RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2000.00083 mm
Lugano 25 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2000 di
__________,
rappr. da: Dr.ssa __________,
contro
la decisione del 10 novembre 2000 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 novembre 1999, __________ - disoccupato e perciò assicurato contro gli infortuni presso l'__________ - è caduto dalle scale di casa, procurandosi delle contusioni all'arto superiore destro, alla testa, alla schiena e al ginocchio destro (cfr. doc. _).
Il 25 gennaio 2000, l'Istituto assicuratore ha dichiarato chiuso il caso a decorrere dal 24 gennaio 2000 (cfr. doc. _).
1.2. In data 1° giugno 2000, __________ è rimasto vittima di un secondo evento traumatico, interessante, questa volta, il ginocchio sinistro.
1.3. Sentito il parere del proprio medico di circondario supplente (cfr. doc. _), l'__________, il 18 luglio 2000, ha riconosciuto l'assicurato totalmente abile al lavoro a far tempo dal 24 luglio 2000 (cfr. doc. _).
Nel corso del mese di settembre 2000, __________ è stato di nuovo dichiarato completamente inabile al lavoro dal suo medico curante, la dottoressa __________ (cfr. doc. _).
1.4. Con decisione formale 20 settembre 2000, l'assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi al ginocchio sinistro a partire dal 24 luglio 2000, difettando, da tale data, una relazione di causalità con l'infortunio assicurato (cfr. doc. _).
A seguito dell'opposizione interposta dalla dottoressa __________ per conto di __________ (cfr. doc. _), l'__________, in data 10 novembre 2000, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.5. Con tempestivo ricorso 21 novembre 2000, __________, sempre patrocinato dal suo medico curante, ha chiesto che l'__________ venga condannato a riconoscere il proprio obbligo contributivo anche dopo il 23 luglio 2000, osservando quanto segue:
" In data 1.6.00 il signor __________ cade dalle scale di casa procurandosi una distorsione-contusione al ginocchio sin. con dolori immediati e versamento. Visito il paziente in data 14.6.00, lo stesso presenta un minimo versamento articolare, dolori alla rima mediale e un deficit di flessione. Viene instaurata una terapia antinfiammatoria medicamentosa e fisioterapica. Ricordo che il paziente aveva subito un analogo infortunio in data 30.11.1999.
Malgrado terapia medicamentosa e fisioterapica, il paziente presenta dolori al ginocchio sempre localizzati in zona mediale, persiste un deficit di flessione.
In data 20.9.00 il signor __________ viene visitato a __________ presso la spettabile __________, sospesi i contributi infortunistici in quanto la patologia non viene riconosciuta come post-traumatica. Per questo motivo si richiede una visita reumatologica presso il Dr. __________ che conferma la patologia post-traumatica, viene eseguita una risonanza magnetica del ginocchio che evidenzia una lesione del corno posteriore del menisco mediale senza alcuna alterazione degenerativa. In base a questo reperto ritengo necessario rivalutare l'eziologia traumatica della lesione meniscale" (I).
1.6. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).
1.7. Nel corso del mese di giugno 2001, il TCA ha interpellato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, chiedendogli precisazioni in merito all'eziologia del danno meniscale evidenziato dalla risonanza magnetica dell'8 novembre 2000 (cfr. VII).
La risposta del suddetto specialista è pervenuta il 31 luglio 2001 (VIII).
Alle parti è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni (cfr. IX).
In data 17 settembre 2001, l'Istituto assicuratore ha prodotto un referto allestito dal proprio medico di circondario, il dottor __________ (cfr. X e allegato).
__________ è, per contro, rimasto silente.
in diritto
2.1. L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se __________, posteriormente al 23 luglio 2000, ha ancora presentato dei disturbi al ginocchio sinistro che devono venire assunti dall'__________.
2.2. Giusta l'art. 9 cpv. 1 OAINF, per infortunio si intende l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.
Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF; cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.). Necessario è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U385, p. 268 e A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 87 in fine).
Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute: "es genügt somit, wenn eine schädigende, äussere Einwirkung wenigstens im Sinne eines Auslösungsfaktors zu den vor- oder überwiegend krankhaften oder degenerativen Ursachen hinzutritt" (DTF 123 V 43 e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza del 5 giugno 2001 nella causa INSAI c/ SWICA e E., U 398/00, la nostra Corte federale ha stabilito che i principi di cui alla DTF 123 V 43 continuano ad essere validi anche dopo la modifica dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 1998. Questa giurisprudenza è successivamente stata confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STFA 27.6.2001 in re SWICA c/ INSAI, U 127/00 e 27.6.2001 in re SWICA c/ INSAI, U 158/00).
2.3. In concreto, __________ è rimasto vittima di una contusione/distorsione al ginocchio sinistro il 1° giugno 2000, scivolando sulla scala d'entrata della propria abitazione.
Qualche giorno più tardi, l'insorgente ha consultato il proprio medico curante. In quell'occasione, la dottoressa __________ ha constatato, all'esame clinico, un minimo versamento articolare, un ginocchio stabile, dei dolori alla rotula craniale, nessun segno meniscale e, infine, un deficit di flessione (cfr. doc. _).
Il 10 luglio 2000, ha avuto luogo una visita di controllo, eseguita dal medico di circondario supplente, il dottor __________, il quale ha dichiarato il qui ricorrente completamente abile al lavoro a contare dal 24 luglio 2000 (cfr. doc. _).
All'inizio di settembre 2000 - atteso il ritorno dalle ferie della dottoressa __________ - __________ l'ha nuovamente interpellata. Essa ha riferito di una sintomatologia identica a quella constatata durante il trascorso mese di giugno (cfr. doc. _).
In data 15 settembre 2000, ha avuto luogo nuova visita medica circondariale, questa volta effettuata dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia.
Queste le considerazioni contenute nel relativo rapporto 18 settembre 2000:
" (…).
Siamo confrontati con un assicurato di 65 anni, disoccupato come manuale, rimasto vittima di un infortunio in data 30.11.1999 con successivi problemi a livello della schiena, polso destro e ginocchio destro chiuso.
Erroneamente in seguito si è parlato di una ricaduta a livello del ginocchio sinistro però, in un secondo momento, viene annunciato un nuovo infortunio poiché l'assicurato è scivolato sulle scale procurandosi un trauma distorsivo/contusivo a livello del ginocchio sinistro, con nuova completa inabilità lavorativa.
Viene visto dal dott. __________ che a parte una condropatia non trova nessuna lesione meniscale né lesione capsulo-legamentare. Dichiara l'assicurato abile in misura completa dal 24.7.2000.
Con scritto dell'8.9.2000, la dr.ssa __________ chiede di riaprire o di mantenere aperto il caso dell'ultimo infortunio.
In data odierna l'assicurato asserisce ancora dolori intrarticolari con gonfiore. Oggettivamente il ginocchio è privo d'irritazioni infiammatorie ossia senza segni di versamento intrarticolare, senza segni capsulo-legamentari o meniscali. Condropatia retropatellare in paziente con patella tripartita.
Deambulazione senza zoppia, fluida e senza impedimenti, senza segni di risparmio. Radiologicamente presenza a livello del ginocchio sinistro di una patella tripartita. Ginocchio destro senza residui post-infortunistici del 30.11.1999 come già costatato alla visita medico-circondariale del 21.1.2000.
Concludendo, in data odierna, non si sono potuti verificare referti patologici post-traumatici. La patella tripartita con lieve condropatia retropatellare non ha niente a che vedere con il pregresso trauma. Manca pertanto una lesione organica puramente post-traumatica.
L'assicurato continuerà a figurare abile in misura completa, come già predisposto dal dott. __________, a partire dal 24.7.2000.
Con tale data ogni nesso causale con l'evento del 1.6.2000 è da considerarsi estinto."
(doc. _).
Dagli atti all'inserto emerge che, nel corso del mese di settembre 2000, il ricorrente ha privatamente consultato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale ha posto la diagnosi di condropatia post-traumatica della rotula sinistra, riservando comunque la necessità di porre in atto degli ulteriori chiarimenti diagnostici (ad esempio una risonanza magnetica oppure un'artroscopia):
" (…).
L'anamnesi le è nota come pure l'iter terapeutico e il decorso clinico. Al momento della visita non aveva a disposizione alcuna documentazione radiologica, e mi limito quindi alle dichiarazioni del paziente e alle risultanze dell'esame clinico.
Accusa dolori al ginocchio sinistro con tendenza alla claudicazione. La deambulazione avviene con claudicazione a sinistra probabilmente da risparmio. In posizione coricata non si riscontra un versamento articolare, la pressione assiale sulla rotula è dolorosa nella regione pararotulea mediale, lateralmente si osserva una deformazione probabilmente in relazione con la citata patella tripartita (relazione __________ del 18.9.2000).
All'ulteriore esame la mobilità del ginocchio a sinistra è limitata di circa 10° a causa di una certa resistenza, la stabilità legamentare è intatta in particolare la stabilità del pivot centrale.
Il perimetro della coscia a sinistra è di circa 1 cm inferiore alla destra.
Clinicamente si tratta quindi di una condropatia post-traumatica della rotula sinistra, al momento senza reazione sinovialitica.
Ulteriori chiarimenti diagnostici (ad esempio RMI oppure artroscopia) potrebbero contribuire a precisare la diagnosi, anche se l'efficacia terapeutica non sarà garantita. Il paziente è già stato curato con fisioterapia, non è sicuro che altre misure in questo senso possano portare a ulteriori miglioramenti.
L'Istituto d'assicurazione __________ riceve copia di questa lettera con la cortese richiesta di valutare eventuali misure diagnostiche e terapeutiche sopra menzionate"
(doc. _).
In data 8 novembre 2000, __________ si è sottoposto ad una risonanza magnetica del ginocchio sinistro presso la __________.
Questo il referto del succitato provvedimento diagnostico:
" (…).
Vi è una lesione radiale del corno posteriore del menisco mediale.
Normale morfologia del menisco laterale.
I due legamenti crociati ed i due legamenti collaterali sono integri. Alterazioni degenerative e moderate alterazioni ossee subcondrali nel compartimento anteriore. Rotula bipartita. Vi è una cisti di Baker di ca. 4 x 2 cm di diametro.
CONCLUSIONI:
lesione del menisco mediale.
Cisti di Baker"
(doc. _).
Il 9 gennaio 2001, il dottor __________ ha ancora avuto modo di prendere posizione riguardo alle risultanze della risonanza magnetica, rispettivamente, a proposito della tesi difesa dalla dottoressa __________ in sede ricorsuale.
Il medico di circondario dell'__________ ha ribadito l'assenza di postumi residuali dell'evento infortunistico del 1° giugno 2000 e si è così espresso:
" La dr.ssa __________, curante e rappresentante legale dell'assicurato al contempo, nella sua relazione del 21.10.2000 sostiene che alla risonanza magnetica del ginocchio sinistro (dell'8.11.2000) sia evidenziata una lesione del corno posteriore del menisco mediale senza alcuna alterazione degenerativa.
Ripassando le relative lastre spineco-tomografiche, la situazione è ben altra: già il dott. __________ nel suo referto del 9.11.2000 ha descritto delle "alterazioni degenerative e moderate alterazioni ossee subcondrali nel compartimento anteriore" nonché una cisti di Baker del diametro di 4x2 cm.
Oltre a queste sono visibili delle alterazioni degenerative in zona retro-rotulea (regione della patella tripartita) nonché una diffusa degenerazione con lesione non solo radiale, ma pure orizzontale e obliqua intrameniscale (corno posteriore). Le prese assiali inoltre documentano un importante sfrangiamento del bordo libero del corno del menisco mediale.
Questi criteri morfologici combaciano pure con la manifestazione di una cisti di Baker, espressione di una patologia cronica intrarticolare.
In siffatte condizioni, anche in assenza di un evento infortunistico, è preclusa l'assunzione del caso sotto l'articolo 9/2 OAINF (revisione 1998), trattandosi di un'affezione di carattere indubbiamente degenerativa-morbosa"
(doc. _).
Nel corso del mese di giugno 2001, questa Corte ha interpellato il dottor __________ allo scopo di conoscere il suo parere riguardo all'eziologia del danno meniscale evidenziato grazie alla succitata RM (cfr. VII).
Qui di seguito le sue considerazioni:
" (…).
Ho visitato il paziente __________, una unica volta in data 25.09.2000, paziente inviatomi dal medico curante Dr.ssa __________. Nella documentazione medica che mi allegate è contenuta anche copia della mia lettera inviata alla Dr.ssa __________ datata 25.09.2000.
Ho poi letto attentamente l'apprezzamento del medico di circondario __________ (documento _) del quale mi chiedete un commento e in particolare se condivido la valutazione ivi contenuta della eziologia del danno alla salute evidenziato dall'esame RM.
Il signor ________ aveva citato due diversi infortuni, l'uno datato novembre 1999 e l'altro giugno 2000, ambedue con trauma al ginocchio sinistro, distorsivo e contusivo.
Nella visita da me eseguita il 25.09.2000 avevo constatato una mobilità limitata alla flessione al ginocchio sinistro e una lieve ipotrofia della muscolatura alla coscia sinistra. A quel momento non ero in possesso di documentazione radiologica né di diagnostica per immagini, e avevo quindi espresso una valutazione clinica con diagnosi di una condropatia posttraumatica della rotula a sinistra.
Qualora si fosse voluto precisare la diagnosi avevo pure consigliato un approfondimento mediante esame di risonanza magnetica oppure di artroscopia.
Il referto dell'esame di risonanza magnetica del 09.11.2000 parla di lesione del menisco mediale, con alterazioni degenerative e moderate alterazioni ossee subcondrali del compartimento anteriore del ginocchio sinistro, con presenza di una piccola cisti di Baker (cisti sinoviale della fossa poplitea).
La presenza di alterazioni degenerative nella regione retrorotulea (in rotula tripartita) e la presenza di segni di degenerazione del menisco mediale non parla necessariamente per una patologia cronica intraarticolare preesistente all'infortunio. È normale che in un paziente di 65 anni che ha lavorato per molti anni in qualità di manovale siano presenti alterazioni degenerative nel ginocchio come quelle descritte nell'esame RM (condropatia e meniscopatia). Questo non significa però che l'infortunio duplice come riportato nell'anamnesi del paziente, non provochi ulteriori lesioni, in particolare al tessuto meniscale e al tessuto cartilagineo retrorotuleo. In questo senso dobbiamo ritenere che gli eventi infortunistici menzionati siano stati causa almeno parziale delle patologie riscontrate nel ginocchio sinistro e dei disturbi che ne sono derivati. Occorre inoltre tenere conto del fatto che l'esame RMI del ginocchio sinistro è stato eseguito ca. 1 anno dopo il primo evento infortunistico invocato e che quindi a quel momento risultava difficile distinguere quanto delle alterazioni degenerative fossero preesistenti all'infortunio o piuttosto conseguenza del medesimo evento.
Per questi motivi ritengo quindi che condivido solo in parte la valutazione del medico di circondario __________ sulla eziologia del danno alla salute evidenziato dalla RMI"
(VIII).
Da parte sua, il medico di circondario ha così replicato all'apprezzamento enunciato dal dottor __________:
" Il dott. __________ che aveva esaminato l'assicurato un'unica volta in data 25.9.2000, senza aver a disposizione alcuna documentazione strumentale (radiologica, RM, ecc.) né dei rapporti medici dettagliati (unicamente la lettera della dr.ssa __________), ha dovuto limitarsi alle dichiarazioni del signor ________ e al risultato dell'esame clinico.
Anche leggendo il suo rapporto del 18.7.2001, sembra ripetersi una simile situazione, in quanto il dott. _______ per la sua valutazione parte da premesse erronee.
Infatti riprende nuovamente le dichiarazioni dell'assicurato che "aveva citato 2 diversi infortuni, uno datato novembre 1999 e l'altro giugno 2000, ambedue con trauma al ginocchio sinistro, distorsivo e contusivo".
Questo nonostante la circostanza che già il 3.8.2000 (documento _), nel caso 2000, il sottoscritto aveva esplicitamente rinviato al fatto che il caso 1999 non era in alcuna relazione con l'infortunio occorso nel 2000, in quanto oggetto del ginocchio sinistro non destro.
Magari il dott. __________ sarà incorso in questo errore, avendo riletto unicamente la lettera della dr.ssa __________, la quale, già nella sua missiva al dott. __________, l'8.9.2000 specifica: "ricordo che il paziente a margine ha subito un primo infortunio al ginocchio sinistro in data 30.11.1999…".
A questo punto non sappiamo se il dott. __________ in luglio 2001 non ha letto i documenti medici facenti parte del caso.
Comunque sia, il dott. __________ parte dal fatto (errato) che il signor __________ sia stato vittima di 2 traumi contusivi e distorsivi del ginocchio sinistro, quindi non solo da una carica doppia dell'energia traumatica, ma pure da un inizio traumatico, risalente già a novembre 1999.
Nella sua attuale valutazione, il dott. __________ da un lato ritiene "normale che in un paziente di 65 anni che ha lavorato per molti anni in qualità di manovale, siano presenti alterazioni degenerative del ginocchio come quelle descritte nell'esame RM (condropatia e meniscopatia)".
Dall'altra parte, stando al dott. __________, un infortunio duplice potrebbe provocare anche ulteriori lesioni, in particolare al tessuto meniscale e al tessuto cartilagineo retro-rotuleo.
Purtroppo il dott. __________ in merito alla specificazione di questi danni "ulteriori" rimane silente.
Egli non solo parte quindi dalla (erronea) premessa di un trauma nettamente superiore di quanto ha avuto effettivamente luogo (un solo infortunio, non due), ma pure dalla circostanza errata che l'esame di risonanza magnetica fosse stato eseguito solo un anno dopo il primo evento infortunistico ( in verità dopo 5 mesi), con delle conclusioni altrettanto sbagliate del tipo "… quindi a quel momento risultava difficile distinguere quali delle alterazioni degenerative fossero preesistenti all'infortunio o piuttosto conseguenza del medesimo evento".
Nonostante il fatto che il dott. __________ abbia basato le sue considerazioni su una fattispecie completamente diversa dalla realtà (2 infortuni anziché 1 a livello del ginocchio sinistro), egli condivide almeno "in parte la valutazione del medico di circondario ______ sull'eziologia del danno alla salute evidenziato dalla MRI".
Sulla scorta di quanto sovraesposto, per quanto riguarda l'aspetto medico-scientifico, dobbiamo integralmente confermare le nostre considerazioni del 9.1.2001, rispettivamente la risposta del 16.1.2001"
(X bis).
2.4. Dalle tavole processuali emerge segnatamente che __________, in data 1° giugno 2000, ha riportato un trauma distorsivo/contusivo al ginocchio sinistro, a seguito di una scivolata sulle scale di casa.
Da lì in poi, l'assicurato ha accusato delle gonalgie con deficit di mobilità, che si sono rivelate resistenti ai diversi provvedimenti terapeutici instaurati (fisioterapia ed assunzione di anti-infiammatori).
Considerata la persistenza della sintomatologia algica - dietro consiglio dell'ortopedico dottor __________ (cfr. doc. _) - l'insorgente, nel corso del mese di novembre 2000, è stato sottoposto ad un esame di risonanza magnetica presso la __________, indagine che ha permesso di mettere in luce, fra l'altro, una lesione radiale del corno posteriore del menisco mediale (cfr. doc. _).
Sulla scorta di quanto precede, lo scrivente TCA considera provato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 338), che l'evento del 1° giugno 2000 abbia provocato la diagnosticata lesione meniscale - la quale, pacificamente, cade sotto l'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF - perlomeno quale fattore scatenante.
È così dato l'evento esterno.
Ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio (ossia la repentinità nonché l'azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano) sono, in casu, senz'altro soddisfatti, va ammesso l'obbligo contributivo di principio dell'Istituto assicuratore convenuto.
Il fatto che __________ presentasse pure uno stato patologico preesistente a livello del ginocchio sinistro, non è sufficiente, alla luce della giurisprudenza federale citata, per negare l'obbligo di prestazione da parte dell'assicuratore contro gli infortuni (cfr. consid. 2.3. in fine).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ È annullata l'impugnata decisione su opposizione dell'__________.
§§ È accertato che l'assicurato è portatore di una lesione parificata ad infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF e, pertanto, che esiste un obbligo contributivo di principio a carico dell'__________.
§§§ L'incarto è retrocesso all'__________ affinché decida in merito alle prestazioni di cui l'assicurato ha diritto posteriormente al 23 luglio 2000.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti