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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.12.2001 35.2000.30

December 17, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,494 words·~22 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00030   mm

Lugano 17 dicembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 aprile 2000 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 10 gennaio 2000 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 27 aprile 1991, __________ - all'epoca gerente dell'Albergo __________, ambedue a __________ - è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale, riportando un trauma distorsivo del tipo "colpo di frusta" al rachide cervicale.

                                         Il caso è stato assunto __________, che assicurava l'infortunata facoltativamente contro gli infortuni.

                               1.2.   Alla chiusura del caso - sentito il parere del proprio medico di fiducia, il dottor __________ (cfr. doc. _) - l'__________, con decisione formale del 13 ottobre 1994, ha posto __________ al beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità del 35% (cfr. doc. _).

                                         La summenzionata decisione formale è, nel frattempo, cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. _).

                               1.3.   Fondandosi sulle risultanze di una perizia contabile allestita dal fiduciario __________ (doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 6 giugno 1997 ha negato all'assicurata il diritto ad una rendita d'invalidità, giacché essa "… non patisce nessuna riduzione della capacità di guadagno in relazione con l'infortunio del 27 aprile 1991" (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. _), l'__________, in data 10 gennaio 2000, ha parzialmente modificato il contenuto della sua prima decisione, nel senso che a __________ è stata riconosciuta una rendita d'invalidità dell'8% a far tempo dal 1° settembre 1994 (cfr. doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso 5 aprile 2000, __________, sempre patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto che la __________ venga condannata ad accordarle una rendita d'invalidità del 50% a decorrere dal 1° settembre 1994 (cfr. I, p. 5).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  (…).

L'________ ha liquidato correttamente tutte le spettanze dell'assicurata per le diverse polizze inerenti il sinistro, compreso il pagamento dell'indennizzo cresciuto in giudicato attribuito per menomazione all'integrità fisica, con un grado identificato del 35%.

Rimane sospesa e da sempre discussa e in questa sede giudizialmente contestata la problematica dell'erogazione di una rendita d'invalidità che l'assicuratore, per le ragioni esposte nella decisione su opposizione oggetto di questo ricorso, valuta nella misura dell'8% con effetto 1. settembre 1994 e ciò con riferimento all'esito di due perizie contabili fatte allestire dalle parti.

La proposta dell'assicuratore di far capo a un ulteriore referto peritale congiunto non è stata accettata dall'assicurata, la quale opta piuttosto per un giudizio che sarà espresso da questo Tribunale esaurita la procedura istruttoria.

Questo ricorso, data la pratica AI tuttora in corso, potrebbe anche avere carattere cautelativo: a suo tempo era stato suggerito all'__________ di far attendere l'emanazione della sua decisione sino alla definizione della pratica AI, la cui istruttoria avrebbe evidentemente fornito tutti gli elementi necessari per chiarire il caso. L'assicuratore LAINF ha però preferito promuovere la decisione su opposizione, contro la quale forzatamente occorre presentare ricorso.

4.

L'assicurata è dal 1. aprile 1999 alle dipendente della __________ nella misura del 50%, non potendo svolgere maggior attività lavorativa per motivi legati al suo stato di salute.

Di ciò fanno fede, al di là del contratto di lavoro, i diversi certificati medici agli atti e dei quali brevemente si ricorda:

-   la perizia 3 marzo 1993 allestita dal Dr. __________ per l'__________ __________, nella quale sono elencati a pagina n. 9 i reperti consistenti in:

    -    persistenti occipito-cervico-scapolo brachialgie des.

    capogiri - vertigini con episodi del tipo deliquiale = sincopi neuro-funzionali

    -    vuoti di memoria

    -    diminuzione della facoltà di concentrazione

    -    sensazione di smarrimento e di disorientamento

    -    obnubilamenti della vista

    -    depressività - ansietà - iperemotività

    alterazione del carattere e del comportamento con perdita dell'interesse e dell'iniziativa (apatia-abulia)

    -    facile esauribilità - stancabilità psico-fisica

    difficoltà e anche impossibilità di fare calcoli matematici e più precisamente i "conti dei clienti"

A pagina n. 7 del proprio referto peritale, il Dr. __________ riferiva dell'apparente stabilizzazione delle condizioni post-infortunistiche e del fatto che le stesse non sarebbero più state suscettibili di notevoli miglioramenti anche con la prosecuzione delle cure;

-   il certificato medico 19 maggio 1993 del Dr. __________ che dà atto di una capacità lavorativa del 50%, rilevando come la nevralgia occipitale destra post-traumatica sia un'affezione molto resistente alle cure con tendenza a recidivare;

-   la perizia 8 agosto 1994 del Dr. __________ , nella quale si rileva un'inabilità lavorativa nella misura del 75% dal 23 dicembre 1993, con possibilità di diminuirla essenzialmente però sotto forma di atti di presenza della durata di 4/5 ore giornaliere (cfr. perizia Dr. __________, pagina n. 4, sub. "capacità lavorativa" e "impedimenti-esigibilità");

-   il certificato medico 11 maggio 1998 del Dr. __________, con il quale si attesta una incapacità al lavoro nella misura del 50% come esercente e, a quel momento, anche in altre professioni, inabilità dell'80% in qualità di casalinga;

-   il rapporto medico 8 ottobre 1999 allestito dal Dr. __________ all'intenzione dell'AI, nel quale vi si conferma il grado d'incapacità lavorativa nella misura del 50% con una diagnosi di "Sindrome cervico-cefalica cronica: stato dopo incidente d'auto con trauma distorsivo della colonna cervicale il 27.4.91. Sindrome ansioso depressiva. Sindrome lombocertebrale recidivante: osteocondrosi L5-S1, vertebra lombosacrale di transizione con emisacralizzazione di L5".

Tutto ciò dimostra come, dal profilo medico, la situazione della qui ricorrente si sia da tempo stabilizzata, con conseguenze importanti sulla sua capacità lavorativa e quindi di guadagno.

L'assicurata deve pertanto essere messa al beneficio di una rendita d'invalidità, principio sul quale anche l'assicuratore LAINF è d'accordo, ma in misura assai maggiore rispetto all'8% previsto nella decisione impugnata." (I).

                               1.5.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.6.   In corso di causa, questa Corte ha proceduto a richiamare dall'UAI l'incarto riguardante l'insorgente (cfr. VI e VIII).

                                         In data 18 dicembre 2000, l'UAI ha trasmesso al TCA copia del rapporto relativo all'inchiesta economica del 27 novembre 2000 (cfr. IX 1).

                                         Alle parti è stata accordata la facoltà di formulare delle osservazioni (cfr. X).

                                         __________ ha, da parte sua, evidenziato il fatto che l'assicurazione per l'invalidità parrebbe orientata ad affidare al __________ il mandato d'allestire una perizia medica. Essa ha quindi auspicato che "… questo atto istruttorio avvenga per conto dell'AI, rispettivamente che il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nomini un perito …" (XI).

                                         Da informazioni assunte dal TCA direttamente presso l'UAI, l'allestimento della perizia non dovrebbe avere luogo prima dell'aprile/maggio 2002.

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto al grado dell'invalidità presentata da __________                                        2.2.                                  L'invalidità è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Così l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1° gennaio 1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.

                                         In questo senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "E' considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante".

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente accurati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un quadro esatto degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti.

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.3.   In concreto, dalle tavole processuali, segnatamente dal doc. _ nonché dal rapporto relativo all'inchiesta economica esperita dall'UAI (cfr. IX 1), emerge che, al momento in cui rimase vittima dell'infortunio dell'aprile 1991, __________ gestiva due esercizi pubblici, l'Albergo __________, con delle mansioni prevalentemente amministrative ed organizzative.

                                         Nel luglio 1992, l'assicurata ha ceduto a terzi la gestione del Garni __________.

                                         Con decisione formale del 6 giugno 1997, la __________ ha negato alla ricorrente il diritto ad una rendita d'invalidità, fondandosi sulle risultanze di una perizia economica allestita dallo Studio fiduciario e di consulenza __________, il quale - procedendo ad un raffronto della media delle cifre d'affari nette (dove per "nette" si intende al netto delle cifre d'affari generate dai pernottamenti dei richiedenti l'asilo) realizzate nel corso del periodo 1988-1990, con le cifre d'affari nette effettivamente conseguite durante gli anni 1991-1994 (cfr. doc. _, allegato E) - era pervenuto alla conclusione che "… dalla contabilità non è stata riscontrata alcuna perdita di guadagno in seguito all'infortunio accaduto alla signora __________ " (cfr. doc. _, p. 8 in fine):

"  … Conclusione

Sulla base delle descrizioni qui sopra esposte e degli allegati, risulta che l'Albergo __________, al netto degli introiti da asilanti, ha avuto un andamento di controtendenza rispetto alla situazione economica effettiva.

Dall'allegato D traspare infatti che la signora __________, contrariamente a quello che è successo sul mercato alberghiero in generale, ha avuto un forte incremento della CA netta nel 1992.

Negli anni seguenti le CA sono effettivamente diminuite, ma in modo marcatamente minore a quelle della media del mercato alberghiero (cfr. allegato H), restando comunque superiore alla CA media 1988/90.

Ne consegue che, come evidenziato nell'allegato D, la signora __________ ha potuto realizzare un maggior margine di contribuzione rispetto a quello che teoricamente avrebbe potuto conseguire in base alla congiuntura del periodo in questione.

Maggior CA netta teorica 1991-1994                                  Fr. 581'177

Maggior costi variabili teoricamente sopportati 1991-1994 -Fr. 351'906

Maggior margine di contribuzione teorico                           Fr. 229'272

                                                                                      =========

Questo risultato è supportato dal fatto che, anche se non si ponderano le CA nette conseguibili con i dati statistici, ma si confrontano semplicemente le CA nette effettivamente conseguite con la media delle CA nette 1988-90, ne consegue che vi è stato un incremento del margine di contribuzione per il periodo 1991-1994 (cfr. allegato E).

Considerato il periodo di recessione economica che stiamo vivendo da ormai l'inizio del 1990, sono da ritenere senz'altro più che soddisfacenti le cifre che è riuscita a conseguire la signora _______"

                                         (doc. _).

                                         Di sicuro interesse, ai fini del presente giudizio, appaiono tuttavia le premesse contenute nel rapporto peritale del 9 dicembre 1996, nella misura in cui vengono chiaramente evidenziati le lacune ed i limiti presentati dalla disamina eseguita dal fiduciario ____________:

"  PREMESSE

Ho espletato il mandato conferitomi basandomi principalmente sulla documentazione contabile degli anni 1988-1994 messami a disposizione __________ di Lugano.

L'albergo __________ tiene, a norma di legge, una contabilità finanziaria comprendente la presentazione di un bilancio e di un conto economico a valori soggettivi.

Tali documenti non tengono quindi in considerazione eventuali costituzioni o scioglimenti di riserve tacite.

Le informazioni che possono essere estrapolate dalla documentazione in mio possesso sono limitate ed approssimative anche se, come in precedenza affermato, vengono rispettate le disposizioni legali.

Ciò è dovuto in modo particolare alla procedura adottata per la tenuta contabile, la quale si basa sulle registrazioni multiple.

Inoltre la mancanza di continuità nel margine di contribuzione (cfr. allegato F) non permette considerazioni fondate e sicure, in modo particolare per ciò che concerne la suddivisione tra ricavi da bar e ristorante, e ricavi da albergo con i relativi introiti da bar e ristorante. Ciò in stretta relazione con l' "attività asilanti".

Vista la situazione congiunturale negativa nella quale è accaduto l'infortunio alla signora __________, ho fatto capo per l'allestimento del mio referto, alla statistica pubblicata dalla USTAT "Annuario statistico ticinese" concernente i pernottamenti in Bellinzona per il periodo dal 1988 al 1994, con il preciso intento di evitare calcoli meramente teorici, a favore di conclusioni che considerano le tendenze economiche oggettive del periodo in questione.

Anche se tali statistiche non vengono allestite in base alle diverse categorie di alberghi, esse forniscono dati significativi di sicuro interesse.

Purtroppo non esistono dati analoghi concernenti le cifre d'affari conseguite con bar e ristoranti, così che non può essere calcolato quanto ha inciso la crisi sugli incassi da queste due attività negli anni in questione.

Unicamente per il 1995 sono stati raccolti tramite censimento, le cifre d'affari dei bar e dei ristoranti. Tali informazioni non sono però ancora a disposizione e non saranno nemmeno molto affidabili a detta dell'Ufficio di statistica di Bellinzona.

In conclusione, è da tenere presente che, nonostante l'utilizzo della statistica concernente i pernottamenti copra solo parzialmente l'attività dell'albergo, i risultati "teoricamente conseguibili tra il 1991 ed il 1994" calcolati nel presente referto sono comunque indicativi, in quanto delineano una chiara tendenza economica-congiunturale di crisi, che ha colpito il settore della ristorazione e quello alberghiero"

                                         (doc. _, p. 2s.).

                                         Nel corso della procedura d'opposizione, __________ ha prodotto una controperizia, sempre di natura economica, eseguita da __________ della __________, ai termini della quale l'assicurata avrebbe accusato, durante il periodo 1991-1994, una perdita di guadagno complessiva pari a fr. 92'630.80 (per rapporto ai risultati afferenti al periodo 1988-1990):

"  CONCLUSIONE

Pur avvallando le tesi dell'autore della perizia in merito ad una certa tendenza anticiclica rispetto alla difficile situazione congiunturale che ha colpito l'albergheria in generale negli anni '90, il caso in esame deve essere posto nella sua giusta luce valutando teoricamente quella parte di cifra d'affari che comunque l'albergo avrebbe potuto conseguire in assenza di asilanti.

Se tale struttura alberghiera avesse quindi potuto operare in un contesto tradizionale sino agli anni '90 avrebbe avuto un margine di contribuzione maggiormente elevato, fortemente ridottosi dopo l'evento assicurato.

Il tutto secondo lo schema contenuto nell'inserto 3:

Variazione cifra d'affari teoricamente realizzabile 1991/1994  Frs. -242'489.--

Incidenza costi variabili 1991/1994                                         Frs. 149'858.20

Perdita di guadagno effettiva 1991/1994                            Frs. -92'630.80

Il fatto che la situazione economica post anni '90 abbia indicato una serie di margini di contribuzione migliori, nulla ha a che fare con la perdita di capacità lavorativa della signora __________ che non ha fatto altro che mettere in pratica tutte quelle misure oggettivamente attendibili in un periodo di crisi e recessione come quello in cui stiamo vivendo.

Va pertanto detto che le potenzialità dell'azienda avrebbero certamente potuto fornire una migliore cifra d'affari e quindi un utile ipotetico di entità ancora maggiore"

                                         (doc. _, p. 4s.).

                                         Va osservato che il perito di parte __________ ha essenzialmente ripreso i dati contenuti nel rapporto __________, sostenendo tuttavia che invece di semplicemente defalcare le cifre d'affari realizzate grazie ai pernottamenti dei richiedenti l'asilo, andrebbe considerato - in loro sostituzione - "… un certo ammontare di cifra d'affari determinato da potenziali altri utenti della parte alberghiera, al di fuori appunto da tali asilanti" (cfr. doc. _, p. 2). Questa teorica cifra d'affari "sostitutiva" è stata stimata da __________ in fr. 165'000.-- annui e presa in considerazione per stabilire la cifra d'affari media durante il periodo 1988-1990 (cfr. doc. _, p. 2: "Prendendo come base i dati reperibili dall'annuario statistico ticinese, il tasso d'occupazione medio nella zona di __________ si è aggirato attorno al 30% annuo riferito ad una base di 30 posti letto, ossia 10'950 potenziali pernottamenti, ossia 3'285 pernottamenti circa. Il numero massimo di pernottamenti viene poi trasformato in cifra d'affari con un tasso medio per persona di Frs. 50.-- a notte, giungendo ad una correzione teorica di Frs. 165'000.-- annui arrotondati", nonché la tabella di cui all'inserto 1).

                                         Nel prosieguo, i due periti di parte hanno ancora avuto modo di confrontare le loro posizioni - divergenti su diversi aspetti di carattere tecnico, primo fra tutti quello della collocazione contabile della suevocata cifra d'affari "sostitutiva" - con sostanziali conseguenze sul risultato finale:

                                         -  replica 29.8.1997 di __________:

  " Premesso, e non concesso, che i dati proposti dal Signor __________ sono corretti (tasso d'occupazione, posti letto e tasso medio per pernottamento), è mio compito attirare l'attenzione su una vista avvenuta nell'allestimento della contro-perizia. Il concetto secondo il quale la CA degli "asilanti" deve essere sostituita con una CA teorica, stimata in Frs. 165'000.--, non è stato applicato a tutti i periodi influenzati dall'effetto "asilanti", e cioè sino all'1.1.92 (cfr. contro-perizia, pag. 2). Infatti per l'esercizio 1991 non viene inserito quale reddito sostitutivo l'ammontare di Frs. 165'000.--, come invece effettuato per gli anni 1988-1990." (doc. _);

                                         -  duplica 4.2.1998 di __________:

  " Questi Frs. 165'000.-- devono però essere considerati giustamente anche per l'anno 1991 e ciò non limitatamente al calcolo dell'effettiva perdita di guadagno di cui all'allegato 3 della controperizia, bensì pure nel contesto della determinazione delle cifre d'affari teoriche realizzabili che a questo punto si estende anche all'anno 1991, come si rileva dai nuovi inserti n. 1 e n. 2.

    (…).

È inoltre importante sottolineare che il perito, nella sua osservazione alla controperizia, ha ritoccato la cifra d'affari soggettiva realizzata nel 1991, includendovi la cifra d'affari compensatoria; operazione di calcolo questa assolutamente improponibile dal momento che vi è un generale raffronto tra le cifre d'affari effettivamente realizzate negli anni post evento infortunistico (91-94) e la cifra d'affari teoricamente realizzabile sulla base della media di cui all'inserto 1, a questo punto determinata sugli anni 1988-1991.

Il tutto con la sovrapposizione dell'anno 1991 utilizzato sia quale anno d'esercizio senza asilanti e sia quale anno di calcolo per lo scostamento.

            Si ribadisce infine che l'effettiva perdita di guadagno calcolata con le modalità del perito per il periodo 1991-1994 non tiene sufficientemente in considerazione quegli ulteriori elementi di calcolo e di correzione relativi ad esempio ad un ottimo tasso di occupazione riscontrato presso l'esercizio pubblico (al di sopra della media statistica) nonché del concetto di "soggettività" legato alla cifra d'affari sulla quale si basano i calcoli eseguiti." (doc. _).

                                         Finalmente, in data 13 marzo 1998, ha avuto luogo un incontro fra le parti, alla presenza dei due periti contabili, con lo scopo di appianare le divergenze.

                                         Qui di seguito, parte del contenuto del relativo rapporto:

"  (…).

Con __________ viene innanzitutto discusso il concetto globale sviluppato da __________ in merito agli asilanti che viene accettato. L'unica differenza (ma non sostanziale) risiede nell'applicazione della media su 3 anni precedenti l'infortunio (88-90 di fr. 392'681 - __________i) e quella ritenuta da __________ su 4 anni (88-91 - fr. 400'659) che consiste in una differenza annua (media) di:

Fr. 8'295.-- ./. fr. 5'253.-- = fr. 3'042.--.

Evidentemente, come anche già accennato da __________ nella sua lettera del 29.8.97, la cifra d'affari compensatoria di fr. 165'000.-- DEVE essere considerata ANCHE per l'anno 1991 contrariamente a quanto calcolato da __________ all'inserto 3 della sua controperizia del 4.2.98.

Ammesso e non concesso che si accetti una media su 4 anni (88-91) la perdita media annua che la signora __________ verrebbe a subire ammonterebbe quindi a fr. 8'295.--.

A tal proposito, con il nostro perito, teniamo per contro a sottolineare che a nostro modo di vedere, ritenuto come l'infortunio sia avvenuto il 27.4.91, sia più corretto e logico considerare UNICAMENTE la media dei 3 anni precedenti il sinistro (88-90) SENZA appunto ritenere l'anno del sinistro.

Lasciando in sospeso questo ultimo particolare __________ condivide il principio della nostra calcolazione, ne informa l'avv. ________ e ci fa sapere" (doc. _).

                                         Da notare che, prima di procedere all'emanazione della decisione su opposizione, la __________ ha ancora proposto all'assicurata l'allestimento di una superperizia contabile "… che possa fare chiarezza sulle cifre in discussione" (cfr. doc. _).

                                         Con l'impugnata decisione del 10 gennaio 2000, l'assicuratore LAINF convenuto ha concesso a __________ una rendita d'invalidità dell'8% a far capo dal 1° settembre 1994, prendendo in considerazione una perdita economica pari a fr. 8'295.-- (cfr. doc. _, p. 2).

                               2.4.   Attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, questa Corte ritiene di non poter fondare il proprio giudizio sulle risultanze delle perizie economiche elaborate, per conto delle parti, dai fiduciari __________ e __________, contrariamente quindi a quanto preteso dalla ______________.

                                         Basti in effetti osservare che lo stesso perito interpellato dall'assicuratore infortuni ha formulato diverse puntuali riserve a proposito dell'attendibilità dei dati da lui desunti dalla documentazione contabile dell'albergo gestito dalla ricorrente (cfr. doc. _, p. 2: "Le informazioni che possono essere estrapolate dalla documentazione in mio possesso sono limitate ed approssimative, …", "… la mancanza di continuità nel margine di contribuzione (cfr. allegato F) non permette considerazioni fondate e sicure, in modo particolare per ciò che concerne la suddivisione tra ricavi da bar e ristorante, e ricavi da albergo con i relativi introiti da bar e ristorante" ed ancora, "Purtroppo non esistono dati analoghi concernenti le cifre d'affari conseguite con bar e ristoranti, così che non può essere calcolato quanto ha inciso la crisi sugli incassi da queste due attività negli anni in questione" - sottolineature del redattore).

                                         È oltremodo pacifico che alla controperizia allestita dal fiduciario __________ non possa certo essere riconosciuta una maggiore affidabilità, nella misura in cui essa si fonda essenzialmente sui medesimi dati contabili ritenuti dal collega __________ (fatta eccezione, beninteso, per l'introduzione di una cifra d'affari puramente teorica in sostituzione di quella realizzata grazie ai pernottamenti degli "asilanti", ciò che ha finalmente determinato dei risultati differenti).

                                         In questo ordine d'idee, alla __________ non può neppure essere di soccorso sostenere che la decisione di riconoscere a __________ una rendita d'invalidità dell'8% troverebbe il proprio fondamento in cifre concordate fra i due periti (cfr. III, p. 6: "Quanto alla perdita economica, dev'essere rilevato che la Compagnia ha considerato l'importo più favorevole all'interessata vale a dire fr. 8'295.--, somma questa che, com'è stato anzi ricordato, è stata accettata anche da __________ in occasione della discussione avuta col perito __________ " - la sottolineatura è del redattore).

                                         Anche l'esecuzione di una "superperizia contabile" - proposta dall'assicuratore convenuto nel corso della procedura d'opposizione (cfr. doc. _) - non avrebbe verosimilmente permesso di giungere a dei risultati più affidabili, visto che il vero problema, a prescindere dalle divergenze d'opinione che sono emerse fra i periti __________ e __________, risiede a monte, ovverosia nella qualità - limitata ed approssimativa - dei dati che possono essere desunti dalla documentazione contabile a disposizione.

                                         D'altro canto, va da sé che l'assicuratore LAINF non può essere condannato a versare una rendita d'invalidità del 50% come lo pretende __________ (cfr. I, p. 5), facendo riferimento, segnatamente, alle certificazioni del medico curante dell'assicurata. Infatti - rammentato che l'invalidità è un concetto essenzialmente economico - ad una determinata riduzione del rendimento funzionale non corrisponde necessariamente una perdita di guadagno della medesima importanza.

                               2.5.   Nel caso soprattutto dei lavoratori indipendenti, talvolta, si rivela problematico valutare con attendibilità i redditi ipotetici, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi e stabilire così il grado d'invalidità.

                                         Infatti, sovente la contabilità aziendale non offre una base sufficiente per procedere al raffronto dei redditi, poiché si rivela dfficoltoso stabilire se flessioni dei profitti sono legate all'invalidità oppure vanno ricondotte ad altri fattori (alla situazione congiunturale, ad esempio). In questi casi, può entrare in considerazione l'applicazione di un metodo straordinario di valutazione.

                                         Dapprima - analogamente a quanto succede per quegli assicurati che non esercitano attività lucrativa - si procede ad un confronto delle attività. Si tratta di determinare la capacità lavorativa ancora esistente per rapporto alle abituali attività, applicando l’impegno che si può esigere e, successivamente, di confrontarla con la capacità lavorativa senza invalidità. La differenza corrisponde al grado dell'inabilità lavorativa. Quest'ultima deve tuttavia ancora venire vagliata dal profilo economico. Deve insomma essere stabilita l'incidenza della diminuzione della capacità lavorativa sul risultato globale dell'azienda. Una certa diminuzione della capacità di rendimento funzionale può sicuramente comportare, nel caso di una persona attiva, una perdita di guadagno delle medesime proporzioni, nondimeno ciò non è necessariamente il caso (ad esempio, va analizzato se, attraverso una riorganizzazione del lavoro in seno all'azienda, quelle mansioni non confacenti all'assicurato possano venire assunte dai suoi dipendenti).

                                         La dottrina appare unanime nel considerare che non vi siano motivi per non applicare questo metodo straordinario nell'assicurazione contro gli infortuni, in special modo a coloro che svolgono un'attività indipendente (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 358; P. Omlin, Die invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 158s.; A.-C. Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p. 264).

                               2.6.   Nel caso di specie - viste le difficoltà emerse nella determinazione dei redditi ipotetici da raffrontare (cfr. consid. 2.4.) - occorre ritenere che l'applicazione del metodo ordinario non consenta di stabilire, con un sufficiente grado d'affidabilità, il tasso dell'invalidità presentata da __________.

                                         A mente del TCA, sono quindi realizzati i presupposti per procedere ad un'applicazione del metodo straordinario di valutazione dell'invalidità (cfr. consid. 2.5.).

                                         Ora, le informazioni che possono essere estrapolate dalla documentazione presente agli atti, non permettono a questa Corte di procedere direttamente alla definizione del grado d'invalidità dell'insorgente secondo il metodo straordinario. Inoltre l'inchiesta economica esperita dall'UAI, in realtà è ben lungi dall'essere stata completata, essendo emersa, nel frattempo, la necessità di delucidare la fattispecie anche da un profilo medico (cfr. IX 1 e consid. 1.6.).

                                         In esito a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata va annullata e la causa retrocessa alla __________, affinché proceda ad un complemento istruttorio conformemente a quanto indicato al considerando 2.5.. Successivamente, l'assicuratore LAINF convenuto dovrà emanare una nuova decisione formale, mediante la quale stabilire il grado dell'invalidità presentata da_____________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         Di conseguenza, la decisione impugnata é annullata e l’incarto é rinviato alla __________ affinché, esperito un complemento d'istruttoria conformemente ai considerandi, renda un nuovo provvedimento.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La __________ verserà all'assicurata fr. 1'300.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2000.30 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.12.2001 35.2000.30 — Swissrulings