RACCOMANDATA
Incarto n. 35.1999.00077 mm
Lugano 19 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 1999 di
__________,
rappr. da: st.leg.avv. __________
contro
la decisione del 26 marzo 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 giugno 1963, __________ - all'epoca alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di manovale e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'__________ - è rimasto vittima di un infortunio interessante il ginocchio sinistro.
Con decisione formale del 30 marzo 1994, cresciuta in giudicato, l'Istituto assicuratore ha riconosciuto all'assicurato una rendita d'invalidità del 15% a far tempo dal 1° febbraio 1993, nonché un'indennità per menomazione dell'integrità del 3.30%.
1.2. __________ è rimasto vittima di un secondo evento traumatico il 9 novembre 1996. Mentre si trovava sul ponte del proprio furgone, l'assicurato è scivolato e, per evitare la caduta, si è aggrappato alla sponda posteriore, riportando uno strappo alla spalla sinistra.
Grazie all'artroscopia diagnostica eseguita il 18 aprile 1997, è stata diagnosticata una borsite sotto-acromiale con acromion tipo III alla spalla sinistra, trattata con una acromioplastica anteriore.
Anche per questo secondo caso, l'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.3. Per tenere conto della situazione post-infortunistica globale, con decisione formale del 14 agosto 1998, l'__________ ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità combinata del 15% a partire dal 1° dicembre 1997 e di un'IMI del 6% (1% aggiuntivo per l'infortunio del 1963 e 5% per l'evento traumatico del 1996).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto di __________ (cfr. doc. _ e _), l'Istituto assicuratore, in data 26 marzo 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. _).
1.4. Con tempestivo ricorso del 9 luglio 1999, __________, sempre patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a versargli una rendita d'invalidità del 50% (cfr. I, p. 11).
Questi, segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:
" (…).
In sostanza la decisione impugnata si fonda sull'argomentazione secondo la quale il ricorrente, malgrado i postumi infortunistici constatati e riconosciuti della lesione alla spalla del 1996, sarebbe in grado di continuare la sua attività come prima (ritenuta la diminuzione di rendimento del 15% già sopraggiunta dopo l'infortunio al ginocchio del 1963).
In particolare, a mente della __________, il ricorrente sarebbe in grado di svolgere l'attività di capo muratore, occupandosi della conduzione del personale, organizzazione e preparazione del lavoro, e controllo dei lavori svolti, ottenendo il medesimo rendimento del periodo antecedente all'infortunio alla spalla.
Ritenuta la diminuzione di capacità del 15% dopo l'infortunio al ginocchio del 1963, l'infortunio alla spalla del 1996 non avrebbe portato altre conseguenze sulla capacità di guadagno.
(…).
… In pratica è dunque pacifico che il ricorrente abbia subito un danno permanente alla salute, consistente nel peggioramento delle condizioni del ginocchio già infortunato e nella lesione alla spalla. Pure pacifico è che tale danno alla salute sia la conseguenza di un infortunio inteso quale azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario.
Indiscusso infine che il ricorrente abbia intrapreso tutte le cure adeguate che potevano essere ragionevolmente richieste allo stesso e che la decisione di non sottoporsi a un'operazione alla spalla è ininfluente ai fini della fissazione delle prestazioni (art. 48 LAINF).
(…).
… Controverso è per contro l'apprezzamento delle conseguenze delle lesioni infortunistiche subite nel 1996 sulla capacità di guadagno.
Come visto sopra nella decisione impugnata la __________ ha confermato al ricorrente la rendita d'invalidità del 15% già esistente prima dell'infortunio alla spalla del 1996, limitandosi ad adeguare la rendita al nuovo salario assicurato. A mente della __________ dunque l'infortunio alla spalla non avrebbe avuto conseguenze sulla capacità di guadagno del ricorrente.
Tale conclusione è però contraddetta dalle stesse risultanze dell'incarto.
In particolare significativo è il raffronto fra le condizioni esistenti al momento della decisione 30.3.1994 concernente l'infortunio al ginocchio e le condizioni attuali, nonché i relativi rapporti medici di chiusura.
(…).
… Da un lato in effetti l'attività del ricorrente è rimasta invariata rispetto al 1994 e nemmeno la __________ pretende che egli potrebbe svolgere un altro genere di attività, per migliorare la propria capacità di guadagno.
Il ricorrente continua a gestire una piccola impresa di costruzione, la cui attività, dimensione e struttura è rimasta invariata, benché da ditta individuale si sia trasformata in Sagl.
Unica differenza è che attualmente nella ditta lavora pure il figlio __________ che sta assumendo man mano le funzioni dirigenziali data la sua migliore formazione, sostituendo il padre in tali incombenze.
Così come nel 1994, anche oggi l'attività del ricorrente non può limitarsi alla semplice parte amministrativa, che del resto è affidata ad una segretaria e a una fiduciaria, o ai soli contatti con i clienti, che quantitativamente non sono significativi (si tratta di una ditta di __________operai!).
Resta per contro indispensabile la presenza costante sul cantiere da parte del ricorrente, la necessità di camminare quindi sui terreni accidentati dei cantieri, e di spostarsi con furgoncini per trasportare materiali e uomini.
Ora però tale attività di sorveglianza e controllo di uomini e cantieri, non può certo impegnare il ricorrente a tempo pieno, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata.
Inoltre trattandosi di una piccola ditta, ognuno deve adattarsi a fare di tutto, non essendo possibile pianificare altrimenti il lavoro. Di principio quindi il ricorrente dovrebbe essere in grado di dare una mano sul cantiere, intervenendo secondo bisogno sul processo produttivo.
Del resto il medico di circondario nella sua visita di chiusura del 1.9.1993, a fondamento della decisione del 1994 esaminava la capacità lavorativa del ricorrente "come muratore indipendente nell'intera giornata" (cfr. sopra punto 3). Oggi per contro, malgrado l'attività del ricorrente non sia affatto mutata, la sua capacità lavorativa viene esaminata come "titolare di una ditta di 9 dipendenti" (cfr. sopra punto 6).
Tale modifica dell'ottica di esame della capacità lavorativa del ricorrente non è affatto giustificata, ritenuto che l'attività dello stesso è rimasta praticamente e oggettivamente invariata.
Né si può sostenere che cambiando lavoro o andando a lavorare alle dipendenze di terzi il ricorrente, che come ricordiamo non ha alcuna formazione scolastica (3a media) o certificato professionale, possa migliorare la sua capacità di guadagno.
(…).
… Dall'altro lato, fronte a un'attività immutata, la capacità lavorativa oggettiva del ricorrente è di molto peggiorata rispetto al 1994 a seguito dell'infortunio alla spalla del novembre 1996.
In primo luogo la stessa decisione __________ del 14.8.1998 ha riconosciuto un'ulteriore indennità per menomazione dell'integrità del 6%, di cui l'1% per il peggioramento del ginocchio infortunato del 1963 (per il quale era già stata riconosciuta un'indennità del 3.30%) e il 5% per l'infortunio alla spalla del 1996. Certo è quindi che vi è stato un ulteriore danno permanente all'incolumità fisica dell'assicurato a seguito dell'infortunio del 1996.
In secondo luogo mentre che nel 1994 al ricorrente era riconosciuta unicamente qualche difficoltà per lavori pesanti di carico e scarico merce e per gli spostamenti continui su terreni scoscesi (ciò che comportava già una diminuzione di capacità di guadagno del 15%), oggi l'attività dello stesso è molto più limitata e discontinua.
Come ben descritto nel rapporto di visita di chiusura del 1.3.1999 di cui sopra al punto 6, il ricorrente è in grado di fare "molto spesso" lavori leggeri, "talvolta" lavori di media fatica e "raramente" lavori pesanti. Inoltre la capacità lavorativa del ricorrente è diventata assai discontinua, per cui chiaramente non si può fare affidamento su di lui nella pianificazione dei lavori. È palese quindi che la capacità lavorativa del ricorrente, già diminuita del 15% a seguito dell'infortunio al ginocchio, dopo l'infortunio alla spalla è ulteriormente diminuita.
Infine significativamente, al contrario di quanto succedeva prima dell'infortunio alla spalla del 1996, oggi il ricorrente deve fare delle pause di 10 minuti ogni ora lavorativa, rispettivamente 5 minuti ogni ora di guida di un'auto con servosterzo. Palese quindi che il tempo materiale che il ricorrente può dedicare al lavoro è sostanzialmente diminuito: su 8.30 ore lavorative egli deve riposare 1 ora e 20 minuti. Ora, se già prima dell'infortunio alla spalla, senza che il ricorrente fosse tenuto a queste pause, la sua capacità lavorativa era diminuita del 15% è certo che queste pause forzate hanno ulteriormente diminuito la capacità lavorativa. Non fosse che per il fatto che oggi egli può lavorare meno tempo sull'arco di una giornata.
(…).
… In conclusione dalle stesse tavole processuali risulta che da un lato l'attività del ricorrente dal 1994 a oggi non è mutata, dall'altro che la sua capacità lavorativa è notevolmente diminuita a seguito dell'infortunio alla spalla.
È palese quindi se già nel 1994 a seguito dell'infortunio al ginocchio al ricorrente era stata riconosciuta una rendita d'invalidità del 15%, oggi che la sua capacità lavorativa è peggiorata a seguito di una nuova riconosciuta lesione fisica, gli debba essere riconosciuta una rendita d'invalidità superiore. Ora, dal 1. settembre 1997 a tutt'oggi l'assicurato lavora al 50%, una rendita del 50% appare quindi adeguata"
(I).
1.5. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. In replica, __________ si è limitato a sottolineare la necessità che il TCA abbia ad ordinare una perizia specialistica (cfr. V).
1.7. Con ordinanza del 19 ottobre 2000, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria a cura della Clinica d'ortopedia e di chirurgia dell'apparato locomotore dell'Ospedale __________ di __________ (cfr. VII).
1.8. Nel corso del mese di novembre 2000, __________ è stato sottoposto ad una risonanza magnetica della spalla sinistra presso il Reparto di radiologia diagnostica e interventistica dell'Ospedale __________ di __________, accertamento che ha messo in luce una piccola lesione della cuffia dei rotatori
(cfr. XIII 2).
Con decisione formale dell'11 gennaio 2001 - confermata in sede di opposizione l'Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente alla ricaduta annunciatagli dall'assicurato (cfr. inc. __________ III).
La decisione su opposizione del 5 aprile 2001, nel frattempo, è cresciuta in giudicato incontestata.
1.9. In data 16 gennaio 2002, il dottor __________, __________ aggiunto, ha consegnato il proprio referto peritale (XXV), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XXVI).
L'__________ ha preso posizione il 24 gennaio 2002 (cfr. XXVII), mentre __________, da parte sua, è rimasto silente.
in diritto
2.1.L'oggetto della lite è circoscritto al grado dell'invalidità presentata da __________ 2.2. L'invalidità è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Così l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1° gennaio 1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.
In questo senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "È considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante".
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti.
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993, U168 p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA 21.3.1995 in re S. F., 31.5.1995 in re E. D., 7.6.1995 in re M. Z., 26.2.1996 in re G. P.).
2.3. In concreto, l'__________ ha assegnato a __________ una rendita d'invalidità "combinata" del 15%, sostenendo che egli - nonostante i postumi dipendenti dagli eventi traumatici assicurati - potrebbe continuare ad esercitare la sua abituale attività di titolare dell'omonima impresa di costruzioni, con un discapito di rendimento appunto del 15% (corrispondente alla necessità d'intercalare delle pause di circa 10 minuti ogni ora lavorativa - cfr. doc. 52, p. 2 - inc. _).
Dalle tavole processuali emerge che già prima dell'infortunio del novembre 1996, all'assicurato era stata riconosciuta una rendita d'invalidità del 15% a far tempo dal 1° febbraio 1993, e ciò per tenere conto dei postumi residuali dell'infortunio del 17 giugno 1963 al ginocchio sinistro (cfr. doc. _ - inc. _).
Se ne deduce, pertanto, che, a mente dell'Istituto assicuratore convenuto, l'infortunio alla spalla sinistra non avrebbe di per sé comportato alcun cambiamento nell'esigibilità lavorativa.
Il TCA constata che per prendere la decisione di rendita del
30 marzo 1994, l'__________ fece sostanzialmente riferimento alla descrizione del posto di lavoro contenuta nel rapporto ispettivo del 5 maggio 1993, nonché alle risultanze della visita medica di chiusura eseguita il 1° settembre 1993 dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia, precisate in data 22 novembre 1993 dallo stesso medico di circondario.
In particolare, a seguito delle lamentele espresse dall'assicurato in occasione della visita di controllo del 27 aprile 1993, in data 5 maggio 1993, un ispettore dell'__________ ha esperito un'indagine economica, grazie alla quale sono state accertate le mansioni che __________ era concretamente chiamato a svolgere nell'esercizio della sua attività di titolare di una piccola impresa edile, rispettivamente, quelle mansioni che egli si era visto costretto ad abbandonare a causa del danno all'arto inferiore sinistro:
" (…).
Il Sig. __________ lavora in proprio ed è titolare di una piccola impresa che si occupa di lavori edili con costruzione di casette monofamigliari e riattazioni nonché della costruzione e della manutenzione di giardini.
Opera generalmente nella regione del __________ e del __________.
__________dipendenti.
Date le piccole dimensioni dell'impresa e la sua struttura tutti devono fare di tutto, compreso il nostro interlocutore.
Fino a circa tre anni fa il Sig. __________ si occupava dell'acquisizione dei lavori, dei contatti con la clientela e gli altri artigiani, nonché della direzione dei lavori e della sorveglianza della corretta esecuzione dei medesimi.
Inoltre si occupava di tutti i trasporti di uomini e materiale preventivamente preparato, facendo poi il giro dei vari cantieri, generalmente di dimensioni ridotte.
Trasporti a mezzo di camioncino. Provvedeva lui al carico ed allo scarico. Durante i passaggi in cantiere dava colpi di mano dove necessitava, non disdegnando picco e pala, posa di elementi per viali e piazzali, passamano, ecc. ecc.
Sempre in movimento, spesso su terreni accidentati e sui rilievi in pendenza del __________.
Su e giù dalle impalcature, dentro e fuori dagli scavi per verifiche e misurazioni. Frequentemente in ginocchio o accovacciato.
In seguito al graduale peggioramento delle condizioni del suo ginocchio sinistro, il Sig. __________ sostiene di aver dovuto lasciare i trasporti, affidandoli ai dipendenti.
Evita il carico e lo scarico. Tralascia il sollevamento di pesi. Si muove con circospezione rallentando gli spostamenti.
Dato che non si occupa e non si è mai occupato di progetti, disegni, preventivi o capitolati a cui provvedono altri collaboratori, non ha trovato mansioni sostitutive per rimpiazzare i lavori tralasciati. Si limita a prendere le cose con più calma, permettendosi delle pause a sua discrezione. Può ovviamente autogestirsi. Reputa che il suo calo di resa sia di circa un terzo"
(doc. _ inc. _).
In occasione della summenzionata visita di chiusura, il medico di circondario dell'__________ - posta la diagnosi di gonalgia a sinistra con lieve instabilità mediale e lieve panartrosi - ha discusso la questione dell'esigibilità lavorativa nel seguente modo:
" L'assicurato è in grado di lavorare come indipendente come muratore sull'intera giornata.
È probabile che caricando e scaricando personalmente merce, riscontrerà qualche fastidio con questo ginocchio sinistro. Anche camminando continuamente sul terreno sconnesso potrebbe riscontrare difficoltà al ginocchio sinistro.
Giudichiamo l'abbassamento del rendimento (basandoci innanzitutto sul rapporto ispettivo del sig. __________ del 5.5.1993), come se l'assicurato fosse costretto a fare delle pause aggiunte di mezz'ora la mattina e mezz'ora il pomeriggio"
(doc. _, p. 3 - inc. _).
Il dottor __________ ha ancora avuto modo di precisare la propria opinione in merito alla capacità lavorativa residua presentata dall'assicurato:
" Per quanto riguarda l'esigibilità del lavoro, l'assicurato è in grado di svolgere la sua professione di muratore sull'arco dell'intera giornata.
Riscontrerà sicuramente dei problemi deambulando sul terreno sconnesso e portando pesi superiori ai 20 kg, salendo e scendendo le scale e caricando, rispettivamente scaricando, merce pesante.
Esiste una lieve instabilità mediale con lieve pangonartrosi del ginocchio sin. e, dal punto di vista medico-teorico, l'invalidità è al massimo del 15%.
Dall'esame clinico non posso dedurre un'invalidità medico-teorica oltre il 15%"
(doc. _ inc. _).
Con decisione formale del 30 marzo 1994, __________ è finalmente stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 15% a contare dal 1° febbraio 1993, oltre che di un'indennità per menomazione all'integrità del 3.30% (cfr. doc. _ - inc. _).
L'assicuratore LAINF ha, in effetti, stabilito che la necessità d'introdurre delle pause di 10 minuti ogni ora lavorativa (40 minuti al mattino e 40 minuti al pomeriggio), comportava una riduzione globale di 80 minuti sull'arco di una giornata lavorativa di 10 ore, corrispondente, in termini percentuali, al 13.33% (cfr. doc. _ - inc. _).
In data 9 novembre 1996, l'assicurato è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico, che ha interessato, questa volta, la spalla sinistra (cfr. doc. _- inc. _).
Grazie all'intervento artroscopico eseguito dal dottor __________ nel corso dell'aprile 1997, è stata diagnosticata una borsite sotto-acromiale con acromion tipo III alla spalla sinistra, patologia trattata mediante acromioplastica anteriore (cfr. doc. _ - inc. _).
Alla chiusura del caso, __________ è stato visitato il 14 ottobre 1997 dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia.
Queste le considerazioni enunciate dal succitato medico di circondario dell'__________ a proposito e delle condizioni di salute dell'assicurato e degli impedimenti funzionali da lui accusati a dipendenza delle sequele infortunistiche al ginocchio sinistro ed alla spalla sinistra:
" (…).
Oggettivamente: si trova una periartropatia omero-scapolare post-traumatica sinistra.
L'elevazione viene eseguita fino a 150° e l'abduzione fino a 145°.
La rotazione interna/esterna va bene.
Esiste una gonalgia cronica del ginocchio sinistro con lieve sinovite non purulenta su base di una lesione del legamento crociato anteriore sinistro del 17.6.1963 trattata cruentemente con raffia longitudinale il 19.11.1963.
La stabilità e la mobilità sono buone.
Lievi segni di risparmio della gamba sinistra.
ESIGIBILITÀ DEL LAVORO
L'assicurato può continuare a lavorare come impresario di una ditta di 9 dipendenti con attività nella costruzione di casette mono-familiari e riattazione nonché costruzione e manutenzione di giardini.
L'assicurato è in grado di molto spesso alzare pesi da 5 kg fino a 25 kg fino all'altezza dei fianchi.
Può talvolta anche portare pesi da 25 kg fino a 45 kg fino all'altezza dei fianchi.
Di rado può anche portare pesi di oltre 45 kg fino all'altezza dei fianchi.
Può sollevare pesi di oltre 5 kg fino al petto.
Il paziente è in grado di molto spesso maneggiare attrezzi di leggera e media entità.
Può talvolta fare lavori pesanti.
La limitazione è causata dal fastidio al braccio sinistro e in quanto ha un'iniziale gonartrosi al ginocchio sinistro.
Può di rado maneggiare anche attrezzi molto pesanti.
L'assicurato è in grado di talvolta fare anche lavori sopra la testa.
Può talvolta fare lavori in posizione inginocchiata.
Può talvolta fare lavori che necessitano la flessione delle ginocchia.
Può fare spesso lavori in posizione seduta e spesso fare lavori in piedi tutta la giornata.
L'assicurato è in grado di camminare molto spesso per tragitti di oltre 50 metri e spesso fare anche lunghi tragitti.
Può talvolta anche camminare su terreno accidentato.
Può talvolta salire e scendere le scale e salire e scendere scale a pioli.
L'assicurato è senz'altro in grado di guidare la macchina, facendo una pausa di 5 minuti per ogni ora di guida, a causa dei problemi al ginocchio, rispettivamente alla spalla. Il paziente può senz'altro anche guidare furgoni senza servo-sterzo, dove a causa dei problemi alla spalla si affaticherà più velocemente, con la conseguenza di necessità di pause aggiunte di 5 minuti per ogni ora di guida.
Per il suo lavoro misto d'impresario dove deve occuparsi dell'organizzazione dell'ufficio, distribuzione del lavoro e controlli rispettivamente aiutare anche nei lavori dell'edilizia l'assicurato avrà bisogno di pause aggiunte di 10 minuti per ogni ora lavorativa a causa delle limitazioni dovute ai problemi al ginocchio sinistro ed alla spalla sinistra"
(doc. _, p. 4s. - inc. _).
A fronte delle obiezioni sollevate in occasione del colloquio 29 gennaio 1998 con un ispettore dell'__________ (cfr. doc. _, p. 2 - inc. _) nonché in sede d'opposizione 14 settembre 1998 (cfr. doc. _ - inc. _), _ è stato nuovamente sottoposto a visita di controllo il 13 luglio 1998 (cfr. doc. _ - inc. _), rispettivamente, il 1° marzo 1999 (cfr. doc. _ - inc. _).
Il dottor __________ - dopo avere appurato che lo stato di salute oggettivabile era rimasto sostanzialmente immutato - ha confermato la propria valutazione dell'esigibilità lavorativa (cfr. doc. _, p. 4 e doc. _, p. 4s. - inc. _).
Con la decisione su opposizione del 26 marzo 1999, l'Istituto assicuratore convenuto ha fatto proprio il parere espresso dal medico di circondario, ritenendo che __________, malgrado i postumi infortunistici, sarebbe ancora in grado di continuare a svolgere la propria professione con una riduzione di rendimento del 15%, ciò tenuto conto della descrizione dell'attività contenuta nel rapporto ispettivo del 5 maggio 1993, nonché delle informazioni fornite al TCA dai responsabili del Centro di formazione professionale della SSIC, nell'ambito di un'altra procedura ricorsuale (cfr. doc. _, p. 5 - inc. _).
L'assicurato, da parte sua, ha censurato la tesi dell'__________.
Egli ha fatto valere, in particolare, che "… se già nel 1994 a seguito dell'infortunio al ginocchio al ricorrente era stata riconosciuta una rendita d'invalidità del 15%, oggi che la sua capacità lavorativa è peggiorata a seguito di una nuova riconosciuta lesione fisica, gli debba essere riconosciuta una rendita d'invalidità superiore" (cfr. I, p. 10 in fine).
2.4. Allo scopo di chiarire la questione concernente l'esigibilità lavorativa, lo scrivente TCA - dando così seguito ad una richiesta formulata dal ricorrente - ha ordinato una perizia medica giudiziaria, affidandone l'allestimento alla Clinica d'ortopedia e di chirurgia dell'apparato locomotore dell'Ospedale __________ di __________ (cfr. VII).
Dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi dell'insorgente (cfr. XXV, p. 2-5) ed averne, altrettanto puntualmente, descritto lo status clinico e radiologico (cfr. XXV, p. 5-8), il dottor __________, __________ aggiunto presso il suddetto nosocomio, ha affermato che __________ presenta un'omalgia a sinistra dopo contusione della spalla sinistra con lesione del sovraspinato, uno stato dopo artroscopia diagnostica e acromioplastica anteriore alla spalla sinistra, un'incipiente gonartrosi a sinistra principalmente femoro-patellare e femoro-tibiale esterna nonché uno stato dopo sutura del legamento crociato anteriore (cfr. XXV, p. 8).
Il perito giudiziario ha condiviso la tesi difesa dall'assicuratore infortuni convenuto, ossia che l'evento traumatico alla spalla sinistra non ha di per sé comportato alcuna sostanziale modifica della capacità lavorativa del ricorrente:
" 6. L'accident de l'épaule gauche a comporté une modification déterminante de l'exigibilité due au travail en tenant compte du fait que la CNA avait reconnu une diminution du rendement de 15% depuis le 01.02.1993. Si oui, dans quelle mesures (%)?
Dans le document 22 du 05.05.1993, l'assuré décrit avoir abandonné les transports et évité la charge et décharge de matériaux ainsi que le transport de poids à la main. L'accident de contusion de l'épaule à gauche n'étant survenu que le 09.11.1996 et limitant l'assuré en particulier lors des travaux susmentionnés, nous considérons que l'assuré n'a pas subi une modification déterminante de sa capacité de travail par rapport à sa situation avant l'accident en 1996"
(XXV, risposta al quesito n. 6 - la sottolineatura è del redattore; cfr., pure, la risposta al quesito n. 8).
Dopo aver escluso l'intervento di un peggioramento nello stato di salute dell'assicurato rispetto a quanto era stato constatato dai medici fiduciari dell'______ in occasione delle diverse visite di controllo (17 luglio 1998, 1° marzo 1999 e 1° aprile 2000), l'esperto designato dal TCA ha definito il fatto d'avere accordato al ricorrente la possibilità d'intercalare delle pause di 10 minuti ogni ora di lavoro, una soluzione "sufficiente ed adeguata":
" 3. Est-il surgit une aggravation déterminante après les visites médicales du 17.7.1998, du 01.03.1999 et due 01.04.2000?
Par rapport aux examens mentionnés, on ne constate pas d'aggravation déterminante. L'examen clinique du genou gauche et de l'épaule gauche est superposable avec les examens antécédents.
5. L'activité mixte (administrative/manuelle) en tant que chef de l'entreprise du même nom ressort de la pièce no 22 du 05.05.1993 concernant l'accident de 1963. Vu que l'assuré déjà avant l'accident à l'épaule du 09.11.1996, Monsieur __________ faisait toute les heures 10 minutes de pause, partage l'expert, l'avis de la CNA dans le sens que l'on peut exiger de l'assuré qu'il gère lui-même son travail avec la dite limitation et en fonction des seules séquelles dues aux accidents au genou et à l'épaule gauche?
Se basant sur le document no 22 et en excluant les limitations due aux douleurs de l'épaule gauche, nous considérons les mesures prises par la __________ de 10 minutes de pause par heure de travail comme suffisant et adéquat"
(XXV, risposta ai quesiti n. 3 e 5 - la sottolineatura è del redattore).
Con riferimento alla risposta fornita ai quesiti n. 5 e 6, va ricordato che al perito giudiziario era stato esplicitamente domandato di fare astrazione dalla rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e, pertanto, dai relativi impedimenti funzionali, siccome questo aspetto non riguardava la causa sub judice (cfr. XVIII).
Del resto, così come già indicato al considerando 1.8., l'Istituto assicuratore convenuto, con decisione su opposizione del 5 aprile 2001, cresciuta in giudicato, ha nel frattempo proceduto a negare la propria responsabilità a proposito della summenzionata patologia (cfr. inc. ), responsabile, a detta del dottor____________, dei disturbi e degli impedimenti lamentati dall'insorgente (cfr. XXV, p. 11: "Cliniquement et radiologiquement, l'épaule gauche présente des signes d'une petite rupture du tendon du muscle sus-épineux qui sont tout à fait compatibles avec les plaintes et limitations décrites par le patient" - la sottolineatura è del redattore).
In siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca di fare capo alla valutazione enunciata dal dottor __________, il cui referto peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui deve essergli riconosciuta piena forza probante - può senz'altro venir ammesso che i postumi residuali dell'evento infortunistico del novembre 1996 non si ripercuotono negativamente sulla capacità lavorativa (e lucrativa) di __________, il quale va quindi considerato ulteriormente in grado di esercitare la sua abituale attività professionale, a condizione di poter introdurre delle pause di 10 minuti ogni ora lavorativa (calo di rendimento che viene compensato grazie alla rendita d'invalidità del 15% corrisposta dall'__________).
Concludendo - nella misura in cui l'assicuratore LAINF convenuto ha stabilito nel 15% il tasso dell'invalidità presentata da __________ - l’impugnata decisione del 26 marzo 1999 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti