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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.11.2001 35.2001.15

November 6, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,402 words·~27 min·7

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2001.00015 35.2001.00021   mm/sc

Lugano 6 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 7 marzo 2001 e del 4 aprile 2001 di

1. __________,    2. __________, __________, rappr. da: __________,  

contro  

la decisione del 5 gennaio 2001 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 24 ottobre 2000, __________ - agente __________ e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ - ha risentito un forte dolore nella regione del rachide lombare, dopo aver proceduto ad abbattere a spallate la porta d'entrata dell'appartamento in cui si trovava un individuo da arrestare (cfr. doc. _).

                                         Accertamenti radiologici successivamente eseguiti, hanno permesso di mettere in luce la presenza di un'ernia discale L5-S1 lussata posteriormente con radiculopatia S1 (cfr. doc. _).

                                         __________ ha beneficiato delle prime cure presso l'Ospedale regionale di __________ (doc. _).

                                         In seguito, egli è rimasto degente presso la Clinica di riabilitazione __________ durante il periodo 3 novembre-7 dicembre 2000 (doc. _).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti, la __________, con decisione formale 7 dicembre 2000, ha negato la propria responsabilità relativamente al succitato danno alla salute, facendo difetto tanto un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF quanto una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc._ ) nonché dal suo assicuratore contro le malattie, la __________ (cfr. doc._), la __________, in data 5 gennaio 2001, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 7 marzo 2001, __________ ha chiesto che la __________ venga condannata a versare le proprie prestazioni a dipendenza del diagnosticato danno al rachide lombo-sacrale, affermando quanto segue:

"  (…).

Come già specificato nel mio primo scritto del 15.12.2000 (opposizione in merito a decisione N. _) sono persona che precedentemente non ha mai sofferto di alcun tipo di mal di schiena. Ho sempre curato particolarmente la mia forma fisica sia per piacere personale che per esigenze in seno alla mia attività professionale praticando diverse discipline sportive tra cui per ultimo il ciclismo che, se mi permette, non è sicuramente confacente con problematiche legate a disturbi alla schiena.

In data 24.10.2000 unitamente a colleghi di __________ giudiziaria ci si recava in un appartamento di __________ onde effettuare l'arresto di una persona. Visto che questa non apriva, ricevevo l'ordine di abbattere la porta mentre gli altri colleghi assicuravano le possibili vie di fuga.

Vista la resistenza della porta, questa cedeva solo dopo più colpi inferti a mezzo della spalla. Preciso che in questi istanti può risultare fondamentale per l'incolumità di tutti i presenti (compresa la persona da arrestare) agire nel minor tempo possibile. È chiaro quindi lo stress a tutti i livelli, sia fisico che psicologico, che viene ad accumularsi in questi frangenti  onde concludere il più repentinamente possibile l'operazione.

Dopo l'abbattimento della porta ho subito sentito una forte fitta alla schiena, ma in un primo momento pensavo fosse unicamente uno strappo a "botta calda". Continuavo quindi a lavorare in ufficio per alcune ore sino a termine del turno. Solo una volta giunto a domicilio e dopo essermi coricato rimanevo praticamente immobilizzato accusando forti dolori alla schiena tanto da richiedere l'intervento dell'autolettiga per il mio ricovero in ospedale luogo in cui mi si diagnosticava l'ernia discale in oggetto.

Trovo ora alquanto indecoroso le argomentazioni a cui si attaccano i Signori della __________ che se ben capito vorrebbero far valere tutta una serie di articoli di legge in seno alla LAINF che sarebbero in discordia con la mia funzione di agente di __________.

Acconsento al fatto che un agente di __________ è consapevole di poter essere confrontato a tutta una serie di circostanze più o meno a rischio che si discostano alle attività "normali" di un'altra persona. Rammento comunque che l'abbattimento di una porta non è routine giornaliera e non vi è un insegnamento preciso a cui l'agente di _________ è sottoposto durante la sua istruzione.

Queste mie argomentazioni sono fatte unicamente per "rompere" il castello di sabbia che a mio modo di vedere ha costruito la __________. Non è assolutamente mia intenzione approfittare di tale situazione ma semplicemente vincere una vertenza che sono convinto mi spetti di diritto.

A tale proposito dovrebbero pure esservi dei riscontri da parte della dott.ssa __________ dalla quale ero in cura presso la Clinica __________."

                                         (I - inc. 35.2001.00015).

                               1.4.   Avverso la decisione su opposizione 5 gennaio 2001 della __________, la __________ si é aggravata, con atto di ricorso 4 aprile 2001, innanzi a questo TCA, chiedendo che l’assicuratore infortuni convenuto venga obbligato a corrispondere a __________ le prestazioni legali a dipendenza dell’evento del 24 ottobre 2000.

                                         Essa ha in particolare rilevato:

"  (…)

1.                                                                            Con decisione su opposizione del 5.1.01 (come del resto già con decisione formale del 7.12.00) la ___________ ritiene che le premesse di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF non siano date in merito all'evento occorso al signor __________in data 24.10.00. Ciò in particolare in mancanza di un "fattore esterno straordinario".

2.   Dalla descrizione dell'evento in questione fornita dall'assicurato risulta nel caso specifico quanto segue: l'assicurato, di professione agente di________, in data 24.10.00 si é recato con un collega uniformato sul luogo dell'infortunio per procedere a un arresto. Arrivati sul luogo gli agenti hanno trovato la porta d'entrata chiusa a chiave. Dato che la persona ricercata non intendeva aprire la porta, il signor __________ ha ricevuto l'ordine di abbattere la stessa. Con la spalla destra egli ha allora colpito, eseguendo una rotazione del corpo per produrre maggior forza, 5/6 volte contro la porta fino che la stessa ha ceduto. Immediatamente dopo l'intervento l'assicurato ha sentito una forte fitta lombare. Malgrado i dolori egli a continuato a lavorare, in ufficio, fino alle ore 11.00 ca. In seguito, terminato il servizio, il signor __________ si é recato a casa e si é messo a letto a causa dei dolori. Circa 45 minuti dopo l'assicurato vista la persistente sintomatologia algica e l'aumento dei dolori ha chiamato l'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale __________ , dove dopo diversi controlli (radiografie e TAC) gli é stata diagnosticata un' "ernia discale lussata posteriormente con radiculopatia S1".

3.   Secondo la definizione legale dell'art. 9 cpv. 1 OAINF é considerato infortunio "l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario".

4.                                                                            Che nel caso in questione in data 24.10.00 un fattore esterno abbia agito (repentinamente) e in modo lesivo sul corpo dell'assicurato provocando il danno alla salute in questione ("lombosciatalgia S1 dx, sensitiva deficitaria, su ernia discale dorso‑laterale dx a livello L5‑S1 con compressione della radice S1 a destra post‑traumatica", vedi valutazione medica della Dr.ssa __________ del 3.4.01, risposta 1) risulta chiaramente dalla documentazione medica allegata, in particolare dalla menzionata valutazione medica della Dr.ssa __________ del 3.4.01, dalla dinamica stessa del fatto in questione ("abbattimento di una porta a spallate") e dalla fattispecie menzionata. Tali premesse non vengono del resto messe in discussione neanche dalla __________.

5.   Le posizioni delle parti divengono infatti (apparentemente) solo per quello che riguarda l'attributo della "straordinarietà" richiesto dall'art. 9 cpv. 1 OAINF. Contrariamente a quanto sostenuto dalla __________, l'evento in questione, non può, a nostro avviso venire considerato come un evento "quotidiano risp. abituale". Un fattore esterno é considerato straordinario quando eccede, nel caso particolare, l'ambito degli eventi che possono essere considerati, oggettivamente, come quotidiani o abituali (DTFA 118 V 61 e 121 V 38).

                                                                         L'azione in questione ("sfondamento di una porta a spallate") deve essere considerata, a nostro avviso, come un evento che supera chiaramente l'ambito del quotidiano e dell'usuale, ciò del resto anche in considerazione dell'attività svolta dall'assicurato (agente di __________). Anche per un agente di __________ non rappresenta infatti un evento "quotidiano o abituale" l'abbattere una porta d'entrata chiusa a spallate.

6.                                                                            Il fattore esterno straordinario é rappresentato nel caso specifico dai ripetuti, violenti colpi subiti dall'assicurato durante l'azione stessa. La dottrina e la giurisprudenza sono del resto unanimi nel considerare in genere "un colpo" ("Schlag") contro il corpo umano come un fattore esterno straordinario anche qualora lo stesso non provochi delle ferite esterne (vedi a proposito A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 165 e RAMI 1996, U 253, p. 203‑204, cons. 4b‑c). L'unica differenza tra il caso in questione e casi analoghi di colpi subiti da un assicurato sul lavoro é rappresentata del resto dal fatto che il signor __________a, conformemente all'ordine impartitogli, ha volutamente cercato tale impatto. A tale riguardo va però debitamente segnalato che l'elemento dell'involontarietà, richiesto dall'art. 9 cpv. 1 OAINF, si riferisce unicamente al danno alla salute e non all'azione che conduce alla lesione stessa (vedi a proposito A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 2. Edizione, Basilea 1994, p. 348; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Edizione, Berna 1997, p. 71 e DTFA 115 V 152). Nella decisione su opposizione del 5.1.01 la _______ confonde evidentemente le menzionate premesse, quando si richiama alla volontarietà dell'azione per negare la straordinarietà dell'evento (vedi cons. 6, p. 4). La volontarietà e la straordinarietà sono infatti delle premesse ben distinte e specifiche della fattispecie dell'art. 9 cpv. 1 OAINF.

                                                                         Il solo fatto che l'azione sia stata compiuta volontariamente dall'assicurato non implica pertanto, contrariamente a quanto suggerito dalla __________, che la stessa debba essere ritenuta a priori come un evento "quotidiano o abituale". La giurisprudenza é del resto ricca di decisioni concernenti sforzi volontari che, date le premesse specifiche, vengono ritenuti senz'altro come "straordinari". Ciò vale in particolare per la prassi concernente il cosiddetto "sforzo straordinario", applicabile p.es. nel caso di un lavoratore che alza un peso eccessivo.

7.                                                                            Proprio la menzionata prassi dimostra del resto in modo chiaro quale sia il termine di paragone da prendere in considerazione per valutare la "straordinarietà" di un evento (uno sforzo viene ritenuto "straordinario" se chiaramente superiore agli sforzi abituali di una persona tenuto conto della sua attività professionale e privata): l'azione specifica deve essere messa in relazione, in modo generico, al campo d'azione risp. all' "ambito di vita" nella quale essa si svolge (ambito lavorativo risp. privato dell'assicurato). Il campo d'azione risp. l'ambito di vita é rappresentato nel caso specifico dall'attività professionale di un agente di _______ e non dall'atto in questione (=  "l'atto di sfondare una porta a spallate"). L'azione in questione ("sfondamento di una porta a spallate") deve venire considerata pertanto, per i motivi menzionati al punto IV.5, come un evento inusuale.

                                                                         Non appare lecito del resto il confronto proposto dalla __________ con il decorso tipico di questo tipo di azione (vedi cons. 6, p.3 della decisione). Ciò a maggior ragione visto che confrontando il decorso di un'azione inusuale nel caso concreto (= lo sfondamento della porta a spallate") con il decorso tipico di un tale tipo d'azione (= "l'atto di sfondare una porta a spallate") la stessa risulta praticamente sempre "usuale" (allo stesso risultato si giunge infatti probabilmente anche confrontando un incidente stradale con il classico decorso di un incidente stradale). A tale riguardo va anche segnalato, che la premessa del "decorso non programmato" di un evento (risp. movimento) é richiesta dalla giurisprudenza LAINF in modo particolare nell'ambito della prassi concernente i casi di "movimenti scoordinati" (vedi a proposito A. Maurer, Schweizerisches Unfall­versicherungsrecht, Berna 1985, p. 166). Quest'ultima prassi é stata sviluppata in special modo per i casi in cui non vi é nessun fattore esterno che agisce direttamente sul corpo umano (l'esempio tipico di "movimento scoordinato" é rappresentato infatti da un movimento improvviso e inusuale fatto per esempio per evitare una caduta ecc.). Il fattore esterno é rappresentato in questo caso del resto dal "cambiamento tra corpo e mondo esteriore". Tale "cambiamento" é ritenuto straordinario qualora l'azione si sia svolta in maniera non programmata ("programmwidrig") oppure in circostanze esterne evidenti ("sinnfällig"). Nel caso in discussione il movimento si é svolto a nostro avviso in circostanze esterne evidenti ("sinnffällig") visto che un fattore esterno (= i "colpi" risp. la resistenza della porta e l'influsso meccanico dalla stessa sul corpo) ha agito direttamente sul corpo umano risp. sul decorso del movimento stesso (vedi a proposito anche DTFA 99 V 138, cons. 1: "Vor allem muss die unmittelbare Ursache der Schädigung unter besonders sinnfälligen Umstländen (z.B. Ausgleiten, Schlag) gesetz worden sein"). Per questo motivo non vi é bisogno, nel caso specifico, di un ulteriore elemento straordinario come per esempio di un decorso non programmato. Il movimento ai sensi della prassi concernente il movimento scoordinato è rappresentato infatti nella fattispecie dall'azione svolta dall'assicurato nell'atto di sfondare la porta ("movimento di torsione"). Il normale decorso di questo movimento viene influenzato in maniera evidente risp. non programmata (perché non controllabile) dalla resistenza esercitata della porta. Alla stessa conclusione giunge del resto anche lo specialista interpellato dalla __________, la Dr.ssa __________, la quale conferma espressamente l'idoneità dell'evento in questione a causare la sintomatologia presentata, ritenendo che "uno sforzo fisico violento in torsione del rachide é suscettibile di provocare la lesione e la sintomatologia che ne sono derivate, come sopra descritto" (risposta 5). Per i motivi menzionati la ricorrente é pertanto dell'avviso che nel caso specifico siano dati a tutti gli effetti anche i presupposti legali per una presa a carico del caso da parte della __________ come infortunio ai sensi della prassi concernente il "movimento scoordinato".

8.                                                                            Non da ultimo bisogna inoltre rammentare che la premessa della straordinarietà é stata introdotta con l'unico scopo di distinguere l'infortunio dai cosiddetti "molteplici piccoli insulti della vita quotidiana, che come tali sono totalmente incontrollabili, e che pertanto vengono tenuti in considerazione solo in aggiunta di qualcosa di particolare" (P. Piccard, Haftpflichtpraxis und soziale Unfallversicherung, Zurigo 1917, p. 27 s., citato in A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: Haftpflicht‑ und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, p. 234). E' nostro parere che l'azione ris. l'evento in discussione non possa venir considerato in alcun modo come uno dei "molteplici piccoli insulti della vita quotidiana". L'evento in questione non può del resto neanche venire paragonato "all'influsso delle forze centrifugali che vengono esercitate durante un giro di piacere su un treno in un parco divertimenti" (vedi decisione del TFA del 13.5.96 = RAMI 1996, U 253, p. 199 ss.; alla quale fa più volte riferimento la decisione su opposizione della _______). Nella fattispecie va del resto tenuto debitamente conto anche delle circostanze specifiche nelle quali si é svolta l'azione in questione (azione eseguita su ordine, in una situazione di tensione e con la necessità di agire immediatamente e senza indugio). A tale proposito rimandiamo alle argomentazioni fatte valere dal signor _________ nella sua opposizione del 5.12.00 e nel suo ricorso del 7.3.01.

9.                                                                            Nel caso specifico la tesi dell'infortunio é confermata risp. sostenuta in modo chiaro anche dalla valutazione medica della Dr.ssa __________ del 3.4.01 (vedi a proposito della possibilità di dimostrare risp. sostenere tramite documentazione medica la tesi dell'infortunio in particolare RAMI 1990, U 86, p. 51, cons. 2, e RAMI 1996, U 253, p. 203, cons. 4b). La Dr.ssa _______ ritiene infatti dimostrata secondo il criterio di verosimiglianza preponderante una relazione causa‑effetto tra "lo sforzo fisico violento in torsione del rachide" e l'apparizione di dolori lombari acuti con irradiazione algica immediata nell'arto inferiore, "oggettivata alla CT‑Scan per un'ernia discale dorso­-laterale destra" (risposta 3), e diagnostica un'ernia discale d'origine post‑traumatica (risposta 1). Lo stesso medico valuta inoltre l'evento in questione come un evento "suscettibile di provocare le lesione e la sintomatologia" in questione e conferma in modo esplicito anche l'assenza di "turbe degenerative particolari" (risposta 4).

      (…)"

                                         (I - inc. 35.2001.00021).

                               1.5.   Con risposte di causa 17 maggio 2001, la __________ ha postulato un'integrale reiezione dei due gravami, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV - inc. 35.2001.00015 + 21).

                               1.6.   In replica, la __________ ha chiesto il rimborso, da parte della __________, del costo del referto 3 aprile 2001 allestito dalla dott.ssa __________ (cfr. VI - inc. 35.2001.00021).

                                         Da parte sua, la __________ ha contestato la pretesa fatta valere dall'assicuratore malattie ricorrente (cfr. X - inc. 35.2001.00021).

                               1.7.   In data 17 settembre 2001, alla presenza delle parti, il Giudice delegato ha sentito __________, Commissario di __________ (XIV).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione a sapere se __________ è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge, subordinatamente, di una lesione corporale parificata ai postumi di un infortunio.

                               2.2.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.3.   Secondo l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repenti­­­na, invo­­­­­­­­­­­­lon­taria e lesiva che colpisce il corpo umano, do­vuta a un fattore esterno straordinario.

                                         Questa definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).

                                         Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.4.   Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore il 1° gennaio 1996.

                                         Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).

                                         Infine, anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata in vigore, fornisce, al suo art. 4, una definizione dell'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U165, p. 59 consid. 3b).

                               2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.7.   In concreto, __________ - in occasione del colloquio 14 novembre 2000 con un ispettore della __________ - così ha descritto l'evento occorsogli il 24 ottobre 2000:

"  Signor __________, nato il __________, è agente di __________ cantonale dal 1991.

Il giorno 24.10.2000 si è recato con 1 collega uniformato + 3 della PS per procedere all'arresto di una persona.

Arrivato a casa dello stesso, __________ a __________, hanno trovato la porta chiusa a chiave.

Dato che la persona ricercata non intendeva aprire la porta, secondo ordini ricevuti dal responsabile della __________, signora __________, gli è stato ordinato d'abbattere la stessa.

Secondo procedura ha quindi provveduto e con la spalla dx ha colpito 5/6 volte contro la porta. Alla fine la stessa ha ceduto.

Per colpire la porta vi è una rotazione del corpo (fatto metodicamente per produrre più forza).

Al termine di questa procedura ho sentito una forte fitta alla parte lombare della schiena." (doc. _).

                                         Identica descrizione la si trovava peraltro contenuta nell'annuncio d'infortunio del 1° novembre 2000 (cfr. doc. _).

                                         Assodato che, in data 24 ottobre 2000, il ricorrente ha accusato un forte dolore a livello della colonna lombo-sacrale, immediatamente dopo aver abbattuto a spallate la porta d'entrata di un appartamento, lo scrivente TCA deve esaminare se vi è o meno stato l'intervento di un fattore straordinario.

                                         A mente della __________ ciò non è stato il caso, giacché "… non è certo fatto inusuale né straordinario, per un agente di_________ , di dover abbattere una porta a spallate; dev'essere anche ammesso che rientra fra i vari e numerosi compiti di un agente di _______ anche quello di abbattere in tal modo una porta chiusa. Non sempre é infatti possibile far capo - per evidenti ragioni all'artigiano specializzato! Nemmeno è preteso che l'abbattimento di una porta a spallate debba avvenire ogni giorno: semplicemente, si ribadisce che è fatto che ricorre nell'ambito dell'attività di un agente di________, per cui non si può certo parlare di straordinarietà o di fatto inusuale" (cfr. IV, p. 5).

                                         La tesi difesa dall'assicuratore LAINF convenuto è avversata dalla __________, secondo la quale "… l'azione in questione ("sfondamento di una porta a spallate") deve essere considerata, a nostro avviso, come un evento che supera chiaramente l'ambito quotidiano e dell'usuale, ciò del resto anche in considerazione dell'attività svolta dall'assicurato (agente di __________). Anche per un agente di _________ non rappresenta infatti un evento "quotidiano o abituale" l'abbattere una porta d'entrata chiusa a spallate" (cfr. I, p. 6).

                                         ___________ ha, da parte sua, sviluppato dei concetti analoghi, affermando che, citiamo: "acconsento al fatto che un agente di __________ è consapevole di poter essere confrontato a tutta una serie di circostanze più o meno a rischio che si discostano dalle attività "normali" di un'altra persona. Rammento comunque che l'abbattimento di una porta non è routine giornaliera e non vi è un insegnamento preciso a cui l'agente di ________ è sottoposto durante la sua istruzione" (I, p. 2).

                                         Allo scopo, segnatamente, d'ottenere maggiori ragguagli a proposito delle mansioni che un agente di ________ è normalmente chiamato a compiere nell'ambito della propria funzione, il Giudice delegato, in data 17 settembre 2001, ha sentito quale teste __________, __________ di polizia giudiziaria, presente, fra l'altro, in occasione della nota operazione del 24 ottobre 2000.

                                         Questo il contenuto del relativo verbale d'udienza:

"  (…).

Ricordo che in occasione di un'azione di ________ il sig. _________ si è procurato un danno alla salute.

Consisteva nella perquisizione di un appartamento nel quale vi era una persona che dovevamo arrestare.

Per svolgere questo tipo di operazione, vista anche la nota carenza di personale, non disponiamo sempre di agenti addestrati per questo scopo. Ogni agente in servizio può essere chiamato a seconda delle circostanze a demolire una porta. Il sig. __________ è un agente uniformato. Soprattutto quando dobbiamo agire con urgenza tutti gli agenti sono autorizzati ad effettuare un'operazione come quella svolta dal sig. __________. In caso di rifiuto di aprire la porta, essa deve venire sfondata. In presenza di un ordine di perquisizione del procuratore Pubblico noi dobbiamo sfondare le porte. Trattandosi di caso urgente non possiamo certo chiamare l'artigiano specializzato. Posso dunque dire che si tratta di azioni abbastanza frequenti.

Nel caso specifico sono stata io a dare l'ordine al collega __________ di sfondare la porta.

(…).

L'avv. __________ chiede se è abituale demolire una porta a spallate. La teste risponde che quando c'è il tempo si usano evidentemente altri metodi, ma quando si deve agire con urgenza (magari anche per salvare delle persone) si agisce come si può e cioè si può demolire una porta a spallate e/o pedate." (XIV).

                                         Nel corso della stessa udienza, __________ ha dichiarato d'aver fatto parte, nel passato, dei corpi speciali della polizia e, pertanto, d'aver ricevuto una particolare istruzione. Egli ha inoltre precisato che, citiamo. "… gli era capitato già diverse volte di abbattere delle porte ma che in quell'occasione [l'operazione del 24.10.2000, n.d.r.] i colpi abituali non sono bastati, vista la sua consistenza, e ha dovuto effettuarne in numero maggiore" (cfr. XIV).

                               2.8.   Nella presente fattispecie, nessuno pretende che, nel compiere la nota azione di sfondamento della porta, __________ sia scivolato, inciampato oppure ancora abbia compiuto un movimento di riflesso per evitare una caduta (cfr. RAMI 1999 U 333, p. 199 consid. 3c/aa e U 345, p. 422 consid. 2b).

                                         Chiamata dunque a pronunciarsi esclusivamente sulla qualifica da dare allo sfondamento della porta, questa Corte è dell'avviso che l'episodio del 24 ottobre 2000 non sia stato segnato da alcun fattore straordinario, nella misura in cui non si è ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali per un agente di_________.

                                         In questo ordine d'idee, si deve considerare - innanzitutto che, a detta della teste __________, le operazioni di sfondamento di porte sono "abbastanza frequenti" (cfr. XIV, p. 2) e che questa circostanza è stata confermata dallo stesso ricorrente, il quale ha esplicitamente riconosciuto d'averne già dovuto abbattere diverse nella sua carriera (cfr. XIV, p. 3).

                                         Inoltre e soprattutto va considerato il fatto che __________ deve essere certamente ritenuto un agente sperimentato: in effetti, egli fa parte della __________ dal gennaio del 1991 e nel passato, per sua stessa ammissione, é persino appartenuto ai corpi speciali della medesima, ricevendo così un particolare addestramento (cfr. doc. _).

                                         D'altra parte, l'assicurato, così come emerge dal suo atto d'opposizione 15 dicembre 2000, era dotato di un'eccellente forma fisica, grazie alla pratica di diverse discipline sportive (cfr. doc. _: "sono una giovane persona, se così si può ancora definire, che ha sempre praticato diverse attività sportive. Ho quindi sempre mantenuto un eccellente stato fisico anche in seno alla mia attività di agente di __________ che spesso deve confrontarsi a situazioni imprevedibili, soggette a rischio dove la salute fisica può giocare un ruolo non indifferente").

                                         In simili condizioni, facendo difetto il fattore esterno straordinario, all'avvenimento in discussione va senz'altro negato il carattere d'infortunio (cfr. consid. 2.3. e 2.5.).

                                         All'insorgente non può essere di nessun soccorso l'affermazione secondo cui, nell'evenienza concreta, dovette effettuare un numero di spallate maggiore (5-6 spallate, cfr. doc. _) a quello normalmente necessario per abbattere una porta (cfr. XIV, p. 3).

                                         Dalle tavole processuali non risulta affatto che la porta sfondata da __________ il 24 ottobre 2000, presentasse una consistenza inconsueta (ad esempio, poiché, contrariamente alle apparenze, si trattava di una porta blindata), di modo che il semplice fatto d'aver dovuto compiere qualche spallata in più di quello che l'assicurato ritiene essere il consueto, non permette ancora di qualificare come straordinario l'evento qui in parola.

                                         Il TCA benché ciò non abbia ormai più alcuna influenza sull'esito della presente vertenza - non può esimersi dal dichiarare infondata la tesi dell'assicuratore secondo la quale __________ si sarebbe procurato volontariamente il danno alla salute (cfr. IV, p. 5, pto. f).

                                         In effetti, dottrina e giurisprudenza insegnano che la volontarietà deve riferirsi al danno alla salute. Ciò non è manifestamente il caso, se una persona compie sì volontariamente una determinata azione, ma non vuole comunque il danno alla salute oppure la morte che ne scaturisce (cfr. RAMI 2000 U385, p. 267 consid. 3 b/aa; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 174 e giurisprudenza ivi citata).

                               2.9.   Infine, va rilevato che il TFA ha già avuto modo di negare che l’ernia del disco possa essere ritenuta una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. DTF 116 V 152ss. consid. 5; RAMI 1988 U58, p. 376 consid. 2c; STFA 14.2.2000 in re B. c/ Winterthur Assicurazioni, consid. 5, U238/99).

                             2.10.   Per quel che riguarda la pretesa di rimborso del costo del referto allestito dalla dott.ssa __________ il TCA osserva quanto segue.

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U182, p. 47s., il TFA ha stabilito che, se i fatti medici possono essere accertati in modo convincente solo sulla base delle risultanze di un referto prodotto dall’assicurato, é lecito assimilare l’esame ordinato dall’assicurato ad una perizia ordinata dall’assicuratore e, quindi, addossare a quest’ultimo i relativi costi ai sensi dell’art. 57 OAINF.

                                         In una sentenza del 27 agosto 2001 nella causa S., U 17/01, la nostra Corte federale ha condannato l'assicuratore infortuni ad assumere il costo di una perizia medica prodotta dall'assicurato nel quadro della procedura d'opposizione, le cui risultanze, nella procedura contenziosa successiva, avevano indotto il TCA a predisporre una perizia giudiziaria, precisando segnatamente che:

"  (…) si deve ritenere che l'interessato, per tutelare al meglio i propri diritti (DTF 115 V 63 consid. 5d), era di fatto obbligato a provocare nuove indagini, maggiormente approfondite, che permettessero di documentare e rendere oggettivabili i disturbi da lui realmente percepiti - e fatti effettivamente correlare dal perito giudiziario alla diagnosi da lui riscontrata -, ma di fatto negati dall'amministrazione, che ancora in sede di decisione su opposizione riteneva che "dal lato oggettivo, l'opponente non presenta alcuna lesione posttraumatica di significato clinico" e che la lieve irregolarità del tendine riscontrata non poteva causare alcun disturbo.

Ne consegue pertanto che il rapporto 23 dicembre 1998, nonché il complemento 14 aprile 1999 del dott. __________. devono essere ritenuti perlomeno necessari ai fini di un convincente accertamento dei fatti medici ai sensi della citata giurisprudenza (consid. 2). Per gli esiti del presente giudizio non può invece costituire motivo di rilievo il fatto che il perito giudiziario, a posteriori - dopo avere cioè disposto le opportune ricerche -, sia giunto alle medesime conclusioni dell'_____ in merito alla sopravvenuta stabilizzazione dello stato valetudinario e alla capacità lavorativa dell'assicurato"

                                         (STFA succitata, consid. 4c).

                                         In concreto, la _______ ha essenzialmente chiesto alla dott.ssa _________ di chiarire la natura, traumatica o meno, del danno lamentato dall'assicurato a livello del rachide lombo-sacrale (cfr. doc. _).

                                         Ora, ricordato come, in casu, non vi fosse d'accertare un fatto medico, siccome la vertenza riguardava innanzi tutto la questione - di natura squisitamente giuridica - a sapere se __________ era o meno rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF, la giurisprudenza di cui alla RAMI 1994 succitata non può trovare applicazione.

                                         Se ne deduce che il costo del rapporto della dott.ssa __________ rimane a carico dell'assicuratore contro le malattie che l'ha ordinato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   I ricorsi 7 marzo 2001 e 4 aprile 2001 sono respinti.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2001.15 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.11.2001 35.2001.15 — Swissrulings