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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.05.2000 35.1999.64

May 3, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,529 words·~38 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00064   mm

Lugano 3 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 maggio 1999 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 17 marzo 1999 emanata da

__________,

rappr. da: __________,   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 26 giugno 1988, __________, all'epoca alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di manovale, è scivolato sul marciapiede, riportando un trauma distorsivo al ginocchio destro. Un'artroscopia diagnostica eseguita l'11 agosto 1988 ha permesso di mettere in luce uno strappo del legamento crociato anteriore (doc. _).

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative. Lo stesso dicasi per le ricadute annunciate, rispettivamente, il 25 luglio 1990 (doc. _ e _) ed il 7 aprile 1994 (doc. _ e _).

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale 26 gennaio 1999 (doc. _), l'Istituto assicuratore ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita d'invalidità del 30% a decorrere dal 1° novembre 1998, calcolata su un guadagno assicurato di fr. 40'498.--, nonché di un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, corrispondente ad un capitale di fr. 8'160.-- (10% di fr. 81'600.--).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'assicurato, l'assicuratore LAINF ha, in data 17 marzo 1999, sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 26 maggio 1999, __________, sempre patrocinato dal __________, ha chiesto che gli venga riconosciuta un rendita d'invalidità del 35%, calcolata su un guadagno assicurato di fr. 53'400.--. L'assicurato ha, inoltre, sostenuto che l'indennità per menomazione assegnatagli venga calcolata su un guadagno assicurato di fr. 97'200.-- (I).

                                         L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame (III).

                                         Circa gli argomenti sollevati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e conclusioni, si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.4.   In replica, l'insorgente si è limitato, essenzialmente, a ribadire gli stessi argomenti già esposti in sde di ricorso (V).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D. C.).

                                         Nel merito

                                2.2.   In concreto, litigiosa è, in primo luogo, la questione di sapere a

                                          quanto ammonta il grado della rendità d'invalidità spettante a __________ e, più concretamente, l'entità del reddito che egli potrebbe ancora conseguire esercitando delle attività cosiddette sostitutive (reddito da invalido).

                                          In un secondo tempo, questa Corte dovrà stabilire il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d'invalidità, rispettivamente, l'indennità per menomazione dell'integrità.

                                2.3.   Rendita d'invalidità

                            2.3.1.   Definizione dell'invalidità

                                         L'art 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Lo stesso con­cet­to vale negli altri set­tori delle assicura­zio­ni sociali e nello stesso sen­so va letto l'­art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui  "è considerato invalido chi è presu­mi­bilmente alte­ra­to nel­la sua capacità di guada­gno in modo per­manente o per un pe­riodo rilevante."

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni dev'esserci per giun­ta un nesso causale adeguato tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                            2.3.2.   Commisurazione dell'invalidità

                                         Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la se­conda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guada­gno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa uni­camente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la de­terminazione dell'invalidità presuppone preliminarmente a­deguati accertamenti medici che rilevino il danno in que­­­­­­­­stione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione at­­­­­­­­tua­le che nelle altre relativamente confacenti.

                                         La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'oc­­­­­cor­renza al giudice.

                                         L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si mi­sura raffrontando il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'e­gli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci (RAMI 1993 pag. 100; Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, pag. 99; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2a ed., pag. 98ss.). L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fonda­mento oggettivo. In particolare, la determinazione dei redditi non deve fondarsi su ipotesi d'impiego irrealistiche (RAMI 1993 pag. 103; RCC 1991 pag. 332 consid 3b; RCC 1989 pag. 331 consid 4a).

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha ancora recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 p. 270ss. consid 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 cit., consid 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

                                    (cfr., per la conferma della costituzionalità e della legalità di tale disposto, RAMI 1997 146ss).

                                         Va, qui, sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l'assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid 4c; RAMI 1996, U240, pag. 96; SVR 1995 UV35, pag. 106 consid 5b e riferimenti).

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe man­te­nuta sostan­zialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M., non pubbl.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                             2.3.3.   In casu, le parti appaiono concordi nel ritenere che il ricorrente, a fronte dei postumi residuali di cui soffre a livello del ginocchio destro, non sia più in grado di svolgere la sua originaria attività di manovale edile. Simile conclusione s'impone, del resto, alla luce della documentazione medica all'inserto.

                                          D'altro canto, l'__________ - sulla scorta delle indicazioni fornite dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della visita medica di chiusura 21 aprile 1998 (doc. _) - ha ritenuto che __________ possa ancora svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività professionali fisicamente più leggere rispetto a quella di manovale, quali l'assemblatore presso la __________ SA di __________, l'assemblatore presso la __________ SA di __________, il cassiere presso l'Ipermercato J__________ SA di __________, l'operaio addetto al controllo delle punte per trapani di dentisti presso la __________ SA di __________, l'operaio addetto alla cucitura presso la __________ SA di __________, il commesso di vendita presso la __________ Distribuzioni di __________, il venditore di chiosco presso il __________ SA di __________, infine, l'operaio addetto al controllo della qualità presso la __________ SA di __________.

                                          Il ricorrente, da parte sua, non ha sollevato alcuna obiezione in merito all'esigibilità lavorativa così come valutata dall'__________, limitandosi, in effetti, a censurare l'entità del reddito da invalido. D'altronde, pure il dottor __________, spec. in ortopedia e chirurgia ortopedica, medico privatamente consultato dall'assicurato, ha ammesso che quest'ultimo possa mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività non qualificate leggere svolte in parte in posizione seduta ed in parte in posizione eretta con possibilità di cambiare spesso posizione e senza l'obbligo di sollevare pesi superiori ai 5 kg (cfr. doc. _).

                            2.3.4.   A mente dell’Istituto assicuratore convenuto, con l’esercizio delle attività enumerate al precedente considerando, l’insorgente potrebbe conseguire un reddito annuo ammontante a circa fr. 37'429.--. __________, da parte sua, disapprova tale valutazione e postula, invece, l’applicazione di un reddito da invalido di fr. 35’000.--.

                                          Per determinare il reddito da invalido, l’__________ ha compiuto degli accertamenti presso alcune ditte del Cantone (cfr. doc. _: la __________ SA di __________, la __________ SA di __________o, l'Ipermercato __________ SA di __________, la __________ SA di __________o, la __________ SA di __________a, la __________ Distribuzioni di __________ il __________ SA di __________ e la __________ SA di __________) appurando che i dipendenti di tali aziende conseguono un reddito medio appunto attorno ai fr. 37'429.--.

                                         Il TCA, nella causa sfociata nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR 1996 UV Nr 55 p. 183ss.), ha esaminato in modo approfondito la tematica relativa al guadagno ancora conseguibile da una persona costretta a riciclarsi, per motivi di salute, in attività leggere e non qualificate, stabilendo che  in attività leggere quali quelle accessibili all'assicurato, svolte a tempo pieno e con rendimento completo, un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può conseguire i seguenti redditi:

                                         per il 1992 fr. 34'000.-per il 1993 fr. 34'500.-per il 1994 fr. 35'000.-per il 1995 fr. 35'000.--

                                         Lo scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J. M.). Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y. O. c. H.), per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M. c. H.) e per il 1999 (cfr. STCA 28 gennaio 2000 in re B. C. c. INSAI).

                                         Rispondendo a critiche rivolte a tale determinazione da ambienti assicurativi, il TCA, nella sentenza 28.4.1998 in re M. L. c. I., ha ricordato quanto segue:

"  ...l’esame operato dal TCA nel 1995 si era reso necessario a causa delle costanti e concordanti critiche rivolte alla quantificazione del reddito operata dall’_____ (secondo una prassi sostanzialmente analoga a quella ora adottata) e confermata dal TCA dai patrocinatori dei diversi ricorrenti e, in particolare, dagli ambienti sindacali.

Ritenuto che tali critiche non apparivano prive di fondamento e, vista anche la nuova giurisprudenza federale relativa alla coordinazione, nella valutazione dell'invalidità, dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. RAMI 1995 p. 107;  DTF 119 V 468 consid. 3; STFA del 1° luglio 1994 nella causa F.B.do.C., U 188/93, non pubblicata; vedi pure STFA del 28 luglio 1993 nella causa R.B. non pubblicata, U 37/93 e STFA del 5 ottobre 1994 nella causa F.G., non pubblicata, U 73/93), il TCA ha riesaminato l'intera problematica relativa alla determinazione del reddito da invalido.

Il TCA ha allora chiesto un rapporto al responsabile dell'Ufficio regionale di integrazione professionale AI. Da questo rapporto è emerso che, tenuto conto del fatto che le attività leggere e non qualificate vengono svolte prevalentemente da personale femminile, i redditi ipotetici in attività leggere abitualmente considerati nell'ambito dell'assicurazione invalidità coincidevano con i salari medi delle operaie. Si trattava, allora, di fr. 24.100.-- per il 1991, fr. 25.200.-- per il 1992 e fr. 26.700.-- per il 1993.

L’AI considerava, dunque, per la valutazione del grado di invalidità, salari nettamente inferiori a quelli ritenuti dall’__________ e dal TCA in ambito LAINF, senza che nessuna circostanza particolare giustificasse tale differenza.

Esaminando, poi, i dati statistici raccolti dall'UFIAML per il 1992 e 1993 alla luce della giurisprudenza federale secondo cui, per determinare il reddito da invalido in attività leggere, é sufficiente riprendere dai dati dell'UFIAML i salari medi versati al personale ausiliario nel cantone in cui opera l'assicurato e ridurlo di un quarto per tener conto del fatto che il personale non qualificato e con problemi di salute difficilmente riesce a conseguire il salario medio figurante nelle statistiche (STFA 28.7.1993 in re V.R. non pubbl. I 249/92; STFA 6.6.1994 in re A.B. non pubbl. U 189/93; STFA  4.5.1993 in re X , non pubbl. I 243/92; STFA 7.12.1994 in re P. non pubbl. U 50/94; STFA 6.2.1995 non pubbl. U 95/94), il TCA ha concluso che salari sin lì ritenuti corrispondevano, in sostanza, soltanto a quelli che un dipendente non qualificato poteva ottenere in alcune aziende in circostanze estremamente favorevoli. Essi non erano, invece, corrispondenti ai salari mediamente versati a operai o impiegati non qualificati con problemi di salute.

Inoltre, in tale occasione, il TCA era rivenuto sul meccanismo di adeguamento al rincaro dei salari rilevando che, negli ultimi anni, i salari (soprattutto quelli del personale ausiliario) non erano aumentati oppure, nella migliore delle ipotesi, avevano subito un adeguamento al rincaro soltanto parziale.

Pertanto, il TCA ha ottenuto gli importi suindicati sulla scorta dei dati contenuti  nelle pubblicazioni UFIAML ridotti secondo le indicazioni del TFA  e in considerazione del fatto che il reddito ritenuto dagli organi dell'AI era (e, nonostante tutto, rimane) regolarmente notevolmente più basso di quello considerato in ambito LAINF senza che ciò fosse giustificato da circostanze  particolari.

L’_____ propone, ora, di modificare i parametri così ottenuti sulla scorta dell’inchiesta di cui s’é detto.

Tale richiesta non può essere accolta. Se é vero che i dati raccolti dall’Istituto convenuto e riassunti nel doc. 113 danno come media un salario maggiore rispetto a quello ritenuto dal TCA, é anche vero che tale media é stata rilevata in sole 5 ditte. Niente indica che quanto rilevato in queste 5 aziende sia generalizzabile all’intero mercato del lavoro ticinese.

Se si deve dare atto all’__________ del notevole sforzo indagatorio profuso per rilevare le diverse caratteristiche dell’attività analizzata così da verificare se essa é o meno effettivamente esigibile dal profilo delle indicazioni mediche,  si deve pur sempre rilevare che i dati relativi al salario sono insufficienti a dimostrare che, in genere, il mercato del lavoro ticinese offre a persone costrette da motivi di salute a riciclarsi in attività leggere e non qualificate salari dell'entità rilevata.

In queste condizioni, lo scrivente TCA ritiene di doversi attenere ai redditi suindicati, ancora, e per i motivi elencati, ritenuti essere più conformi alla realtà.  Dati che, occorre ricordarlo, sono stati a più riprese confermati dal TFA (STFA 7.1.1997 in re I.c.D.; STFA 24.6.1997 in re W.c.M.) ...".

                                    A questo proposito, va, altresì, ricordato che i parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292, pag. 223ss. (= SVR 1998 UV6, p. 15s.).

                                         Parimenti, nella sentenza 2 luglio 1998 in re UAI c. M. D.S.B., il TFA ha confermato la prassi seguita dallo scrivente TCA affermando quanto segue:

"  ... in sostanza, nella specie é contestata l'ormai affermata prassi istituita dal TCA del Canton Ticino per la valutazione dell'invalidità, nell'assicurazione contro gli infortuni così come in quella per l'invalidità, posto come di principio la nozione d'invalidità sia identica in tutti i settori delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 119 V 470 consid. 2b; 116 V 248 consid. 1b). Secondo tale giurisprudenza, fanno stato i salari che la medesima autorità giudiziaria ha accertato in base alle tabelle dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, tenendo conto del particolare mercato del lavoro ticinese (cfr. SVR 1996 UV no 55, pag. 183-186).

  Ora, la pertinenza di tale prassi é già stata più volte ammessa da questa Corte, da ultimo in una pronuncia resa lo scorso 27 novembre 1997 in re R (U100/96) e parzialmente pubblicata in RAMI 1998 no U292 pag. 223 (cfr. anche sentenze inedite 24 luglio 1997 in re M., U156/95; 7 gennaio 1997 in re D., U152/95; 12 novembre 1996 in re F., U69/96; 15 ottobre 1996 in re C., U60/96). Dalla medesima, e quindi dai redditi ipotetici determinati in quel contesto, non v'é ragione di scostarsi ..." (STFA 2.7.1998 in re UAI c. M. D. S. B. consid. 3c).

                                         Questa Corte, con la sentenza 27 ottobre 1999 in re S. c. UAI, concernente un'assicurata ritenuta in condizione di lavorare in attività adeguate soltanto nella misura del 50%, ha avuto ancora modo di testare - alla luce della più recente giurisprudenza emanata dal TFA in materia di reddito da invalido (la stessa indicata dall'__________ in sede di risposta di causa) - la suesposta sua prassi, pervenendo, finalmente, alla conclusione che quest'ultima è senz'altro meritevole d'essere ulteriormente seguita:

"  2.8.In una sentenza del 28 settembre 1998 nella causa A.H pubblicata cfr. DTF 124 V 32ss (= Pratique VSI 1999 p. 51 = SVR 1999 IV no. 11) il TFA ha ribadito che, per determinare il reddito da invalido, ci si può riferire ai salari deducibili da tabelle statistiche. Ciò è il caso soprattutto nell’ipotesi in cui, dopo l’insorgenza del danno alla salute, l’assicurato non ha più ripreso a svolgere attività lucrativa o per lo meno l’attività lucrativa esigibile (Pratique VSI 1999 p. 54 consid. 3b.aa e giurisprudenza citata).

Preso inoltre atto del fatto che l’inchiesta sui salari pubblicata dall’UFIAMIL è stata pubblicata per l’ultima volta nel 1993, il TFA ha dichiarato applicabile l’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), che, a partire dal 1994 viene pubblicata ogni due anni.

Secondo l’Alta Corte l’obiettivo primario di questa inchiesta è quello di fornire informazioni sui salari con valore rappresentativo per tutta la Svizzera. In proposito il TFA ha precisato che:

"  Elle englobe les salariées travaillant dans des entreprises de tout format et dans les banches extérieures au secteur agricole (industrie, arts et métiers, commerce, services, professions libérales, assurances sociales, organisations sans but lucratif), y compris l'horticulture. Pour l'enquête de 1994, l'administration publique n'est représentée que par les services de la Confédération (PTT et CFF inclus). Contrairement à l'ancienne enquête sur les salaires d'octobre, l'ESS enregistre les salaires individuels des travailleurs en lieu et place des sommes salariales; elle englobe aussi et c'est une nouveauté - les personnes travaillant à temps partiel et les cadres de tous de échelons. Les résultats de l'ESS mettent en évidence que le montant du salaire est déterminé en majeure partie par le niveau des exigences du poste de travail, mais aussi par la formation, la situation professionnelle et le genre d'activité. Une analyse des données recueillies souligne d'autre part l'influence des critères personnels tels que le sexe, les années de service, l'âge et la nationalité sur le niveau du salaire (ESS p. 17 ss). Enfin, le tableau 13* de l'ESS montre que, d'une manière générale, les personnes travaillant à temps partiel sont proportionnellement moins bien rémunérées que celles qui ont une activité à plein temps.

La partie réservée aux tableaux figurant en annexe de l'ESS contient, outre la statistique des montants salariaux (salaires réels nets, groupe B), une statistique des taux salariaux, c.-à-d. des salaires bruts standardisés, pour le groupe des tableaux A. Ce sont ces dernières données qu'il faut prendre en considération pour effectuer la comparaison des revenus, en se basant toujours sur la valeur médiane (moyenne), qui est généralement moins élevée que la moyenne arithmétique ("salaire moyen") et relativement solide par rapport à la moyenne incluant des valeurs extrêmes (très bas et très hauts salaires; voir ESS p. 9). Pour l'application du groupe de tableaux A, il convient de voir que l'on s'est généralement basé sur un horaire hebdomadaire de 40 heures, ce qui est légèrement inférieur à l'horaire moyen usuel de 41,9 heures pratiquée en 1994 (voir p. 42 de l'ESS).

bb. Selon le tableau A 1.1.1 de l'ESS 1994, la valeur moyenne de la rémunération pour des hommes chargés de tâches simples et répétitives (niveau des exigences 4) dans le secteur privé (avec horaire hebdomadaire de 40 heures) s'élevait à 4127 francs en 1994, ce qui correspond, pour un horaire moyen hebdomadaire de 41,9 heures, à 4323 francs par mois ou à 51876 francs par année. (...)" (Pratique VSI 1999 pag. 54-55).

Il TFA ha inoltre precisato che, nel calcolo del reddito da invalido, si deve tener conto del fatto che le persone invalide, che sono limitate anche nell’adempimento di attività ausiliarie leggere, sono pure svantaggiate sul piano della remunerazione nei confronti dei lavoratori in possesso della piena capacità di lavoro e perfettamente atti ad essere assunti. Di conseguenza queste persone possono pretendere un salario proporzionalmente meno elevato:

"  (...) Il convient aussi de considérer que les personnes atteintes dans leur santé, qui sont handicapées même dans l'accomplissement de travaux auxiliaires légers, son désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport à des travailleurs en pleine possession de leur capacité de travail et parfaitement aptes à être engagés, et qu'elles doivent généralement tabler sur un salaire proportionnellement moins élevé (voir ATF 114 V 310 consid. 4b non publié; VSI 1998 p. 181 consid. 3a; arrêts non publiés en la cause A. du 11 août 1997 [A 99/95] consid. 4b. bb et en la cause O. du 27 mars 1996 [I 38/96] consid. 4b). Dans le cas présent, il semble justifié d'admettre une réduction de 15% du revenu par rapport au salaire de référence du fait que le recourant est gêné dans l'exécution des travaux que l'on peut encore exiger de lui en raison des troubles de la motricité fine et de la coordination affectant les extrémités droites. De ce fait, le revenu qu'il pourrait encore réaliser en dépit de son invalidité s'élève à 26 457 francs pour une capacité de travail de 60%. Comparé au revenu hypothétique de 82 865 francs qu'il aurait obtenu sans son invalidité, il en résulte un degré d'invalidité de 68%, qui était déjà acquis au moment où la décision litigieuse a été rendue (le 20 octobre 1995). (...)"

(Pratique VSI 1999 pag. 55-56).

In un'altra sentenza del 24 marzo 1999, pubblicata in Pratique VSI 1999, pag. 182 seg., il TFA ha inoltre sviluppato le seguenti considerazioni:

"b. Pour déterminer le revenu que le recourant peut encore raisonnablement réaliser en dépit de son atteinte à la santé, l'administration et l'autorité de première instance se sont référées à l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) en 1994; selon cette étude, la valeur moyenne des salaires pour des hommes occupés à des tâches simples et répétitives (niveau d'exigence 4) dans le secteur privé et public (pour un horaire hebdomadaire de 40 heures) s'établit à 4225 francs (tableau A 1.3.1). Sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 41 h 9 et compte tenu d'une hausse nominale annuelle de 1,3 % en 1995 et 1996 (Die Volkswirtschaft, 1998 cahier 1, annexe p. 27, tableaux B 9.2 et B 10.2), le revenu de 1996 se monte à 4541 francs par mois ou 54 492 francs pour l'année. Si l'on admet avec le recourant qu'il peut encore travailler dans l'industrie et les arts et métiers, mais pas dans le secteur public, le tableau A 1.1.1 de l'ESS (valeur moyenne des salaires pour des hommes occupés à des tâches simples et répétitives dans le secteur privé) indique un montant de 4127 francs, ce qui correspond, pour un horaire hebdomadaire moyen de 41 h 9, à un revenu de 4323 francs par mois. Compte tenu de l'évolution nominale des salaires, on arrive ainsi pour 1996 à un montant mensuel de 4436 francs ou annuel de 53 232 francs. Il faut en outre considérer que les personnes atteintes dans leur santé, qui sont handicapées même pour accomplire des tâches auxiliares légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; c'est pourquoi ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 ss consid. 3b/bb = Pratique VSI 1999 p. 51; ATF 114 V 310 consid. 4b non publié; VSI 1998 p. 179 consid. 3a). Cette réduction de salaire concerne aussi bien les assurés qui exercent à plein temps une activité adaptée à leur handicap que ceux qui sont engagés à temps partiel (RCC 1989 p. 483 consid. 3b). Si l'on admet un taux de rémunération situé au-dessous des valeurs de l'Enquête sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, la réduction doit être déterminée dans chaque cas concret sur la base du hadicap réel que subit l'assuré dans le domaine d'activité qui lui est encore accessibile, à l'exclusion de toute réduction générale de 25% (VSI 1998 p. 179 consid. 3a). C'est ainsi que, par ex., une réduction du revenu de 10% seulement par rapport au salaire indiqué dans le tableau statistique pour un assuré qui pouvait encore effectuer des travaux auxiliaires légers à mi-temps sans autre handicap a été considérée comme appropriée (VSI 1998 p. 177 consid. 3a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 210; voir aussi Jürg Scheidegger, Rechtliche Rahmenbedingungen für die Verwendung von Tabellenlöhnen bei der Invaliditätsgradermittlung, St-Gallen 1999, p. 113). Dans le cas d'espèce, il y a lieu au surplus de tenir compte du fait que le recourant à besoin d'effectuer plus de pauses qu'un travailleur en bonne santé. D'autre part, le recourant fait remarquer à bon droit que l'assuré qui a perdu sa place de travail pour de raisons de santé ne peut obtenir un salaire moyen dans une activité adaptée à son état, car le marché du travail qui lui reste ouvert ne peut être que celui des personnes qui débutant dans une entreprise (voir ESS p. 81ss). Au demeurant, l'importance des années de service diminue dans le secteur privé en fonction de l'appauvrissement du profil des exigences (ESS p. 21). Une réduction du revenu de 25% par rapport au salaire statistique moyen, telle que l'ont admise l'administration et l'autorité de première instance, paraît appropriée dans le présent cas compte tenu de toutes les circostances. De ce fait, le revenu hypothétique annuel avec invalidité s'élève à 40 869 francs (secteur privé et public) ou 39 924 francs (secteur privé), ce qui donne un taux d'invalidité de 47%. Partant le jugement attaqué doit être confirmé dans son ensemble (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 184-186)".

Sulla riduzione da applicare per tenere conto del fatto che il personale non qualificato con problemi di salute sarà difficilmente in grado di conseguire il salario medio figurante nelle statistiche, vedi pure: SVR 1999 IV no. 55 p. 185 consid. 2.9 e giurisprudenza citata; SVR 1998 IV no. 8 pag. 33; SVR 1999 IV no. 6 pag. 16; SVR 1998 AHV no. 15 pag. 53; RAMI 1993 no. U 168 pag. 103 consid. 5; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b; Plädoyer, 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c e d; sentenze non pubblicate 31 dicembre 1997 in re F., I 428/96 e 3 maggio 1996 in re B., I 251/95.

2.9. Il TCA ha quindi chiesto all'UAI di indicare quale sarebbe il reddito da invalido dell'assicurata applicando esclusivamente le citate tabelle.

Il consulente __________ ha fornito al riguardo una significativa risposta integralmente riprodotta al consid. 1.8.

Egli ha in particolare sottolineato, illustrandone i motivi, perchè gli orientatori non utilizzano puramente e semplicemente le statistiche nazionale ISS.

Il consulente professionale ha poi affermato che la collaudata prassi giudiziale cantonale (cfr. consid. 2.5) "è risultata sostanzialmente aderente alla situazione effettiva del mercato del lavoro (riferito ad attività non qualificate o leggere) dovendosi caso mai osservare, negli ultimi tempi, un'ulteriore spinta al ribasso dei redditi reperibili".

Egli ha inoltre sottolineato che il valore medio di fr. 24'500.-- per le donne, viene utilizzato quale parametro di base, rispetto al quale vengono eventualmente applicate ulteriori riduzioni giustificate dalla situazione concreta dell'assicurata. Il consulente __________ ha poi ancora affermato che il metodo elaborato dalla Suva (descrizione del posto di lavoro) non è considerato affidabile dalla maggior parte degli orientatori, anche di altri Cantoni (per maggiori dettagli, cfr. consid. 1.8).

Egli ha poi così risposto al quesito posto dal TCA:

"  L'applicazione della giurisprudenza citata nella richiesta impone quindi l'adozione di particolari cautele, che complicherebbero enormemente il calcolo finale, in quanto diverrebbe necessario elaborare adeguamenti ulteriori e specifici per rendere aderente alla realtà l'interazione inabilità - redditi cantonali - invalidità finale.

   (...)

Nel caso in esame ci riferiamo alle tabelle dei salari (ISS) in particolare ai dati sui redditi in occupazioni non qualificate, semplici, ripetitive.

Le relative tabelle sono state preparate sulla base dei redditi in attività che sono ripetitive e semplici senza tenere conto del fattore "leggero", importante e condizionante il rendimento e quindi il salario corrispondente.

Comunque nel 1996, nella categoria indicata, il salario calcolato (quartile inferiore) sarebbe stato di fr. 2344.-- mensili, che permette di definire un importo annuo di fr. 30472.--.

Per le lacune del dato statistico e per correttezza nei confronti del portatore di handicap, riteniamo giusto applicare un coefficiente di riduzione di almeno il 20% che dia un'immagine più vicina alle realtà di guadagno da invalido in lavoro semplici, ripetitivi, non qualificati e leggeri.

   Avremmo pertanto un salario di fr. 24377.--"

In realtà questi dati devono essere modificati in fr. 28'128.--, rispettivamente in fr. 22'502.--, come sottolineato anche dall'UAI nello scritto del 7 settembre 1999 (cfr. consid. 1.9 e Pratique VSI 1999 pag. 185 in cui il salario mensile è stato moltiplicato per 12 e non per 13).

2.10. Chiamato ora a pronunciarsi nel caso concreto, il TCA constata che, applicando la propria giurisprudenza (cfr. consid. 2.5 e 2.6), si giungerebbe ad un reddito da invalido di fr. 12'200.-- (grado di invalidità del 68%).

Applicando invece le tabelle ISS, con una riduzione del salario medio per i motivi indicati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.8) si otterrebbe invece un reddito di fr. 11'251.-- (fr. 22'502 : 2) (grado di invalidità del 70,66%).

In simili condizioni, viste anche le positive considerazioni di coloro che si trovano ad operare sul terreno e sono dunque direttamente a contatto con il mercato del lavoro, questo Tribunale conferma nella presente fattispecie la propria giurisprudenza.

Infatti, il consulente professionale ha chiaramente precisato che, da una parte, i dati delle tabelle ISS non sono adeguati alla situazione ticinese e, d'altra parte, che le attività semplici e ripetitive, non sempre sono anche leggere.

La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. __________ del 14 agosto 1999 "Bassi salari e reddito famigliare" con la quale chiedeva di pubblicare dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali delle famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

"  (..)

Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda il lettore che nel 1994 la statistica è  stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente, il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino. Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale".

La riconferma della nota giurisprudenza si giustifica tanto più se si considera che il risultato ottenuto tramite l'applicazione delle tabelle non si scosta di molto dai redditi stabiliti dal TCA e che tali redditi sono stati confermati dal TFA" (STCA 27.10.1999 in re S. c. UAI, p. 15ss.).

                                         Sulla scorta delle conferme scaturite dal suesposto riesame, questa Corte non vede alcun motivo per scostarsi dalla sua ormai consolidata giurisprudenza, ritenendo, quindi, che __________, con l'esercizio, a tempo pieno, di un'attività alternativa, possa realizzare un reddito annuo attorno a fr. 35'000.--.

                             2.3.5.   Il grado d’invalidità di __________ - ottenuto confrontando i fr. 35'000.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 53'452.-- (doc. _), dato rimasto assolutamente incontestato - risulta essere del 35% (arrotondamento conforme a quanto statuito dal TFA nel considerando non pubblicato della DTF 122 V 335).

                                2.4.   Guadagno assicurato su cui calcolare la rendità d'invalidità

                            2.4.1.   A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.

                                          Il cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. Il medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente (lett. d), quando l’assicurato sia occupato in modo irregolare.

                                          Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).

                                          Di regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

                                          L'art. 22 cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Per l'assicurato esercitante un'attività stagionale la conversione è limitata alla durata normale di questa attività.

                                         Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.

                                         Il cpv. 1 recita così che se nel corso dell'anno precedente l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio di protezione civile, infortunio, malattia maternità, disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.

                                          A mente del cpv. 2 della stessa disposizione, se il diritto alla rendita nasce più di cinque anni dopo l'infortunio o l'insorgenza della malattia professionale, determinante è il salario che l'assicurato avrebbe ottenuto nell'anno precedente l'inizio del diritto alla rendita se non si fossero verificati detti eventi, per quanto questo salario sia più elevato dell'ultimo riscosso prima dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia professionale.

                                          In virtù del cpv. 4, se il beneficiario di una rendita d'invalidità è vittima di ulteriore infortunio assicurato comportante un aggravamento dell'invalidità, determinante per calcolare la nuova rendita è il salario che l'assicurato avrebbe ricevuto nell'anno precedente l'ultimo infortunio se non si fosse già prima infortunato. Se questo salario è inferiore a quello ottenuto anteriormente al primo infortunio assicurato, è determinante il salario più elevato.

                             2.4.2.   Dall'impugnata decisione su opposizione, emerge che l'assicuratore LAINF convenuto ha stabilito il guadagno assicurato sulla base dell'art. 24 cpv. 2 OAINF, considerato che il diritto alla rendita d'invalidità è nato a distanza di più di cinque anni dalla data dell'infortunio. Determinante è, quindi, stato ritenuto il salario che __________ avrebbe ottenuto nell'anno precedente l'inizio del diritto alla rendita, nell'ipotesi in cui non fosse rimasto vittima dell'evento traumatico. Concretamente, così come risulta dal doc. _, l'__________ ha proceduto a moltiplicare il salario orario presumibilmente percepito nel 1997, rispettivamente nel 1998, per il numero di ore che avrebbe effettuato uno stagionale, e ciò poiché, al momento dell'infortunio, il ricorrente aveva appunto questo statuto.

                                          Tale tesi è fermamente contestata dall'assicurato, il quale rammenta d'aver, dopo il 1990, acquisito il domicilio in Svizzera e, quindi, percepito salari su base annua. Egli sostiene, d'altro canto, che all'origine dell'attuale stato di salute invalidante, non vi sarebbe l'infortunio del giugno 1988 in quanto tale, ma piuttosto "… la lunga serie di interventi chirurgici che ha provocato un progressivo aggravamento delle condizioni del ginocchio (ricaduta, nuovo infortunio?)", motivo per cui, in casu, dovrebbe trovare applicazione l'art. 24 cpv. 4 OAINF. Il guadagno assicurato corrisponderebbe, dunque, al salario ottenuto immediatamente prima dell'ultimo intervento chirurgico, dopo il quale non vi è più stata una ripresa lavorativa (cfr. I, p. 4).

                                          In sede di replica, __________ ha fatto valere, in particolare, che sarebbe stato il primo intervento operatorio ad aver verosimilmente scatenato la situazione attuale (V).

                             2.4.3.   Il TCA costata che se, da un lato, è vero che i numerosi interventi chirurgici a cui l'assicurato si è sottoposto nel corso degli anni, non hanno permesso di migliorarne sostanzialmente le condizioni di salute, dall'altro lato, è altrettanto vero che l'abbondante documentazione medica agli atti non permette certo di giungere alla conclusione che fu proprio l'uno o l'altro di questi provvedimenti terapeutici ad aver causato l'attuale situazione d'invalidità. La tesi difesa da __________ deve, pertanto, essere vista come il frutto di una mera supposizione, sprovvista di fondamento medico-scientifico. D'altronde, anche il dottor __________, specialista privatamente consultato dall'insorgente, non è andato oltre il definire - trattasi qui, di tutta evidenza, di un giudizio dato "a posteriori" - come "inutili" le operazioni al ginocchio destro man mano effettuate (cfr. doc. _, p. 11).

                                          Sulla scorta di quanto precede, questa Corte è dell'avviso che ci si debba attenere a quanto emerge dagli atti e ritenere che all'origine dell'attuale stato di salute del ricorrente, vi sia unicamente l'infortunio del giugno 1988. È, quindi, pacifico come non possa qui trovare applicazione l'art. 24 cpv. 4 OAINF, dal momento in cui l'insorgente non è affatto rimasto vittima di un nuovo infortunio assicurato comportante un aggravamento dell'invalidità.

                             2.4.4.   A questo punto, non resta che chiedersi se, nel determinare il guadagno assicurato ex art. 24 cpv. 2 OAINF, si debba o meno tener conto della circostanza che, posteriormente all'evento traumatico assicurato, __________ ha perso lo statuto di stagionale ed ha acquisito il domicilio in Svizzera.

                                          Come pertinentemente osservato dall'__________, il TFA ha già avuto modo d'affrontare e di risolvere la problematica suesposta. Nella sentenza pubblicata in RAMI 1999 U340, p. 404ss. - a conferma della DTF 118 V 298ss. (cfr. consid. 3d) - la nostra Alta Corte ha statuito che anche se il diritto alla rendita nasce più di cinque anni dopo l'infortunio, per determinare il guadagno assicurato bisogna fondarsi sul rapporto di lavoro esistente al momento dell'evento assicurato. I rapporti di lavoro iniziati solo dopo l'infortunio non vengono presi in considerazione giusta l'art. 24 cpv. 2 OAINF. In effetti, quest'ultima disposizione persegue unicamente lo scopo di compensare un'eventuale perdita di guadagno, provocata, ad esempio, da un aumento dei salari dovuto al rincaro, ma in nessun caso "… einen Systemwechsel zwischen Saisonnier- und Jahresaufenthaltsstatut" (RAMI succitata, consid. 3b).

                                          Il TFA ha, inoltre, stabilito che l'art. 24 cpv. 2 OAINF non costituisce una disposizione speciale, che prevarrebbe sull'art. 22 cpv. 4 terza frase OAINF. In applicazione dell'art. 24 cpv. 2 OAINF, quando cioè il diritto alla rendita sorge cinque anni dopo l'infortunio, rimane riservata la limitazione, nel caso del lavoratore stagionale, della conversione del salario alla durata normale dell'attività stagionale, secondo l'art. 22 cpv. 4 terza frase OAINF (RAMI succitata, consid. 3b).

                                          Dalla poc'anzi evocata giurisprudenza federale se ne deduce che, in concreto, l'Istituto assicuratore convenuto ha correttamente calcolato il guadagno assicurato basandosi sulle ore di lavoro normalmente effettuate da uno stagionale, e ciò nel corso dell'anno precedente l'inizio della rendita d'invalidità.

                                          Contestata fermamente l'applicabilità, in casu, del combinato disposto degli artt. 24 cpv. 2 e 22 cpv. 4 terza frase OAINF, __________ non ha, per il resto, sollevato obiezione alcuna in merito alle modalità concrete secondo cui l'__________ ha calcolato il guadagno assicurato determinante. In particolare, non appare affatto litigiosa l'entità dei salari orari che il ricorrente avrebbe presumibilmente percepito nel 1997, rispettivamente, nel 1998 (fr. 22.80, rispettivamente, fr. 22.95).

                                          Al conteggio che figura al doc. _, basta, quindi, fare semplicemente riferimento.

                                          Concludendo, l'Istituto assicuratore convenuto ha correttamente calcolato la rendita d'invalidità assegnata all'insorgente, sulla base di un guadagno assicurato pari a fr. 40'498.--.

                                2.5.   Guadagno assicurato su cui calcolare l'IMI

                             2.5.1.   A norma dell'art. 25 cpv. 1 LAINF, l'indennità per menomazione dell'integrità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità della menomazione.

                                          L'IMI è, dunque, scalata fra il 5% ed il 100% del guadagno annuo massimo assicurato al momento in cui l'interessato è rimasto vittima dell'evento traumatico (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 123).

                             2.5.2.   Ritornando al caso di specie, l'__________ ha calcolato l'IMI assegnata a __________ su un guadagno assicurato pari a fr. 81'600.-- (cfr. doc. _, p. 2), guadagno assicurato massimo in vigore nel 1988.

                                          Con il proprio gravame, l'insorgente ha preteso che l'IMI riconosciutagli venga, invece, calcolata, su un guadagno assicurato di fr. 97'200.-- (I, p. 5).

                                          Per le ragioni già esaurientemente esposte al considerando 2.4.3., lo scrivente TCA ritiene che la tesi difesa dall'assicuratore LAINF convenuto non presti il fianco ad alcuna censura: determinante è, quindi, il guadagno assicurato massimo in vigore al momento dell'infortunio, fr. 81'600.--, così come chiaramente stabilito dall'art. 25 cpv. 1 LAINF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza, l'__________ è condannato a versare all'assicurato una rendita d'invalidità del 35%.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L'__________ verserà all'assicurato fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.64 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.05.2000 35.1999.64 — Swissrulings