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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.05.2000 35.1999.127

May 3, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,670 words·~13 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00127   mm

Lugano 3 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 1999 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,  

contro  

la decisione del 6 settembre 1999 emanata da

__________, __________,   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 15 dicembre 1998, __________ - dipendente del Comune di __________ in qualità di Capo ufficio del controllo abitanti e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso la __________ - nel scendere le scale, è scivolato e per evitare una pesante caduta si è aggrappato con la mano destra alla ringhiera, procurandosi un trauma al braccio destro e alla colonna cervicale.

                                         Il 24 febbraio 1999, l'assicurato si è sottoposto ad una risonanza magnetica del rachide cervicale, esame che ha permesso di mettere in luce la presenza di una "grossa ernia discale mediana-paramediana-foraminale destra C5-C6 con segni di sofferenza radicolare C6 a destra. Ernie discali mediane C4-C5 e C6-C7. Spondilartrosi" (doc. _).

                                         In data 20 aprile 1999, __________ ha subito un intervento operatorio di discectomia C5/C6 e di stabilizzazione cervicale anteriore secondo Smith-Robinson (cfr. doc. _), intervento eseguito dal Prof. dott. __________, presso l'Ospedale regionale di __________ ().

                               1.2.   La __________ - sentito il parere del proprio medico fiduciario - con decisione formale 14 luglio 1999, ha negato il proprio obbligo contributivo in relazione ai disturbi al rachide cervicale, ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità naturale con l'evento infortunistico del dicembre 1998 (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato personalmente (doc. _), l'assicuratore LAINF, in data 6 settembre 1999, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 6 dicembre 1999, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha chiesto che la __________ venga condannata ad assumersi il caso d'infortunio notificatole in data 20 gennaio 1999 (I).

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l'assicurato ha essenzialmente affermato che i disturbi diagnosticati a livello del rachide cervicale sarebbero una naturale conseguenza dell'infortunio del 15 dicembre 1998 e, a questo proposito, ha chiesto che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria.

                               1.4.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).

                               1.5.   In replica, l'assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, già espresse in sede di ricorso. Egli ha, in particolare, ribadito la necessità di una perizia specialistica (VII).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D. C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   La lite è circoscritta alla questione di sapere se i disturbi accusati da __________ a livello del rachide cervicale - disturbi che hanno necessitato, in particolare, di un intervento invasivo - si trovano in un nesso di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del 15 dicembre 1998.

                            2.2.1.   Va, in effetti, ricordato che presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr., pure, sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                            2.2.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità della assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.).

                               2.3.   In concreto, dalle tavole processuali emerge che, in data 15 dicembre 1998, __________ stava scendendo le scale, quando è improvvisamente scivolato. Per evitare una caduta si è aggrappato con la mano destra alla ringhiera (cfr. I, p. 2).

                                         L'assicurato ha consultato il proprio medico curante, il dottor __________, per la prima volta, in data 19 gennaio 1999, il quale ha posto la diagnosi di caduta con strappo cervicale/braccio destro (cfr. doc. _).

                                         Visto il persistere della sintomatologia algica, è stata ritenuta indicata l'esecuzione di una risonanza magnetica del rachide cervicale, esame che ha permesso di evidenziare una "grossa ernia discale mediana-paramediana-foraminale destra C5-C6 con segni di sofferenza radicolare C6 a destra. Ernie discali mediane C4-C5 e C6-C7. Spondilartrosi" (doc. _).

                                         In data 29 marzo 1999, l'assicurato è stato visitato dal Prof. dott. __________, __________ di neurochirurgia presso l'__________, il quale ha diagnosticato un conflitto discoradicolare C5/C6 mediolaterale destro. Il succitato specialista ha esplicitamente riservato la necessità di far capo a provvedimenti invasivi, qualora, nel frattempo, non fosse intervenuto un miglioramento significativo (doc. _).

                                         Il prospettato invervento di discectomia C5/C6 e di stabilizzazione cervicale anteriore si è, finalmente, rivelato necessario ed è stato eseguito in data 20 aprile 1999 (cfr. doc. _).

                                         Il 24 giugno 1999 ha avuto luogo una visita medica di controllo presso il dottor __________, medico di fiducia della __________. Dal relativo referto risulta che il dottor __________ ha negato l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra i disturbi di cui __________ era portatore al rachide cervicale e l'evento traumatico del dicembre 1998:

"  … avvalendosi della circostanziata fattispecie descritta dal paziente, dal riscontro radiologico della risonanza magnetica si evidenzia chiaramente la patologia degenerativa a livello del rachide cervicale del paziente.

L'evento in causa non ha potuto essere la causa del riscontro risonanza magnetica nella fattispecie delle ernie discali ed il caso non è di pertinenza LAINF.

Il tempo trascorso fra l'apparizione della sintomatologia neurologica e la banale fattispecie depone anche per una situazione patologica morbosa e non post-traumatica.

Il concetto affinché una eventuale ernia del disco venga accettata quale infortunio in ambito LAINF è riassunto nel fatto che il trauma subito deve essere di notevole violenza e che conduce e/o produce fratture evidenti anche di corpi vertebrali con successive protusioni discali e questo non rientra nel caso in oggetto" (doc. _).

                                         Proprio sulla base della valutazione espressa dal summenzionato specialista, l'assicuratore LAINF convenuto ha negato all'insorgente il diritto a prestazioni.

                               2.4.   Il TFA ha già avuto modo, in più di un'occasione, di esprimersi in merito all'eziologia delle ernie discali e, specificatamente, di quelle cervicali.

                                         Va, pertanto, rammentato che, secondo la giurisprudenza della nostra alta Corte, la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e che un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (STFA 21.6.1996 in re M., 7.6.1996 in re S., 7.4.1995 in re S. e 10.10.1994 in re J., tutte non pubblicate).

                                         Nella recente sentenza 4 giugno 1999 in re S. c. INSAI - riguardante un assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7 - il TFA ha esplicitamente fatto propria l'opinione manifestata dalla dottrina medica dominante in materia di ernie discali cervicali (cfr. consid. 3c).

                                         Quest'ultima subordina il riconoscimento della causalità fra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale, ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma dev'essere stato causato da un infortunio, il cui meccanismo è suscettibile d'aver provocato la protusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma ed avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia ed il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 3a ed., 1994, p. 354ss.).

                                         Ritornando al caso di specie, è palese come almeno tre dei suelencati criteri facciano difetto.

                                         In primo luogo, appare chiaro come le circostanze dell'infortunio 15 dicembre 1998 non fossero affatto suscettibili di causare un'ernia discale a livello del rachide cervicale. Dagli atti di causa - versione, del resto, ammessa dall'insorgente stesso - risulta che __________ è rimasto vittima di una scivolata sulle scale ma che è riuscito ad evitare la caduta, essendosi aggrappato alla ringhiera: non si è, dunque, trattato di una caduta libera da un'altezza considerevole. Questa situazione si distingue, in modo chiaro, da quegli avvenimenti atti a provocare l'insorgere di un'ernia del disco, forniti dalla dottrina medica a titolo d'esempio (salto da un'altezza di 10 metri, caduta con trasporto di pesi, tamponamento a velocità elevata, …).

                                         In secondo luogo, in casu, i disturbi cervico-brachiali non sono apparsi immediatamente dopo l'evento infortunistico occorso all'assicurato. Quest'ultimo ha consultato, per la prima volta, il suo medico curante soltanto in data 19 gennaio 1999, a distanza di più di un mese dall'infortunio (cfr. doc. _). D'altro canto, __________ è sempre risultato completamente abile al lavoro sino al giorno del suo ricovero in ospedale.

                                         Dal rapporto 29 marzo 1999 del Prof. dott. __________, si evince che il ricorrente ha avvertito immediatamente dei dolori toraco-lombari e "… dopo circa una settimana algie cervicali laterali ds, con irradiazione parestetico-disestetica fino all'altezza del pollice ds (C6)" (cfr. doc. _ - la sottolineatura è del redattore). Analoghe indicazioni si ritrovano, peraltro, nel referto 28 aprile 1999 del dottor __________, medico-assistente presso il Servizio di neurochirurgia dell'__________ (rapporto accluso a doc. _).

                                         È, d'altronde, l'insorgente stesso ad aver riconosciuto, in sede di ricorso, che la "… sintomatologia neurologica si è verificata già pochi giorni dopo l'evento …" (cfr. I, p. 4 - la sottolineatura è del redattore).

                                         Questa Corte ritiene, da parte sua, che il periodo di latenza renda assai poco verosimile l'esistenza di un legame di causalità naturale fra l'evento infortunistico qui in discussione ed i disturbi cervico-brachiali accusati dall'assicurato. In effetti, dalla dottrina medica emerge che le cervicalgie devono manifestarsi entro un termine massimo di 72 ore dopo l'evento traumatico, affinché si possa ammettere un nesso di causalità parziale fra l'infortunio e l'insorgere della sintomatologia dolorosa di un'ernia discale cervicale (cfr. STFA 4.6.1999 succitata, consid. 3c).

                                         Risulta, infine, che quasi tutte le (rare) ernie discali del rachide cervicale d'origine traumatica sono accompagnate da lesioni ossee (quali lussazioni delle articolazioni oppure una frattura della colonna), ciò che non è qui manifestamente il caso (cfr. doc. _).

                                         Sulla scorta di quanto precede, il ricorrente non ha provato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'origine traumatica dell'ernia discale di cui ha sofferto. In siffatte circostanze, l'esistenza di un rapporto di causalità naturale fra l'evento del 15 dicembre 1998 ed i disturbi lamentati a livello cervicale dev'essere negato, così come sostenuto dalla __________ o, per meglio dire, dal suo medico di fiducia, il dottor __________.

                                         Non può mutare l'esito del presente giudizio, il certificato 10 febbraio 2000 del dottor __________, generalista, ai termini del quale il suo paziente non avrebbe, nel passato, mai sofferto di disturbi alla colonna cervicale, di modo che la scivolata sarebbe stata "… decisiva quale fattore scatenante dei disturbi" (doc. _). Da un lato, il parere del suddetto medico curante non è atto, ovviamente, a mettere in dubbio la fondatezza della tesi difesa dalla dottrina medica dominante. Da un altro lato, nella misura in cui il dottor __________ difende la tesi dell'esistenza di un legame causale fra l'infortunio ed i disturbi al rachide cervicale, poiché questi ultimi si sarebbero manifestati soltanto dopo di esso, il suo apprezzamento è privo di pertinenza scientifica e, come tale, non può essergli riconosciuto quel valore probante necessario per vagliare la lite. Va qui rilevato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; STCA 2.9.1999 in re M., a conoscenza del patrocinatore dell'assicurato; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

                                         Con il proprio gravame, __________ ha chiesto l'allestimento di una perizia medica giudiziaria, con lo scopo di accertare l'eziologia dell'ernia discale cervicale. Visto quanto precede, lo scrivente TCA considera senz'altro superfluo il richiesto provvedimento probatorio. Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspfle-ge, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.127 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.05.2000 35.1999.127 — Swissrulings