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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.12.2003 35.2000.86

December 10, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·315 words·~2 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 35.2000.86   mm

Lugano 10 dicembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 1° dicembre 2000 interposto da

____________, rappr. da:  

contro  

la decisione del 13 novembre 2000 emanata da

____________,     in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni 24 settembre 2001 con cui il ricorso è stato accolto e l'incarto retrocesso all'assicuratore LAINF affinché ricalcolasse il guadagno annuo assicurato tenendo conto del rincaro, dell'evoluzione reale dei salari e della tredicesima mensilità. La __________ è inoltre stata condannata a versare all'assicurata l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili;

preso atto che con sentenza dell'8 maggio 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni ha parzialmente accolto il ricorso della __________ ed ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale, statuisca nuovamente sulle spese ripetibili di prima istanza;

rilevato che, contrariamente a quanto deciso da questa Corte, il TFA ha stabilito che nel calcolo del guadagno assicurato secondo l'art. 24 cpv. 2 OAINF, in casu, non va presa in considerazione la tredicesima mensilità (cfr. STFA dell'8.5.2003, consid. 4.1);

considerato che, giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (art. 108 cpv. 1 lett. g vLAINF), l'importo delle spese ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tenere conto del valore litigioso (cfr., pure, art. 22 cpv. 2 LPTCA);

tenuto conto dell'esito della lite in sede federale;

viste le disposizioni della legge di procedura del 6 aprile 1961;

decreta                          1.- La __________ verserà alla parte ricorrente l'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili;

                                         2.- non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.- intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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