RACCOMANDATA
Incarto n. 35.1999.00119 grw/nh
Lugano 14 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 25 novembre 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 26 agosto 1999 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto che, - con ricorso 25.11.1999 __________, rappr. dal __________, ha chiesto la condanna dell'__________ a riconoscergli il diritto all'indennità giornaliera "dal 22.2.1999 fino ad avvenuta guarigione" rilevando che l'atto era stato inoltrato "onde salvaguardare i termini di ricorso" e chiedendo l'assegnazione di un termine per la sua completazione a dipendenza dei risultati di alcuni accertamenti medici cui egli si era sottoposto (I);
- con atto 14.12.1999 il __________ ha chiesto che "la presente causa venga stralciata dai ruoli senza pregiudizio comunque per ogni eventuale pretesa futura, dovuta ad un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato" (II);
- la facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare il proprio ricorso costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di disposizione che assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF 119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107 V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo.
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will