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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2000 35.1999.56

September 4, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,668 words·~23 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00056   mm/sc

Lugano 4 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 maggio 1999 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 16 febbraio 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 16 novembre 1991, __________ - all'epoca alle dipendenze della __________ AG di __________ in qualità di Client Service Director - è rimasta coinvolta, unitamente al proprio marito, in un incidente della circolazione stradale, avvenuto sull'autostrada del __________.

                                         Nel sinistro, __________ ha riportato, essenzialmente, un trauma d'accelerazione al rachide cervicale (cfr. doc. _ e _).

                                         Il caso è stato assunto dalla __________ che ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Il caso si è protratto per lungo tempo, tempo durante il quale __________ ha continuato a lamentare dolori alla nuca, cefalee, vertigini, ecc.

                                         Con decisione formale 13 novembre 1998, la ______________________________ - sentito il parere del Prof. dott. __________, che ha periziato l'assicurata in data 16 settembre 1998 - ha posto termine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 10 ottobre 2000. Nel contempo, l'assicuratore LAINF ha negato il diritto ad una rendita d'invalidità ed ha riconosciuto a __________ un'indennità per menomazione dell'integrità del 5% (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurata (doc. _), la __________, in data 16 febbraio 1999, ha parzialmente modificato la sua prima decisione. È stato, in effetti, ritenuto che il caso non poteva venir dichiarato chiuso a contare dal 10 ottobre 2000, nella misura in cui dalla cura medica ci si sarebbe ancora potuto attendere un miglioramento delle condizioni di salute di __________. In questo ordine d'idee, l'assicuratore infortuni, si è, quindi, dichiarato disposto a continuare ad assumere le spese di cura ma si è, per contro, rifiutato d'erogare ulteriori indennità giornaliere, non presentando l'assicurata alcuna inabilità lavorativa. Per quel che riguarda l'indennità per menomazione dell'integrità, la __________  ha affermato che la decisione 13 novembre 1998 era, su questo preciso punto, ormai cresciuta in giudicato (doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 17 maggio 1999, __________, patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto che l'incarto venga rinviato alla __________, per l'allestimento di una perizia medica pluridisciplinare volta ad accertare l'esistenza e la natura di un eventuale rapporto fra i disturbi da cui è affetta e l'infortunio 16 novembre 1991 e, in secondo luogo, valutare il grado di capacità lavorativa a partire dal 17 settembre 1998 (cfr. I, p. 16).

                                         Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali:

"  (…)

Ne consegue pertanto che la decisione della __________, che poggia interamente su quanto affermato da parte del Prof. __________n, debba essere annullata e l'incarto ritornato alla stessa __________, affinché proceda, senza ulteriori dilazioni, d'accordo con la ricorrente, all'allestimento di una perizia interdisciplinare in cui siano coinvolti un neurologo ed un neuropsicologo, oltre agli eventuali altri esperti la cui presenza apparisse necessaria alla luce delle particolarità del caso. Scopo di tale perizia è quello di valutare sotto il profilo medico l'esistenza di un rapporto di causalità tra i disturbi lamentati dalla ricorrente e l'infortunio occorsole il 16 novembre 1991.

15.    Per le stesse ragioni esposte al punto precedente la decisione circa il riconoscimento di una indennità per menomazione dell'integrità va annullata in attesa che vengano compiuti i suddetti accertamenti. Il fatto che il relativo considerando della decisione datata 13.11.1998 non sia stato espressamente impugnato in sede di opposizione è irrilevante, alla luce soprattutto di quanto rilevato dal TFA in RAMI 1/1999 pag. 98 U 323 decisione del TFA del 24 luglio 1998 in re Sa. G.M. nella cui massima si osserva: "anche se l'istanza della procedura di opposizione non è espressamente riferita all'indennità per menomazione dell'integrità, la relativa decisione di prima istanza non può passare in giudicato, ove si ponga la questione del  nesso causale a proposito dell'oggetto principale del contendere (diritto alla rendita)", ciò che è il caso nella fattispecie.

16.    Per quanto concerne la corresponsione di una diaria giornaliera l'art. 16 cpv. 1 LAINF stabilisce che ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio. Per costante giurisprudenza una persona è considerata incapace al lavoro, quando, in seguito a disturbi alla propria salute fisica e/o psichica dovuti ad infortunio, non può più esercitare la propria attività lucrativa abituale o comunque non può che esercitarla in maniera limitata o ancora solo a rischio di aggravare ulteriormente il proprio stato di salute (DTF 115 V 404 c. 2, 111 V 239 c. 1 b).

                                                                      L'incapacità lavorativa non deve essere commisurata in maniera astratta, ma in maniera concreta, tenendo conto della situazione personale e professionale dell'assicurato. In particolare il grado di incapacità lavorativa va valutato alla luce della diminuzione della produttività dell'assicurato nella sua professione, tanto che si può legittimamente attendersi da parte di quest'ultimo che impieghi la propria capacità funzionale residua in un altro settore d'attività.

                                                                      Nella fattispecie alla signora __________ in primo luogo non risulta siano stati condotti da parte dell'assicuratore accertamenti in grado di corroborare l'ipotesi formulata nella decisione impugnata, circa la perdita economica cui la ricorrente è andata incontro dopo l'infortunio. Inoltre vanno contestate anche le conclusioni d'ordine mediche alla base di questa decisione. Infatti come risulta dalla presa di posizione datata 10.05.1999 (doc. 21) il Dr. __________ attesta alla ricorrente un'incapacità lavorativa nell'ordine del 50‑70% a partire dall'inizio del 1995. Per questa ragione si chiede che la __________ venga condannata a corrispondere alla signora __________ l'equivalente di una diaria giornaliera con effetto dal 1.1.1995 per un'incapacità lavorativa media pari al 60% e ciò sino a tutto il 16.9.1998 data dell'esame della ricorrente da parte del Prof. __________.

                                                                      Per quanto concerne l'accertamento dei presupposti per la corresponsione di una diaria per il periodo successivo al 16.9.1998 si chiede che esso sia oggetto della perizia interdisciplinare di cui al punto 14 del presente allegato." (I)

                               1.4.   La __________, in risposta, ha postulato - per quel che riguarda la questione dell'accertamento dell'eziologia dei disturbi accusati dalla ricorrente e quella dell'indennità per menomazione dell'integrità - che il gravame venga dichiarato irricevibile. Per il resto, l'assicuratore LAINF convenuto ha chiesto la reiezione del ricorso (cfr. IV).

                               1.5.   In data 4 agosto 1999, __________ ha chiesto che il termine per presentare nuovi mezzi di prova venisse prorogato di 10 giorni (VI).

                                         Con scritto 9 settembre 1999, l'assicurata ha postulato un'ulteriore proroga del suddetto termine, sino al 1° ottobre 1999 (VII).

                                         Il 16 giugno 2000, l'assicurata ha prodotto un referto, datato 25 maggio 2000, del dottor __________, spec. FMH in neurologia, riconfermandosi, per l'essenziale, nelle proprie conclusioni (cfr. XIV e doc. _).

                                         La suddetta perizia di parte è stata intimata alla ___________ per osservazioni (cfr. XV), osservazioni che sono pervenute al TCA in data 30 agosto 2000 (XVIII).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D. C.).

                               2.2.   Sempre in ordine, la __________ - nella misura in cui __________ ha chiesto l'allestimento di una perizia medica pluridisciplinare volta ad accertare l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi ancora lamentati e l'evento traumatico 16 novembre 1991 - postula che il gravame venga dichiarato irricevibile. A questo preciso proposito, l'assicuratore LAINF convenuto ha osservato d'aver, già di per sé, riconosciuto la presenza di un nesso di causalità naturale, seppur parziale, fra disturbi accusati ed infortunio assicurato, e ciò con riferimento alle conclusioni a cui è pervenuto il Prof. __________ con il suo referto 9 ottobre 1998. Esso si è, inoltre, dichiarato disposto a sottoporre, a tempo debito, l'insorgente a dei nuovi accertamenti specialistici.

                            2.2.1.   Il TCA rileva, da parte sua, che, in data 16 settembre 1998, __________ è stata periziata, per conto della __________ __________, dal Prof. dott. __________, __________ della Clinica di neurologia dell'Ospedale cantonale di __________. Affrontando il tema della causalità, lo specialista - dopo aver oggettivato unicamente una leggera limitazione nella mobilità della colonna cervicale - ha affermato che i disturbi attualmente accusati sono, in larga misura (75% circa), da ritenere come estranei all'infortunio. Egli ha, inoltre, indicato che, nel giro di ulteriori due anni, la causalità dovrebbe completamente estinguersi (cfr. doc. _, p. 7, risposta al quesito peritale n. _).

                                         Sulla base della suesposta valutazione, l'assicuratore LAINF convenuto, con la querelata decisione su opposizione, ha continuato a riconoscere il proprio obbligo contributivo, riservandosi, nel futuro, di sottoporre l'assicurata ad ulteriori esami medici, allo scopo d'accertare la persistenza o meno d'eventuali postumi infortunistici.

                                         Al proposito, si ricorda che, conformemente ad una costante giurisprudenza, per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute. È sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo senso, una concausa (cfr. DTF 112 V 32 consid. 1a, 115 V 134 consid. 3, DTF 117 V 376s. consid. 3a; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrecht, SZS 2/1994, p. 101).

                                         Avendo il Prof. ______ - specialista di livello universitario nella materia che qui interessa (cfr., al proposito, P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.) - ammesso la persistenza di un legame causale naturale, seppur di minima entità, fra i disturbi di cui __________ è ancora portatrice e l'evento infortunistico del novembre 1991, la __________ ha, dunque, correttamente ammesso la propria responsabilità di principio, garantendo, di conseguenza, la completa copertura delle spese di cura medica, in ossequio, peraltro, a quanto prescritto dall'art. 36 cpv. 1 LAINF (per quel che riguarda, invece, il diritto alle indennità giornaliere, l'assicuratore convenuto lo ha negato, poiché l'assicurata non presenterebbe incapacità lavorativa alcuna, aspetto che verrà vagliato in seguito).

                                         Ora, allorquando l'insorgente postula che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica volta a determinare "l'esistenza e la natura di un eventuale rapporto fra i disturbi da cui è affetta __________ e l'infortunio occorsole in data 16.11.1991" (cfr. I, p. 16), questa pretesa si appalesa come manifestamente priva d'oggetto, siccome la questione riguardante l'eziologia dei disturbi non è, per il momento almeno, affatto litigiosa. Del resto, dovesse, in futuro, la __________ - esperiti gli accertamenti del caso - negare la natura traumatica dei disturbi eventualmente ancora accusati dalla ricorrente, a quest'ultima rimarrebbe, beninteso, riservata la facoltà di contestare giudizialmente tale decisione. I diritti futuri dell'assicurata appaiono, pertanto, salvaguardati.

                                         A ciò nulla può mutare il rapporto 25 maggio 2000 del dottor __________, recentemente prodotto in causa da __________ r. Secondo lo specialista privatamente consultato dall'insorgente, essa presenterebbe ancora, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, dei disturbi in relazione di causalità naturale, perlomeno parziale, con l'evento infortunistico del novembre 1991 (cfr. doc. _, pti. 5 e 8).

                                         Per consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali deve valutare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa é stata emanata e, quindi, fatti successi posteriormente, e che hanno modificato la situazione, devono normalmente fare oggetto di una nuova decisione amministrativa (STFA 30.9.1998 in re F.; STFA 1.10.1998 in re F.; DTF 121 V 366 consid. 1b. e STFA 11.1.2000 in re K., consid. 1).

                                         Al momento in cui venne emanata la querelata decisione su opposizione, nel febbraio 1999, l'esistenza di una relazione di causalità naturale era stata esplicitamente riconosciuta dall'assicuratore LAINF, il quale si era riservato di rivalutare, a tempo debito, tale questione. Va da sé che, in questo ordine d'idee, la richiesta dell'assicurata tendente all'erezione di una perizia giudiziaria, destinata a chiarire proprio l'aspetto eziologico, appare manifestamente priva d'oggetto.

                                         __________ pretende d'esser a tutt'oggi portatrice di postumi dell'infortunio 16 novembre 1991, fondandosi sulle risultanze della perizia del dottor __________. Spetta, a questo punto, all'assicuratore convenuto pronunciarsi in merito, sottoponendo la ricorrente, se del caso, a dei nuovi accertamenti specialistici.

                                         Concludendo, nella misura in cui __________ ha chiesto l'allestimento di una perizia medica pluridisciplinare volta ad accertare l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi ancora lamentati e l'evento traumatico 16 novembre 1991, il suo ricorso 17 maggio 1999 è da considerare privo d’oggetto.

                               2.3.   La __________ i, in risposta di causa, ha fatto valere che anche la richiesta tendente a che il TCA esamini nel merito la questione concernente l'indennità per menomazione dell'integrità, debba venire dichiarata irricevibile: su questo punto, la decisione formale 13 novembre 1998 sarebbe ormai cresciuta in giudicato incontestata (cfr. III, p. 3).

                                         Con il summenzionato provvedimento, la __________ - partendo dal presupposto che lo stato di salute di __________ fosse ormai da considerare stabilizzato - si è ritenuta legittimata a decidere in merito alle prestazioni di lunga durata e, in questo contesto, ha versato un'IMI del 5%, fondandosi sulla risposta fornita dal Prof. __________ al quesito peritale n. 8 (cfr. doc. _, p. 7).

                                         In sede di decisione su opposizione, lo stesso assicuratore LAINF è, tuttavia, ritornato sui propri passi, sostenendo che, in realtà, le condizioni di salute dell'assicurata erano ancora suscettibili di migliorare, motivo per cui, a torto, il caso era stato dichiarato chiuso (cfr. doc. _, p. 4: "Aus dieser Aussage ist zu entnehmen, dass in Ihrem Fall von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung eine Verbesserung des Gesundheitszustandes zu erwarten ist, d.h. der Endzustand noch nicht erreicht ist. Die Frage der Invalidität ist deshalb nicht abzuklären").

                                         Ora, se è corretto affermare che è prematuro vagliare la questione del diritto all'invalidità, non ci si può esimere dal chiedersi come la __________ abbia, invece, potuto decidere in merito all'indennità per menomazione dell'integrità. Presupposto necessario affinché possa essere preteso il versamento di un'IMI è, in effetti, che il danno alla salute non sia più suscettibile di miglioramento (cfr. Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 63: “Da die Integritätsentschädigung dem Ausgleich von Dauerschäden dient, kann dieser Anspruch erst beurteilt werden, wenn sich der Gesundheitszustand des Betroffenen stabilisiert hat und wenn von medizinischen Massnahmen keine Besserung mehr erwartet werden kann. In diesem Zeitpunkt hat die Behandlung ihren Zweck erreicht. Damit ist eine weitere Behandlung nicht mehr zweckmässig, weshalb gemäss Art. 10 Abs. 1 UVG der Anspruch auf weitere Massnahmen erlischt und die Behandlung abzuschliessen ist”), ciò è, del resto, conforme al principio della simultaneità istituito dall’art. 24 cpv. 2 LAINF.

                                         Pertanto, l'assicuratore LAINF convenuto avrebbe dovuto - per essere pienamente consequente - annullare la decisione formale 13 novembre 1998, anche nella misura in cui è stata fissata l'indennità per menomazione dell'integrità, così come, d'altronde, fatto relativamente alla rendita d'invalidità. In altri termini - dal momento in cui ci si trova ancora in regime di prestazioni di corta durata, aspetto questo riconosciuto dalla __________ medesima e non contestato da __________ - l'assicuratore ha erroneamente deciso in merito all'IMI.

                                         L'impugnata decisione, già per questo motivo, va annullata. Va da sé che la convenuta dovrà nuovamente chinarsi sulla questione del diritto all'IMI, una volta che avrà deciso circa la chiusura del caso.

                                         Non è, quindi, corretto sostenere che su tale questione, la suddetta decisione formale sia cresciuta in giudicato.

                                         Nel merito

                               2.4.   Posto come la __________ abbia espressamente riconosciuto il proprio obbligo prestativo per quel che riguarda le spese di cura, al TCA non rimane che esaminare la questione di sapere se __________ ha o meno diritto (e, eventualmente, in quale misura), alle indennità giornaliere.

                            2.4.1.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in tutti i campi dell'assi­curazione sociale: viene considerata incapace di lavoro una persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

                                         La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività .

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effetti­vamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K720 pag. 106 consid. 2, U27 pag. 394 consid. 2b e giuri­sprudenza ivi citata; RJAM 1982 no. 482 pag. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia ad utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nono­stante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                            2.4.2.   In concreto, l'assicuratore infortuni, con l'impugnata decisione su opposizione, ha negato il diritto all'indennità giornaliera, facendo valere che ______ ______non presenterebbe inabilità lavorativa alcuna. Prima di rimanere vittima dell'incidente della circolazione del novembre 1991, l'assicurata era occupata nella misura dell'80% presso la ditta __________ AG. Il Prof. __________, nella sua perizia 9 ottobre 1998, ha riconosciuto la ricorrente in grado di svolgere la sua attività professionale proprio all'80%, così come già era stato il caso in occasione dell'esame peritale del 15 giugno 1994 (cfr. doc. _). Da qui l'inesistenza, secondo la __________ e, di un diritto all'indennità giornaliera.

                                         __________, da parte sua, contesta la posizione assunta dalla __________, affermando d'aver presentato, per il periodo 1° gennaio 1995-16 settembre 1998, un'incapacità lavorativa media pari al 60%. A sostenere questa tesi, vi sarebbe un referto, datato 10 maggio 1999, del dottor __________, attivo presso la Clinica __________ di __________n, stabilimento dove l'insorgente è rimasta degente durante il periodo 24 novembre-12 dicembre 1997 (cfr. doc. _). Per quel che riguarda, invece, la situazione dopo il 16 settembre 1998, data in cui ha avuto luogo il consulto presso il Prof. __________, l'assicurata ha chiesto l'erezione di una perizia medica giudiziaria (cfr. I, p. 15 in fine).

Per quel che riguarda il periodo dal 17 settembre 1998 in poi, lo scrivente TCA - attentamente esaminate le tavole processuali - ritiene corretta la decisione della __________ di negare il diritto alle indennità giornaliere, senza che si riveli necessario dare seguito al provvedimento probatorio richiesto dall'assicurata. Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Dal referto peritale 9 ottobre 1998 del Prof. dott. __________ emerge, fra l'altro, che __________ presenta un'incapacità lavorativa del 20% (cfr. doc. _, p. 7). Considerato che dagli atti all'inserto risulta che l'insorgente, prima di rimanere vittima dell'infortunio 16 novembre 1991, era occupata all'80% (cfr. doc. _) - circostanza rimasta assolutamente incontestata - non si può, ovviamente, ammettere un'inabilità lavorativa. Alla medesima conclusione si perviene, del resto, se ci si fonda sulle indicazioni risultanti dal rapporto 10 maggio 1999 del dottor __________, Capo-clinica presso la __________ di __________. A mente di quest'ultimo, __________, dopo la sua dimissione, avrebbe registrato un progressivo miglioramento e del suo stato di salute generale e dei disturbi locali, raggiungendo, finalmente, una completa capacità lavorativa. Il dottor __________ riferisce, in effetti, che, in occasione della visita 27 novembre 1998, ha avuto modo di constatare un'abilità lavorativa illimitata (cfr. doc. _).

                                         Vedi, pure, rapporto 25 maggio 2000 del dottor __________, a mente del quale la valutazione della capacità lavorativa enunciata, a suo tempo, dal dottor __________, è senz'altro condivisibile (doc. _, pto. 6).

                                         Trattandosi del periodo antecedente il 17 settembre 1998, l'insorgente ha, dunque, chiesto l'erogazione d'indennità giornaliere corrispondenti ad un'inabilità lavorativa del 60%, ciò basandosi sul rapporto 10 maggio 1999 del dottor __________ - che ha avuto in sua cura l'assicurata durante la degenza 24 novembre-12 dicembre 1997 presso la Clinica __________ - da cui risulta quanto segue:

"  Im neurologischen Gutachten von Prof. __________ (Neurologische Klinik __________) am 13.06.94 wurde eine 20% Arbeitsunfähigkeit bestätigt. Da das damalige Krankheitsbild eine stetige Progredienz zeigte, betrug die Arbeitsunfähigkeit seit ungefähr 1995 schätzungsweise 50-70%. Vor allem die rezidivierenden, invalidisierenden Kopfschmerzen sowie die zerebrale Asthenie mit Leistungsabfall, Gedächtnisstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten spielten in dem Beruf der patientin (Client-Service-Director bei einer Werbeagentur) eine wesentliche Rolle und verursachte die hohe Arbeitsunfähigkeit" (doc. _).

                                         Riguardo alla valutazione dell'abilità lavorativa espressa dal dottor __________, il TCA osserva, in primo luogo, che si tratta di una semplice valutazione a posteriori, avendo l'insorgente consultato i medici della __________ Klinik, per la prima volta, solo nel corso del mese di luglio 1997 (cfr. doc. _), ciò che è, già di per sé, assai poco soddisfacente da un profilo probatorio.

                                         In secondo luogo, l'evocato peggioramento, a partire dal 1995, delle condizioni di salute di __________, trova un riscontro soltanto parziale nelle tavole processuali.

                                         Dal referto peritale 15 giugno 1994 del Prof. __________ emerge che, già allora, l'insorgente presentava un'incapacità lavorativa del 20%. Il neurologo aveva, altresì, affermato che la situazione sarebbe ulteriormente migliorata, con il raggiungimento di un'abilità lavorativa del 90% entro un anno (cfr. doc. _, p. 11).

                                         Dal rapporto ispettivo 5 dicembre 1994 - steso alla presenza dell'assicurata - si evince, in particolare, che essa accusava unicamente dolori al collo ed alle spalle, mentre i dolori alla testa erano, nel frattempo, divenuti piuttosto rari. La terapia era limitata alla somministrazione di analgesici. __________ aveva, quindi, accettato di non far valere nessuna inabilità lavorativa (cfr. doc. _). Agli atti figura pure un rapporto redatto sulla base di un colloquio telefonico intercorso, in data 24 giugno 1996 fra la __________ e l'insorgente. Da questo documento risulta che l'assicurata si dichiarava totalmente abile al lavoro (cfr. doc. _: "Sie habe keine Einschränkung in der Erwerbsfähigkeit. Sie könnte ihre Arbeit - mit der entsprechenden Einteilung - gut bewältigen" - la sottolineatura è del redattore), avendo, nel frattempo, imparato a convivere con i disturbi residui (soprattutto, attacchi di vertigini).

                                         Dal rapporto 26 settembre 1996 del medico curante della ricorrente, il dottor __________, emerge che essa accusava, occasionalmente (una o due volte al mese), dei leggeri attacchi di vertigini. Il dottor __________ ha pure indicato che la sua paziente era tranquillamente in grado di convivere con tali disturbi e che, al momento, un consulto specialistico non era necessario (doc. _).

                                         In data 11 luglio 1997, il suddetto medico curante ha riferito che __________ continuava a soffrire di disturbi alla regione cervicale, così come di emicranie a carattere, tuttavia, più durevole rispetto al passato. Sulla questione della capacità lavorativa, il dottor __________ non si è espresso (cfr. doc. _). Lo stesso discorso vale per il dottor __________, il quale ha espressamente invitato la __________ a rivolgersi al medico curante dell'assicurata (cfr. doc. _).

                                         Durante il periodo 24 novembre-12 dicembre 1997, __________ ha soggiornato presso la __________ Klinik di __________, dove è stata sottoposta, segnatamente, a delle terapie rilevanti dalla medicina alternativa. Dal relativo rapporto d'uscita 24 dicembre 1997 si evince che le condizioni di salute dell'assicurata sono, nel corso della degenza, progressivamente e rapidamente, migliorate:

"  Während der dreiwöchigen Hospitalisation konnte eine wesentliche Besserung sowohl der lokalen Beschwerden wie auch des Allgemeinzustandes erreicht werden. Die migräneartigen, stark invalidisierenden Kopfschmerzen traten in der letzten Hospitalisationswoche nicht mehr auf, der Dauerkopfschmerz konnte an Intensität und Frequenz wesentlich reduziert werden. Es kam zu einer wesentlichen Entspannung der Nackenmuskulatur. Parallel zur Besserung des Schmerzsyndromes konnte eine allmähliche Rückbildung der Schwindelattacken und der chronischen Schlafstörungen beobachtet werden. Der durchaus positive klinische Verlauf führte zu einer Aufhellung der psychischen Lage. Der Erfolg der Behandlung liess sich ebenfalls durch den Schmerzmittelgebrauch dokumentieren, denn in der letzten Hospitalisationswoche hatte die Patientin bloss ein einziges Mal ein Schmerzmittel gebraucht, sonst liessen sich die Kopfschmerzen mit komplementär-medizinischen Mitteln kupieren" (doc. _, p. 3).

                                         Relativamente al summenzionato soggiorno ospedaliero, la __________ ha parzialmente riconosciuto il proprio obbligo contributivo, dichiarandosi disposta ad assumere il 25% della tariffa di camera comune, e ciò facendo riferimento a quanto indicato dal Prof. __________ nel suo referto 9 ottobre 1998 (cfr. doc. _: scritto 19 ottobre 1998 della convenuta alla __________; cfr., pure, XIII).

                                         Non compete allo scrivente TCA esaminare in quale misura l'assicuratore LAINF è tenuto a prendere a proprio carico i costi generati dalla degenza presso la __________ Klinik, aspetto che esula, decisamente, dall'oggetto della lite. Ciò nondimeno, esso constata che la __________ ha implicitamente ammesso che le terapie ivi effettuate si erano rese necessarie, almeno in parte, per la cura dei postumi dell'evento infortunistico assicurato.

                                         Ora, non può essere seriamente contestato che durante la degenza ospedaliera, __________ abbia presentato una totale inabilità lavorativa.

                                         Se ne deduce, pertanto, che l'assicuratore convenuto è tenuto a versare alla ricorrente indennità giornaliere corrispondenti ad un'incapacità lavorativa completa, limitatamente al periodo 24 novembre-12 dicembre 1997. In applicazione dell'art. 36 cpv. 1 LAINF, la __________ non è, d'altro canto, legittimata a ridurne l'entità, per il motivo che il danno alla salute lamentato si troverebbe solo in parte in una relazione di causalità con l'infortunio 16 novembre 1991.

                                         Al di là del periodo 24 novembre-12 dicembre 1997, questa Corte ritiene che non sia stata dimostrata, con un sufficiente grado di verosimiglianza, la presunta incapacità lavorativa dell'insorgente, ragione per cui essa non ha neppure diritto a prestazioni più estese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         §    L'impugnata decisione su opposizione è annullata.

                                         §§ La __________ è condannata a versare all'assicurata indennità giornaliere corrispondenti ad un'incapacità lavorativa totale, per il periodo 24 novembre-12 dicembre 1997.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

La __________ verserà all'assicurata l'importo di

fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti