RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2000.00024 grw/nh
Lugano 25 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 16 marzo 2000 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 17 dicembre 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" 1) L'__________ verserà una rendita di invalidità del 40% a decorrere dal 1.6.1999 invece che del 35% riconosciuto, calcolata su un guadagno annuale di fr. 38'184.- che resta pertanto immutato.
2) Resta confermato il 40% di indennità per menomazione dell'integrità per altro punto questo non oggetto di contenzioso.
3) Il ricorrente si dichiara soddisfatto e autorizza lo stralcio dai ruoli della lite.
4) Liquidata in separata sede ogni questione di ripetibili.
5) La presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata in giudizio per l'omologazione e lo stralcio della lite ad opera dell'__________.
6) Dato quanto precede le parti si dichiarano fuori causa." (III1)
(e meglio come alla transazione inviata in data 18 aprile 2000 al Tribunale dall'avv. _________);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will