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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.01.2000 35.1999.119

January 14, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·313 words·~2 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00119   grw/nh

Lugano 14 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 25 novembre 1999 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 26 agosto 1999 emanata da

__________, 

  in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto che,                -   con ricorso 25.11.1999 __________, rappr. dal __________, ha chiesto la condanna dell'__________ a riconoscergli il diritto all'indennità giornaliera "dal 22.2.1999 fino ad avvenuta guarigione" rilevando che l'atto era stato inoltrato "onde salvaguardare i termini di ricorso"  e chiedendo l'assegnazione di un termine per la sua completazione a dipendenza dei risultati di alcuni accertamenti medici cui egli si era sottoposto (I);

                                     -  con atto 14.12.1999 il __________ ha chiesto che "la presente causa venga stralciata dai ruoli senza pregiudizio comunque per ogni eventuale pretesa futura, dovuta ad un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato" (II);

                                     -  la facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare il proprio ricorso costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza  di una parte   pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo.

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Giovanna Roggero-Will

35.1999.119 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.01.2000 35.1999.119 — Swissrulings