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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2001 35.2000.73

January 22, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,611 words·~23 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00073   mm

Lugano 22 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2000 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 22 giugno 2000 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 13 novembre 1997, __________ - gerente della __________ - è rimasto vittima, unitamente al figlio __________, di un'aggressione da parte d'ignoti, mentre stava per rientrare al proprio domicilio di via __________.

                                         A seguito della collutazione, __________ ha riportato la frattura non dislocata del II° metacarpo della mano sinistra nonché una ferita lacerocontusa alla fronte, così come indicato dai medici del PS dell'Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dalla __________, nella sua qualità d'assicuratore LAINF, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   A partire dal mese di dicembre 1997, l'assicurato ha iniziato a manifestare dei disturbi invalidanti di natura psichica (sintomatologia depressivo-ansiosa di eziologia post-traumatica - cfr. doc. _), ciò che ha finalmente reso necessaria una sua presa a carico da parte del Servizio psico-sociale di __________.

                                         Durante il periodo 18 maggio-17 giugno 1999, __________ ha addirittura dovuto essere ricoverato presso la Clinica psichiatrica __________ (cfr. doc. _).

                               1.3.   In data 8 settembre 1999, l'assicurato è stato periziato per conto della __________ presso l'Institut für Medizinische __________ (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con decisione formale 22 marzo 2000, l'assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo contributivo in relazione alle turbe psichiche lamentate da __________, sostenendo essenzialmente che le medesime non si troverebbero in una relazione di causalità adeguata con l'infortunio assicurato (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato, la __________, in data 22 giugno 2000, ha, in sostanza, confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso 23 ottobre 2000, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto il riconoscimento "… di una rendita d'invalidità del 100% a favore del signor __________, con riserva d'accertamento del decorso di questa a far tempo dalla data della stabilizzazione della situazione medica (nel qual caso in precedenza dovranno essere riconosciute le relative indennità giornaliere a far tempo dal 1.5.1998)" (cfr. I, p. 7).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  (…).

Giova avantutto premettere che il signor __________, a seguito dell'incidente, è stato preso a carico, e lo è tuttora, dal dott. __________ del Servizio psico-sociale __________, il quale, come ha accertato nello scritto del 23.2.2000 espressamente richiesto dallo scrivente, afferma in termini espliciti che prima dell'aggressione il signor __________ non aveva mai manifestato qualsivoglia disturbo di ordine psichico e tantomeno ha dovuto fare capo a delle cure specifiche.

Un primo appunto che deve dunque essere mosso alla decisione in questione è la mancata valutazione del nesso causale naturale. In essa la __________ asserisce poter tralasciare la valutazione circa il sussistere o meno del nesso causale naturale, allorché detto nesso, nei fatti, era di facile lettura dalla situazione medica ed univocamente riconoscibile all'assicurazione.

… resta ancora da verificare se tale nesso causale sia adeguato.

(…).

Alfine di determinare tale graduazione l'assicurazione asserisce che il signor __________ sarebbe stato in cura a seguito della nota aggressione soltanto durante sei mesi, vale a dire sino al maggio 1998, allorquando sospende l'erogazione l'erogazione delle prestazioni d'infortunio.

Invero tale conclusione è arbitraria, così come è arbitrario da parte della __________ cessare il versamento di qualsiasi prestazione da parte dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a far tempo dal 1.5.1998, vale a dire un anno e sette mesi prima della comunicazione, un anno e sei mesi prima della visita peritale.

È evidente che tale dato è stato costruito dall'assicurazione infortuni ad arte (a meno che l'assicurazione non si riferisca alle cure per i postumi di natura esclusivamente fisica), alfine di bagatellizzare l'incidenza del trauma sulla successiva inabilità onde applicare la giurisprudenza evocata a proprio vantaggio.

Sennonché le necessità di cure sono evocate da parte del curante del signor __________, il dott. __________. Si noti, che non si tratta di un curante privato, ma del responsabile di un servizio ambulatoriale dello Stato. Questi fa stato di una terapia che si protrae da svariato tempo; conferma che la terapia si è resa necessaria a seguito dell'infortunio e che l'attuale incapacità al lavoro è da ricondurre all'infortunio.

… La perizia medica dell'__________ richiesta dall'assicurazione infortuni è invece chiaramente di parte; senza neppure richiedere all'assicurato la possibilità di proporre dei propri quesiti e senza neppure dargli la possibilità di contro argomentare. Peraltro, si noti che il dott. __________ ha avuto modo di visitare il signor __________ in occasione di una sola seduta, sulla scorta della quale ha emesso il referto peritale in oggetto. Tale referto contravviene a quanto invece riferito dal curante del signor __________ in modo inopinato, tentando addirittura di negare il ruolo scatenante dell'evento infortunistico, alfine di togliere di mezzo il nesso causale naturale.

… La __________ nella sua decisione nega poi sussistere degli elementi caratterizzanti, alla luce dell'evocata giurisprudenza, che permettano di accertare il nesso causale adeguato.

In particolare neppure viene ritenuto quella che è stata non solo la dinamica dell'infortunio ma pure le motivazioni di questo, segnatamente un'aggressione a scopo intimidatorio.

Distinguere, poi, come vorrebbe fare l'assicurazione infortuni, fra l'esperienza dell'infortunio e l'aspetto drammatico dell'infortunio in quanto tale è distinzione di lana caprina, priva di pregnanza.

Vero é che l'aspetto particolarmente drammatico non è tanto la modalità dell'aggressione, quanto il convincimento, non certo immotivato, ma anzi quasi certo, che l'aggressione è stata fatta a scopo di ritorsione o comunque in tutti i casi con precisa scelta della persona della vittima. Le modalità della medesima (__________era attesa dinanzi a casa, da parsone appostate e dissimulate della penombra della sera autunnale, senza richiesta d'alcunché). Si ravvisi peraltro che le conseguenze fisiche dell'infortunio nei confronti del leso sono state gravide di conseguenze: svariate escoriazioni (senza risparmio del capo) e la frattura della mano che ha richiesto una prolungata cura" (cfr. I).

                               1.6.   In data 17 novembre 2000, il ricorrente ha versato agli atti l'estratto di un articolo pubblicato il 4 agosto 2000 sul giornale "__________" (cfr. III).

                               1.7.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. V).

                               1.8.   In replica, __________ ha chiesto, da un lato, l'audizione dell'Ispettore __________ della Polizia Cantonale e, dall'altro, l'allestimento di una perizia psichiatrica (cfr. VII).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la __________ deve essere considerata responsabile per i disturbi psichici accusati dall'assicurato. Più concretamente, si tratta d'esaminare se essi si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento traumatico del novembre 1997.

                               2.3.   Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale, d’infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   Secondo l’art. 10 LAINF, l’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio e, se parzialmente o totalmente incapace al lavoro, all’indennità giornaliera in forza dell’art. 16 LAINF.

                                         Inoltre, a norma dell’art. 18 LAINF, l’assicurato invalido a seguito d’infortunio ha diritto alla rendita d’invalidità.

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.).

                               2.7.   Diversa invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di causa­lità adeguata assume un'importanza fondamentale.

                                         In merito all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.

                                         Di questa evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.

                                    Il TFA conferisce valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).

"  A seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"

                                         Di regola l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").

                                   Per contro, nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".

                                         Per quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.

"  Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."

                                         I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i dolori somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Il TFA opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.

                                         Gli infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:

                                         -  infortuni la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina addirittura agli infortuni della categoria superiore;

                                         -  infortuni di media gravità all'interno della categoria medio-        grave;

                                         -  infortuni di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni insignificanti o leggeri).

                                         Nel primo caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.

                                         Nel secondo bisogna nuovamente distinguere:

                                         -  se un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura), l'adeguatezza è ammessa;

                                         -  in caso contrario occorre l'intervento di più fattori.

                                         Nel terzo sottogruppo è richiesta alternativamente:

                                         -  la presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o

                                         -  la particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.

                                         Solo a queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.

                                         Se però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla predisposizione costituzionale della vittima.

                                         Può essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.

                                         Non importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.

                                         In RAMI 1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.

                               2.8.   Dalle tavole processuali emerge che l'eziologia dei disturbi psichici lamentati da __________, è stata oggetto di discussione da parte di diversi specialisti in psichiatria.

                                         Con il rapporto 23 febbraio 2000, indirizzato al patrocinatore dell'insorgente, il dottor __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, già __________ presso il Servizio psico-sociale di __________, ha avuto modo di tracciare un preciso quadro dello stato psichico in cui versa __________:

"  Il signor __________ è da me regolarmente seguito in ambito psichiatrico e psicoterapico ambulatoriale dal dicembre 1997.

Al momento della presa a carico soffriva di una evidente e grave sindrome posttraumatica da stress sicuramente in relazione con l'aggressione subita qualche settimana prima. Si è progressivamente purtroppo assistito a un progressivo importante peggioramento del quadro psicopatologico complessivo nel senso di una depressione cronica grave con sintomi psicotici, altamente invalidante dal profilo socio relazionale e che ha necessitato anche l'ospedalizzazione del paziente in ambito specialistico (Clinica __________, dal 18 maggio al 17 giugno 1999) con risultati purtroppo solo parziali. Sottolineo per altro come la grave sintomatologia depressiva conviva tuttora con sintomi sicuramente riconducibili alla sindrome posttraumatica da stress di cui si è detto sopra (ricordi intrusivi, momenti di marcata paura ed ansia, evitamento di tutto ciò - spazi, persone e cose - che gli ricorda l'aggressione subita).

Segnalo come il paziente non abbia in precedenza mai sofferto di altri o analoghi disturbi della sfera psichiatrica.

Ci si può allora chiedere il perché di una evoluzione così preoccupante dal profilo prognostico e per certi versi atipica. Mi sembra che il tutto sia almeno in buona parte spiegabile e ruota alle possibili interpretazioni che il signor __________ (ma non solo lui, le ricordo a questo proposito un articolo in merito apparso sul Corriere del Ticino in data 18 novembre 1997) ha dato a proposito dei possibili perché dell'aggressione subita e che l'hanno profondamente scosso, rimettendo in discussione una ben precisa scelta e filosofia di vita.

In Ticino dal 1972, il signor __________ si è ben inserito nella nostra realtà senza peraltro dimenticare la sua gente e la sua terra. Un uomo di fede che si è impegnato in mille modi per creare ed organizzare la Comunità __________ che vive nel nostro Cantone. Se ne è fatto uno scopo di vita, al servizio degli altri, con risultati che l'hanno ampiamente ricompensato degli sforzi profusi. Così ad esempio nel Luganese sono attualmente circa una cinquantina le famiglie __________ che fanno capo alla comunità e che si ritrovano insieme. Senza dimenticare che - segno tangibile di riconoscimento del suo impegno - il signor __________ è stato per una quindicina di anni (più o meno tra il 198 ed il 1995 presidente della Comunità __________.

Or bene, forse non a torto, il paziente non esclude neanche oggi che l'aggressione subita abbia valenze politiche, nell'ambito di un sempre più aperto conflitto anche nel nostro paese fra diverse etnie quali quella turca, curda e aramaica, un conflitto politico tra etnie, ma anche all'interno delle diverse etnie col crearsi di diverse fazioni politiche. Quella comunità solidale e di fede che lui stesso ha contribuito a creare è stata forse vittima di odii intestini e in tal senso andrebbe forse interpretata l'aggressione subita. Un'aggressione insomma che non solo l'ha desecurizzato (da cui la sindrome posttraumatica da stress), ma che nel contempo l'ha obbligato a rimettere in discussione sé stesso e le sue scelte di vita. Da qui la gravissima sintomatologia depressiva, reattiva al trauma subito e di bilancio.

Non a caso, sono questi temi che riaffiorano con regolarità nella buona relazione terapeutica che ha instaurato con me.

Per concludere, rispondendo alla sua ultima domanda, posso affermare che letta in questi termini la reazione del paziente al trauma subito è da ritenersi sicuramente comprensibile" (doc. _).

                                         Nel corso del mese di settembre 1999, l'insorgente è stato periziato presso l'__________, specificatamente dal dottor __________ spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         In sostanza, lo psichiatra interpellato dall'assicuratore LAINF convenuto ha manifestato l'opinione secondo cui i disturbi psichici di cui __________ è portatore, possono ormai essere soltanto in parte inquadrati in una sindrome posttraumatica da stress:

"  Zusammenfassend liegt also nur eine teilweise unfallbedingte psychische Störung vor, welche in Ermangelung einer vorbestehenden psychischen Störung und einer fast allen Menschen in Verzweiflung stürzenden Dramatik der Ereignisse am 13. November 1997 eher immer kleinere Rolle spielt. Eine posttraumatische Belastungstörung liegt also nur noch zum Teil vor. Die nun vorliegende depressive Störung hat daher andere (biologische, konstitutionelle) Ursachen und das Geschehen vom November 1997 lässt sich diesbezüglich problemlos und vollständig wegdenken, wenngleich die Möglichkeit besteht, dass der Überfall vielleicht als Auslöser und Gelegenheitsursache in Frage kommen könnte. Die Möglichkeit erreicht aber nicht den Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit, weshalb nur ein teilweiser natürlicher Kausalzusammenhang zwischen der jetzt vorliegenden schweren depressiven Störung und dem Ereignis vom 13. November 1997 konstruiert werden kann" (cfr. doc. _, p. 16)

"  Stellt die Verarbeitung des Unfallereignisses als solches an den psychischen Beschwerden überwiegend wahrscheinlich/möglicherweise zumindest eine Teilursache dar? Ihre Begründung?

Ja. Die Verarbeitung des Unfallereignisses ist für die jetzt vorgebrachten Beschwerden überwiegend wahrscheinlich wenigstens eine Teilursache, wenngleich nach einer anfänglichen Besserung sich der Zustand des Versicherten wieder verschlechterte und ganz allgemein jedem Menschen innewohnende Selbstheilungskräfte dazu führen, dass auch die spontanen Verläufe von posttraumatischen Belastungsstörungen insofern günstig sind, als dass die rein unfallbedingten Beschwerden und Symptome mit der Zeit nachlassen und in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle auch ganz verschwinden. Arbiträr würde ich den unfallbedingten Anteil der heutigen Beschwerden auf 50% beziffern" (cfr. doc. _, risposta al quesito n. 5).

                                         La __________, da parte sua, ha lasciato aperta la questione di sapere se le turbe psichiche accusate dall'assicurato costituiscono una naturale conseguenza dell'evento infortunistico del 13 novembre 1997, avendo essa negato, in un secondo tempo, l'esistenza di un nesso di causalità adeguata.

                                         Alla luce della documentazione specialistica agli atti, lo scrivente TCA ritiene che si possa ammettere che fra le turbe psichiche lamentate da __________ e l'infortunio del novembre 1997, esiste una relazione di causalità naturale. In questo ordine d'idee, appare dunque senz'altro superfluo che il TCA abbia ad ordinare la richiesta perizia medica giudiziaria.

                                         Questa Corte, beninteso, non ignora il fatto che il dottor __________ ha sostenuto che gli attuali disturbi sono solo parzialmente da ricondurre al suddetto evento traumatico. Al proposito, va, nondimeno, ricordato che, conformemente ad una costante giurisprudenza, per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute. È sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo senso, una concausa (cfr. DTF 112 V 32 consid. 1a, 115 V 134 consid. 3, DTF 117 V 376s. consid. 3a; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrecht, SZS 2/1994, p. 101).

                                         Per impegnare la responsabilità della _________ è, tuttavia, ancora necessario che il nesso di causalità sia pure adeguato, questione squisitamente giuridica che deve essere valutata alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss..

                               2.9.   La dinamica del suddetto evento traumatico non è oggetto di contestazione fra le parti e, del resto, risulta chiaramente dal rapporto di polizia giudiziaria 30 gennaio 1998:

"  (…).

Quella sera, 13.11.1997 verso le ore 1830, __________ era passato a prendere il padre __________ al termine del lavoro presso la Gioielleria __________ a __________, per poi fare rientro a casa. Giunti in __________, parcheggiavano la vettura, una __________ di colore nero, targata TI __________, dinanzi all'abitazione.

Era già buio e sugli scalini che portano all'entrata dello stabile, poco oltre alcuni container per i rifiuti, avevano notato due individui, fermi.

Mentre i __________ stavano salendo i primi gradini, erano stati repentinamente aggrediti da quei due uomini.

I due malintenzionati avevano dapprima fatto uso di uno spray irritante, indirizzato al volto dei __________, immediatamente dopo avevano iniziato a percuoterli, anche utilizzando a tal scopo almeno un manganello.

I __________ avevano reagito, gridando aiuto; in particolare mentre il __________ aveva cercato di sottrarsi all'aggressione, il padre __________ aveva ripetutamente colpito in testa uno degli aggressori. Costoro, poco dopo, si erano allontanati, abbandonando sul posto sia la bomboletta spray che il manganello.

Durante l'aggressione, gli autori non avevano minimamente mostrato interesse  agli effetti o eventuali averi delle vittime, e non avevano parlato. L'unica parola, proferita da uno dei due, all'indirizzo del compare, era stata "cacialöm" (foneticamente) che potrebbe corrispondere a "cacalum", espressione turca che significa "scappiamo"" (doc. _).

                                         Parimenti incontestata é la gravità del danno alla salute organica subito dal ricorrente: una frattura non dislocata del terzo prossimale del II° metacarpo a sinistra ed una ferita lacerocontusa alla fronte (cfr. doc. _).

                                         Conformemente ad un'affermata giurisprudenza, la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell’infortunio elaborato dalla persona coinvolta (cfr. RAMI 1995 U215, p. 90ss.; DTF 115 V 139 consid. 6).

                                         Sulla scorta della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso a __________ in data 13 novembre 1997 può tranquillamente essere classificato fra gli infortuni di grado medio, e ciò conformemente ad una recente giurisprudenza federale. In effetti, nella sentenza 21 giugno 1996 in re P. T. - parzialmente pubblicata in RAMI 1996 U256, p. 215ss. - il TFA ha proceduto ad un'identica classificazione, trattandosi di un'assicurata aggredita in strada da uno sconosciuto il quale, dopo averla spinta a terra, ha tentato di strangolarla (cfr. consid. 6b/bb).

                                         Del resto, lo scrivente TCA ha deciso nello stesso modo nella sentenza inedita 27 giugno 2000 in re G. T. c/ Winterthur Assicurazioni, riguardante un infortunio in cui un'assicurata, mentre transitava all'interno di un sottopassaggio, è stata assalita da tergo da uno sconosciuto, che le ha finalmente scippato la borsetta. Durante l'aggressione, l'interessata ha avuto modo di scorgere che l'individuo teneva in mano un oggetto tagliente, oggetto che le era stato appoggiato al collo. Essa ha finalmente riportato due graffi all'emicollo destro ed un graffio superficiale al dorso della mano sinistra.

                                         Il giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.7..

                                         Analogamente a quanto stabilito dalla nostra Corte federale nella succitata pronunzia 21 giugno 1996 in re P.T., in concreto, non può certamente essere negato il carattere piuttosto impressionante dell'aggressione. Ciò nondimeno, nessuno degli altri fattori menzionati al considerando 2.7. appare soddisfatto, così come pertinentemente osservato dall'assicuratore infortuni convenuto in sede di risposta di causa (cfr. V, p. 8).

                                         Il TCA ritiene necessario puntualizzare che - contrariamente a quanto sembra credere l'insorgente - a differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, nel senso che solo queste ultime vanno considerate.

                                         Se ne deduce che l’infortunio del 13 novembre 1997 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui __________ è sofferente. In siffatte condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato.

                                         Concludendo, nella misura in cui la __________ ha negato al qui ricorrente il diritto ad ulteriori prestazioni assicurative, l'impugnata decisione su opposizione non presta il fianco ad alcuna censura, di modo che essa merita d'essere integralmente tutelata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.2000.73 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2001 35.2000.73 — Swissrulings