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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.01.2001 35.1999.42

January 17, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,897 words·~19 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00042   mm/nh

Lugano 17 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 aprile 1999 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 26 gennaio 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: avv. __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 14 agosto 1997, __________ __________ - alle dipendenze della __________ __________ SA di __________ in qualità di segretaria - si trovava a bordo di un'imbarcazione, quando la sedia pieghevole su cui stava seduta si è improvvisamente richiusa, ciò che ha provocato una sua caduta sulla schiena.

                                         Il suo medico curante, la dottoressa __________, ha certificato la presenza di dolori alla colonna lombare con irradiazioni alla gamba destra di tipo spondilogeni, nonché dolori alla colonna cervicale con bloccaggio sub-occipitale C5-C6 e Th2-Th3 a destra (cfr. doc.__)                                               

                                         Il caso è stato assunto dalla __________ __________, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Dalle tavole processuali emerge che già nel corso del novembre 1991, __________ __________ era rimasta vittima di un evento traumatico analogo a quello poc'anzi evocato (cfr. doc. : "… volevo sedermi su di una sedia che, purtroppo, non c'era, e sono caduta a terra (mi sono praticamente seduta a terra) …"), riportando, allora, la lussazione dell'osso coccige (cfr. doc.__).

                                         Anche per questo caso, la __________ aveva riconosciuto la propria responsabilità.

                               1.3.   In data 4 agosto 1998, alla __________ __________ è stata annunciata una ricaduta dell'infortunio del 14 agosto 1997 (cfr. doc.__).

                               1.4.   Esperiti i necessari accertamenti - in particolare dopo aver ascoltato il parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc.__) - la __________ __________, con decisione 10 dicembre 1998, ha negato il proprio obbligo contributivo a far tempo dal 15 dicembre 1998, facendo difetto, da tale data, una relazione di causalità naturale con gli infortuni assicurati (cfr. doc._).

                                         A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurata (doc. _), nonché dal suo assicuratore malattie, la Cassa malati __________ (doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 26 gennaio 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso 14 aprile 1999, __________ __________, patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto che l'assicuratore LAINF convenuto venga condannato a versarle le prestazioni legali anche dopo il 15 dicembre 1998, facendo valere, segnatamente, che i disturbi di cui ancora soffre sono certamente da ricondurre all'evento infortunistico dell'agosto 1997.

                                         Essa ha, inoltre, chiesto che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria (cfr. I).

                               1.6.   La __________ __________i, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.7.   In data 3 febbraio 2000, lo scrivente TCA ha interpellato il Prof. dott. __________, attivo presso la __________ Klinik di __________, chiedendogli informazioni circa l'eziologia dei disturbi accusati dalla ricorrente a livello del rachide cervicale (cfr. V).

                                         La risposta del Prof. __________ è pervenuta il 5 aprile 2000 (cfr. VI). Le parti hanno avuto modo di formulare delle osservazioni al riguardo (cfr. X e XI).

                               1.8.   Con ordinanza 15 maggio 2000, il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________ (cfr. XII).

                               1.9.   Il 22 novembre 2000, il dottor __________ ha consegnato il proprio referto peritale (cfr. XVII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (cfr. XVIII).

                                         La __________ ha preso posizione in data 11 dicembre 2000 (cfr. XXI).

                                         __________ __________, da parte sua, si è espressa il 12 gennaio 2001, versando agli atti un certificato del Prof. dott. __________ (cfr. doc. _) e chiedendo, inoltre, l'allestimento di un complemento peritale (cfr. XXII).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se i disturbi di cui __________ __________ ha continuato a soffrire dopo il 14 dicembre 1998, si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con gli eventi traumatici del 23 novembre 1991, rispettivamente del 14 agosto 1997.

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                               2.4.   Occorre, inoltre, rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.).

                               2.5.   In concreto - volendo immediatamente affrontare il tema centrale della causalità - si osserva che l’assicuratore LAINF convenuto ha deciso di negare il proprio obbligo contributivo in relazione ai disturbi lamentati al rachide, fondandosi sull’opinione espressa dal proprio medico di fiducia, il dottor __________, in occasione della visita di controllo eseguita il 18 agosto 1998.

                                         Così lo specialista aveva, in effetti, discusso l'aspetto eziologico:

"  … allo stato attuale della situazione si ritiene che un nesso di causalità fra il banale infortunio descritto occorso alla paziente il 14 agosto 1997 ed i riscontri attuali non sia più dato. Secondo le norme di medicina assicurativa un evento come quello in causa non può cagionare conflitti disco-radicolari con protusioni discali o simili. Come a suo tempo indicato, il caso ha potuto essere assunto pro rata temporis ma l'attuale situazione tendente, per altro, allo sfavorevole, non può essere ascritta ai soli postumi infortunistici. Da osservare, per altro, che la paziente nel corso della valutazione ha riferito anche di svariati disturbi rientranti nella sfera neuropsicologica che, a parere del perito sottoscritto, non possono essere posti in relazione all'evento invocato.

A questo riguardo e a prescindere dalla mia valutazione, propongo a __________ __________ di sentire il pregiato parere del Prof. __________, prestigioso professionista, il quale, oltre alla padronanza indiscussa nella sua materia, possiede ampie conoscenze anche nella branca medico assicurativa" (doc.__, p. 4 - la sottolineatura è del redattore).

                                         La tesi difesa dall'assicuratore LAINF convenuto é fermamente avversata dalla ricorrente, a mente della quale la documentazione medica agli atti segnatamente il referto 30 settembre 1998 del Prof. dott. __________ (cfr. doc. __: "Bei der Patientin liegt ein posttraumatisches C6-Syndrom rechts vor, wobei die radiologischen Befunde gut mit den klinischen übereinstimmen. Zudem ist eine monosegmentale Pathologie vorhanden. Unter diesen Umständen empfehlen wir die operative Sanierung mit ventraler Dekompression und Spondylodese C5/6. Die Patientin möchte sich den Eingriff noch überlegen. Grundsätzlich jedoch ist der Eingriff mit einer guten Prognose zu versehen, da eine monosegmentale Pathologie besteht. Die Symptomatik muss als posttraumatisch angesehen werden, da früher keine Beschwerden seitens der Halswirbelsäule angegeben werden" - la sottolineatura è del redattore) - sarebbe, già di per sé, sufficiente a dimostrare la natura traumatica dei disturbi lamentati dopo il 14 dicembre 1998.

                                         Va ancora osservato che, nel corso del mese di febbraio 2000, il TCA ha interpellato il succitato dottor __________, chiedendogli esplicitamente di volersi esprimere in merito alla natura dei disturbi accusati dalla sua paziente (cfr. V).

                                         Lo specialista ha sostenuto - in maniera sin troppo laconica - che i disturbi sono stati scatenati dall'infortunio e perciò quest'ultimo va ritenuto un "evento direzionale":

"  Die von __________ __________ geklagten Beschwerden sind multipel und betreffen das ganze Achsenskelett, sie wurden ausgelöst durch den Unfall und daher ist der Unfall als richtungsweisendes Ereignis festzuhalten, grundsätzlich ist aber die Ursache nicht nur als unfallbedingt anzusehen" (VI).  

                               2.6.   Proprio allo scopo di finalmente chiarire la fattispecie da un profilo medico, questa Corte - dando così seguito ad un'esplicita richiesta di parte ricorrente - ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento al dottor __________, già __________ del reparto di neurochirurgia presso l’Ospedale cantonale di __________.

                                         Si dirà immediatamente che il perito giudiziario - dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi ed aver altrettanto puntualmente descritto lo status, clinico e radiologico, dell’insorgente - ha condiviso, in buona sostanza, il parere espresso dalla __________ __________, secondo cui - posteriormente al 14 dicembre 1998 - i disturbi alla schiena lamentati da __________ __________ non costituivano più una naturale conseguenza né dell’infortunio 23 novembre 1991 né di quello occorsole il 14 agosto 1997.

                                         In effetti - dopo aver posto la diagnosi di “leichtes Cervicalsyndrom und leichtes cervico-spondylogenes Schmerzsyndrom rechts bei Status nach Spondylodese-Operation C5/C6 infolge Spondylose mit cervico-radikulärem Schmerz- und sensiblem Ausfallssyndrom C6 rechts bei Spondylose C5/C6 am 07.01.1999 (nicht unfallbedingt). Status nach leichtem HWS-Distorsionstrauma am 14.08.1997 (abgeheilt)" (cfr. XVII, risposta ai quesiti n. 2 di parte ricorrente e n. 4 di parte convenuta) - il dottor __________, rispondendo ai quesiti n. 4 di parte ricorrente e n. 5 di parte convenuta, ha espressamente negato che gli asseriti problemi alla colonna vertebrale si trovino ancora in una relazione di causalità naturale con l'evento del 23 novembre 1991 e/o con quello del 14 agosto 1997.

                                         L’esperto designato dal TCA ha, altresì, affermato che lo status quo sine a margine dell'infortunio dell'agosto 1997, é stato raggiunto al più tardi a distanza di sei mesi, quindi a contare dalla metà del mese di febbraio 1998 (cfr. XVII, risposta al quesito n. 5.2 di parte convenuta).

                                         D'altro canto, il dottor __________ ha indicato che i due eventi infortunistici assicurati non possono essere considerati responsabili di un aggravamento direzionale delle condizioni di salute di __________ __________ (cfr. XVII, risposta al quesito n. 5.3 di parte convenuta).

                                         Il perito giudiziario ha pure illustrato - con dovizia di argomenti - le ragioni che lo hanno portato a negare che i disturbi fatti valere dall’insorgente possano ancora essere considerati una naturale conseguenza degli infortuni assicurati presso la __________, avendo, peraltro, cura di prendere espressamente posizione a proposito dell'opinione manifestata dal Prof. __________:

"  Zur Beurteilung der Unfallkausalität sind einleitend folgende Grundsätze zu beachten:

1.   Dass die Verletzung in der Regel desto schwerer ist, je zeitlich früher und/oder je eindrücklicher lokale Nackenbeschwerden nach dem Moment des Unfallereignisses auftreten.

2.   Dass die Bestimmung des Intervalles zwischen Unfallzeitpunkt und erstem Auftreten von Nackenschmerzen für die Frage der natürlichen Kausalität von ausschlaggebender Bedeu­tung ist. Die einschlägige Fachliteratur vertritt heute einhellig die Erkenntnis, dass Beschwerden und medizinische Befunde in der Halsregion, an Nacken oder Halswirbelsäule gesetzmässig innerhalb von 24 Stunden (bis höchstens 72 Std.) auftreten müssen, wenn ein Unfall die natürliche Ursache für solche Nackenbeschwerden oder festgestellte krankhafte Befunde sein soll. Unzählige Literaturhinweise belegen dieses wissenschaftliche Basisprinzip (Kamieth, Mumenthaler, Regli, Radanov, Magerl, Schröter, Krämer und Hohl (USA)).

Bei der Patientin betrug das beschwerdefrei Intervall fünf Tage, sodass auf Grund der aufgeführten Grundsätze eine natürliche Kausalität des Unfalls unwahrscheinlich ist.

Es ist nun zu berücksichtigen, dass die Patientin wegen den Schmerzen in der Sakralregion, wo der Aufprall stattfand, Ponstan‑Tabletten einnahm. Ich bin deshalb der Meinung, dass die Un­fallkausalität doch genauer analysiert werden muss.

Aus biomechanischer Sicht stellt ein Sturz aus der Hockestellung auf das Gesäss eine gering­gradige Traumatisierung der Wirbelsäule dar, am ausgeprägtesten für die LWS; eine Fortset­zung bis zur HWS im Sinne einer axialen Stauchung ist nur in stark abgeschwächtem Masse vorstellbar. Wichtiger ist die plötzliche, maximale Muskeianspannung als Abwehrreaktion sowie die Belastung der Nacken‑ und Schultergürtelmuskulatur durch das Auffangen des Sturzes mit den Händen. Diesbezüglich ist zu beachten, dass anerkanntermassen eine körpereigene Muskelan­spannung nicht geeignet ist, eine Wirbelsäule wesentlich und dauerhaft zu schädigen. Entspre­chend war der initialle Verlauf harmlos, mit einem Intervall von fünf Tagen. Es war keine not­fallmässige ärztliche Versorgung notwendig. Es entstand eine reine Weichteilverletzung im Sinne eines cervico‑spondylogenen Schmerzsyndroms rechts, also eine harmlose Verletzung mit guter Prognose. Radiologisch konnten ossäre, traumatische Läsionen ausgeschlossen werden. Hingegen zeigen die Röntgenbilder eine krankhafte, degenerative Veränderung im Sinne einer Diskopathie mit Spondylosebildung im Segment C5/C6. Dieser Befund bereitete offenbar vor dem Unfallereignis keine wesentlichen Beschwerden, ev. vorübergehend im Jahre 1993. Es ist nun eine bekannte, allgemeine Erfahrung, dass solche Abnützungserscheinungen sehr lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand übergeführt werden. In dieser Situation ist der Unfall als schmerzauslö­sender Faktor anzusehen, was bedeutet, dass der Unfall zeitlich begrenzt kausal für das Be­schwerdebild verantwortlich ist. Dies wurde somit vom Vertrauensarzt der Basler Versicherung, Dr. ________ richtig beurteilt.

Die eher geringe Traumatisierung der HWS ist sicher nicht geeignet, eine definitive, dauerhafte Schädigung oder richtunggebende Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes herbeizuführen. Die heutigen Beschwerden und Befunde lassen sich denn auch mit den vorbe­stehenden, degenerativen Veränderungen (Diskopathie C5/C6) alleine erklären. Es finden sich keine Hinweise, die ausschliesslich mit einem Unfallereignis vereinbar wären. Die festgestellte Spondylose C5/C6 ist im Alter von 35 Jahren nicht ungewöhnlich. Degenerative Veränderungen treten beim Menschen an der Wirbelsäule schon recht frühzeitig auf. Statistisch erfolgen die meisten Bandscheibenoperationen im Alter von 44 Jahren. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Patientin 35‑jährig.

Die Bedeutung der SpondyIose bezüglich Unfall besteht darin, dass das Trauma eine krank­haft vorgeschädigte Wirbelsäule traf, was sich auf die Heilungsdauer auswirkte. Eine leichte Dis­torsion der HWS mit einer reinen Weichteilverletzung, die zu einem cervico‑spondyloge-  nen Schmerzsyndrom führt, heilt in der Regel in einem zeitlichen Rahmen von zwei bis vier Wochen ab. Auf Grund der Spondylose muss eine verlängerte Heilungszeit bis maximal sechs Monate einkalkuliert werden. Dies passt sehr gut zum Verlauf bei Frau _____, in dem sie im Februar 1998 weitgehend beschwerdefrei war (Mitte Februar 1998). Seit dem 02.12.1997 war sie auch wieder voll arbeitsfähig.

Das heisst, dass Mitte Februar 1998 der Status quo ante/sine als erreicht betrachtet wer­den kann. Der Zustand war wahrscheinlich nicht ganz gleich wie vor dem Unfall, sodass es sich eher um einen Status quo sine handelt. Dies ist auch anzunehmen, weil ein Grundleiden besteht mit einem schicksalsmässigem Verlauf. Es handelt sich somit um eine vorübergehende Ver­schlimmerung eines Grundleidens mit schicksalsmässigem Verlauf, wobei der Status quo sine Mitte Februar 1998 erreicht ist.

Im Juni 1998 kam es dann zu einem ganz neuen Geschehen. Nach einer Oberanstrengung beim Krafttraining stellte sich nun ein cervico‑radikuläres Schmerz‑ und sensorisches Ausfalis­syndrom ein. Dieses Ereignis wurde auch als Rückfall gemeldet, weil ein praktisch beschwerde­freies Intervall von mindestens vier Monaten bestand. Rückfälle sind prinzipiell sehr schwierig als unfallkausal zu erklären, insbesondere mit einem Abstand von einem Jahr zum Unfall. Unter besonderen Belastungssituationen können Rückfälle während einigen Monaten noch als unfall­bedingt betrachtet werden, obwohl auf naturwissenschaftlicher Basis schwierig erklärbar. Nach Ablauf eines Jahres ist ein solcher Zusammenhang dann aber bestimmt sehr unwahrscheinlich. Aus medizinischer Sicht ist es hingegen sehr typisch, dass eine etwas überdurchschnittliche Kraftanstrengung zu einer Kompression der Spinalnervenwurzel C6 rechts führt bei spondylo­tisch bedingt engen Foramina intervertebralia (=Durchtrittsstelle der Spinalnervenwurzel durch die Wirbelsäule). Dieses Geschehen, das nicht mehr als Unfallfolge zu betrachten ist, führte schliesslich zur Spondylodeseoperation an der Schulthess‑ Klinik in Zürich. Diese Operation ist nicht mehr als Unfallfolge zu betrachten.

Diese Beurteilung der UnfalIkausalität steht im Gegensatz zur Stellungnahme von Prof. Dr. __________. Diesbezüglich ist zu beachten, dass er nicht über eine exakte Anamnese verfügte. Nach seiner Meinung bestand das cervico‑radikuläre Schmerz‑ und sensible AusfalIssyndrom unmittelbar nach dem Unfall bis zu seiner Untersuchung. Er stellt andererseits ebenfalls fest, dass die Dia­gnose Spondylose eine Krankheit bezeichnet, welche nicht unfallbedingt ist. Er stufte den Unfall als schmerzauslösenden Faktor ein. Diesbezüglich ist es nun widersprüchlich, dass er doch eine richtungweisende (gemeint ist wahrscheinlich eine richtunggebende) Verschlechterung annimmt. Nur schmerzauslösender Faktor und richtunggebende Verschlechterung schliessen sich gegenseitig aus. Seine Begründung einer richtunggebenden Verschlechterung beruht ausschliesslich auf dem zeitlichen Zusammenhang, indem die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war gemäss der auch in ärztlichen Kreisen weit verbreiteten Begründung "post hoc, ergo propter hoc". Diese Argumentation allein genügt jedoch nicht, um eine Unfallkausalität absolut zu begründen. Es müssen auch folgende Kriterien berücksichtigt werden: Biomechanische Gegebenheiten (soweit möglich), der initiale Verlauf, die initialen klinischen Befunde, die radiologischen Befunde (traumatische Läsionen), der Schweregrad der Verletzung (nur Weichteilverletzung, knöcherne Läsionen); es muss eine Korrelation zum Schweregrad des Traumas hergestellt werden, es muss der weitere Verlauf beurteilt werden, ob dieser erwartungsgemäss ist, ob er der allgemeinen Erfahrung und statistischen Fakten entspricht oder nicht, ob eine sekundäre Verschlechterung mit Symptomausweitung vorliegt. Es müssen unfalIfremde Faktoren, wie z. B. degenerative Veränderungen mit einbezogen werden.

Alle diese Faktoren sprechen bei Frau ______ gegen einen dauerhaften Schaden, resp. gegen eine richtunggebende Verschlechterung eines krankhaften Vorzustandes.

Zusammenfassend besteht also nach meiner Meinung, auf Grund persönlicher Erfahrung in dreissig Jahren Neurotraumatologie und insbesondere WirbelsäuIenchirurgie sowie entsprechend der alIgemeinen Erfahrung von Fachkollegen und übereinstimmend mit den statistischen Resul­taten in der wissenschaftlichen Literatur, nach Ablauf von sechs Monaten kein klarer, mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmender kausaler Zusammenhang der heutigen Be­schwerden mehr mit dem Unfall, der auch naturwissenschaftlich erklärt werden könnte. Ein sol­cher Zusammenhang ist höchstens möglich.

Somit ist ab Mitte Februar 1998 keine unfallbedingte Behandlung mehr notwendig. Es besteht keine unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit und kein unfallbedingter Integritätsschaden." (XVII)

                                         Dopo attenta riflessione, questa Corte non vede alcuna ragione che le imponga di scostarsi dalle conclusioni a cui é giunto il dottor __________. In effetti, il suo referto peritale non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, il perito giudiziario -specialista nella materia che qui interessa, a cui il TCA ha spesso fatto capo nel passato - ha enunciato il suo apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.

                                         Ora, non essendo provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, un nesso di causalità naturale fra gli eventi infortunistici 23 novembre 1991 e/o 14 agosto 1997 ed i disturbi alla schiena di cui __________ __________ ha ancora sofferto dopo il 14 dicembre 1998, questi ultimi non possono certo essere posti a carico dell’assicuratore LAINF convenuto. Visto ciò, lo scrivente TCA può senz’altro esimersi dall’esaminare la questione dell’adeguatezza del nesso causale (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a).

                                         Se ne deduce che, nella misura in cui, a contare dal 15 dicembre 1998, é stata rifiutata l’erogazione d’ulteriori prestazioni assicurative in relazione ai noti problemi al rachide, l’impugnata decisione 26 gennaio 1999 della __________ __________ é meritevole di tutela da parte di questo Tribunale.

                               2.7.   Unitamente alle proprie osservazioni 12 gennaio 2001, __________ __________ ha prodotto un rapporto, datato 18 dicembre 2000, stilato dal Prof. __________, al quale l'assicurata ha verosimilmente provveduto a sottoporre il referto peritale del dottor __________.

                                         Questo il suo contenuto:

"  …. Bezüglich der Unfallkausalität habe ich am 31.3.2000 bereits eine Stellungnahme abgegeben, in der ich den Unfall als richtungsweisend aber nicht ursächlich bezeichnet habe. Mit den Ausführungen des Gutachtens steht diese Aussage nicht im direkten Widerspruch, lediglich das Ausmass der Unfalleinwirkung wird in Frage gestellt, wobei die Intervalldauer von 5 Tagen als Hauptargument beigezogen wird. Ob dies wirklich einen stichhaltigen Grund beinhaltet wird eine Frage der Interpretation der Literatur sein" (doc. _).

                                         Le otto righe stilate dal Prof. __________ non possono, evidentemente, essere considerate sufficienti ad inficiare la fondatezza dell'approfondito apprezzamento manifestato dall'esperto designato da questa Corte.

                                         Il dottor __________, in sede di perizia giudiziaria (cfr. XVII, p. 13), ha già avuto modo d'illustrare le ragioni per cui l'opinione difesa dal dottor __________, non merita d'essere seguita.

                                         Al TCA questi argomenti appaiono senz'altro convincenti, senza che si riveli necessario dare seguito alla richiesta d'allestimento di un complemento peritale (cfr. XXII, p. 2).

                                         Del resto, nella misura in cui il Prof. __________ difende la tesi dell'esistenza di un legame causale - perlomeno parziale - fra l'infortunio dell'agosto 1997 ed i disturbi al rachide, poiché questi ultimi si sarebbero manifestati soltanto dopo di esso (cfr., al riguardo, doc. __: "Die Symptomatik muss als posttraumatisch angesehen werden, da früher keine Beschwerden seitens der Halswirbelsäule angegeben werden"), la sua valutazione è priva di pertinenza e, come tale, non può esserle riconosciuto quel valore probante necessario per derimere la lite. Va qui rilevato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; STCA 2.9.1999 in re M., a conoscenza del patrocinatore dell'assicurato; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti