RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2000.00084 mm
Lugano 22 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2000 di
1. __________, 2. __________, 3. __________, componenti la Comunione ereditaria fu __________, rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 18 agosto 2000 emanata da
__________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. A far tempo dal 1° ottobre 1998, il defunto __________, titolare di uno Studio dentistico a __________, ha stipulato un'assicurazione facoltativa contro gli infortuni ai sensi degli artt. 4s. LAINF e 134ss. OAINF con la __________.
All'epoca, le parti avevano pattuito, fra l'altro, un guadagno assicurato di fr. 97'200.-ciò che, allora, rappresentava l'importo massimo del guadagno assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1 OAINF nella versione in vigore sino al 31 dicembre 1999).
1.2. Nel corso del mese di settembre 1999, l'assicuratore infortuni ha inviato al dottor __________ una comunicazione del seguente tenore:
" Gentile Cliente,
il Consiglio federale ha deciso di aumentare l'importo massimo del guadagno assicurato dell'assicurazione obbligatoria d'infortunio che ammonta finora a Fr. 97'200.-- all'anno.
Dal 1. gennaio 2000 l'importo massimo assicurato ammonterà a
Fr. 106'800.-- all'anno ossia a Fr. 293.-- al giorno
Questo importo è vincolante sia per il calcolo delle prestazioni in caso di sinistro, sia per la riscossione dei premi, La preghiamo di prendere conoscenza.
Se ha delle domande da porre ci telefoni e le saremo volentieri d'aiuto" (cfr. doc. _).
1.3. In data 8 gennaio 2000, nel corso di una battuta di caccia, __________ è deceduto, verosimilmente a seguito di una caduta in un dirupo (cfr. doc. _).
1.4. La __________, con decisione formale 8 maggio 2000 (cfr. doc. _), ha proceduto a definire le prestazioni da attribuire alla vedova ed agli orfani, segnatamente la rendita per superstiti, calcolata, quest'ultima, su un guadagno assicurato annuo pari a fr. 97'200.--.
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto di __________ (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 18 agosto 2000, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con tempestivo ricorso 22 novembre 2000, i superstiti del defunto medico-dentista __________, sempre patrocinati dall'avv. __________, hanno chiesto che le rendite di loro spettanza vengano calcolate, con effetto dalla nascita del diritto, sulla base di un guadagno assicurato di fr. 106'800.-- (cfr. I, p. 5).
Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dagli insorgenti a sostegno della loro pretesa ricorsuale:
" (…)
Con ordinanza del 28 settembre 1998 il Consiglio federale ha deciso di modificare l'art. 22 dell'OAINF e di aumentare l'importo massimo del guadagno assicurato da CHF 97'200.-- a CHF 106'800.-- con effetto al 1 gennaio 2000.
Con lettera del 10 settembre 1999 (doc. _) la __________ ha notificato personalmente al signor __________ questa modifica, specificando che "dal 1 gennaio 2000 l'importo massimo del guadagno assicurato ammonterà a Fr. 106'800.-- all'anno ossia Fr. 298.-- al giorno". La lettera specificava pure che "questo importo è vincolante sia per il calcolo delle prestazioni assicurative in caso di sinistro, sia per la riscossione dei premi. La preghiamo di prenderne conoscenza". Tale corrispondenza annunciava in modo inequivocabile che l'importo massimo assicurato del _______ sarebbe stato adeguato al nuovo importo con effetto al 1 gennaio 2000.
L'impostazione e il tenore di questa lettera non lasciano dubbi sul fatto che dal 1. gennaio 2000 il guadagno assicurato del signor __________ sarebbe stato adeguato, ai fini dei premi e delle rendite, a fr. 106'800.--.
a) detta lettera non è infatti una circolare informativa generica diretta ad un numero indeterminato di persone e destinata a fornire semplici informazioni. Si tratta di una missiva indirizzata personalmente al signor __________ e riferita ad una determinata polizza, datata precisamente e validamente sottoscritta;
b) il summenzionato tenore della lettera indica che il nuovo importo massimo "è vincolante sia per il calcolo delle prestazioni assicurative in caso di sinistro, sia per la riscossione dei premi". Non parla di possibilità di aumento dell'importo assicurato, ma dell'aumento che verrà preso in considerazione.
Considerato l'impostazione generale della lettera e il tenore della stessa appare chiaro che l'assicurato poteva legittimamente attendersi che a far tempo dal 1. gennaio 2000 gli venisse applicato questo nuovo importo massimo, senza da parte sua dover procedere ad alcun passo specifico. Infatti, la comunicazione è perentoria e non indica nessuna necessità di procedere a richieste di modifica del contratto. Questa convinzione poteva essere tanto più fondata che il signor __________ era già assicurato per l'importo del guadagno massimo in vigore nel 1999 e che il suo guadagno effettivo superava il nuovo limite legale applicabile dal 1. gennaio 2000.
Le condizioni per l'applicazione del principio della buona fede, derivante direttamente dalla Costituzione federale, sono senz'altro realizzate. Le "assicurazioni" (nel senso di intenzioni) sono state fornite in un caso concreto (polizza assicurativa determinata), a una persona determinata (l'assicurato __________) da un'autorità competente a fornirle (direzione dell'__________). La __________ riconosce peraltro nella decisione su opposizione (pt. 3, pag. 4) che il __________ non avrebbe oggettivamente avuto ragioni di dubitare della correttezza del contenuto della lettera.
A parere della __________, il __________ avrebbe dovuto capire dalla frase "è vincolante sia per il calcolo delle prestazioni assicurative in caso di sinistro, sia per la riscossione dei premi" che per lui l'aumento del guadagno assicurato richiedeva la modifica del contratto d'assicurazione. Questa frase fa capire invece il contrario: la volontà della __________ di procedere all'adeguamento automatico. La lettera del 10.09.2000 poteva essere legittimamente capita dal __________ in questo senso. O perlomeno poteva essere capita dall'assicurato come un'offerta in tal senso. Un'offerta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 138 OAINF che poteva essere accettata tacitamente sia in virtù del tenore della stessa, sia in virtù della natura della modifica: un adeguamento al nuovo importo massimo del guadagno assicurato fissato dal CF, in un caso di guadagno effettivo superiore anche al nuovo massimo legale.
Il signor __________ era infatti assicurato con l'importo massimo legale già prima del 1. gennaio 2000 e il suo reddito era superiore al nuovo massimo di fr. 106'800.--. Stando così le cose egli, d'accordo con l'adeguamento proposto, poteva accettarlo tacitamente; e così ha fatto. Solo nel caso fosse stato contrario, ritenuto il tenore della missiva del 10.09.2000, avrebbe dovuto manifestarsi presso l'Assicuratore.
L'argomentazione dell'Assicurazione secondo cui il __________ avrebbe dovuto verificare la sua situazione e ricercare ulteriori informazioni dev'essere respinto anche per i seguenti motivi. Nel caso di specie, __________ non aveva nessun motivo di dubitare dell'adeguamento. Se egli avesse potuto consultare la Guida dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni edita dall'Associazione svizzera d'assicurazione (2.ed. gennaio 2000, Zurigo), avrebbe potuto leggere alla pag. 89, in rapporto all'art. 138 OAINF, che "se il salario massimo assicurato conformemente alla LAINF cambia, di regola anche il guadagno determinante per il calcolo dei premi dell'assicurazione facoltativa contro gli infortuni secondo la LAINF va adeguato". La regola è quindi che il salario dell'assicurazione facoltativa va adeguato. Anche per le assicurazioni facoltative l'automatismo dell'adeguamento del guadagno massimo assicurato in caso di aumento da parte del CF è nella logica del sistema, che è quello dell'assicurazione obbligatoria LAINF. Ecco che sulla base di questa regola (o logica) e della comunicazione del 10.09.99 il __________ non aveva motivo di credere che per l'adeguamento fosse necessario un'esplicita proposta di modifica da parte sua.
In realtà se, ricevuta la missiva del 10.09.99, l'assicurato avesse richiesto lumi all'__________, questa avrebbe verosimilmente risposto che l'adeguamento si sarebbe svolto "automaticamente", salvo esplicita rinuncia da parte dell'assicurato. E questo perché l'Assicurazione aveva deciso di procedere in questo senso. Ma di questo diremo al punto successivo.
In conclusione, viste tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso di specie, bisogna concludere che il __________ poteva in buona fede ritenere, dopo lettura della lettera del 10.09.99, che avrebbe beneficiato dal 1. gennaio 2000 della copertura assicurative sulla base del guadagno di fr. 106'800.--, senza dover procedere ad inoltrare una formale richiesta in questo senso. La fiducia riposta dall'assicurato nel modo di procedere della __________ ha fatto nascere precise aspettative che in base al principio della buona fede devono essere protette.
… Le argomentazioni portate al punto precedente possono in vero essere proposte titolo subordinato, in quanto l'istruttoria dovrebbe dimostrare che la volontà reale della __________ era quella di procedere all'adeguamento "automatico" degli importi massimi di assicurazione in caso di copertura facoltativa LAINF, così come capito dal ricorrente. In sostanza dopo la lettera del 10.09.99 il __________ non solo era in diritto di capire quanto espresso come detto al punto precedente, ma l'ha capita giustamente.
Di fronte all'aumento dell'importo massimo del guadagno assicurato deciso dal CF per il 1. gennaio 2000, la __________ ha dovuto decidere come procedere per i casi di assicurazione LAINF facoltative.
Al fine di evitare di dover richiedere a tutti gli assicurati un'accettazione esplicita dei nuovi massimi e dei relativi premi (con grande dispendio di tempo per i consulenti), la __________ ha verosimilmente proceduto per la via dell'"adeguamento automatico". Tale scelta è nello spirito del regime LAINF e nella logica dell'art. 138 OAINF, come già esposto sopra. Essa ha deciso di spedire agli assicurati coperti facoltativamente per l'importo massimo di fr. 97'200.-- una lettera individualizzata che annuncia l'adeguamento a far tempo dal 1. gennaio 2000 al nuovo importo di fr. 106'800.--. In casu, per il __________i, la lettera del 10.09.99.
Dopo alcune settimane è seguito l'invio della polizza di versamento con i nuovi premi corrispondenti all'aumento del guadagno massimo a fr. 106'800.--. Verosimilmente questo invio è stato spedito a chi non ha contestato l'adeguamento automatico espresso nella lettera del 10.09.99.
Il __________ ha ricevuto questa bolletta. Purtroppo i ricorrenti non sono in grado di produrla, in quanto la bolletta ricevuta, con i nuovi premi, è stata ritirata da un consulente della __________, signor __________, in occasione dell'incontro con la signora __________ che è seguito la tragica scomparsa. Come spiegare questo "ritiro" e il fatto che l'__________ non ha più volontariamente provveduto ad incassare il premio (neppure quello sulla base dell'importo di fr. 97'2000.--) per il 2000?
Questo modo di procedere non lascia dubbi sul fatto che l'________ riteneva di procedere all'adeguamento tacito per chi era già assicurato per il "vecchio" guadagno massimo. Così facendo non correva nessun rischio in quanto in caso il guadagno effettivo dell'assicurato non avesse raggiunto il nuovo massimo legale, avrebbe potuto appellarsi al principio del "divieto dell'arricchimento" applicabile a questo tipo d'assicurazione. E in questo senso ha scritto la lettera del 10.09.1999" (I).
1.6. La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, osservando quanto segue:
" (…).
Pacifica l'esistenza di una modifica dell'art. 22 OAINF, assolutamente contestata l'interpretazione dei ricorrenti circa il contenuto della lettera 10 settembre 1999 inviata dalla __________ al proprio assicurato. Infatti, non solo perché grazie all'informatica tutte le lettere informative sono personalizzate, ma principalmente poiché, dal tenore di detto scritto si può - oggettivamente - concludere che l'aumento della somma assicurata non era automatico ma, unicamente, facoltativo atteso come la riscossione dei premi sarebbe stata adeguata - solo ed esclusivamente - nel caso in cui l'assicurato avesse sollecitato una nuova copertura. In quest'ottica, non bisogna certo dimenticare che si tratta di una copertura di natura facoltativa e come tale la fissazione di un massimo assicurabile dimostra - palesemente - che l'interessato può pattuire una copertura inferiore: la volontà dell'assicurato è regina.
A differenza di quanto si ostini ad indicare parte ricorrente, dal tenore dello scritto 10 settembre 1999, non si può certo desumere "la volontà della __________ di procedere all'adeguamento automatico" concetto questo, del resto, assolutamente sconosciuto nel contratto perfezionato a suo tempo fra il signor __________ e la __________ e ciò a differenza di altri contratti assicurativi (v. economia domestica). Patetica appare poi l'argomentazione di parte ricorrente secondo la quale il signor __________ avrebbe accettato tacitamente "un'offerta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 138 OAINF". Infatti, ammesso e non concesso la legittimità della riflessione, la conclusione indicata è assolutamente infondata atteso come la perfezione di un contratto deve concernere i diversi elementi essenziali del contratto: ora, l'assenza di qualsivoglia menzione dell'ammontare del premio assicurativo - cioè di un elemento essenziale del contratto - attesta, unicamente, l'incongruenza della tesi dei ricorrenti - ed in questo contesto - il riferimento al salario indicato dal signor __________ alla già citata cassa di compensazione è da ritenersi ininfluente rispetto alla presente fattispecie.
Circa l'applicazione del principio della buona fede invocato da controparte a sostegno della propria tesi va detto che la __________ fatica non poco ad intravedere la relativa messa in essere specie perché - a differenza di quanto indicano i ricorrenti - il tenore della missiva 10 settembre 1999 non può essere inteso come una comunicazione perentoria che non indica nessuna necessità di procedere a richieste di modifica del contratto poiché in quella sede si rileva che l'adeguamento della somma assicurata avrà un effetto sulla riscossione dei premi assicurativi e meglio su di un elemento essenziale del contratto. A tal proposito sarebbe giudizioso chiedersi cosa avrebbe fatto il signor __________ una volta saputo l'ammontare effettivo dell'adeguamento del premio e più precisamente se tale adeguamento fosse stato particolarmente importante il signor ________ avrebbe comunque pattuito una nuova copertura o avrebbe preferito soprassedervi?Purtroppo, a tutti gli effetti, non lo sapremo mai. Per contro, quello che sappiamo - perché oggettivamente lo si ricava dalla lettura della citata lettera - è che il signor __________ non ha ritenuto necessario prendere contatto con i rappresentanti __________ alfine di determinare la propria posizione sicché argomentare ora che l'inattività del signor __________ dev'essere letta nell'ottica del principio della buona fede ha come unica conseguenza quella di aprire un portone all'insicurezza del diritto. Proprio per questo motivo sono da respingere con forza tutti i riferimenti dei ricorrenti alla buona fede del signor __________ nonché il parallelo circa l'adeguamento dell'assicurazione obbligatoria con quella facoltativa: a tal proposito, proprio perché facoltativa, la libertà contrattuale delle parti non può certo essere messa in discussione dalle svariate forzature e dalle diverse congetture (ben dimostrate dall'uso smisurato dell'avverbio "verosimilmente") tese a nascondere la stridente assenza di prove oggettive accertabili. Detta carenza sarà sicuramente evidenziata dall'istruttoria richiesta dai ricorrenti e condivisa da parte convenuta" (V).
1.7. In data 2 aprile 2001 ha avuto luogo l'interrogatorio di causa dinanzi al Presidente del TCA (cfr. VIII). In particolare, all'_______ è stato assegnato il termine di 10 giorni per comunicare al Tribunale l'adesione o meno alla richiesta contenuta nel ricorso.
1.8. Con scritto 10 aprile 2001 l'assicuratore LAINF ha chiesto al TCA di voler senz'altro procedere all'emanazione del proprio giudizio (cfr. IX).
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la rendita per i superstiti del defunto __________ va calcolata su un guadagno annuo assicurato di fr. 97'200.--, come pretende l'__________, oppure di fr. 106'800.--, come invece sostengono gli insorgenti.
2.2. Dalle tavole processuali emerge, segnatamente, che __________, titolare di uno Studio dentistico __________, beneficiava di un'assicurazione facoltativa contro gli infortuni ex art. 4 cpv. 1 LAINF presso la __________. Il guadagno assicurato originariamente concordato fra le parti era quello massimo allora consentito dalla legge (cfr. artt. 22 cpv. 1 e 138 OAINF), ossia fr. 97'200.-- (cfr. doc. _).
Con una modifica dell'Ordinanza entrata in vigore il 1° gennaio 2000, il Consiglio federale ha portato l'importo massimo del guadagno assicurato a fr. 106'800.-- (cfr. art. 22 cpv. 1 OAINF, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000).
Con lettera 10 settembre 1999 - sottoscritta dal Direttore e dal Responsabile della Succursale di __________ dell'assicuratore infortuni convenuto - quest'ultimo ha comunicato a __________ che, a far tempo dal 1° gennaio 2000, "… l'importo massimo del guadagno assicurato ammonterà a Fr. 106'800.-all'anno ossia a Fr. 293.-- al giorno", avendo peraltro cura di precisare che "questo importo è vincolante sia per il calcolo delle prestazioni assicurative in caso di sinistro, sia per la riscossione dei premi" (cfr. doc. _). Infine, l'assicurato veniva invitato, qualora fossero sorte delle domande, a prendere contatto telefonico con la __________.
In data 8 gennaio 2000, __________ è rimasto vittima di un infortunio non professionale in cui ha purtroppo trovato la morte (cfr. doc. _).
Successivamente, al momento di calcolare le rendite spettanti ai superstiti di __________, la __________ ha considerato un guadagno assicurato di fr. 97'200.-- (cfr. doc. _). Tale modo di procedere è stato prontamente censurato dai qui insorgenti, i quali, da parte loro, hanno preteso l'applicazione di un guadagno assicurato pari a fr. 106'800.--, facendo esplicito riferimento al contenuto dello scritto 10 settembre 1999 dell'assicuratore infortuni (cfr. doc. _).
In sede d'impugnata decisione su opposizione, la __________ ha sostenuto, in sostanza, che il tenore della summenzionata comunicazione non era tale da fare nascere nel suo destinatario delle aspettative incondizionate quanto all'entità del guadagno annuo assicurato a decorrere dal 1° gennaio 2000 (cfr. doc. _, p. 4: "… non si può certo sostenere - fatto riferimento all'insieme delle circostanze che la missiva 10 settembre 1999 redatta dalla __________ abbia fatto nascere un'incondizionata aspettativa giuridica, del resto l'inattività del signor __________ dev'essere pure valutata nel suo giusto contesto e meglio se questi avesse ritenuto giudizioso modificare la propria copertura assicurativa, egli avrebbe potuto cogliere l'opportunità di contattare un consulente __________ e metter in condizione quest'ultima struttura di emettere un nuovo contratto").
2.3. L'assicurazione facoltativa contro gli infortuni è regolata dagli artt. 4 e 5 LAINF e 134ss. OAINF.
Giusta l'art. 136 OAINF, il rapporto assicurativo si fonda su un contratto scritto. Esso regola segnatamente l'inizio, la durata minima e la fine dell'assicurazione.
Da parte sua, l'art. 138 OAINF prevede che nei limiti dell'articolo 22 capoverso 1, i premi e le prestazioni in contanti sono calcolati secondo il guadagno assicurato, il cui importo, pattuito alla conclusione del contratto, potrà essere modificato all'inizio di ogni anno civile. Per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, questo importo non può essere inferiore della metà e, per i familiari, di un terzo del guadagno massimo assicurato.
In concreto, come già indicato al precedente considerando, le parti, al momento della conclusione del contratto, avevano pattuito un guadagno assicurato di fr. 97'200.-- (cfr. proposta d'assicurazione 28.1.1998 [doc. _] e polizza d'assicurazione 1.4.1998 [doc. _]).
Ci si deve ora chiedere se le parti abbiano o meno modificato la somma assicurata in virtù del disposto dell'art. 138 OAINF, portandola a fr. 106'800.-- a far tempo dal 1° gennaio 2000.
Proprio in quest'ottica, i ricorrenti sostengono che __________ poteva e doveva ragionevolmente comprendere la comunicazione 10 settembre 1999 come un'offerta di modifica del guadagno assicurato originariamente pattuito, offerta che egli, sempre alla luce del poc'anzi menzionato scritto, era inoltre legittimato ad accettare tacitamente (cfr. I, p. 3). Questa tesi è avversata dalla __________, a mente della quale "… dal tenore di detto scritto si può - oggettivamente - concludere che l'aumento della somma assicurata non era automatico ma, unicamente, facoltativo atteso come la riscossione dei premi sarebbe stata adeguata - solo ed esclusivamente nel caso in cui l'assicurato avesse sollecitato una nuova copertura. In quest'ottica, non bisogna certo dimenticare che si tratta di una copertura di natura facoltativa e come tale la fissazione di un massimo assicurabile dimostra - palesemente - che l'interessato può pattuire una copertura inferiore: la volontà dell'assicurato è regina" (V, p. 3).
Da quanto precede risulta dunque che fra le parti vi è divergenza relativamente al significato da attribuire allo scritto 10 settembre 1999 della __________.
In casi del genere, per risolvere il problema, si applica il cosiddetto principio dell'affidamento, giusta il quale le dichiarazioni di volontà si interpretano nel senso che il destinatario poteva e doveva loro attribuire, secondo le regole della buona fede. In altri termini, per decidere dell'esistenza e del contenuto di un atto giuridico, sul cui senso le parti divergono, si deve considerare il senso che il destinatario poteva e doveva ragionevolmente attribuire alla dichiarazione di volontà, tenuto conto di tutte le circostanze. In questo caso, ciò che è determinante non è la volontà reale che l'autore ha effettivamente avuto, ma bensì il senso oggettivo che la dichiarazione di volontà poteva avere per il suo destinatario (cfr. P. Gauch/W. R. Schluep/P. Tercier, Partie générale du droit des obligations, Tome I, Zurigo 1982, p. 38ss.; P. Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berna 1997, p. 216s.).
In casu, questa Corte è dell'avviso che __________, letto lo scritto 10 settembre 1999 della __________, poteva (e doveva) ragionevolmente credere che la somma assicurata sarebbe stata aumentata a fr. 106'800.-- a far tempo dal 1° gennaio 2000, senza ulteriori formalità.
Contrariamente a quanto preteso dall'assicuratore convenuto in sede d'interrogatorio di causa (cfr. VIII), il riferimento concreto al numero di polizza di __________, l'indicazione che il nuovo importo sarebbe stato vincolante sia per il calcolo delle prestazioni assicurative in caso di sinistro sia per la riscossione dei premi nonché il fatto d'aver invitato l'assicurato a prendere contatto con l'__________ soltanto in caso di dubbio, sono circostanze che fanno sì che lo scritto 10 settembre 1999, oggettivamente, non possa essere interpretato come una semplice circolare informativa generica.
Con la propria risposta di causa, così come era già stato il caso in sede di decisione su opposizione (cfr. doc. _), l'assicuratore LAINF ha fatto valere che __________, qualora avesse effettivamente avuto la volontà di modificare la sua copertura, avrebbe dovuto contattare un consulente esterno. Questa tesi non può essere condivisa, giacché - considerato il tenore della summenzionata lettera l'assicurato era legittimato a credere che, in assenza di reazioni da parte sua, la __________ avrebbe senz'altro proceduto ad adattare il contratto d'assicurazione, aumentandone la somma assicurata.
A questo preciso riguardo, il TCA osserva che __________ era stato invitato semplicemente a prendere conoscenza della modifica (cfr. doc. _: "La preghiamo di prendere conoscenza") ed a contattare la __________ unicamente in caso di domande (cfr. doc. _: "Se ha delle domande da porre ci telefoni e le saremo volentieri d'aiuto"). Quindi, è lecito concludere che se l'assicurato non ha reagito allo scritto 10 settembre 1999 della __________, è evidentemente perché era d'accordo con il suo contenuto.
D'altra parte, è del tutto comprensibile che l'assicurato fosse interessato alla modifica della somma assicurata, dal momento in cui il suo guadagno annuo effettivo era comunque ancora ben superiore all'importo di fr. 106'800.-- (cfr. doc. _).
Nel corso dell'interrogatorio di causa 2 aprile 2001, l'assicuratore infortuni convenuto ha avuto modo d'affermare che per gli assicurati facoltativi che avevano assicurato il guadagno massimo, era stato previsto, quale prassi, di contattarli durante i primi mesi del 2000 per chiedere loro se intendessero o meno modificare il contratto d'assicurazione. Nell'affermativa, la modifica avrebbe avuto luogo con effetto retroattivo al 1° gennaio 2000 (cfr. VIII). Ammesso che ciò corrisponda al vero (siccome tale affermazione contrasta con quanto precedentemente sostenuto e cioè che sarebbe spettato all'assicurato sincerarsi della propria posizione presso l'assicuratore), a mente dello scrivente TCA, questa prassi si appalesa come irragionevole, nella misura in cui la ________, logicamente, avrebbe dovuto prendere contatto con i propri assicurati prima dell'entrata in vigore della nuova somma assicurata. Un simile passo avrebbe certamente permesso d'evitare discussioni, qualora un sinistro fosse accaduto nel frattempo, come è effettivamente stato il caso nella presente fattispecie. Avendo invece adottato un'altra prassi l'assicuratore deve sopportarne tutte le conseguenze.
In esito a quanto precede, questa Corte ritiene che __________, fidandosi dei termini utilizzati nella nota lettera 10 settembre 1999, poteva (e doveva) credere che la __________ - senza ulteriori formalità - avrebbe portato a fr. 106'800.-- il guadagno annuo assicurato a decorrere dal 1° gennaio 2000. D'altro canto, nulla nel summenzionato scritto poteva in qualche modo lasciare immaginare che l'assicurato avrebbe lui stesso dovuto prendere contatto con l'assicuratore per sollecitare la modifica del contratto.
Se ne deduce, quindi, che le prestazioni spettanti ai qui ricorrenti, specificatamente le rendite per superstiti, vanno calcolate su un guadagno annuo assicurato di fr. 106'800.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione 18.8.2000 della __________ è annullata.
§§ La __________ è condannata a calcolare le prestazioni spettanti agli insorgenti sulla base di un guadagno annuo assicurato di fr. 106'800.--.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La __________ verserà ai ricorrenti l'importo di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti