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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.03.2000 35.1999.125

March 15, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,425 words·~17 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00125   mm

Lugano 15 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 novembre 1999 di

__________,

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 30 agosto 1999 emanata da

__________,

rappr. da: __________,   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 17 agosto 1997, __________ - attivo quale guardiano per il centro rifugiati della Croce Rossa di __________ nell'ambito di un programma occupazionale - è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale all'altezza dello svincolo autostradale __________, riportando, essenzialmente, delle lesioni alla spalla sinistra.

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Con decisione 27 agosto 1998, l'assicurato è stato posto al beneficio di una mezza rendita AI, riconosciutagli con effetto retroattivo dal 1° ottobre 1996, e ciò a causa d'affezioni di natura morbosa (doc. _).

                               1.3.   Alla chiusura del caso, con decisione formale 19 luglio 1999, l'Istituto assicuratore ha assegnato ad __________ un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%. Esso ha, per contro, negato il diritto ad una rendita d'invalidità, facendo valere che "… l'attività di aiuto meccanico in genere, così come descritto nel complemento all'attestato di formazione empirica allegato al rapporto di sorveglianza del 19 luglio 1994 dell'Assicurazione invalidità, può essere svolta in maniera praticamente normale sull'arco dell'intera giornata" (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato, l'__________, in data 30 agosto 1999, ha sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso 30 novembre 1999, __________, patrocinato dal Sindacato __________, ha chiesto l'assegnazione di una rendita d'invalidità del 25% (I).

                                         Queste, in particolare, le considerazioni espresse dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  Alla fattispecie è applicabile l'art. 28 cpv. 3 OAINF, secondo il quale, "se la capacità lavorativa dell'assicurato era già considerevolmente ridotta in modo durevole prima dell'infortunio, determinante per valutare il grado di invalidità è il reddito che avrebbe potuto conseguire in base alla sua capacità lavorativa prima dell'infortunio".

Risulta dagli atti AI che l'assicurato, prima dell'infortunio, percepiva un salario di fr. 22'750 nell'attività di aiuto meccanico.

(…)

Indipendentemente dalla quantificazione del tasso di invalidità effettuata dai dottori __________ e __________, appare chiaro, e la documentazione medica lo attesta, che la capacità lucrativa del signor __________ dopo l'infortunio si è ulteriormente ridotta.

Lo stesso dottor __________ ha constatato, in sede di visita medica di chiusura, delle limitazioni nelle attività lavorative che richiedono l'utilizzo del braccio sinistro e l'utilizzo di utensili contundenti.

Egli ha concluso poi affermando "(…) attività di aiuto meccanico (…) può venire svolta in maniera praticamente normale e sull'arco di tutta la giornata (tenuto ovviamente conto delle limitazioni sopraccitate)".

A mente del ricorrente, le limitazioni citate incidono fortemente sul rendimento di un aiuto meccanico. È chiaro che la differenza tra l'attività di meccanico e quella di aiuto meccanico sta proprio nel tipo d'attività esercitata da queste due categorie professionali. Il secondo, infatti, esegue prevalentemente mansioni di manovalanza, quelle cioè che comportano un maggior dispendio fisico e, in ultima analisi, l'utilizzo quasi continuo delle braccia e di quegli attrezzi, definiti contundenti (ma potremmo anche dire vibranti), il cui uso è stato sconsigliato proprio dal medico di circondario della __________.

In questo senso, alla luce anche della nuova documentazione medica preparata dal dottor __________, un'ulteriore riduzione del 25% della capacità lucrativa dell'assicurato, a seguito dell'infortunio, appare certamente appropriata.

(…)

Secondo il dottor __________, infatti, "la situazione si è cronicizzata ed è possibile unicamente un progressivo peggioramento.(…) il paziente è stato riformato dall'AI quale aiuto meccanico a mio avviso il paziente non è in grado di svolgere questo compito sia per la limitazione dovuta dalla spalla sinistra (non dominante), sia per la problematica al polso destro".

Egli conclude affermando che "(…) un reinserimento professionale è difficoltoso. Un lavoro di tipo guardiano è proponibile (…)" (DOC. _).

Ora appare chiaro, da quanto sostenuto dal dottor __________, che la problematica al braccio tende ad aggravarsi con il tempo. Già oggi, non permetterebbe più all'assicurato di svolgere, se non in misura esigua, l'attività di aiuto meccanico. Inoltre, il mercato del lavoro ancora accessibile al ricorrente (guardiano) è talmente ristretto che un suo reinserimento professionale non sembra più né possibile né esigibile.

Visto quanto sopra, ritenuto che la decisione AI non ha tenuto conto delle conseguenze dell'infortunio avvenuto dopo l'esecuzione della perizia effettuata a S. Gallo, si chiede che al signor __________ venga concessa una rendita d'invalidità del 25%" (I).

                               1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.6.   Pendente causa, il TCA ha richiamato l'intero incarto AI (VII).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se __________ ha diritto ad una rendita d’invalidità e, se del caso, l’entità di quest’ultima.

                               2.3.   L'invalidità è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Così l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1.1.1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.

                                         In questo senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "E' considerato invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo rilevante".

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti.

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nonostante, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993, U168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

                                         Qualora l’evento infortunistico aggravi una preesistente invalidità, il grado d’invalidità sarà determinato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. L'art. 28 cpv. 3 OAINF prevede, comunque, che se la capacità lavorativa dell'assicurato era già considerevolmente ridotta in modo durevole prima dell'infortunio, determinante per valutare il grado d'invalidità è il reddito che avrebbe potuto conseguire in base alla sua capacità lavorativa prima dell'infortunio. Tale reddito - assimilato ad un reddito da non invalido sebbene costituisca esso stesso un reddito da invalido a dipendenza della preesistente invalidità - é da comparare a quello che l’assicurato é ancora in grado di realizzare (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 102). Tuttavia, qualora un assicurato già sia divenuto invalido in misura totale per motivi estranei ad un evento infortunistico, non sussiste più spazio per prendere in considerazione un'incapacità di guadagno supplementare, a carico dell'assicurazione contro gli infortuni, né quindi è data la possibilità di assegnargli una rendita d'invalidità a questo titolo (STFA 23.3.1998 in re M.; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 146).

                               2.4.   In concreto, a contare dal 1° ottobre 1996 - quindi, già precedentemente al sopraggiungere dell'evento traumatico assicurato - __________ è stato posto al beneficio di una mezza rendita AI, assegnatagli a causa di alcune affezioni di natura squisitamente morbosa, interessanti l'apparato locomotore (cfr. doc. _ - inc. AI: perizia 4 aprile 1997 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale cantonale di __________, in cui sono stati diagnosticati dei disturbi residuali all'articolazione della mano destra dopo tendosinovite dei flessori e sindrome del tunnel carpale nonché una gonartrosi bilaterale, più pronunciata a destra).

                                         Dalla documentazione presente nell'incarto richiamato dall'assicurazione invalidità emerge che __________, proprio a causa delle summenzionate patologie, è stato riconosciuto non più in grado d'esercitare la sua originaria professione di scalpellino-levigatore. Per contro, egli è stato giudicato abile fra il 75 ed il 100%, in attività che presentano le seguenti peculiarità:

"  … Möglichkeit des repetitiven Stellungswechsels nach Bedarf und ohne Zeitschema wobei zwischen Sitzen, Stehen und Gehen gewechselt werden können sollte. Die Gehstrecke dürfte dabei nicht zu lang sein.

Keine Notwendigkeit des Hebens und Bewegens von Lasten grösser als ca. 5 bis max. 10 kg" (cfr. doc. _ - inc. AI).

                                         Dal rapporto 31 luglio 1998 dell'orientatore professionale AI risulta, inoltre, che il qui insorgente, esercitando l'attività di aiuto-meccanico "a prestazioni ridotte" - attività appresa nel quadro di una riformazione professionale decisa, a suo tempo, dall'assicurazione invalidità - potrebbe conseguire un guadagno annuo pari a fr. 22'750.-- che, raffrontato con quanto avrebbe potuto guadagnare qualora non fosse insorto il danno alla salute (fr. 55'042.--), dà un grado d'invalidità del 59% (cfr. doc. _- inc. AI).

                                         In data 17 agosto 1997, il ricorrente è, dunque, rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale in Italia, a seguito del quale ha lamentato, in particolare, una contusione alla spalla sinistra.

                                         Il 14 luglio 1999 ha avuto luogo la visita medica di chiusura, eseguita dal dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Il medico di circondario dell'__________ ha espresso il seguente apprezzamento riguardo allo stato di salute di __________:

"  Limitazione funzionale residuale al di sopra dell'orizzontale e in rotazione esterna spalla sinistra adominante in presenza di uno stato dopo contusione il 17.8.1997 con decorso complicato da una capsulite retrattile.

Soggettivamente impressione di tensione all'interno della spalla a dipendenza dei movimenti eseguiti con limitazioni tuttora al di sopra dell'orizzontale. Buona la forza potendo mantenere il braccio accostato al tronco.

Oggettivamente limitazione funzionale al di sopra dell'orizzontale e in rotazione esterna. Nessuna ipotrofia muscolare focale. Nessuna insufficienza della cuffia dei rotatori.

Dal punto di vista terapeutico il paziente non sta attualmente effettuando e peraltro non necessita neppure di misure particolari.

Tenuto conto del decorso che si protrae da praticamente 2 anni lo stato clinico attuale viene ritenuto stabilizzato.

Dal punto di vista medico assicurativo procediamo di riflesso alla definizione della pratica.

Postumi infortunistici:

-   limitazione funzionale al di sopra dell'orizzontale ed in rotazione esterna spalla sinistra senza ipotrofia muscolare focale e senza insufficienza della cuffia dei rotatori" (doc. _).

                                         Dal relativo referto 14 luglio 1999 estraiamo i seguenti passaggi concernenti l'esigibilità lavorativa:

"  Paziente limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore sinistro, non dominante, sotto sforzo soprattutto se tenuto scostato dal tronco, i movimenti ripetuti di elevazione al di sopra dell'orizzontale, rispettivamente di rotazione esterna, come per spingere un oggetto lateralmente così come l'uso di oggetti contundenti.

Come già fatto notare in occasione dell'esame medico-circondariale del 19.11.1998, l'attività di aiuto-meccanico in genere così come descritto nel complemento all'attestato di formazione empirica allegato al rapporto di sorveglianza del 19.7.1994 (documento _, pratica AI) può venir svolto in maniera praticamente normale e sull'arco di tutta la giornata (tenuto ovviamente conto delle limitazioni sopraccitate!).

Ritengo indicato notare nuovamente in questa sede che si tratta di un'attività di aiuto meccanico, con mansioni particolari e non di un meccanico come ritenuto dal Dr. __________ nel rapporto del 12.10.1998" (doc. _).

                                         Sulla base delle suesposte puntuali indicazioni di carattere medico, l'Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto che __________ possa ancora svolgere a tempo pieno - nonostante i postumi dipendenti dall'evento traumatico interessante la spalla sinistra - l'attività di aiuto meccanico "a prestazioni ridotte".

                                         Tale tesi è fermamente avversata dall'assicurato, con riferimento a quanto certificato dai suoi medici curanti, i dottori __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, e __________, generalista, a mente dei quali - per i soli esiti dell'infortunio alla spalla sinistra - egli presenterebbe un'abilità lavorativa del 50%, eventualmente del 75%, nell'attività di meccanico (cfr. doc. _, certificato 17.8.1999 del dottor __________ accluso al doc. _ e doc. _).

                                         Questa Corte ritiene di potersi esimere dall'esaminare più da vicino l'obiezione sollevata dall’insorgente, nella misura in cui l’invalidità non dev’essere necessariamente quantificata facendo riferimento alla specifica attività di aiuto meccanico.

                                         Ipotizzando che la tesi difesa da __________ sia fondata, lo scrivente TCA é del parere che egli potrebbe, comunque, valorizzare maggiormente la propria capacità lavorativa residua esercitando un’attività ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle possibilità offerte da un mercato equilibrato del lavoro (STFA 30.1.1998 in re D. inedita; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b).

                                         In effetti, tenuto unicamente conto degli impedimenti funzionali che il danno alla spalla sinistra comporta, il qui ricorrente sarebbe senz’altro in grado d'esercitare lavori confacenti a tempo pieno ed a rendimento completo. Si tratterebbe, in sostanza, di attività che non comportano un utilizzo ripetitivo dell’arto superiore sinistro al di sopra dell'orizzontale, movimenti ripetuti di rotazione esterna nonché, infine, l'impiego di oggetti contundenti (cfr. doc. _: rapporto 14 luglio 1999 del dottor __________). A questo preciso proposito, si osserva ancora che il mercato del lavoro che entra in linea di conto per l'assicurato, non è certo ristretto alla sola attività di guardiano, così come erroneamente sostenuto in sede di ricorso 30 novembre 1999 (cfr. I, p. 4). Lo scrivente TCA, nel recente passato, è sovente stato chiamato a valutare l'esigibilità lavorativa in relazione ad assicurati presentanti limitazioni funzionali analoghe a quelle accusate da __________, pervenendo, regolarmente, alla conclusione che il mercato del lavoro loro aperto fosse sufficientemente ampio (cfr., ad esempio, STCA 28.5.1999 in re M.C. c. UAI e INSAI, consid. 2.5., nota al patrocinatore dell'insorgente, in cui l'assicurato - affetto da una "sindrome algica ai movimenti e sotto sforzo, limitazione funzionale con rotazione esterna nulla, in elevazione ed abduzione fino alla orizzontale, senza riduzione della forza all'esame isometrico contrariato" - è stato ritenuto ancora in grado d'esercitare attività fisicamente leggere, quali il trafilatore presso la __________, l'aiuto orologiaio presso la __________, l'operatore su robot presso la __________, l'operaio addetto al controllo della qualità presso la __________ ed il cassiere presso l'Ipermercato __________; cfr., pure, STCA 7.5.1999 in re L.D. c. INSAI, nota anch'essa al rappresentante dell'assicurato).

                                         Nulla può mutare, d'altra parte, la circostanza, evidenziata dal dottor __________ nel doc. _, che la problematica accusata dall'insorgente a livello del braccio sinistro sarebbe suscettibile di peggioramento nel futuro. All'assicurato si ricorda che, in ossequio alla giurisprudenza federale, determinante é esclusivamente la situazione esistente al momento in cui é stata emessa la decisione su opposizione (cfr. STFA 4.9.1992 in re Z. c. INSAI).

                               2.5.   Con l'impugnata decisione su opposizione, l'__________ ha ritenuto che, con l'esercizio tanto della professione di aiuto meccanico quanto di altre attività compatibili con i postumi alla spalla sinistra, __________ potrebbe conseguire perlomeno lo stesso guadagno che avrebbe percepito qualora non fosse sopravvenuto l'evento traumatico dell'agosto 1997.

                                         L'assicurazione invalidità aveva quantificato in fr. 22'750.-- il guadagno ancora esigibile dall'assicurato malgrado il danno alla salute (reddito da invalido).

                                         In applicazione dell'art. 28 cpv. 3 OAINF, tale dato va ora raffrontato con il reddito che __________ potrebbe ancora conseguire tenuto conto delle sequele dell'infortunio assicurato. Soltanto qualora vi dovesse essere un discapito economico, all'assicurato potrebbe venir riconosciuta una rendita d'invalidità:

"  Es kann somit kein Zweifel bestehen, dass gemäss UVV 28/3 das Einkommen, das der Versicherte ohne Unfall erzielen könnte - dabei handelt es sich bereits um ein Invalideneinkommen - mit dem zu vergleichen ist, was er nun in Berücksichtigung der gesamten Invalidität noch erreichen kann.” (P. Omlin, op. cit., p. 130).

                                         La questione della determinazione del reddito conseguibile da persone costrette da problemi di salute a riciclarsi in nuove attività leggere e non qualificate è stata più volte esaminata dallo scrivente TCA il quale, nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR 1996 UV 55, pag. 183ss.), ha ritenuto che in attività leggere e non qualificate svolte a tempo pieno e con rendimento completo un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può conseguire i seguenti redditi:

                                         per il 1992 : fr. 34'000.-per il 1993 : fr. 34'500.-per il 1994 : fr. 35'000.-per il 1995 : fr. 35'000.--.

                                         Lo scrivente Tribunale ha poi escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per gli anni successivi al 1995, l’importo di fr. 35’000.-- (per il 1996, cfr. STCA 27 agosto 1996 in re J.M., per il 1997, cfr. STCA 18 marzo 1998 in re Y.O., per il 1998, cfr. STCA 19 giugno 1998 in re E. M. e per il 1999, cfr. STCA … in re B.C.).

                                         Va, altresì, ricordato che i parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati, in diverse occasioni, dal TFA ed ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292, pag. 223ss. (= SVR 1998 UV6, p. 15s.).

                                         Questa Corte, con la recente sentenza 27 ottobre 1999 in re S. c. UAI, concernente un'assicurata ritenuta in condizione di lavorare in attività adeguate soltanto nella misura del 50%, ha avuto modo d'ulteriormente testare - alla luce della più recente giurisprudenza emanata dal TFA in materia di reddito da invalido la suesposta sua prassi, pervenendo, finalmente, alla conclusione che quest'ultima è senz'altro meritevole d'essere ulteriormente seguita.

                                         Anche nel caso ora sub judice, il TCA non vede motivi per doversi scostare dalla sua ormai costante giurisprudenza. __________, svolgendo, a tempo pieno e con un completo rendimento, un'attività che sia compatibile con le sequele dell'infortunio 17 agosto 1997, potrebbe, quindi, realizzare un reddito annuo pari a fr. 35'000.--.

                                         In conclusione - ritenuto ancora che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al meglio le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998 in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U240 p. 96; SVR 1995 UV35 p. 106 consid. 5b e riferimenti) e che se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni non é tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83) - il gravame presentato da __________, nella misura in cui egli ha preteso il riconoscimento di una rendita d’invalidità, non può essere accolto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.125 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.03.2000 35.1999.125 — Swissrulings