può notare come la spalla destra raggiunga in elevazione 170° (solo 10° meno della sinistra) e in abduzione 160° (solo 20° in meno rispetto alla sinistra). Ritenuto per scontato che l'orizzontale rappresenta un angolo di 90°, si può notare come la mobilità della spalla destra vada ben al di là dell'orizzontale e risulti essere addirittura superiore ai 30° al di là dell'orizzontale che darebbero diritto a un'IMI del 10% secondo la tabella 1 estratto LAINF edizione INSAI 1990.

      Considerando quindi solo e isolatamente l'aspetto funzionale, la differenza tra l'ampiezza complessiva del movimento del braccio destro rispetto al sinistro risulta essere minima, quasi irrilevante, e non giustificherebbe a sé stesso il versamento di nessuna indennità per menomazione all'integrità.

-     Con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione INSAI 1990, il valore complessivo del 25% richiesto dal rappresentante legale del paziente corri­sponde addirittura a una spalla bloccata (artrodesi) oppure al valore massimo indennizzabile per un cattivo risultato dopo protesi della spalla. Si tratta di scenari apocalittici, fortunatamente ben distanti dalla realtà effettiva di quanto oggettivabile alla spalla sinistra del signor V.

-     Le sollecitazioni al carico degli arti superiori essendo significativamente minori rispetto a quelle per esempio degli arti inferiori e di fronte a una lesione della cuffia dei rotatori riparata (elemento prognostico favorevole), non vi sono al momento attuale neppure degli elementi che permettano di pre­vedere con ragionevole attendibilità l'ulteriore evoluzione dei postumi infortunistici, al di là di quanto riconosciuto con il versamento di un'IMI del 10%"

                                         (XIX).

                                         In data 14 settembre 2001, __________ ha fatto valere che le due fattispecie si differenziano fra loro in ragione del diverso grado di elevazione e di abduzione della spalla destra ed ha quindi postulato, tenuto altresì conto degli altri disturbi (sindrome algica a riposo e sotto sforzo, modesta ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro nonché netta limitazione funzionale nella rotazione interna/esterna in abduzione), il riconoscimento di un'IMI d'entità variante fra il 15 ed il 20% (cfr. XX).

                                         Il TCA ritiene che la valutazione dell'IMI effettuata dal medico di circondario, paragonando il quadro clinico dell'assicurato a una periartropatia della spalla destra di media entità (cfr. doc._), meriti d'essere parzialmente seguita, nella misura in cui l'assicurato - benché non possa più ingaggiare l'arto superiore destro in lavori da compiere sopra l'altezza delle spalle - è comunque in grado di alzarlo al di là dell'orizzontale.

                                         Al ricorrente, che pretende avere diritto a un'indennità del 15% dato che l'uso del braccio destro è limitato sopra l'orizzontale, il TCA segnala - con riferimento a quanto deciso nella suevocata procedura ricorsuale - che la tabella 1.2. edita dalla Divisione medica dell'__________ prevede la corresponsione di un'IMI del 15% in presenza di un impedimento totale, blocco meccanico, del movimento della spalla sopra i 90°. Ciò che non è tuttavia il caso del ricorrente, il quale presenta una limitazione funzionale dell'arto superiore al di sopra dell'orizzontale.

                                         D'altro canto, però, non può essere ignorato che, per rapporto all'assicurato V., le limitazioni - in elevazione e in abduzione - di cui è portatore __________, sono sostanzialmente più gravi: se la spalla destra di V. raggiungeva in elevazione i 170° e in abduzione i 160° - quindi un'ampiezza di movimenti solo leggermente inferiore a quella di sinistra (cfr. XIX) - la spalla destra di __________ raggiunge 100° in elevazione e 90° in abduzione (cfr. doc. , p. 2). La differente gravità delle menomazioni è stata espressamente riconosciuta anche dal medico di circondario dell'______ (cfr. XXV: "Condivido pienamente il tenore della vostra osservazione e posso pure confermare il fatto che i due casi da lei citati si trovano effettivamente verso gli estremi contrapposti di una periatropatia della spalla di media entità" - la sottolineatura è del redattore).

                                         Il dottor __________ ha nondimeno precisato che, per prassi, egli si astiene "… dall'effettuare una suddivisione supplementare del tasso della IMI, rispetto alle tabelle da noi adottate", e ciò per, citiamo: "… evitare di cadere in speculazioni nel voler adattare una tabella numerale rigida a maglie strette a dei reperti caricati di un certo margine d'apprezzamento. Personalmente ho interpretato in questo senso lo spirito del legislatore nel porre dei limiti della rilevanza di un certo postumo, per esempio nell'amputazione completa di due falangi di un dito senza considerare i diversi stadi intermedi" (cfr. XXV).

                                         Questa Corte constata, da parte sua, come la dottrina riconosca la possibilità di graduare più "finemente", a seconda delle particolarità del caso di specie, il grado della menomazione all'integrità:

"  Die Liste kennt nur Prozentsätze, die durch 5 teilbar sind. Es fragt sich, ob auch feiner abgestuft werden kann. Die Frage darf grundsätzlich bejaht werden. Die Liste erfasst nur die Regelfälle (Ziff. 1 Abs. 1 der Richtlinien). Wenn ein zu beurteilender Schaden kleiner oder grösser ist als der klassische Fall, so rechtfertigt es sich ausnahmsweise, eine Feinabstufung vorzunehmen und Zwischenwerte wie 331/3% oder 662/3% oder 121/2% usw. zu wählen"

                                         (W. Gilg/H. Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 54; cfr., nello stesso senso, Th. Frei, Die Integritätsentschädi- gung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfall- versicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 41, nonché p. 44, a proposito della possibilità di scostarsi dai valori indicativi contenuti nelle tabelle edite dalla Divisione medica dell'NSAI: "Die Richtwerte der SUVA-Tabellen gelten also auch nur für den "Regelfall", weshalb bei medizinischen Sonderfällen Abweichungen zulässig sind").

                                         D'altro canto, anche la giurisprudenza federale ha già avuto modo di pronunciarsi in questo senso, avallando - nella DTF 113 V 218ss. concernente un assicurato portatore di un'amputazione transmetacarpale del dito indice destro - la valutazione enunciata dai medici fiduciari dell'______:

"  (…).

… Dr. med. B. bemass in seinem Bericht vom 24. Juni 1985 den Integritätsschaden auf 7.5%. Er ging davon aus, dass nach Figur 17 der Tabelle 3 betreffend Integritätsschaden bei einfachen oder kombinierten Finger-, Hand- und Armverlusten (Mitteilungen der Medizinischen Abteilung der SUVA, Nr. 57 S. 22 ff.) für eine transmetakarpale Amputation des Kleinfingerstrahls der Integritätsschaden mit 5% gleich hoch wie für den Verlust des Kleinfingers im Grundgelenk. Der Zeigefinger sei aber für die Gebrauchsfähigkeit der Hand bedeutsamer als der Kleinfinger, weshalb der Schaden für einen Zustand nach transmetakarpaler Zeigefingeramputation höher als 5% zu bemessen sei. Er liege indessen nicht so hoch, als wenn Zeigefinger und Kleinfinger beide im Grundgelenk amputiert wären, was nach Figur 29 der Tabelle 3 einen Integritätsschaden von 10% ergibt. Die Einschätzung wurde durch Dr. med. R., Spezialarzt FMH für Chirurgie und _____ der Gruppe Unfallmedizin der SUVA, bestätigt: Namentlich im Vergleich zur vorliegenden Schädigung zeigte die Totalamputation des Zeigefingers und des Kleinfingers einen Zustand, der funktionell und vor allem kosmetisch wesentlich gravierender sei. Im übrigen lasse sich für die Vierfingerhand hinsichtlich der Integritätsschädigung eine Unterscheidung zwischen dominanter und nicht dominanter Hand nicht begründen (Bericht vom 9. Juli 1986).

(…).

… Es bestand nach dem Gesagten kein Grund, von der Einschätzung des Integritätsschadens durch die __________, welche sich im Rahmen der Tabelle 3 ihrer Medizinischen Abteilung hält, abzuweichen. (…). Der vorinstanzliche Entscheid ist deshalb insoweit aufzuheben, als die SUVA verpflichtet wurde, eine über 7.5% liegende Integritätsentschädigung auszurichten"

                                         (DTF succitata, consid. 3a e 5).

                                         Nel caso di specie, è stato accertato che la menomazione di cui è portatore il ricorrente è più importante rispetto a quella dell'assicurato V., indennizzata con un'indennità del 10%. Per contro, il caso di __________ è meno grave rispetto a quello di colui che presenta una "spalla mobile fino all'orizzontale", il quale ha diritto ad un'IMI del 15% (cfr. tabella INSAI 1.2).

                                         Tutto ben considerato, in ossequio a quanto stabilito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nonché allo scopo di garantire l'uguaglianza di trattamento fra gli assicurati, questa Corte ritiene corretto assegnare all'insorgente un'indennità per menomazione dell'integrità del 12.5%.

                                         Come è possibile arguire dallo scritto 7 gennaio 2002 del dottor __________ (cfr. XXV), un'ulteriore, più "sottile", graduazione non può entrare in linea di conto, siccome racchiude in sé il rischio di cadere nell'arbitrio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Per quel che riguarda la questione dell'indennità per menomazione dell'integrità, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che l'__________ è condannato a corrispondere all'assicurato un'IMI del 12.5%.

                                         Per il resto, il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L'__________ verserà all'assicurato l'importo di fr. 800.--, a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2001.29 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.02.2002 35.2001.29 — Swissrulings