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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.10.2001 35.2000.51

October 25, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·427 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00051   mm/gm

Lugano 25 ottobre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 30 giugno 2000 interposto da

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 28 marzo 2000 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni  

in relazione al caso:

__________

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 28 agosto 2000 della parte convenuta;

richiamata la perizia del 14 agosto 2001 del dott. ________________ (cfr. Doc. XVI);

rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:

"     1)                               L'__________ revoca la decisione del 22.10.1999 e la decisione su opposizione del 28.3.2000.

2)  L'__________ riconosce alla stregua di una ricaduta dell'infortunio del 3.5.1998 l'episodio notificato il 16.9.1999 e ammette il proprio assicurato al beneficio delle legali prestazioni assicurative consistenti solo in spese di cura e le rimborserà nei limiti della LAINF alla __________ che le ha anticipate.

3)  La __________, preso atto di quanto precede, si dichiara soddisfatta e autorizza lo stralcio dai ruoli della lite.

4)  La presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata in giudizio per l'omologazione e lo stralcio dai ruoli della lite ad opera dell'__________.

5)  Dato quanto precede le parti si dichiarano fuori causa.

(e meglio come alla transazione inviata in data 23 ottobre 2001 al Tribunale dall'avv. __________);

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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