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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2000 35.2000.31

September 4, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,967 words·~15 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00031   mm

Lugano 4 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 aprile 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 18 gennaio 2000 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 1° giugno 1998, __________ - dipendente del Garage __________ in qualità di aiuto-meccanico - si è amputato l'anulare e il mignolo della mano sinistra a livello della falange intermedia, utilizzando una sega elettrica (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con decisione formale 10 dicembre 1999, ha assegnato all'assicurato una rendita d'invalidità degressiva, del 20% dal 1° ottobre 1999 e del 10% dal 1° ottobre 2000 sino al 1° ottobre 2001 (cfr. doc. _).

                                         In precedenza, l'__________ aveva posto __________ al beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità del 10% (cfr. doc. _). La relativa decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 18 gennaio 2000, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 10 aprile 2000, __________ ha chiesto che l'__________ venga condannato a riconoscergli una rendita d'invalidità permanente del 20% a contare dal 1° ottobre 1999 (cfr. I, p. 4).

                                         L'assicurato ha, inoltre, postulato l'erezione di una perizia medica giudiziaria.

                                         Questi, in particolare, gli elementi sviluppati dall'insorgente a supporto della propria pretesa ricorsuale:

"  Come già segnalato dalla __________, il ricorrente non dispone inoltre di alcun diploma professionale e da quando risiede in Svizzera ha sempre svolto la professione di aiuto meccanico; egli non è infatti in grado di svolgere una diversa professione da quella esplicata attualmente dacché non dispone delle capacità tecniche necessarie. Prova ne sia che in seno al garage in cui lavora attualmente, egli svolge solo mansioni secondarie, non qualificate, che un'altra persona soltanto difficilmente eseguirebbe.

D'altro canto non si può ragionevolmente pretendere che il ricorrente si trovi, di punto in bianco, un altro lavoro dacché la __________ medesima ha rinunciato motu proprio a proporre una riqualificazione professionale a favore del ricorrente.

Ora, nonostante il ricorrente lavori attualmente ancora nella veste di aiuto meccanico, egli non riesce a rendere come un individuo perfettamente integro. Benché il ricorrente lavori attualmente a tempo pieno presso il citato garage, non è purtroppo più in grado di svolgere le stesse mansioni svolte prima dell'infortunio. Soprattutto, non è in grado di lavorare nei termini di tempo precedenti all'infortunio.

In occasione di una visita in loco, un ispettore della __________ avrebbe avuto modo di personalmente constatare, anche grazie alle informazioni fornitegli dai datori di lavoro del ricorrente, che il sign. __________ è una persona volonterosa e benvoluta ma che, a causa della sopraggiunta infermità, non riesce ormai più a fornire il rendimento precedente.

Difatti, visto e considerato che il ricorrente non è in grado di rendere sul lavoro come un altro impiegato, il suo stipendio è conseguentemente inferiore rispetto a quello di un'altra persona impiegata nella sua stessa attività.

… Trattandosi di un'amputazione, la menomazione fisica subita dal ricorrente è purtroppo irreversibile ragione per cui appare del tutto fuori luogo la decisione qui avversata stante la quale, dopo un determinato periodo d'assuefazione, il ricorrente potrà riacquistare la sua totale capacità lucrativa.

L'affermazione della __________ appare già di primo acchito quantomeno ottimista, per non dire temeraria.

La casistica del Tribunale federale citata dalla __________ non può del resto tornare in aiuto trattandosi del caso concreto di:

-- una doppia amputazione;

-- di un aiuto meccanico senza una specifica formazione professionale;

-- di un'amputazione particolarmente problematica atteso che l'intera mano è rimasta danneggiata.

Si rileva che in un caso meno grave di quello in esame, la __________, dove trattavasi di un meccanico d'auto che aveva perso l'indice sinistro, la __________ aveva concesso una rendita del 20% senza optare, come nella fattispecie in narrativa, per un'opzione scalare fino al 10%.

Per questa serie di motivi, il ricorrente ribadisce la sua presa di posizione, richiedendo espressamente l'allestimento di una perizia medica, che possa stabilire l'effettiva capacità di lavoro residua della mano sinistra" (cfr. I).

                               1.4.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite é soltanto la questione di sapere se é o meno corretto che l’__________ abbia messo __________ al beneficio di una rendita scalare e limitata nel tempo.

                            2.2.1.   L'invalidità è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Così l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1.1.1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.

                                         In questo senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "È considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante".

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti.

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Tuttavia, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993, U168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

                            2.2.2.   Secondo la giurisprudenza, l’assicuratore può accordare rendite temporanee o degressive anche se l’art. 18 LAINF non ne fa cenno (RAMI 1986, p. 258ss., consid. 2a; 1987, p. 306, consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 105ss.).

                                         Simili rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, é già prevedibile e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o meno vicino a causa di assuefazione o adattamento.

                                         L’adattamento risulta da mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da un organo sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio, un’articolazione completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta mobilità di altre articolazioni.

                                         L’assuefazione é, invece, l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in ragione della ripetizione continua di un’attività (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 105).

                                         Al momento in cui la riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto, é ancora  possibile verificare l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame va fatto tramite l'apertura d'ufficio di una procedura di revisione oppure mediante la presentazione da parte dell'assicurato di una domanda di revisione (RAMI 1993 145ss.; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, pag. 128; STFA inedita 15 dicembre 1992 nella causa G.L.M.; STFA inedita 15 dicembre 1995 nella causa G.L.M. consid. 2b).

                               2.3.   Ritornando alla presente fattispecie, __________, a seguito dell'evento infortunistico 1° giugno 1998, ha dunque subito un'amputazione dell'anulare e del mignolo della mano sinistra adominante, e ciò a livello della falange intermedia.

                                         In occasione della visita medica di chiusura 15 settembre 1999, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, ha riscontrato, oggettivamente, dei monconi privi d'irritazione, ben imbottiti e senza segni di neuromi. Così si è, quindi, espresso riguardo alla questione dell'esigibilità lavorativa:

"  L'assicurato può continuare a fare il suo lavoro come aiuto-meccanico sull'intera giornata.

Riscontrerà difficoltà quando dovrà smontare cambi o gomme con le 2 mani, visto che le 2 dita IV e V della mano sinistra sono ancora un po’ sensibili alla pressione.

Il paziente può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg e da 5 fino a 10 kg all'altezza dei fianchi, spesso portare pesi da 10 fino a 25 kg all'altezza dei fianchi, talvolta portare pesi da 25 fino a 40 kg all'altezza dei fianchi e di rado portare molto pesanti, oltre 45 kg all'altezza dei fianchi.

Può molto spesso sollevare pesi sopra l'altezza del petto fino e oltre 5 kg.

Può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera e di media entità, spesso di pesante e talvolta anche di molto pesante entità" (doc. _).

                                         Proprio fondandosi sulle suesposte puntuali indicazioni fornite dal summenzionato medico di circondario - peraltro, nuovamente interpellato nel corso del mese di novembre 1999 proprio in relazione al processo d'adattamento, rispettivamente, d'assuefazione (cfr. doc. _) - l'assicuratore convenuto ha posto __________ al beneficio di una rendita d'invalidità scalare e limitata nel tempo: 20% dal 1° ottobre 1999 e del 10% dal 1° ottobre 2000 sino al 1° ottobre 2001 (cfr. doc. _).

                               2.4.   La prognosi, espressa dal dottor __________, relativa alle possibilità di miglioramento della capacità lavorativa, risulta del tutto verosimile poiché é nota la capacità generale di assuefazione ed adattamento nelle persone con lesioni alle mani simili a quelle lamentate dal ricorrente. In questo ordine d'idee, il TCA può, quindi, senz'altro esimersi dall'ordinare la richiesta perizia medica giudiziaria. Del resto, si può senz’altro far riferimento ad un’abbondante giurisprudenza, tanto federale quanto cantonale, dalla quale questa Corte non vede, in casu, ragioni per doversi scostare:

                                         a)  DTF 106 V 48ss.: rendita limitata del 20-10% dal 18.1.1976 al 31.1.1979 per frattura trasversale dell’indice sinistro con frattura del vertice distale della falange intermedia di un meccanico:

"  Es ist eine Erfahrungstatsache, dass Fingerverstümmelungen geringeren Ausmasses trotz des bleibenden Defekts nach einer gewissen Phase der Anpassung und Angewöhnung keine oder nur noch eine minimale Verminderung der Erwerbsfähigkeit bewirken. Dieser Faktor ist bei der Festsetzung der Rente zu berücksichtigen und daher in solchen Fällen in der Regel eine zeitlich befristete Rente zuzusprechen (EVGE 1952 S. 81, 1951 S. 78, 1938 S. 81; unveröffentlichte Urteile Vinals vom 26. Januar 1977 und Jeandupeux vom 18. Juni 1959).

  Da der Unfallschaden des Beschwerdeführers einen verhältniss- mässig geringen Funktionsausfall der linken Hand bewirkt, hat die SUVA zu Recht der vorstehend genannten Praxis des Eidg. Versicherungsgerichts Rechnung getragen. Es konnte aufgrund der unfallmedizinischen Erfahrung beim Beschwerdeführer erwartet werden, dass er die Behinderung der linken Hand durch vermehrte funktionelle Umstellung auf die rechte allmählich wettmache. Der Beschwerdeführer kann sich im weiteren damit behelfen, dass er kleine und kleinste Gegenstände etwa mit dem Daumen und dem Mittelfinger der linken Hand fasst und handhabt. Nach einiger Übung dürfte so auch für kompliziertere Handgriffe die frühere Fertigkeit der linken Hand annähernd wieder erreicht werden. Aufgrund dieser erfahrungsgemäss zu erwartenden Anpassung und Angewöhnung an den Unfallschaden durfte die SUVA berechtigtermassen annehmen, die Invalidität würde sich im Laufe der Zeit verringern und schliesslich unter den von der Praxis für die Ausrichtung einer Rente angenommenen Grenzwert fallen (unveröffentlichtes Urteil Romano vom 11. April 1975; maurer, a.a.O., S. 229). Die Bemessung der Invalidität (20% bis 31. Juli 1978, ab dann 10%) und der erforderlichen Anpassungs- und Angewöhnungszeit ist nicht zu beanstanden."

                                         b)  sentenza TFA 29.1.1992 in re S. S.:

                                              rendita limitata per due anni del 10% per amputazione subtotale del pollice destro di un muratore;

                                         c)   sentenza TFA 27.5.1993 in re J. M.:

                                              rendita limitata per tre anni del 10% per amputazione parziale di indice e medio destri di un falegname;

                                         d)  sentenza TFA 21.4.1995 in re F. M.:

                                              rendita per due anni del 15% per deformazione pollice destro di un carrozziere;

                                         e)  sentenza TCA 4.9.1995 in re C. B. - inc. 35.95.133:

                                              rendita limitata nel tempo del 20-10% dall'1.1.1994 al 31.12.1995 per amputazione di medio e indice della mano destra;

                                         f)    sentenza STFA 8.7.1997 in re L. c. I.: la decisione dell'INSAI di accordare solo una rendita limitata nel tempo (15% per 3          anni) a un carpentiere che aveva riportato la sezione del                                         tendine estensore all'altezza della falange interdigitale      prossimale dei diti indice - medio - anulare, ha trovato tutela       presso la nostra Corte federale, la quale ha, tra l'altro, ribadito che, segnatamente in caso di lesioni alle mani, è da       attendersi per esperienza un processo di adattamento;

                                         g)  sentenza TCA 14.10.1998 in re N. c. I. - inc. 35.96.78:

                                         rendita limitata nel tempo del 20-10% dal 1.7.1995 al 30.6.1997 per amputazione subtotale della falange distale del III° e IV° dito della mano destra di un’addetta alla lavorazione della pasta;

                                         h)   sentenza TCA 20.5.1999 in re G. c. I. - inc. 35.99.33:

rendita limitata nel tempo del 15-10% dall'1.6.1998 al 1.6.2001 per frattura aperta dell'interfalangea e lesione del flessore lungo del pollice sinistro, frattura aperta dell'interfalangea prossimale e lesione del flessore lungo dell'indice sinistro e perdita di sostanza alla punta del dito medio sinistro di un carpentiere.

                                         Le sentenze qui sopra citate riguardano, tutte, assicurati esercitanti attività lucrative di tipo manuale (il meccanico, il falegname, il carrozziere, ecc.), senz’altro comparabili - da un profilo dell'impegno manuale - a quella praticata da __________ __________ (aiuto-meccanico che non è chiamato a svolgere mansioni richiedenti particolare precisione, cfr. doc. _: "Il suo lavoro presso la ditta __________ consiste nel fare tutti i lavori non qualificati: pulizia di automobili, smontaggio e montaggio di pneumatici, cambio dell'olio e altri lavori che non richiedono una conoscenza specifica nel campo dei motori d'auto" - la sottolineatura è del ricorrente) e che hanno accusato delle lesioni alle estremità superiori altrettanto gravi a quelle da lui lamentate a seguito dell'infortunio del giugno 1998 (taluni giudizi concernono, in effetti, assicurati rimasti vittime di amputazioni di più dita, persino della mano dominante).

                                         Si appalesa, pertanto, come manifestamente infondata l'obiezione secondo cui "la casistica del Tribunale Federale citata dalla __________ non può del resto tornare in aiuto …" (cfr. I, p. 4).

                                         __________ non può neppure essere seguito allorquando sostiene che - in ragione della sua scarsa formazione professionale nonché delle sequele dell'evento traumatico assicurato - gli sarebbe difficile reperire un nuovo posto di lavoro (cfr. I, p. 3). In effetti, la rendita d'invalidità degressiva assegnatagli dall'__________, è stata stabilita facendo riferimento - non già al mercato generale del lavoro, dove l'insorgente non potrebbe maggiormente valorizzare la sua restante capacità lavorativa - ma bensì alla sua abituale attività di aiuto-meccanico presso il Garage __________.

                                         In siffatte condizioni, dovendo, per costante giurisprudenza, limitare l'esame del caso alla situazione effet­tiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (cfr., fra le tante, STFA del 6 dicembre 1991 in re R. C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF 107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), lo scrivente TCA non può che constatarne la fondatezza.

                                         Diversa é, invece, la questione a sapere se la prognosi effettuata dai medici dell'__________ troverà poi effettiva realizzazione pratica. Tale questione dovrà, comunque, essere valutata nell'ambito di una procedura di revisione avviata secondo quanto indicato al considerando 2.2.2..In questo senso, i diritti dell'assicurato non appaiono, dunque, affatto compromessi.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.2000.31 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2000 35.2000.31 — Swissrulings