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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.06.2000 35.1999.120

June 15, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,781 words·~14 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00120   mm

Lugano 15 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 novembre 1999 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 15 settembre 1999 emanata da

__________,

rappr. da: __________,   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 25 luglio 1996, __________, dipendente dell'Impresa di costruzioni __________ in qualità di autista-macchinista, è rimasto intrappolato nella cabina di un escavatore, improvvisamente rovesciatosi, riportando, in particolare, un trauma da schiacciamento spalla-braccio sinistri con sindrome della loggia avambraccio sinistro e gamba destra nonché una frattura dislocata del polso sinistro.

                                         Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Alla chiusura del caso - dopo aver sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. _) - l'Istituto assicuratore, con decisione formale 22 giugno 1999 (doc. _), ha posto __________ al beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità del 35%.

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'__________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'__________, in data 15 settembre 1999, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso, __________, sempre patrocinato dall'__________, ha chiesto che gli venga riconosciuta un'IMI del 45%, e ciò facendo riferimento al rapporto 17 novembre 1999 del dottor __________).

                                         Questi, segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale:

"  Il ricorrente ribadisce che l'infortunio del 25 luglio 1996, oltre ai danni già noti a carico dell'avambraccio sinistro e della gamba destra, ha provocato un notevole danno a carico della spalla sinistra. A sostegno di quest'affermazione produce relazione medica Dott. __________ del 17 dicembre 1999 (recte: 17 novembre 1999) di cui di dà atto dell'esistenza univoca di una lesione parziale della cuffia dei rotatori nonché di un'interruzione del cercine glenoideo al suo bordo anteriore con conseguente conflitto sottacromiale e deficit dell'articolarità attiva e passiva multiplanare. Il medico mette questa lesione e i suoi segni di riscontro obiettivo in una relazione di causalità diretta verosimile con la lesione del 25 luglio 1996. Egli menziona inoltre la causalità indiretta della condropatia femoro-rotulea destra. Lo stato riscontrato dal Dott. __________ è da considerarsi come equivalente almeno ad una periatrosi omeroscapolare di media entità, stato che giusta la tabella 1.2 delle "Valutazioni del danno all'integrità fisica giusta la LAINF" dà diritto a un'indennità del 10%" (cfr. I, p. 2).

                               1.4.   In data 28 dicembre 1999, l'__________ ha chiesto che la causa venisse sospesa, allo scopo di permettere l'esecuzione di ulteriori accertamenti specialistici a livello della spalla sinistra (III), richiesta accolta dallo scrivente TCA (VI).

                                         Il 23 marzo 2000 __________ è stato visitato dal PD dott. __________l, attivo presso la Clinica universitaria di chirurgia ortopedica __________.

                               1.5.   L'assicuratore LAINF, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VII).

                                         in diritto

                                In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'oggetto della lite è circoscritto all'entità dell'indennità per menomazione dell'integrità spettante ad __________.

                               2.3.  

                            2.3.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.3.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 121).

                            2.3.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indenni­z­zazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a; DTF 124 V 32 consid. 1b e riferimenti ivi citati). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'inte­­­­­­gri­tà risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione.

                            2.3.4.   L'__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989 U71, pag. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                               2.4.   Nel caso di specie, __________, a seguito dell'evento infortunistico 25 luglio 1996, è stato visitato, in data 1° giugno 1999, dal medico di circondario dell'__________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia (doc. _).

                                         All'occasione, il succitato specialista ha, fra l'altro, espresso il proprio apprezzamento riguardo all'entità della menomazione all'integrità presentata dal qui insorgente:

"  REPERTO

Stato dopo frattura radiale distale intrarticolare a sinistra, sindrome di loggia dell'avambraccio sinistro, nonché della gamba destra con residui neuro-sensitivi nell'ambito del nervo mediano, ulnare e radiale a sinistra, in modo meno marcato a dipendenza della muscolatura del nervo peroneo e tibiale a destra.

La sindrome lombo-vertebrale e discopatia plurisegmentale, rispettivamente anomalia di transizione e probabile relativa affezione neuro-muscolare, non ha niente a che fare con gli infortuni di pertinenza della __________.

Dei disturbi psico-somatici non sono da valutare come fattori persistenti vita natural durante.

VALUTAZIONE

35%

GIUSTIFICAZIONE

Tabella 1.2., tabella 3, tabella 5: artrosi radio-carpica di media entità: 5-10%.

Nel caso concreto abbiamo a che fare con un'artrosi radiale post-traumatica di moderata-media entità, per cui è giustificato un tasso del 5%.

Una lesione completa di tutto il plesso brachiale sinistro dà il diritto ad un tasso del 50%, una lesione del plesso inferiore ad un tasso del 35%.

Avendo a che fare con delle paresi di media entità a livello ulnare e mediano, di lieve entità a livello radiale, non è giustificato un tasso oltre il 20%.

Questo corrisponde anche alla metà della somma di tutte le singole paralisi del nervo ulnare, radiale e mediano (del braccio adominante: 40:2 = 20%).

I residui della sindrome di loggia alla gamba destra (forza bruta parificabile al lato opposto, elettro-fisiologicamente segni di una precedente lesione, residuale/ipestesia di lieve entità), é giustificato ugualmente un tasso del 5%.

Un ulteriore aumento è giustificato per la limitazione di supinazione (nella misura di 40°) ed il deficit d'estensione del gomito sinistro (nella misura di 15°).

Somma totale: 20% + 5% +5% + 5% = 35%.

Un paragone trasversale con una lesione completa del plesso inferiore corrisponde ad un tasso del 35% percentuale che non viene superata in nessun caso dal danno fisico complessivo dell'assicurato" (doc. _).

                                         In sede di ricorso, mediante il quale ha preteso la corresponsione di un'IMI del 45%, __________ ha prodotto un rapporto, datato 17 novembre 1999, del dottor __________, spec. in ortopedia e traumatologia, secondo il quale l'assicurato risulterebbe essere portatore di una lesione parziale della cuffia dei rotatori nonché di un'interruzione del cercine glenoideo al suo bordo anteriore, patologie che si trovano in una relazione causale diretta con l'evento traumatico qui in questione (doc. _).

                                         Prima di presentare la risposta di causa, l'Istituto assicuratore convenuto ha deciso d'approfondire l'aspetto diagnostico a livello della spalla sinistra, consultando il Prof. dott. __________ della Clinica universitaria di chirurgia ortopedica dell'__________.

                                         __________ ha, del resto, avuto facoltà di presentare i propri quesiti peritali (cfr. doc. _).

                                         Questo l'apprezzamento espresso dal succitato specialista, il quale, in sostanza, non è riuscito ad oggettivare, né dal profilo clinico né da quello radiologico, alcuna affezione di natura organica alla spalla sinistra:

"  Es besteht ein komplexes Schmerzsyndrom mit einer entsprechenden funktionellen Störung, die einer bestimmten pathologisch anatomischen Läsion nicht zuzuordnen ist. Die linke Schulter ist bei der klinischen Untersuchung normal. Die passive Beweglichkeit ist frei, die Muskulatur inkl. die Rotatorenmanschette ist kräftig. Klinische Zeichen einer allfälligen Partialruptur der Rotatorenmanschette liegen nicht vor. Im gesamten Bewegungsablauf der linken oberen Extremität wird jedoch die Schulter pathologisch eingesetzt, was meines Erachtens die Beschwerden inkl. Verspannungen im lateralen Halsbereich genügend erklärt. Auf den mitgebrachten konventionellen Röntgenbildern ist keine Pathologie im Schulterbereich ersichtlich. Die Arthrographie ist bezüglich ____- und Infraspinatusunterfläche absolut normal. Das Arthro-CT zeigt nach einem Dafürhalten auch keine Läsion der Rotatorenmanschette. Eine allfällige weitere Abklärung der linken Schulter ist demnach nicht indiziert. Dem Patienten wird viel mehr nahegelegt, dass er das eigene Schicksal in die Hand nehmen sollte, wozu in erster Linie die Akzeptanz des Unfalls und der Unfallfolgen von Nöten ist.

Meines Erachtens sollte zur Vermeidung der definitiven Chronifizierung des Zustandes eine zumindest parzielle Erwerbwiederaufnahme (in einem geigneten Umfeld) vorangetrieben werden" (VII, cfr. doc. _ - la sottolineatura è del redattore).

                                         Il medico di circondario dell'__________, il dottor __________, ha, da parte sua, ancora avuto modo di brevemente commentare le considerazioni enunciate dal Prof. __________:

"  I referti clinici oggettivi dell'1.6.1999 combaciano con gli esami supplementari esperiti il 3.11.1999 (artrografia della spalla sinistra, come pure artro-TAC esclusivamente assiale, ugualmente del 3.9.1999), risp. con l'esame clinico della spalla sinistra/apprezzamento dell'Università di __________ (PD dr. med.. __________, 23.3.2000).

In sintesi non è verificabile alcuna lesione articolare/periarticolare della spalla sinistra, tanto meno di natura traumatica.

Deve quindi essere integralmente confermata la decisione su opposizione del 15.9.1999" (VII, cfr. doc. _).

                               2.5.   Il TCA ritiene, da parte sua, di poter far proprio il parere espresso dal dottor __________, specialista nella materia che qui interessa, il quale ha valutato nel 35% la menomazione all'integrità fisica di cui il ricorrente è portatore.

Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M. O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha, in concreto, motivi di scostarsi dalle conclusioni dello specialista in chirurgia consultato dall’__________, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.).

                                         Determinante dal profilo probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine).

                                         Questa Corte, beninteso, non ignora il fatto che il dottor __________ ha diagnosticato delle lesioni nella regione della spalla sinistra, lesioni che costituirebbero una naturale conseguenza dell'evento infortunistico assicurato (cfr. doc. _) e che, perlomeno a detta dell'insorgente, giustificherebbero la concessione di un'IMI supplementare del 10% (cfr. I, p. 2).

                                         Essa constata, ciò nondimeno, che la tesi difesa dallo specialista privatamente consultato dall'assicurato è stata integralmente sconfessata dal dott. __________, __________ della Clinica di chirurgia ortopedica __________ e docente universitario - specialista degli arti superiori a cui il TCA ha, in passato, più volte fatto capo - il quale ha, invece, evidenziato uno status, clinico e radiologico, assolutamente normale a livello della spalla sinistra, in perfetta sintonia, quindi, con la valutazione espressa dal medico di circondario dell'__________ in data 2 settembre 1999 (cfr. doc. _: "nel caso concreto, dei disturbi lamentati dall'assicurato a livello della spalla e del collo, tutt'al più sono dei segni reattivi, senza substrato organico locale …" - la sottolineatura è del redattore).

                                         In questo contesto, va poi rammentato che il Prof. __________ è stato interpellato dall'assicuratore LAINF convenuto con l'accordo - perlomeno implicito - di __________, il quale ha addirittura avuto la possibilità di presentare dei propri quesiti al perito (cfr. doc. _).

                                         Sulla scorta di quanto precede - nella misura in cui l'assicurato, con il proprio gravame, si è limitato a chiedere che, nella valutazione globale dell'IMI, venisse pure considerato il presunto danno a livello della spalla sinistra, dimostrando, così, di condividere l'apprezzamento manifestato dal dottor __________ relativamente alle altre menomazioni di cui egli è portatore - il ricorso 25 novembre 1999 non può che essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.120 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.06.2000 35.1999.120 — Swissrulings