Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.11.2001 35.2000.26

November 6, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,369 words·~47 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00026   mm/tf

Lugano 6 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 marzo 2000 di

__________,

rappr. da: avv.__________,  

contro  

la decisione del 23 dicembre 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 14 luglio 1985, __________ - all'epoca alle dipendenze della ditta __________ in qualità di venditrice e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso la Cassa malati __________ - è rimasta coinvolta in un grave incidente della circolazione stradale che ha avuto luogo in territorio del Comune di __________.

                                         A causa del sinistro, l'assicurata ha riportato una commotio cerebri, una lussazione dell'anca sinistra, la frattura del piatto tibiale destro, la frattura della diafisi femorale bilateralmente, un'ematoma retroperitoneale ed un'infezione al braccio sinistro (cfr. doc. _).

                                         __________ è rimasta degente presso l'Ospedale regionale di __________ durante il periodo 14 luglio-14 settembre 1985, dove è stata sottoposta alle cure del caso.

                                         La Cassa malati __________ ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le proprie prestazioni assicurative.

                               1.2.   A far tempo dal 1° luglio 1986, __________ è stata posta al beneficio di una rendita intera da parte dell'assicurazione per l'invalidità (cfr. doc. _).

                                         Successivamente - fallito un tentativo di integrazione professionale nel settore orologiero (cfr. doc. _) - l'UAI ha fissato il tasso d'invalidità al 50% e, pertanto, ha riconosciuto all'assicurata una mezza rendita a partire dal 1° maggio 1991, ciò tenuto conto del fatto che, nel frattempo, __________ aveva iniziato a lavorare nella misura del 50% quale ausiliaria di cure presso la Casa di riposo __________ (cfr. doc. _).

                               1.3.   Nel corso del mese di dicembre 1998, __________ è stata periziata dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia, per conto della __________, assicuratore contro gli infortuni con cui la Cassa malati __________ ha stipulato, in ossequio all’art. 70 cpv. 2 LAINF, un accordo di collaborazione.

                               1.4.   In data 31 agosto 1999, la Cassa malati __________ ha emanato una decisione formale (cfr. doc. _) mediante la quale ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far capo dal 1° ottobre 1990 (fatta eccezione per 1-2 cicli all'anno di fisioterapia e per gli interventi chirurgici che potrebbero eventualmente rendersi necessari).

                                         Il summenzionato atto amministrativo è cresciuto in giudicato incontestato.

                               1.5.   Con decisione formale 8 settembre 1999, la __________ ha assegnato all'assicurata una rendita d'invalidità del 15% a contare dal 1° maggio 1991, calcolata su un guadagno annuo assicurato di fr. 29'250.--, nonché un'indennità per menomazione dell'integrità del 30%.

                                         All'occasione, il succitato assicuratore ha pure negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi accusati da __________  alla schiena, difettando una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr. doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. _), la __________, in data 23 dicembre 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.6.   Con tempestivo ricorso 27 marzo 2000, __________, sempre patrocinata dall'avv. __________i, ha chiesto che la __________ venga condannata a riconoscerle una rendita d'invalidità del 52.39% a partire dal 1° maggio 1991.

                                         Essa ha inoltre postulato il versamento di un interesse di ritardo del 5% (cfr. I, p. 10).

                                         Queste, in particolare, le considerazioni espresse dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  (…).

Agli effetti della contestazione della decisione su opposizione deve anzitutto essere esaminato il problema della causalità fra le affezioni attualmente lamentate dalla ricorrente e la sua capacità al guadagno.

Il perito della controparte, dott. __________, a seguito di un esame approfondito, ha posto al punto 4 del suo referto la seguente diagnosi:

-   leggera protrusione della testa del femore sinistro con incipiente coxartrosi dipendente dalla frattura dell'acetabolo e raccorciamento di un centimetro della gamba;

-   posizione anormale della parte distale del femore sinistro a seguito della correzione in osteosintesi della frattura femorale sopracondilare, con tendenza al cedimento indietro del ginocchio;

-   gonartrosi a destra a seguito d'osteosintesi di una frattura esposta della tibia;

-   dolori cronici alla schiena (cervicalgia e spondilolistesi L5), precedenti l'infortunio.

A proposito del nesso causale naturale il dott. __________ ritiene che i disturbi e le alterazioni anatomo-funzionali dell'anca sinistra e di entrambe le ginocchia sono dovuti esclusivamente all'incidente del 14 luglio 1985, mentre i dolori dorsali, "mit aller Wahrscheinlichkeit" non dovrebbero dipendere dall'evento traumatico perché la paziente ne soffriva già in precedenza; tuttavia il perito aggiunge che questi ultimi provocano alla paziente attualmente uno scarso disturbo.

Poiché la __________ da questa affermazione del perito deduce che, escludendo i dolori dorsali, la signora __________ "dovrebbe esercitare un'attività come ausiliaria indu­striale, con una posizione piuttosto seduta, ma accordando la possibilità di poter cambiare questa posizione con pause più frequenti», è necessario approfondire qui il problema dell'incidenza dei disturbi dorsali per rapporto alla causalità

Giova anzitutto ricordare che il perito, nell'anamnesi, rileva bensì che la paziente prima dell'incidente soffriva di dolori sporadici alla colonna vertebrale (in zona cer­vicale e lombosacrale), ma che questi disturbi non si sono accentuati con l'inciden­te. E' comunque pacifico che il perito non ha eseguito nessuna indagine radiologi­ca per accertare l'eziologia di questi disturbi, né ha avuto a disposizione radiografie eseguite in precedenza da altri colleghi.

Se tuttavia si esamina il rapporto peritale eseguito il 15 dicembre 1988 dal dott. __________, il quale si fondava anche su radiografie eseguite in funzione del suo esame, dobbiamo constatare che egli ha trovato un colonna vertebrale nei limiti della norma per l'età e modiche alterazioni fisiologiche.

Non può quindi essere escluso che i postumi dell'incidente, a lungo andare, a causa della malformazione a livello dell'anca, del raccorciamento della gamba sinistra e dei cedimenti del ginocchio determinino un influsso negativo anche sulla colonna vertebrale, percui la causalità naturale anche per questi disturbi non può essere esclusa nella valutazione della sua incidenza sulla capacità lavorativa.

7. Passando ora all'esame della capacità, rispettivamente incapacità lavorativa, deve essere sottolineato che il perito della controparte dott. __________ conclude il punto 7 del suo rapporto giudicando adeguata una capacità del 50 % in considera­zione dei postumi dell'incidente (artrosi del ginocchio destro, anormale posizione della parte sopraconditare del femore con ipertensione patologica del ginocchio sinistro e incipiente coxartrosi sinistra), precisando al punto 7.1. che la ricorrente, nella sua attività di ausiliaria di cure è obbligata costantemente a reggersi sulle gambe con carico corporeo supplementare dovuto alla cura dei pazienti anziani, percui, dopo quattro ore di lavoro, a causa dell'insorgere di dolori, necessita di riposo e di ricupero, cosicché in futuro non ci si può attendere nessun miglioramento della situazione, bensì piuttosto un peggioramento a causa dell'aumento dell'artrosi.

Al punto 7.2. il perito specifica ancora più in modo dettagliato il suo giudizio, esclu­dendo un'attività in posizione seduta in conseguenza dei dolori in sede gluteale sinistra (dovuti alla frattura acetabolare) e ai dolori da immobilizzazione di entram­be le ginocchia, ragione percui egli non vede altra soluzione praticabile se non quella di un'attività al 50 % in qualità di ausiliaria di cure, che peraltro la ricor­rente svolge con soddisfazione, tanto più che all'età di 53 anni essa non potreb­be trovare facilmente un lavoro più adeguato.

E nella sua valutazione incide senz'altro anche la constatazione che a lungo anda­re non si può escludere la necessità di una protesi totale dell'anca e di una protesi del ginocchio destro (punto 8.1. in relazione con il punto 6), dalle quali deriverebbe sicuramente un'ulteriore difficoltà per la ricorrente di continuare a svolgere l'attuale attività, ma a maggior ragione l'impossibilità di dedicarsi a un'altra occupazione in posizione seduta, proprio per le controindicazioni poste dal perito già con la situa­zione attuale.

8. Dalle constatazioni e conclusioni peritali che precedono discende che la decisio­ne impugnata risulta essere manifestamente errata laddove sostiene che la ricor­rente, se non vi fossero i disturbi dorsali, potrebbe esercitare un'attività come ausi­liaria industriale "con una posizione piuttosto seduta, posizione questa espressa­mente esclusa al punto 7.2. della perizia, anche se la __________ pretende di rendere compatibile con la perizia e esigibile da parte della ricorrente questa ipotetica atti­vità, aggiungendo che la posizione prevalentemente seduta dovrebbe essere inter­calata da "pause più frequenti" (pag. 2).

E, partendo da questa ipotetica affermazione difforme dal giudizio peritale, la con­troparte è riuscita anche a tradurre in una percentuale di riduzione dell'attività tota­le in ambito industriale le pause che la ricorrente dovrebbe compiere per poter resi­stere in questa occupazione, ossia "15 minuti al termine di ogni ora di lavoro, cioè 90 minuti di pausa (6 x 15') per un tempo effettivo di lavoro di 6 ore e mezza, equi­valenti a un pensum giornaliero di 8 ore" (decisione 8 settembre 1999 a pagina 2), il che comporterebbe una riduzione della capacità lavorativa (ipotetica) del 18,75 %.

Come abbiamo già avuto modo di esporre nell'opposizione del 7 ottobre 1999 que­sta costruzione non può assolutamente essere condivisa e non solo perché in contrasto con il parere del perito dott. ______________ che ritiene invece esigibile dalla ricorrente soltanto un'attività al 50 %, ossia di 4 ore, alle quali devono far seguito altrettante ore di riposo e di ricupero, escludendo comunque tassativamente il lavo­ro in posizione seduta.

Contrariamente al giudizio del proprio perito, che esclude ogni altra attività per la ricorrente rispetto a quella attualmente esercitata, la __________ pretende quindi di attri­buirle una capacità dell'81,25 %, invece del 50 %.

La costruzione teorica ipotizzata dalla __________ è però anche incompatibile con i ritmi e l'organizzazione del lavoro industriale, caratterizzato sempre più dalla necessità di poter assicurare una continuità di produzione e dall'impossibilità di intercalare fre­quenti e regolari pause di una certa durata che pregiudichino questa continuità per rapporto anche agli altri colleghi di lavoro.

D'altra parte, proprio perché estremamente teorica e ipotetica, l'attività che la __________ riterrebbe esigibile dalla ricorrente non va oltre una formulazione estrema­mente generica e pertanto inaccettabile, definita di "ausiliaria industriale". Se si considera che l'attività industriale comprende un campo vastissimo di applicazioni, oltretutto sempre più dipendente dalle macchine se vuoi essere competitivo e red­ditizio, la soluzione ipotizzata dalla controparte appare ancora più estranea alla realtà e tale da non poter essere minimamente presa in considerazione agli effetti del calcolo della rendita di invalidità spettante alla ricorrente.

E' noto infatti che, per costante dottrina e giurisprudenza, l'assicuratore LAINF non può limitarsi a prendere in considerazione una teorica possibilità di lavoro presumi­bilmente compatibile con il danno alla salute dipendente dall'infortunio assicurato, ma deve indicare in modo concreto quali occupazioni il mercato del lavoro offre, tenendo conto delle indicazioni e controindicazioni che scaturiscono dal danno alla salute che l'assicurato ha subito in forma permanente.

9. L'errata valutazione del danno provocato dall'incidente assicurato operata dalla __________ si riflette quindi inevitabilmente anche nel calcolo della perdita di guadagno e della percentuale di invalidità per la fissazione della rendita permanente.

Nella decisione 8 settembre 1999 la controparte era partita da un salario annuo per persona valida occupata al 100 % di fr. 37'960.‑ (pag. 2 ultima frase), poiché que­sto importo costituirebbe il doppio di quanto in effetti percepiva a quel momento la ricorrente lavorando al 50 % in qualità di ausiliaria di cure: in effetti fr. 37960.‑ non costituiscono il doppio di fr. 18'072.‑.

Ma la __________ ha fornito anche un altro dato per accertare il guadagno di una per­sona valida completamente: secondo dati forniti da non meglio precisati enti di Friburgo e Losanna (SIB, rispettivamente FTMH), una persona impiegata in campo industriale come ausiliaria con mansioni leggere dovrebbe percepire fr. 44'278.­-- annui, ossia fr. 3'406.‑ per 13 mensilità, che vanno però ridotti del 10 %, siccome nel Ticino la media dei salari è inferiore a quella del resto della Svizzera, ossia fr. 39'850,20.

Ciononostante, per il calcolo della rendita, la __________ prende come base fr. 37'960.‑, già utilizzando quindi un parametro sfavorevole all'assicurata.

Anche qualora si volesse accettare questo dato, come abbiamo fatto nell'opposizione 7 ottobre 1999, il grado di invalidità della ricorrente non è certamente quello calcolato dalla controparte, sottraendo dallo stesso dato il salario ipotetico che potrebbe conseguire la signora __________ lavorando come ausiliaria nel campo indu­striale con una riduzione del 18,75 %.

La stessa __________ ricorda che il grado di invalidità viene calcolato facendo il rappor­to fra lo stipendio ipotetico quale persona valida e quello ipotetico/reale come per­sona invalida (decisione impugnata, pagina 2).

Orbene, come abbiamo sottolineato in precedenza, non è possibile ritenere che la ricorrente, con i postumi dell'incidente assicurato, possa venire impiegata come ausiliaria in un non meglio specificato ambito industriale, lavorando regolarmente all'81,25 %, prevalentemente in posizione seduta, conseguendo un salario ipotetico di fr. 32'278.‑ annui perché questa ipotesi contrasta con gli accertamenti peritali voluti dalla stessa controparte e con le valutazioni espresse dal medesimo perito sull'idoneità della occupazione realmente svolta, rispettivamente con l'inesigibilità di dedicarsi ad altre attività lucrative che le sarebbero precluse dagli impedimenti fun­zionali, dalla persistenza dei disturbi (che potranno solo peggiorare con il tempo) e dalla necessità di non restare vincolata a una posizione di lavoro seduta.

In queste condizioni, proprio dalla perizia del dott. __________ si deduce che l'uni­co termine di paragone praticabile è quello con il salario realmente percepito dalla ricorrente per un'occupazione al 50%, ossia nella ottimale situazione di esigibilità, perché questa occupazione le consente di alterare 4 ore di lavoro a un'altra mezza giornata di riposo e di ricupero.

Ne consegue che la perdita di guadagno annua è di fr. 19'888.‑ (fr. 37'960.‑ meno fr. 18'072.‑) il che comporta un grado di invalidità del 52,39 %: questo grado sareb­be ancora superiore, se prendessimo come termine di paragone il salario medio esposto dalla __________, ossia fr. 39'850,20 (54,65 %).

Accettando che la ricorrente nei 12 mesi precedenti la stabilizzazione dei postumi dell'incidente (1 maggio 1991), dal precedente datore di lavoro __________ avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di fr. 29'250.‑ e anche prendendo come base un grado di invalidità del 52,39 % rapportato all'80 % del reddito ipotetico di allora, si ottiene quindi una rendita annua di fr. 12'259,25, ossia di fr. 1'021,60 al mese che, sommata alla rendita Al, non raggiunge il limite per un sovrindennizzo (90 % di fr. 29'250.‑ = fr. 26'325.‑).

L'importo della rendita così calcolata deve naturalmente essere indicizzata secon­do le percentuali già indicate dalla __________ che non abbiamo elementi per ritenere scorrette."

                               1.7.   La __________, in risposta, ha parzialmente modificato la propria posizione, nel senso che il tasso d'invalidità presentato da __________ è stato portato al 19%, ciò con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VIII).

                               1.8.   In data 11 settembre 2000, lo scrivente TCA ha provveduto ad interpellare il dottor __________, chiedendogli di volersi pronunciare riguardo alla fondatezza, da un mero profilo medico, della tesi secondo cui __________ potrebbe esercitare un'attività di tipo ausiliario nel settore industriale, attività da svolgere in posizione alternata (eretta/seduta), introducendo una pausa di 15 minuti ogni ora di lavoro (cfr. XIII).

                                         La risposta del dottor __________ è pervenuta al TCA il 3 ottobre 2000 (cfr. XIV).

                                         Le parti hanno avuto modo di prendere posizione in merito (cfr. XVIII e XIX).

                               1.9.   In corso di causa, lo scrivente Tribunale ha provveduto a richiamare dall'UAI l'intero incarto riguardante __________ (cfr. XXII).

                             1.10.   Il 27 agosto 2001, questa Corte ha chiesto al patrocinatore dell'assicuratore convenuto di voler giustificare il rifiuto a riconoscere gli interessi di mora, quando la __________ stessa, nell'ottobre 1998, si era espressa altrimenti a questo medesimo proposito (cfr. XXIII).

                                         La risposta dell'avv. __________ reca la data del 28 agosto 2001 (XXIV).

                             1.11.   In data 30 agosto 2001, il TCA ha interpellato la Casa di cura __________, onde conoscere, segnatamente, il salario mensile/annuo lordo percepito dall'insorgente nel 1999 (cfr. XXVI e XXVII).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della lite è, in primo luogo, il grado dell'invalidità presentata da __________.

                                         In secondo luogo, il TCA dovrà decidere se l'assicurata ha o meno diritto agli interessi di mora.

                               2.2.   Rendita d'invalidità

                            2.2.1.   Definizione dell'invalidità

                                         L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Lo stesso con­cet­to vale negli altri set­tori delle assicura­zio­ni sociali e nello stesso sen­so va letto l'­art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato invalido chi è presu­mi­bilmente alte­ra­to nel­la sua capacità di guada­gno in modo per­manente o per un pe­riodo rilevante".

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giun­ta un nesso causale adeguato tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                            2.2.2.   Commisurazione dell'invalidità

                                         Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la se­conda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la de­terminazione dell'invalidità presuppone preliminarmente a­deguati accertamenti medici che rilevino il danno in que­­­­­­­­stione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione at­­­­­­­­tua­le che nelle altre relativamente confacenti.

                                         La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'oc­­­­­cor­renza al giudice.

                                         L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si mi­sura raffrontando il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'e­gli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci (RAMI 1993 pag. 100; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 99; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2a ed., pag. 98ss.). L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fonda­mento oggettivo. In particolare, la determinazione dei redditi non deve fondarsi su ipotesi d'impiego irrealistiche (RAMI 1993 pag. 103; RCC 1991 pag. 332 consid 3b; RCC 1989 pag. 331 consid 4a).

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha ancora avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - e le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della restante capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 cit., consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5a,b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

                                    (cfr., per la conferma della costituzionalità e della legalità di tale disposto, RAMI 1997 p. 146ss.).

                                         Va, qui, sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996, U240, p. 96; SVR 1995 UV35, pag. 106 consid. 5b e riferimenti).

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe man­te­nuta sostan­zialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M., non pubbl.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.2.3.   Nel caso di specie, l'assicuratore LAINF convenuto, con decisione formale 8 settembre 1999 (cfr. doc. _), ha assegnato a __________ una rendita d'invalidità del 15% a contare dal 1° maggio 1991 (tasso d'invalidità portato al 19% in sede di risposta di causa). La __________ ha, in effetti, ritenuto che l'insorgente considerati i soli postumi dell'evento traumatico del luglio 1985, interessanti agli arti inferiori - sarebbe in grado d'esercitare un'attività ausiliaria nel settore industriale, da svolgere in posizione prevalentemente seduta, introducendo delle pause di 15 minuti ogni ora allo scopo di consentire il cambiamento di stazione (cfr. doc. _, p. 2).

                                         La tesi difesa dalla __________ è avversata dalla ricorrente, la quale ritiene che essa sarebbe chiaramente contraria alle indicazioni fornite dal perito dottor __________ e, inoltre, incompatibile "… con i ritmi e l'organizzazione del lavoro industriale, caratterizzato sempre più dalla necessità di poter assicurare una continuità di produzione e dall'impossibilità di intercalare frequenti pause di una certa durata che pregiudichino questa continuità per rapporto anche agli altri colleghi di lavoro" (cfr. I, p. 7).

                                         Dalle tavole processuali emerge che, verso la fine del 1998, l'assicuratore infortuni convenuto ha invitato __________ a sottoporsi ad una visita peritale presso il dottor __________, spec. FMH in chirurgia.

                                         Con il relativo referto del 22 dicembre 1998, il dottor __________ ha formulato le seguenti diagnosi:

"  St. nach Polytrauma vom 14.7.1989 mit

-   leichter Protusion des Femurkopfes und beginnender

Coxarthrose links  bei St. n. konservativ behandelter Acetabulumfraktur mit daraus  resultierender Beinlängenverkürzung von 1 cm;

-   Rekurvations- (ca. 15°) und Varusfehlstellung (6°) des distalen linken Femurs bei St. n. Winkelplattenosteosynthese einer suprakondylären Femurfraktur links mit Tendenz zur schmerzhaften Rückwärtsabkippung des Knies;

-   Gonarthrose rechts bei St. n. Osteosynthese einer offenen Tibiakopffraktur;

-   chronische Rückenschmerzen (Zervikalgie/Spondylolisthesis L5) (schon vorbestehend)"

                                         (doc. _).

                                         Rispondendo ai quesiti n. 5 e 6, il dottor __________ ha avuto modo di discutere la natura delle affezioni di cui l'assicurata è portatrice. Secondo lo specialista interpellato dalla __________, alle alterazioni che interessano l'anca sinistra e le ginocchia va riconosciuta un'eziologia esclusivamente traumatica. Per contro, i disturbi localizzati alla schiena sono verosimilmente di natura morbosa, siccome già presenti antecedentemente all'infortunio (cfr. doc. _, p. 4-5).

                                         A questo punto, va sottolineato come le parti appaiano discordi relativamente alla questione a sapere se fra i disturbi alla schiena e l'evento infortunistico del 14 luglio 1985 esista o meno un nesso di causalità naturale (cfr. I, p. 4-5 e VIII, p. 5-6).

                                         Orbene, questa Corte ritiene che tale questione possa rimanere insoluta, dato che, secondo il dottor __________, i disturbi dorsali rivestono un'importanza decisamente marginale rispetto a quelli, di natura traumatica, che interessano gli arti inferiori, di per sé gravemente invalidanti. Del resto, non va neppure dimenticato che la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal suddetto chirurgo, lo è stata considerando unicamente le patologie agli arti inferiori, così come ha pertinentemente osservato la ricorrente (cfr. I, p. 5-6).

                                         __________ è poi stata riconosciuta abile in misura del 50% nell'attività di ausiliaria di cure, ossia in quella professione che essa esercita a far tempo ormai dal settembre 1990:

"  (…).

Seit 24.9.1990 arbeitet sie (bis zum 1.6.1991 100%, anschliessend und dies bis heute 50%) im Casa di Riposo (Altersheim) "__________ als Hilspflegerin (Monatslohn von ca. 1'600.-- Fr., dazu kommt die IV-Rente von 908.-- Fr. /Mt.).

Die lezten 8 Jahre hat Frau __________ also 50% an der gleichen Stelle gearbeitet. Eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit traut sie sich nicht zu.

Ich beurteile eine Arbeitsfähigkeit von 50% bei den vorliegenden Unfallschäden (Kniearthrose rechts, suprakondyläre Femurfehlstellung mit pathologischer Hyperextension des linken Knies und beginnender Coxarthrose links) als adäquat.

7.1 Inwieweit ist die Versicherte dauernd in ihrem Beruf/Betrieb nicht mehr fähig, zumutbare Arbeit zu verrichten?

50%

Als Hilfspflegerin steht sie dauernd auf den Beinen mit zusätzlicher körperlicher Angstrengung (Pflege der alten Patienten). Nach 4 Stunden braucht sie wegen der jetzt auftretenden Schmerzen Ruhe und Erholung. Eine Besserung der jetzigen Situation ist nicht zu erwarten, eher eine Verschlechterung (Zunahme der Arthrosen).

(…)"

                                         (doc. _ la sottolineatura è del redattore).

                                         D'altro canto, il dottor __________ ha pure dichiarato che l'assicurata non sarebbe in grado di svolgere un'attività alternativa, in posizione seduta, a causa dell'insorgere dei dolori nella zona gluteale sinistra ed alle ginocchia:

"  7.2. Inwieweit ist sie dauernd nicht mehr fähig, in einer verwandten, ihr (ohne spezielle Eingliederungsmassnahmen) offenstehenden Tätigkeit zumutbare Arbeit zu verrichten?

Da eine sitzende Tätigkeit wegen der Schmerzen li gluteal (nach Acetabulum fraktur) und den Immobilisationsschmerzen beider Knie nicht in Frage kommt, sehe ich keine praktisch durchführbare andere Lösung als die jetzige 50%ige Tätigkeit als Hilfspflegerin, welche der Patientin zudem Befriedigung gibt. Mit 53 Jahren wird sie im übrigen kaum mehr eine andere ihr adäquate Arbeit finden"

                                         (doc. _ la sottolineatura è del redattore).

                                         In sede di risposta di causa, così come era già stato il caso in precedenza, la __________ si è distanziata dalla valutazione enunciata dallo specialista da essa stessa consultato. In effetti, l'assicuratore convenuto ha sostenuto che __________ sarebbe in grado di meglio valorizzare la sua restante capacità lavorativa svolgendo un'attività sostitutiva, concretamente "… la professione di ausiliaria industriale che non richiede nessuna formazione particolare e non deve venir svolta né sempre in piedi, né sempre in posizione seduta. In tale professione, l'attività verrebbe svolta in posizione prevalentemente seduta, con la possibilità per l'assicurata stessa di poter effettuare pause frequenti al fine di poter spesso cambiare posizione" (cfr. VIII, p. 7).

                                         Lo scrivente TCA, da parte sua, ha ritenuto necessario interpellare il dottor __________ per chiedergli il proprio parere a proposito della tesi difesa dalla __________ (cfr. XIII). Questa la sua risposta del 27 settembre 2000:

"  (…).

Ho ricevuto la Sua lettera dell'11.09.2000, alla quale rispondo nel modo seguente:

Un'attività di tipo ausiliario nel settore industriale, attività da svolgere in posizione alternata (eretta/seduta, introducendo una pausa di 15 minuti ogni ora di lavoro) è a mio avviso possibile (ammesso che esista un datore che offra un posto di lavoro con pause di 15 minuti ogni ora).

Ho convocato la paziente ancora una volta il 25.09.00 e l'ho informata sulla mia presa di posizione in merito e lei mi ha detto di non riuscire a rimanere seduta per oltre 1/2 ora a causa dei dolori che insorgono alle ginocchia e all'anca ds"

                                         (XIV - la sottolineatura è del redattore).

                            2.2.4.   A prescindere dalla questione a sapere se l'attività proposta dalla __________ sia effettivamente compatibile, da un punto di vista medico, con gli impedimenti funzionali che risultano dalle sequele dell'evento infortunistico del luglio 1985 - ciò che la ricorrente continua a contestare (cfr. XVIII: "… non si può ritenere che egli [il dottor __________, n.d.r.] abbia modificato quanto espresso al punto 7.2. della perizia 22 dicembre 1998: a quel momento egli escludeva un'attività in posizione seduta a causa dei dolori in zona gluteale e a entrambe le ginocchia per cui non restava altra possibilità che l'attività al 50% nell'occupazione di ausiliaria di cura") - lo scrivente TCA è del parere che le opportunità di reperire un impiego che presenti le peculiarità stabilite dall'assicuratore infortuni convenuto, devono essere considerate irrealistiche.

                                         In precedenza, si è già detto che, a norma dell'art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF:

"  il grado d'invalidità è determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire dopo l'insorgenza dell'invalidità, e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate del mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido".

                                         Al proposito, va rilevato che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina, questa massima consente di pretendere dalla persona interessata un determinato comportamento, sebbene ciò possa comportarle degli inconvenienti (cfr. E. Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Zurigo 1997, p. 71 e dottrina ivi menzionata).

                                         Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve inoltre riferire ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà, di caso in caso, stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e consentire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). Ciò è inoltre il caso se l'esercizio dell'attività è reso possibile solo grazie alla collaborazione improbabile di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989, pag. 322 consid. 4a in fine; Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

                                         In casu, il fatto che __________ debba frequentemente alternare la posizione seduta a quella eretta, non costituisce, di per sé, nulla di eccezionale (cfr. RCC 1980 pag. 482 consid. 2 e STFA 23.3.1998 in re UAI c/ L. P., inedita). Per contro, decisamente più problematico è l'essere costretta ad introdurre delle pause di 15 minuti ogni ora di lavoro, allo scopo di scaricare gli arti inferiori e, quindi, evitare l'insorgenza di disturbi a livello gluteale e delle ginocchia.

                                         Tutto ben considerato, pur collocandosi nell'ipotesi di un mercato del lavoro equilibrato, questa Corte ritiene che difficilmente un datore di lavoro accetterebbe d'assumere alle proprie dipendenze una persona che, ogni ora di lavoro, è costretta ad assentarsi dal proprio posto di lavoro in ragione di ¼ d'ora. Di fatto, l'insorgente potrebbe reperire un simile posto di lavoro soltanto grazie ad una grande disponibilità (improbabile e comunque eccezionale) di un datore di lavoro, circostanza che, del resto, è stata evidenziata anche dallo specialista consultato dall'assicuratore LAINF (cfr. XIV).

                                         Ora, siccome il reddito stabilito dalla _____________  non è conseguibile su un mercato del lavoro equilibrato, non se ne può neppure tenere conto.

                                         In siffatte condizioni, va senz'altro ammesso che__________, svolgendo l'attività di ausiliaria di cure nella misura del 50% presso la Casa di riposo __________, sfrutta in maniera ottimale la sua residua capacità lavorativa. D'altronde, questa attività - esercitata dalla ricorrente ormai da oltre un decennio (a partire dal settembre 1990) - è stata dichiarata senz'altro adeguata dal dottor __________ (cfr. doc. _, p. 6).

                            2.2.5.   Si tratta ora di determinare il reddito da valido e quello da invalido.

                                         Preliminarmente, il TCA ricorda che, per costante giurisprudenza (cfr., fra le tante, STCA 17.4.2000 in re R. K., 28.1.2000 in re B. C. e 14.7.1998 in re P. N.), determinanti sono i redditi realizzabili alla data in cui è stata emanata l'impugnata decisione (cfr., inoltre, DTF 121 V 366).

                                         In concreto, l'impugnata decisione é stata emanata il 23 dicembre 1999, ragione per cui rilevanti, allo scopo di stabilire l'entità della rendita d'invalidità spettante a __________ sono i redditi da non invalido, rispettivamente da invalido, conseguibili nel 1999.

                         2.2.5.1.   In sede di decisione formale 8 settembre 1999, la __________ ha quantificato il reddito da valido in fr. 37'960.--, importo che dovrebbe corrispondere al salario che l'assicurata percepirebbe qualora lavorasse a tempo pieno presso la Casa di riposo __________ (cfr. doc. _: "Avec son activité actuelle elle perçoit, selon vos indications, un salaire de CHF 18'072.--, se basant sur une activité à 50% et qui correspondrait donc à un salaire de CHF 37'960.-- pour une activité à 100%. Nous sommes donc d'accord d'admettre le salaire en tant que personne valide à CHF 37'960.--").

                                         Con la propria risposta di causa, l'assicuratore ha quantificato il reddito senza infortunio utilizzando delle basi diverse. In effetti, esso ha considerato il reddito che, statisticamente, percepirebbe una persona impiegata nel settore industriale con mansioni leggere (fr. 44'278.--/anno), ridotto del 10% per tenere conto del "… livello leggermente inferiore degli stipendi e dei costi nel Cantone Ticino, …" (cfr. VIII, p. 8), giungendo così ad ottenere un importo di fr. 39'850.20.

                                         Questa Corte non può condividere il modo di operare della __________.

                                         Determinante, allo scopo di stabilire il reddito da non invalido, è, di regola, l'attività che l'assicurato avrebbe esercitato qualora non fosse sopravvenuto l'infortunio. Quale indizio e punto di partenza per valutare gli sviluppi professionali senza l'infortunio, s'impone l'attività esercitata al momento dell'evento traumatico. Vi è, in effetti, la presunzione che l'assicurato, nel futuro, avrebbe continuato a svolgere quest'ultima. Eccezioni, ovverosia cambiamenti di professione, devono venire dimostrati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante. Per ammettere un preteso cambiamento professionale, la giurisprudenza esige che vi siano degli indizi concreti che l'assicurato, qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio, avrebbe effettivamente cambiato la propria attività. Questi presupposti potrebbero essere realizzati se l'attività al momento dell'infortunio rappresentava una scelta temporanea oppure forzata (cfr. P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 169s. e giurisprudenza ivi menzionata).

                                         In casu, al momento in cui è sopraggiunto l'infortunio assicurato, __________ era alle dipendenze della ditta __________ (cfr. doc. _). Dal rapporto 13 ottobre 1989 allestito dall'Ufficio cantonale d'integrazione professionale risulta, fra l'altro, che il rapporto di lavoro con la summenzionata ditta durava ormai da circa cinque anni. Da notare che in precedenza l'assicurata aveva già lavorato per lungo tempo (circa 8 anni) nel settore della ristorazione/vendita al dettaglio (cfr. doc. _: "Ha ripreso l'attività lucrativa dopo il trasferimento in TI ed ha lavorato per circa 8 anni come commessa in Tea Room e poi per 4 anni alla pasticceria __________ (__________) con mansioni analoghe. Successivamente, è stata trasferita alla filiale __________ (__________) e adibita al reparto confezione e decorazione di pacchi (mansione denominata "imballatrice") dove è stata attiva sino al momento dell'infortunio (in pratica ha lavorato per circa un anno)").

                                         D'altro canto, dagli atti all'inserto non emerge il benché minimo indizio concreto che permetta anche solo di supporre che, senza il danno alla salute, __________ avrebbe cambiato attività, ciò che, del resto, neppure le parti pretendono.

                                         In esito a quanto precede, é dunque assai probabile che l'assicurata avrebbe continuato a svolgere l'attività esercitata al momento dell'infortunio, ossia quella di venditrice/imballatrice. Determinante, ai fini della fissazione del grado d'invalidità è, pertanto, il reddito che __________ avrebbe percepito lavorando presso la ditta __________, qualora non fosse rimasta vittima dell'evento infortunistico del 14 luglio 1985.

                                         Nel 1985, la ricorrente percepiva un salario annuo lordo di fr. 21'600.-- (cfr. doc. _).

                                         In ossequio a quanto deciso dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, consid. 3a, il succitato importo va adeguato all'indice dei salari nominali dal 1985 sino al 1999 (cfr. Die Volkswirtschaft, 1/2001, p. 28, tabella B10.3), per cui si ottiene un reddito da valido pari a fr. 31'917.--.

                         2.2.5.2.   Per quel che riguarda invece il reddito da invalido, come già stabilito in precedenza, __________ sfrutta al massimo la sua residua capacità lavorativa lavorando a metà tempo presso la Casa di riposo __________ in qualità di ausiliaria di cure (cfr. consid. 2.2.4.).

                                         Il reddito da essa così realizzato costituisce, in questo senso, il reddito da invalido.

                                         Secondo quanto dichiarato dal datore di lavoro, nel 1999, l'insorgente ha percepito un reddito lordo di fr. 25'067.75, reddito che, peraltro, corrispondeva al suo effettivo rendimento (cfr. XXVII).

                            2.2.6.   In applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi, l'importo di fr. 31'917.-- (reddito da valido nel 1999) va confrontato con l'importo di fr. 25'068.-- (reddito da invalido nel 1999). Ne deriva un discapito economico del 21.45%, in luogo di quello del 15% (portato al 19% con la risposta di causa) stabilito dalla __________.

                                         Al riguardo, va ricordato che in una sentenza dell'8 agosto 2001 nella causa E., I 32/00, il TFA ha precisato la sua giurisprudenza nel senso che sia in materia AI che in materia LAINF, il grado d'invalidità risultante dal raffronto dei redditi non può essere arrotondato (cfr. consid. 4d).

                                         Ne consegue che il ricorso di __________ deve essere parzialmente accolto.

                            2.2.7.   Da parte sua, l'assicurazione per l'invalidità ha posto l'assicurata al beneficio di una mezza rendita, fondata su un tasso d'invalidità del 50% (cfr. doc. _).

                                         Ora, è vero che la nozione d'invalidità utilizzata nell'AI corrisponde, di principio, a quella considerata nell'assicurazione contro gli infortuni (e nell'assicurazione militare), per cui la valutazione dell'invalidità deve normalmente condurre allo stesso risultato, quando il danno alla salute è il medesimo (DTF 126 V 291 consid. 2a = Pratique VSI 2001, p. 79ss.; DTF 119 V 470 consid. 2b e riferimenti ivi menzionati; cfr., pure, DTF 123 V 271 consid. 2a). Nondimeno, secondo la giurisprudenza del TFA, delle divergenze non possono essere escluse a priori (cfr. DTF 119 V 471 consid. 2b). In effetti, la valutazione dell'invalidità operata da un assicuratore sociale non deve essere ritenuta determinante, se basata su un errore di diritto oppure sull'esercizio insostenibile di un potere d'apprezzamento (cfr. DTF 126 V 292, consid. 2b; STFA nella causa E., già citata, consid. 4d).

                                         In casu, dall'incarto AI si evince che l'assicuratore per l'invalidità - anziché procedere ad un raffronto dei redditi, come lo prescrive l'art. 28 cpv. 2 LAI ha semplicemente considerato che ad un'inabilità lavorativa del 50% nella professione di ausiliaria di cure presso la Casa di riposo __________, corrisponde un'incapacità di guadagno di uguale misura.

                                         Al riguardo, è opportuno ricordare che la giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell’invalidità, non vi è, di regola, la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute e che occorre basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a; RAMI 1991 p. 272 consid. 3b). Anche nel caso in cui dovessero fare difetto dati economici affidabili, ad esempio quando l’assicurato ha cessato d’esercitare la propria attività lucrativa, ciò non esclude, di per sé, l’applicazione del metodo generale del raffronto dei redditi (RAMI 1998 U62 p. 459 consid. 2; P. Omlin, op. cit., p. 156).

                                         In queste circostanze, in ossequio ai suevocati dettami giurisprudenziali, questa Corte non ritiene che la valutazione dell'invalidità effettuata dall'assicurazione per l'invalidità vincoli l'assicuratore contro gli infortuni (cfr. Plädoyer 1997, no 5 p. 61 consid. 2c; RCC 1987 p. 276 consid. 1a; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], p. 21 ad art. 4 LAI).

                               2.3.   Diritto agli interessi moratori

                            2.3.1.   Con il proprio gravame, __________ ha chiesto che le venga riconosciuto un interesse di mora del 5%.

                                         L'assicurata ha motivato la propria pretesa nel modo seguente:

"  (…).

Il Tribunale federale ha più volte sottolineato che l'assegnazione di interessi di mora nel campo delle assicurazioni sociali rappresenta un'eccezione, laddove non sia espressamente previsto da specifiche norme di legge.

In una sentenza pubblicata in DTF 117 V nr. 48 pag. 351 e segg., esso ha tuttavia precisato la propria giurisprudenza riconoscendo il diritto ad interessi di mora quando il ritardo nell'erogazione di prestazioni sia da imputare a un comportamento particolarmente negligente dell'amministrazione o dell'ente assicurativo.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare all'inizio del ricorso, sono trascorsi ben otto anni dal momento in cui la __________ avrebbe potuto disporre di tutti gli elementi medici e economici per determinare il diritto a prestazioni della ricorrente e che nessuna valida giustificazione ha potuto essere addotta per cercare di giustificare questo enorme ritardo, tanto più quando sono state necessarie numerose sollecitatorie (talune rimaste anche senza alcuna risposta) per ottenere una decisione: si tratta quindi, a non averne dubbio, di un caso di inammissibile protrazione della decisione amministrativa, dalla quale è derivato alla signora __________ un danno economico che non può essere altrimenti compensato se non riconoscendo gli interessi di mora, tanto sulla rendita arretrata, quanto sull'indennità per menomazione dell'integrità fisica.

Non bisogna infatti dimenticare che in tutti questi anni la ricorrente si è vista costretta a far fronte al proprio sostentamento soltanto con il reddito del lavoro e con la mezza rendita AI, raggiungendo a malapena il minimo di esistenza, tanto più che, in conseguenza della ritardata decisione dell'assicuratore LAINF, soltanto quando ha potuto disporre della decisione LAINF, la __________ ha potuto assegnare alla signora __________ la rendita fondata sulla LPP: va comunque precisato che la relativa decisione dovrà essere riveduta a dipendenza della definitiva fissazione del grado di invalidità dipendente dai postumi infortunistici" (I, p. 9).

                                         L'assicuratore LAINF convenuto, da parte sua, si è opposto al riconoscimento di interessi di mora, osservando quanto segue:

"  Nel campo dell'assicurazione sociale nessuna norma prevede il riconoscimento di interessi di mora sulle prestazioni assicurative. È pur vero, come sottolineato dalla ricorrente, che in casi del tutto eccezionali il Tribunale federale riconosce all'assicurato gli interessi di mora. Trattasi tuttavia di casi in cui l'assicuratore ha commesso atti o omissioni illeciti e colposi nell'amministrazione!

Al punto "ad 4.-" della presente risposta si è evidenziato come l'assicuratore, ma anche i periti incaricati di allestire il rapporto conclusivo, abbiano avuto molte difficoltà a raccogliere la documentazione medica necessaria"

                                         (VIII, p. 9).

                            2.3.2.   Secondo la costante giurisprudenza del TFA, nel settore delle assicurazioni sociali, per principio, non vengono versati interessi di mora, a meno che la legge non lo preveda espressamente (cfr. DTF 119 V 134, 119 V 79 e 113 V 50 con riferimenti).

                                         Ad esempio, per quel che riguarda i contributi AVS, tale obbligo di versamento è previsto dall’art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, che rimanda all’art. 41bis (interessi moratori) e all’art. 41ter (interessi compensativi) OAVS (cfr. SVR 1994 AHV Nr. 39 p. 106).

                                         Il motivo principale di questa regolamentazione risiede nel ruolo che riveste l’amministrazione. Quale detentrice di un potere pubblico essa ha infatti il compito di istruire, talvolta lungamente, le richieste di prestazioni e di applicare obiettivamente il diritto. Imporle, sistematicamente, il versamento di interessi moratori significherebbe penalizzarla per aver assolto con cura i propri compiti. Quanto all’assicurato, la regola dell’uguaglianza delle parti, impone di dispensarlo dal versamento di interessi moratori allorquando egli difende ciò che ritiene essere un suo diritto (DTF 108 V 15 consid. 2a e 101 V 118 citate in DTF 119 V 133 consid. 3a).

                                         Questo principio conosce nondimeno delle eccezioni.

                                         In effetti, la nostra Corte federale ha riconosciuto il diritto ad interessi moratori allorché si riscontrano “circostanze particolari”.

                                         Queste circostanze sono state considerate realizzate in presenza di atti od omissioni illeciti e colposi dell'amministrazione (cfr. DTF 101 V 118 ).

                                         In DTF 108 V 19 consid. 4b (= RCC 1983 p. 156 consid. 4b) l’Alta Corte - dopo avere confermato la propria prassi - ha aggiunto che per poter attribuire eccezionalmente interessi moratori in assenza di base legale, oltre all’atto illecito, è ancora necessario un agire colposo da parte dell’amministrazione (cfr., pure, DTF 117 V 352 consid. 3, 116 V 327).

                                         Il ritardo nell'applicazione del diritto è illecito se le circostanze che si trovano all'origine dell'inadeguato prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate. Poco importa quali sono le cause del ritardo in questione. Tuttavia, la sola constatazione di un ritardo oggettivo non è sufficiente: deve inoltre essere accertata una colpa.

                                         Il TFA ha rifiutato il versamento generalizzato di interessi per determinati gruppi di casi (ad esempio, per ritardata giustizia costatata in via giudiziaria). Tale impostazione è fondata sulla circostanza che nel diritto delle assicurazione sociali il riconoscimento di interessi moratori è giustificato, come nel passato, soltanto in via eccezionale e solo in casi isolati che particolarmente urtano il senso del diritto (DTF 113 V 50 consid. 2a; RCC 1990 pag. 47 consid. 3).

                                         La situazione giuridica cambierà con la prossima entrata in vigore della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000, la quale, al suo articolo 26, recita:

"  ¹I crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

²Sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma la più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto".

                            2.3.3.   Nel caso concreto, nel corso del novembre 1988, la __________ ha comunicato a __________ d'aver ricevuto, da parte della Cassa malati __________, la documentazione relativa all'infortunio del 14 luglio 1985, e ciò nell'ottica di definire il diritto alle prestazioni di lunga durata. In quell'occasione, l'assicuratore LAINF ha pure preannunciato all'assicurata una sua prossima convocazione da parte dell'__________ per l'esecuzione di una visita peritale (doc. _), ciò che ha effettivamente avuto luogo il 15 febbraio 1989 (cfr. doc. _).

                                         Dal relativo referto 18 aprile 1989 emerge che, nel frattempo, gli specialisti dell'__________ avevano interpellato il dottor __________ (cfr. doc. _), il quale, da parte sua, proponeva degli ulteriori provvedimenti terapeutici, concretamente l'utilizzo di un'ortesi al ginocchio e, eventualmente, un'osteotomia correttiva del femore sinistro (cfr. doc. _, p. 2).

                                         Ritenendo che le condizioni di salute di __________ non fossero ancora stabilizzate, la __________ ha ritornato gli atti all'__________, competente per l'erogazione delle prestazioni di corta durata (cfr. doc. _).

                                         Risulta dagli atti che l'assicurata, nel giugno del 1995, ha sollecitato dalla __________ il versamento d'ulteriori prestazioni (cfr. doc. _). Quest'ultimo scritto è stato girato all'__________ per competenza (cfr. doc. _).

                                         L'11 gennaio 1996, la __________ ha chiesto a __________ informazioni riguardanti l'esito delle misure terapeutiche prescritte, a suo tempo, dal dottor __________ (doc. _). La risposta dell'assicurata reca la data del 17 maggio 1996 (cfr. doc. _).

                                         Con scritto 22 maggio 1996, la __________ ha comunicato alla ricorrente che la decisione concernente il diritto alla rendita d'invalidità - peraltro di competenza della __________ - avrebbe potuto venir presa solo una volta terminata la cura medica (cfr. doc. _).

                                         In data 4 giugno 1996, __________ ha quindi preso contatto con la __________, richiedendo un esame del suo diritto a prestazioni (cfr. doc. _).

                                         L'assicuratore convenuto, il 21 giugno 1996 - dopo conferma della ricezione dell'ulteriore documentazione della __________ - ha informato l'assicurata circa la necessità di procedere all'allestimento di una nuova perizia medica (cfr. doc. _).

                                         Dalle tavole processuali si evince che la __________ ha immediatamente proceduto ad interpellare il dottor __________ dell'__________, il quale, da parte sua, ha invitato l'assicuratore a recuperare, segnatamente, la documentazione radiologica (cfr. doc. _). In quest'ottica, all'inizio del mese di luglio 1996, la __________ ha preso contatto con i dottori __________ e __________ nonché con l'Ospedale regionale di __________, senza successo (cfr. doc._). In un secondo tempo, con il dottor __________, sempre senza successo (cfr. doc. _).

                                         Nel corso del dicembre 1997, __________ ha conferito mandato all'avv. __________i, il quale ha provveduto, in più di un'occasione, a sollecitare l'assicuratore LAINF (cfr. doc. _).

                                         Nel mese di ottobre 1998, la __________ ha trasmesso al proprio medico di fiducia i quesiti peritali (cfr. doc. _).

                                         Il dottor __________ ha consegnato il proprio referto verso la fine di dicembre del 1998 (doc. _).

                                         In data 10 maggio 1999, l'assicuratore infortuni ha emanato una pre-decisione (cfr. doc. _). La decisione formale è stata intimata l'8 settembre 1999 (cfr. doc. _), mentre quella su opposizione lo è stata il 23 dicembre 1999 (cfr. doc. _).

                                         Alla luce della suesposta ricostruzione dei fatti, lo scrivente TCA rileva, quale constatazione d'ordine generale, che la procedura è stata procrastinata oltre ogni misura. Già di primo acchito, appare indubbiamente inusuale che un'assicurata abbia dovuto attendere più di 14 anni (luglio 1985-dicembre 1999) per finalmente vedere definito il proprio caso, il quale, da un punto di vista medico, non ha presentato alcun risvolto eccezionale.

                                         Nondimeno, a mente di questa Corte - per quel che riguarda il periodo che, approssimativamente, va dall'aprile 1989 al giugno 1996 - alla __________ non può essere rimproverata alcuna colpa, di modo che, per questo lasso di tempo almeno, non entra in linea di conto il versamento d'interessi di mora.

                                         In effetti, viste le risultanze della visita peritale eseguita nel corso dei primi mesi del 1989 (cfr. doc. _: "Angesichts dieser Sachlage haben wir zum jetzigen Zeitpunkt auf die von Ihnen gewünschte Abschlussbegutachtung verzichtet und beschränken uns auf den hier erstatteten Zwischenbericht. Somit geht dieser Fall in die Leistungspflicht der _________ Unfallversicherung SHV zurück (Heilkosten, allenfalls Taggeldleistungen)"), la _______  ha ritenuto che le condizioni poste dall'art. 19 cpv. 1 LAINF per procedere alla chiusura del caso, non fossero ancora soddisfatte e, pertanto, ha restituito gli atti alla __________, competente per il versamento delle prestazioni di corta durata. Dagli atti all'inserto risulta che, da lì in poi, la __________ si è completamente disinteressata della pratica. In effetti, una sua riattivazione ha avuto luogo soltanto nel corso del gennaio 1996, quando la Cassa malati ha interpellato __________ per informarsi circa l'esito delle misure terapeutiche prescritte - nell'ormai lontano 1989 - dal dottor __________.

                                         In sintesi, considerato come la determinazione delle prestazioni di lunga durata dipenda dalla chiusura della cura medica, la totale inerzia della __________ ha, di fatto, impedito alla __________ di prendere la decisione che le competeva.

                                         Nel giugno 1996, la __________ - non appena ricevuta, da parte della __________, la documentazione riguardante l'assicurata - ha predisposto l'esecuzione di una perizia medica a cura __________ (cfr. doc. _), scelta questa che non presta il fianco ad alcuna censura, dato che vi era necessariamente da chiarire, in particolare, la questione dell'esigibilità lavorativa nonché quella della menomazione all'integrità.

                                         Tuttavia, prima di ricevere l'impugnata decisione su opposizione, __________ ha dovuto attendere ben tre anni e mezzo. Vero è che, così come ricordato dalla stessa __________ in sede di risposta di causa (cfr. VIII, p. 9s.), vi sono state talune difficoltà nel completare il dossier radiologico dell'assicurata, nondimeno ciò non può giustificare un simile ritardo. D'altronde, gli atti all'inserto dimostrano che, al più tardi alla fine del mese di luglio 1996, tutti i medici interpellati dalla __________ avevano provveduto a rispondere alla sua richiesta (cfr. doc. _).

                                         La verità è che solo dopo l'intervento dell'avv. __________ - il quale ha comunque dovuto attendere ben più di nove mesi prima di finalmente ottenere una risposta da parte dell'assicuratore LAINF convenuto (la prima lettera del patrocinatore data del 2 dicembre 1997 [doc. _], mentre la risposta della __________ è del 16 settembre 1998 [doc. _]) - è stato dato un seguito alla procedura, come ha del resto riconosciuto la stessa __________ (cfr. doc. _: "Nachdem wir bei den verschiedenen Aerzten und Spitälern erfolglos nach dem Röntgendossier gesucht hatten, wurde unsere Akte versehentlich ohne Terminierung abgelegt. Erst als sich der Rechtsanwalt der Versicherten im Verlauf dieses Jahres bei uns über den Stand dieses Falles erkundigte wurden wir auf diese Pendenz aufmerksam").

                                         Ricevuti i quesiti all'inizio di novembre 1998 (cfr. doc. _), il dottor __________ ha consegnato il proprio referto peritale già verso la fine di dicembre 1998 (cfr. doc. _).

                                         In data 10 maggio 1999 - dopo tre solleciti (cfr. doc. _) - la __________ ha intimato a __________ una proposta di decisione formale (doc. _).

                                         La decisione formale vera e propria è stata emanata l'8 settembre 1999 (doc. _), quella su opposizione il 23 dicembre 1999 (doc. _).

                                         Tutto ben considerato, questa Corte ritiene che l'assicuratore infortuni convenuto abbia - per sua colpa - inadeguatamente prolungato la procedura, violando in questo modo l'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. (cfr., fra le tante, DTF 125 V 188 e riferimenti ivi menzionati, nella quale il TFA ha ricordato che vi è ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate. Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato). In questo ordine d'idee, non può essere ignorata la circostanza che la __________ stessa, in uno scritto del 26 ottobre 1998 indirizzato al rappresentante dell'assicurata, aveva esplicitamente ammesso d'avere indebitamente prolungato la trattazione del caso (cfr. doc. _: "En date du 24 juin 1996 nous avions mis en route une expertise médicale auprès du Dr. __________, spécialiste FMH en chirurgie. Cet expert avait par la suite demandé le dossier radiographique et d'autres documents médicaux (…) et après avoir reçu des réponses négatives des médecins traitants concernés (…) nous avions malheureusement rangé ce dossier sans suite. (…). Aussi et malgré que ceci ne soit pas prévu par la loi, nous allons accorder à Mme __________ un intérêt moratoire (5% par an) sur le prestations rétroactives pour compenser ce délai indûment encouru" - la sottolineatura è del redattore).

                                         Sono, quindi, realizzate le condizioni (atto illecito e colpa) poste dalla giurisprudenza affinché il debitore possa venire condannato al versamento d'interessi di mora.

                                         Risolta la questione di principio, va comunque ancora esaminato a partire da quale momento occorre riconoscere gli interessi di mora.

                                         A questo TCA appare equo che gli interessi di ritardo vengano versati dal momento in cui il patrocinatore di __________, ricevuta copia del referto peritale 22 dicembre 1998 del dottor __________, ha implicitamente ingiunto alla __________ di emanare la decisione di sua competenza, sollecitando una definizione del diritto alle prestazioni (cfr. scritto 15 marzo 1999 dell'avv. __________ alla __________ - doc. _).

                                         L'assicuratore LAINF convenuto è quindi tenuto a versare un interesse moratorio a contare dal 15 marzo 1999.

                                         In assenza di una disposizione legale speciale, il tasso d'interesse è del 5% all'anno (cfr. art. 104 CO).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         §      La decisione su opposizione 23.12.1999 è annullata.

                                         §§    La __________ è condannata a riconoscere a __________ una rendita d'invalidità del 21.45% dal 1° maggio 1991.

                                 2.-   È dovuto un interesse di mora del 5% all'anno a far capo dal 15 marzo 1999.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         __________ verserà all'assicurata l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2000.26 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.11.2001 35.2000.26 — Swissrulings