RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2000.00043 MM/gm
Lugano 22 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 23 maggio 2000 interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 25 febbraio 2000 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 19 giugno 2000 della parte convenuta;
rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" 1) A decorrere dal 1.1.1998 __________ riconosce un fabbisogno di 5 ore giornaliere per cure mediche e paramediche in ragione di fr. 35.-- all'ora fino al 31.8.2000, data a partire dalla quale il diploma dell'infermiera polacca Signora __________ è stato parificato a quello svizzero. Dal 1.9.2000 al 31.12.2000 l'importo in questione viene aumentato a fr. 52.--.
L'importo si traduce in franchi 40'399.-- come al seguente conteggio:
1.1.1998 - 31.12.2000: 365 giorni per 3 anni a fr. 35.-- Fr. 38'325.-fr. 52 - fr. 35 = fr. 17 per 122 giorni (dal 1.9.2000 al
31.12.2000) fr. 2'074.--
----------------fr. 40'399.--
Dal 1.1.2001 l'importo giornaliero sarà di fr 52.-- all'ora per 5 ore al giorno.
2) Se lo stato di salute dell'assicurato dovesse in futuro peggiorare in modo temporaneo o duraturo sulla base di comprovati certificati medici, l'__________ si impegna a esaminare di volta in volta se ricorrono le premesse per riconoscere un'adeguata assistenza legata al futuro stato di salute.
3) Il ricorrente si dichiara soddisfatto, rinuncia a ogni ulteriore pretesa e autorizza lo stralcio dai ruoli della lite.
4) Eventuali spese di causa a carico dell'__________, ritenuta liquidata in separata sede ogni questione di ripetibili.
5) La presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata in giudizio per l'omologazione e lo stralcio della lite ad opera dell'__________.
6) Dato quanto precede le parti si dichiarano fuori causa.
(e meglio come alla transazione inviata in data 19 gennaio 2001 al Tribunale dall'avv. __________);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will