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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.06.2000 35.2000.17

June 27, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,145 words·~16 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00017   mm

Lugano 27 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 febbraio 2000 di

__________,

rappr. da: __________,  

contro  

la decisione del 4 gennaio 2000 emanata da

__________,

rappr. da: __________,   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 28 settembre 1996, __________, alle dipendenze della ditta __________ in qualità di autista, è caduto dalla scala mentre stava montando delle perline, riportando una frattura pertroncanterica del femore destro (cfr. doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative, perlomeno sino al 30 giugno 1997, data a partire dalla quale l'assicurato è stato riconosciuto in grado di riprendere la propria attività lavorativa.

                               1.2.   Con scritto 16 ottobre 1998, il datore di lavoro di __________ ha informato l'Istituto assicuratore che quest'ultimo lavorava sempre con un rendimento inferiore al 50% (cfr. doc. _).

                               1.3.   In data 29 agosto 1999, __________ è rimasto vittima di un nuovo infortunio. Mentre scendeva una scala esterna, è scivolato ed è caduto all'indietro, accusando un improvviso dolore al polpaccio della gamba destra.

                                         Anche per questo secondo caso, l'__________ ha riconosciuto il proprio obbligo contributivo.

                               1.4.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi - in particolare dopo aver sentito il parere del dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica l'__________, con decisione formale 25 ottobre 1999, ha, da un lato, rifiutato il versamento d'ulteriori prestazioni relativamente all'evento infortunistico del settembre 1996 e, dall'altro, sospeso la corresponsione delle prestazioni a contare dal 13 ottobre 1999 a dipendenza dell'infortunio 29 agosto 1999 (cfr. doc. _).

                                         A seguito delle opposizioni interposte dall'assicurato personalmente (cfr. doc. _), dal suo datore di lavoro (cfr. doc. _) e, infine, dall'__________ (cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 4 gennaio 2000, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. _).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso 29 febbraio 2000 (I) - completato il 9 marzo 2000 (III) - __________, rappresentato dalla ditta __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a versargli ulteriori prestazioni anche dopo il 30 giugno 1997, facendo valere quanto segue:

"  a) È nostra intenzione ricorrere contro la __________ di __________ per la decisione sull'opposizione presa nel caso __________ o, sinistro N° __________

b) Il giorno 28.09.1996 il Signor __________ è caduto da una scalinata in casa; è stato trasportato all'ospedale di __________ e dopo gli accertamenti è stato operato. Da quel giorno ha sempre problemi alla gamba e soprattutto dolori.

c) Dal nostro punto di vista l'intervento del 29.09.1996 non è riuscito al 100%, in quanto il nostro dipendente ha molti dolori. In precedenza non aveva mai avuto problemi con le gambe, anzi, effettuava anche uscite con gli sci o passeggiate in montagna; che, dopo l'intervento non ha più potuto effettuare. A causa della gamba, il Signor __________, essendo autista di camion, ha seri problemi nello svolgere la sua normale attività: salire e scendere dal veicolo, frenare e accelerare (essendo la gamba destra).

d) per concludere, il Signor __________ desidererebbe lavorare al 100% come ha sempre fatto, a condizione che non abbia più disturbi e dolori.

Se ciò non accadesse chiederebbe una rendita al 50%, solo così potrebbe lasciare più a riposo la gamba; dato che quando non guida, nel fine settimana, i dolori diminuiscono" (III).

                               1.6.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                               2.2.   Sempre in ordine, si osserva che l'__________ ha chiesto che il ricorso presentato dal datore di lavoro - nella misura in cui egli ha preteso che a __________ venga riconosciuta una rendita d'invalidità del 50% - venga dichiarato irricevibile, facendo difetto la legittimazione ricorsuale.

                                         Da parte sua, il TCA ritiene che la questione riguardante la qualità per ricorrere della ditta __________ possa rimanere senz'altro irrisolta, giacché il gravame 29 febbraio 2000 è stato presentato in rappresentanza del dipendente, così come lo dimostra la procura prodotta in causa sub doc. _.

                                         In realtà, quindi, il ricorso è soltanto uno, interposto da __________, patrocinato dal suo datore di lavoro.

                               2.3.   L'Istituto assicuratore, in risposta, ha inoltre postulato che il TCA non abbia ad entrare nel merito della richiesta, formulata da __________, riguardante il diritto ad una rendita d'invalidità. Infatti, a questo riguardo, "… non è mai stata emanata da parte dell'__________ una decisione di rifiuto di una rendita" (VI, p. 2).

                                         Va, effettivamente, osservato che, per costante giurisprudenza, possono, per principio, essere sottoposti all'esame del giudice solo i rapporti giuridici sui quali l'amministrazione competente si sia pronunciata mediante una decisione vincolante. L'oggetto impugnato è quindi definito dalla decisione medesima. Viceversa, qualora non sia stata resa una decisione, non esiste oggetto impugnato e nessun giudizio di merito può essere emanato (DTF 110 V 51 consid. 3b e sentenze ivi citate; DTF 122 V 36 consid. 2a; SVR 1997 UV81, p. 294; STFA 12.10.1998 in re G.; STCA 4 maggio 1992 in re G. V., STCA 24 ottobre 1991 in re N.G., STCA 3.9.1998 in re C.).

                                         In concreto, con l'impugnata decisione, l'assicuratore LAINF convenuto si è esclusivamente pronunciato in merito alla questione di sapere se l'assicurato, a fronte dei soli postumi dell'infortunio 28 settembre 1996, presentava o meno un'incapacità lavorativa posteriormente al 30 giugno 1997.

                                         Pertanto, nella misura in cui l'insorgente ha preteso il riconoscimento di una rendita d'invalidità, il suo ricorso è da considerare senz'altro irricevibile.

                                         Nel merito

                               2.4.   L'oggetto della lite è, dunque, circoscritto alla questione a sapere se __________, dopo il 30 giugno 1997, presentava ancora un'incapacità lavorativa provocata dalle sequele dell'evento traumatico del settembre 1996.

                               2.5.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio.

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.).

                               2.6.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in tutti i campi dell'assi­curazione sociale: viene considerata incapace di lavoro una persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, pag. 286 segg.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                                         La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività .

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effetti­vamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K720 pag. 106 consid. 2, U27 pag. 394 consid. 2b e giuri­sprudenza ivi citata; RJAM 1982 no. 482 pag. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nono­stante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.7.   In concreto, __________, in data 28 settembre 1996, è caduto da una scala, riportando la frattura peritroncaterica del femore destro, ciò che ha reso indipensabile un suo ricovero presso l'Ospedale regionale di __________, durante il periodo 28 settembre-9 ottobre 1996 (cfr. doc. _).

                                         In particolare, l'assicurato è stato sottoposto, il 29 settembre 1996, ad un intervento operatorio d'osteosintesi, con posa di un chiodo gamma femore destro (cfr. doc. _).

                                         Dal rapporto d'uscita 10 ottobre 1996 emerge, segnatamente, che l'insorgente non ha lamentato alcuna complicazione ed ha così potuto venir dimesso in buone condizioni generali (cfr. doc. _).

                                         Successivamente, il ricorrente è rimasto in cura dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, eseguendo, peraltro, dei cicli di fisioterapia.

                                         Con rapporto 24 aprile 1997, il succitato specialista ha dichiarato il proprio paziente abile al lavoro nella misura del 50% a far tempo dal 1° maggio 1997 (cfr. doc. _), capacità lavorativa portata al 100% a decorrere dal 1° luglio 1997 (cfr. doc. _: rapporto 14.7.1997 del dottor __________).

                                         Di fronte alle obiezioni sollevate dal datore di lavoro, a mente del quale __________ non sarebbe stato in grado d'esprimere un rendimento superiore al 50% (cfr. doc. _), il qui insorgente è stato visitato, in data 14 agosto 1997, dal dottor __________, medico di circondario dell'__________.

                                         Queste le considerazioni enunciate, all'occasione, dal suddetto specialista:

"  paziente con stato dopo frattura peritrocanterica del femore destro, con attualmente ancora leggera debolezza della gamba destra, ma con funzionalità buona.

Dal punto di vista della funzionalità e della mobilità della gamba destra, la capacità lavorativa al 100% è giustificata.

Non è da escludere però un problema sottostante internistico e patopatia, che potrebbe causare una certa incapacità lavorativa, questa andrebbe però a carico della cassa malati.

Per il rinforzo sarebbe eventualmente indicato fare ancora un ciclo di fisioterapia" (doc. _).

                                         Nel corso del mese di ottobre 1998, la ditta __________ - ricevuto un aumento dei premi da parte dell'__________ - è ritornata alla carica, sottolineando l'impossibilità per il proprio dipendente di lavorare secondo le indicazioni espresse dai medici (cfr. doc. _).

                                         In data 29 agosto 1999, nel scendere le scale esterne di casa, __________ è rimasto vittima di un secondo infortunio, lamentando un dolore al polpaccio destro.

                                         Il suo medico curante avrebbe diagnosticato uno strappo muscolare (cfr. doc. _).

                                         Una nuova visita medica di controllo, eseguita dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha avuto luogo il 12 ottobre 1999. Quest’ultimo ha, dapprima, potuto constatare uno status locale più che soddisfacente:

"  Deambulazione fluida senza particolare zoppia in punta di piedi e sui talloni senza cedimenti. Romberg stabile, tuttavia marcato tremore a riposo.

Gamba destra                                          destra          sinistra

Flessione                                                  100°             100°

Rotazione esterna /rotazione interna       20-0-50°       30-0-20°

Abduzione/adduzione                               30-0-30°       30-0-30°

Lunghezza degli arti inferiori simmetrica.

Circonferenze                                          destra          sinistra

Coscia, 15 cm sopra bordo sup. rotula   42    cm                   42    cm

coscia, 7 cm sopra bordo sup. rotula      37    cm                   37.5 cm

ginocchio                                                  38.5 cm                   38    cm

polpaccio                                                  31.5 cm                   30    cm

Da ambo i lati stato ortopedico delle ginocchia senza particolarità di rilievo.

Gastrocnemio destro senza particolarità di rilievo alla palpazione, più specificatamente senza indurimenti o contratture locali, senza indizi di pregressi ematomi, senza segni di rottura parziale.

Sul piano generale da notarsi la presenza di diversi angiomi stellati così come il sospetto di un'epatomegalia con fegato palpabile e percutibile al di sotto del bordo costale"

                                         Successivamente, il dottor __________ ha espresso la seguente valutazione, prendendo posizione, in particolare, riguardo alla questione della capacità lavorativa:

"  Quadro clinico ortopedico favorevole all'arto inferiore destro in presenza di uno stato dopo frattura peritrocanterica osteosintetizzata con materiale tuttora in situ. Da notarsi più specificatamente la funzione ben conservata, il trofismo muscolare praticamente simmetrico ad ambedue gli arti inferiori, l'assenza di dismetria delle gambe ed infine un quadro ortopedico delle ginocchia senza particolarità di rilievo.

L'assenza di disturbi nella regione trocanterica e lungo il tratto ilio-tibiale non rende di per sé neppure indispensabile, rispettivamente, impellente l'asportazione del materiale d'osteosintesi.

Complessivamente sulla base del quadro clinico odierno non vengono riscontrati postumi importanti e durevoli alla gamba destra con potenziale valore invalidizzante. Per quanto attiene quindi all'evento infortunistico del 28.9.1996 si conferma nuovamente la capacità lavorativa nella misura completa.

In relazione con il sospetto di uno strappo muscolare al gastrocnemio destro, in occasione dell'evento del 29.8.1999 anche in questa sede il quadro clinico attuale risulta essere favorevole in particolare senza indurazioni, contratture o particolari dolenzie palpatorie locali.

In relazione a questo problema specifico il paziente risulta di riflesso nuovamente abile al lavoro in misura completa a decorrere dal 14.10.1999 all'indomani cioè della visita di controllo già prevista presso il medico curante attuale dr. __________.

Come già fatto notare in occasione dell'esame medico-circondariale precedente il paziente presenta uno stato generale e delle stigmate di potenziale epatopatia suscettibili eventualmente d'ulteriori approfondimenti diagnostici ovviamente non a carico dell'assicurazione infortuni" (doc. _).

                               2.8.   Con il proprio gravame, __________ ha, in sostanza, ribadito di non essere assolutamente in grado di svolgere la propria attività lavorativa nella misura indicata dai medici, lamentando costantemente dolori alla gamba destra, e ciò sin dal giorno in cui rimase vittima dell'evento traumatico del 28 settembre 1996 (cfr. III).

                                         Tutto ben considerato, questo TCA non ritiene di dover dar seguito alle censure sollevate dall’insorgente, ritenendo che l’opinione del dottor __________ - condivisa, pure, dai dottori __________, medico curante dell'assicurato, e __________ possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa.

Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Come poc’anzi detto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono pervenuti tanto gli specialisti direttamente interpellati dall'__________ (cfr. doc. _), quanto lo stesso medico curante dell'assicurato, il dottor __________, specialista nella materia che qui interessa (cfr. doc. _), se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).

                                         Determinante dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).

                                         Da parte sua, __________ si è limitato, in fin dei conti, a lamentarsi per dei dolori che interesserebbero l'arto inferiore destro, dolori che, comunque, conformemente all'opinione espressa dagli specialisti che hanno avuto, man mano, modo di visitarlo, non correlano con lo stato oggettivamente constatato. Va da sé che questa Corte è tenuta a basare la propria pronunzia sulla capacità lavorativa medicalmente accertata e, quindi, non su valutazioni di tipo soggettivo.

                                         In queste condizioni occorre ritenere provato - e si ricorda che, nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, è sufficiente che i fatti vengano provati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; U. Meyer-Blaser, op. cit., pag. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63) - che l’assicurato aveva riacquistato la capacità lavorativa nei tempi e nei modi indicati dall’__________ nella decisione su opposizione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso, per quanto ricevibile, é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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