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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.03.2000 35.1999.101

March 2, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,639 words·~18 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00101   MM/tf

Lugano 2 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 settembre 1999 di

__________, 

contro  

la decisione del 9 luglio 1999 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 21 novembre 1998, __________ - funzionario dell'Ufficio federale dell'assicurazione militare e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l'__________ - si trovava a bordo dell'autovettura condotta dalla sua consorte. Dopo essersi immessa nella rotonda di Piazza Grande a __________, la moglie - onde evitare una collisione con un'automobile, senza precedenza, proveniente da destra dovette frenare bruscamente. La frenata permise certo d'evitare un incidente della circolazione ma causò un movimento di anteroflessione del capo di __________.

                                         Una risonanza magnetica del rachide cervicale, eseguita in data 8 dicembre 1998, permise di mettere in luce un'ernia discale foraminale C5-C6 con segni di sofferenza della radice C6 di destra (doc. _).

                               1.2.   Con decisione 19 maggio 1999, l'Istituto assicuratore ha integralmente negato la propria responsabilità relativamente alla patologia di cui è portatore __________, facendo valere che, in casu, non si sarebbe in presenza né di un infortunio né di una lesione parificata ai postumi d'infortunio (doc. _).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato personalmente, l'__________, in data 9 luglio 1999, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione. Esso ha negato, a titolo abbondanziale, che la diagnosticata ernia del disco cervicale possa essere ritenuta una naturale conseguenza dell'evento 21 novembre 1998 (doc. _).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso 30 settembre 1999, __________ ha chiesto che l'__________ venga condannato a versare tutte le prestazioni assicurative derivanti dall'infortunio 21 novembre 1998 (I, p. 5).

                                         Queste, in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a supporto della propria pretesa ricorsuale:

"  L'assicuratore nega l'esistenza di un infortunio. Nel merito quanto segue: Il concetto di fattore esterno straordinario richiesto dall'art. 9 cpv. dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF), serve per distinguere le conseguenze di un infortunio da quelle di una malattia. Nel presente caso la distinzione, a mente dell'assicuratore, si fa problematica in quanto non c'è stato un "urto da nessuna parte", e si limitò ad esaminare se si è in presenza di sforzi eccessivi o di un movimento scoordinato.

Per quanto concerne lo sforzo eccessivo, è provato che la forza di decelerazione in caso di una frenata d'emergenza può raggiungere dei valori paragonabili e quelli causati da una collisione. Non per niente l'industria automobilistica sta studiando l'introduzione di airbag's adattativi in quanto alcune inchieste hanno accertato lesioni dovute ad una trazione troppo elevata della cintura, soprattutto negli impatti a bassa velocità, tra 20 e 35 km/h (Touring 16 del 23.9.99 pag. 31). Recentemente sono pure stati introdotti limitatori di carico delle cinture che contengono lo sforzo di trazione. L'azione lesiva si riferisce evidentemente all'effetto sul corpo umano stesso (strappo del tessuto e fuoriuscita dell'ernia) e certamente non al fatto di colpire qualcosa di fisicamente solido (parabrezza o cruscotto). Anche il TFA (DTFA 123 1 Il 110) ha stabilito che dal punto di vista biomeccanico, far dipendere correlazioni tra svolgimento infortunistico visibilmente evidente e lesioni da meccanismo d'accelerazione rispettivamente lesioni al cervello non è lecito. Non sono sicuramente rari i casi di lesioni e ferimenti (infortuni) anche gravi, causati a persone che, in seguito a brusche frenate, sono state proiettate contro il parabrezza o il sedile anteriore per il fatto che non erano allacciate alle cinture. Nella pubblicazione di Ulrich Löhle su "Collezione Assista, Ginevra 1998" sono evidenziati i risultati di prove di frenata che dimostrano che nella maggior parte delle auto e in presenza di buone condizioni stradali si deve tener conto di valori di decelerazione di 7,5 M/S2 (op. cit., pag. 342). Il TCS dimostra praticamente l'efficacia delle cinture di sicurezza con dei carrelli che vengono decelerati bruscamente partendo da una velocità di 11 Kmh.

Una frenata d'emergenza non è certo un fattore "normale" nel traffico, anche se è naturalmente possibile, come d'altronde lo è una collisione, ma assume il carattere repentino, involontario e straordinario richiesto dalla LAINF, e questo anche in considerazione del principio dell'affidabilità (risultante dall'art. 27 cpv 1 della LCS) secondo la quale ogni utente dei traffico che si comporta correttamente può ritenere che anche gli altri si comportino secondo le norme stabilite. Perciò, in generale, nessun utente della strada deve aspettarsi che altri conducenti possano trasgredire alle norme di circolazione (nel presente caso mancata concessione della precedenza). Inoltre, al passeggero di un'automobile si può chiedere di prestare una certa attenzione al traffico ma non si può pretendere da lui una concentrazione assoluta pari a quella del conducente, da qui il carattere straordinario e imprevedibile dell'evento. Infortuni e lesioni (alla colonna cervicale, ma anche al cervello) dovuti ad accelerazioni violente della testa anche senza urti, non sono certo una rarità ed esiste in merito una vasta bibliografia (p.es. Croft, Kongressband "HWS-Distorsion (Schleudertrauma ...). Il fatto di non aver "urtato da nessuna parte", come afferma l'assicuratore, non può essere considerato quale motivo per giudicare se sussiste un'azione repentina, involontaria e straordinaria, ma è semplicemente dovuto alla protezione garantita dalle cinture di sicurezza, che hanno impedito l'urto, ma, trattenendo il corpo, hanno permesso la proiezione violenta della testa in avanti, con il conseguente strappo alla parte posteriore dei collo. La tesi della __________ secondo la quale un movimento di iperflessione senza urto della testa (e non "colpo di frusta"), non presenta gli estremi dell'infortunio non è sostenibile. La repentina apparizione dei dolori al collo, alla spalla e al braccio destri fino al pollice con l'importante perdita di forza al braccio destro parlano, con probabilità preponderante, per una lesione traumatica conseguente ad infortunio.

Il TFA ha decretato che nel caso di un quadro clinico tipico con disturbi multipli, deve di massima essere riconosciuta l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra l'infortunio e l'incapacità di lavoro o di guadagno (DTFA 117 V 358). Nel presente caso, inoltre, le lesioni sono chiaramente documentate dai risultati dell'indagine tramite risonanza magnetica. L'origine traumatica della lesione è confermata dai seguenti fatti:

•   prima dell'infortunio non avevo mai lamentato nessun disturbo alla colonna cervicale.

•   dopo l'infortunio si è potuta constatare un'improvvisa, rilevante perdita di forza nel braccio destro, assolutamente non presente prima;

•   la risonanza non mette in evidenza fattori degenerativi

particolari, ma unicamente un'unica ernia, evidentemente di origine traumatica;

•   i dolori alla spalla al braccio e al pollice sono perfettamente localizzabili e hanno chiaramente tutti quale unica origine la compressione esercitata dalla singola ernia intraforaminale;

•   la fisioterapia ha portato ad un significativo, progressivo e costante miglioramento, senza recidive, con una massiccia riduzione della sindrome dolorosa e una lenta, ma pure costante, ripresa della forza del braccio destro.

Il TFA (DTFA 119 V 337 seg.) ha riassunto la giurisprudenza sul nesso di causalità naturale nel caso di conseguenze di un infortunio, affermando che basta il fatto che l'evento abbia causato una menomazione dell'integrità, in altre parole che l'infortunio non può essere negato senza che contemporaneamente venisse a cadere il disturbo alla salute (DTFA 117 V 360 consid. 4a). Questi principi sono senza dubbio applicabili anche nel presente caso (iperflessione della colonna cervicale). Il TFA ha pure considerato che in presenza di chiari sintomi tipici per questa lesione, il nesso di causalità naturale deve essere presupposto, anche se l'infortunio stesso dovesse costituire unicamente una concausa dei disturbi alla salute (DTFA 117 V 360 consid. 4b)." (I).

                               1.4.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.5.   In replica, l'assicurato ha avuto modo di contestare alcune delle considerazioni contenute nell'allegato di risposta presentato dall'__________ (V).

                               1.6.   In duplica, l'assicuratore LAINF convenuto si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se __________ è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge. È soltanto nell'affermativa che il TCA si troverebbe a dover rinviare gli atti di causa all'Istituto assicuratore convenuto affinché proceda ai necessari accertamenti medici, volti ad appurare l'eziologia del danno alla salute lamentato dall'insorgente.

                               2.3.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   Secondo l'art. 9 OAINF, per infortunio si intende l'azione repenti­­­na, invo­­­­­­­­­­­­lon­taria  e lesiva che colpisce il corpo umano, do­vuta a un fattore  esterno straordinario.

                                         Questa definizione riprende quasi testualmente quella elaborata nel precedente regime da dottrina e giurisprudenza (cfr. DTF 118 V 61ss; 118 V 283 consid. 2a e rif.; 116 V 138 consid. 3a e 147 consid. 2a).

                                         Cinque sono gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 44-51).

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.5.   Il legislatore federale ha dato, per la prima volta, la definizione dell'infortunio in un testo di legge nella LAMal entrata in vigore l'1.1.1996.

                                         Riportando una versione semplificata del testo adottato dalla Commissione del Consiglio degli Stati all'art. 4 cpv. 1 del progetto di legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'art. 2 cpv. 2 LAMal sancisce che é considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica (cfr. STFA 23.5.1996 in re B.).

                               2.6.   Si evince dalla nozione stessa d'infortunio (sia ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF sia ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LAMal) che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale.

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a; STFA 23.5.1996 in re B.).

                               2.7.   La distinzione fra infortunio e malattia si è rivelata oltremodo problematica nei casi di lesioni causate unicamente dai movimenti del corpo: il processo lesivo si svolge all'in­terno, senza l'in­terven­to di agenti es­terni.

                                         L'ipotesi si dà essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         In quelle ipotesi manca il più delle volte il fat­tore cau­sale ester­no: il danno è provocato dalla sola a­zione del cor­po, senza impatto con altre persone, oggetti o con l'am­bien­te cir­co­stante.

                                         Se le lesioni corporali sono prodotte da movimenti scombinati, incongrui, la giurisprudenza esigerà perché siano imputabili ad un infortunio che i movimenti in­­crimi­nati si siano prodotti in cir­co­stanze esterne manifes­tamente in­so­li­te, impre­viste, fuori pro­gramma (cfr. STFA 18.10.1999 in re INSAI c. CSS, consid. 1). Ad es., la vittima dev'es­sere inciam­pata, scivolata, aver reagito di sproposito, presa alla sprovvi­sta, ad un im­provviso pericolo.

                                         Se invece si tratta di sforzi eccessivi si ammetterà l'in­for­tunio solo se lo sforzo supera in modo vistoso le sollecita­zioni alle quali la vittima è normalmente esposta e alle qua­li per costituzione, addestramento, ecc. è normal­mente in grado di resistere. In caso contrario le lesioni sono rite­nu­te pro­cedere da malattia. Al proposito, a mò d’esempio, si ricorda che il TFA ha ammesso la straordinarietà del fattore esterno trattandosi dei seguenti sforzi eccessivi: sollevamento, in coppia e con le ginocchia leggermente flesse, di un palo telefonico del peso di oltre 200 kg - lombalgia (DTFA 1931, p. 15ss.); sollevamento, in coppia ed in posizione china, di un apparecchio del peso di 300 kg da parte di un manovale edile (RAMI 1994 U180, p. 38ss.). La nostra Corte federale non ha, invece, ritenuto il trasferimento di un paziente del peso di 100-120 kg dal tavolo operatorio al letto uno sforzo manifestamente eccessivo per un infermiere (DTF 116 V 136ss.). Un esame della giurisprudenza federale dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi d'assicurati esercitanti attività manuali non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. Bühler, Der Unfallbegriff, in Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, St. Gallen 1995, p. 241).

                               2.8.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permettere di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza, la semplice possibilità non basta, tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b, 116 V 141 consid. 4b).

                               2.9.   In concreto, non è oggetto di contestazione la dinamica dell'evento 21 novembre 1998, eccezion fatta per la questione della velocità dell'autovettura condotta dalla moglie del ricorrente al momento in cui si è immessa nella rotonda (30/40 km/h secondo __________, una velocità più ridotta secondo l'__________), aspetto, comunque, che non riveste una rilevante importanza. La versione dei fatti è stata puntualmente descritta dall'assicurato, rispondendo al questionario 21 dicembre 1998:

"  Giubiasco, rotonda Piazza Grande; 21.11.1998 ore 11:00.

Ero seduto quale passeggero a fianco di mia moglie che era al volante. Si circolava a velocità moderata in colonna, da Bellinzona in direzione del Monte Ceneri. Dopo essersi immessa nella rotonda, mia moglie ha dovuto frenare bruscamente a fondo in quanto una vettura proveniente da destra (senza precedenza) si immetteva improvvisamente nella rotonda. La prontezza della frenata ha evitato ogni e qualsiasi collisione. Purtroppo io, in quel momento, non prestavo attenzione al traffico e fui sorpreso dalla brusca frenata. Ero regolarmente allacciato con le cinture, e per questo motivo la violenta e improvvisa decelerazione catapultava la mia testa in avanti con forza mentre il busto e il bacino erano trattenuti dalla cintura. La mia testa sfiorò il cruscotto e andò a finire in mezzo alle gambe, senza nessuna contusione, ma provocando uno "strappo" nella parte destra posteriore del collo. Il vivo dolore iniziale si tramutò presto in un indolenzimento della parte lesa e pertanto non mi preoccupai oltre." (doc. _).

                             2.10.   Nel caso di specie, non vi è stato l'intervento di un fattore causale esterno. Il danno alla salute si è, in effetti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

                                         Va, dunque, esaminato se, in concreto, si possa ammettere che vi sia stato uno sforzo eccessivo o un movimento scombinato del corpo.

                             2.11.   La dinamica dell'evento 21 novembre 1998 permette già di per sé di scartare l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo (cfr. consid. 2.7.), così come pertinentemente osservato dall'Istituto assicuratore convenuto in sede di decisione su opposizione.

                                         Il carattere infortunistico dell'avvenimento in questione può quindi essere riconosciuto solo se il normale decorso del movimento fosse stato disturbato in maniera manifestamente insolita, imprevedibile, fuori programma (cfr. Bühler, op. cit., p. 245).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1996 U253, p. 205s., il TFA ha avuto modo di valutare la realizzazione del fattore esterno straordinario, trattandosi di un assicurato che, a seguito di una corsa sulle "montagne russe", ha lamentato una distorsione a livello del rachide cervicale accompagnata da sindrome cervicale, cefalee, tinnito, vertigini e difficoltà di concentrazione. La nostra Corte federale ne ha, finalmente, negato l'esistenza, sulla base dei seguenti argomenti:

"  Ein in verschiedene Richtungen drehendes sowie hinund herschaukelndes Wägelchen auf einer rotierenden Vergnügungsbahn mit sich ändernden Geschwindigkeiten setzt den Benützer beträchtlichen Beschleunigungs-, Brems-, Dreh-, Schaukel- und Schleuderbewegungen aus, was die Attraktion solcher Fahrten ausmacht. Es gehört zu deren programmgemässem Ablauf, dass der Körper und namentlich auch die auf Distorsionen besonders anfällige Halswirbelsäule grossen Zentrifugaldräften ausgesetzt wird. In dieser den Körper stark belastenden Situation zufolge häufiger und rascher Änderungen der Bewegungsabläufe der Vergnügungsbahn kann grundsätzlich nicht Ungewöhnliches erblickt werden. Es sind denn auch keine HWS-Distorsionen anderer Bahnbenützer bekannt, was das Fehlen der Ungewöhnlichkeit der auf den Körper einwirkenden Kräfte belegt und grundsätzlich auf die gesundheitspolizeiliche Unbedenklichkeit einer derartigen Vergnügungsbahn hinweist. Unter Berücksichtigung der allein entscheidenden objektiven Umstände ist kein ungewöhnlicher Vorgang im Sinne der Rechtsprechung gegeben, wenn die Halswirbelsäule der Beschwerdegegnerin gemäss ihrer Darstellung den als ruckartig beschriebenen Kräfteeinwirkungen ausgesetzt war. Diese fanden vielmehr im Rahmen des Alltäglichen und Üblichen statt, zumal nicht etwa eine falsche Bedienung des Betriebspersonals oder ein technischer Defekt an der Bahnanlage geltend gemacht wird, was allenfalls zu einer Störung des üblichen Bewegungsablaufes und damit zu programmwidrigen Rotationen und Beschleunigungen hätte führen können. Jeder Bahnbenützer muss sich angesichts der augenfälligen mehr oder weiniger ruckartigen Bewegungsabläufe der beträchtlichen Krafteinwirkungen bewusst sein, denen er seinen Körper mit einer solchen Vergnügungsfahrt aussetzt".

                                         Ad un'identica conclusione il TFA è pervenuto nella pronunzia pubblicata in RAMI 1998 U311, p. 468s., riguardante un assicurato vittima di una distorsione cervicale, provocata dall'impatto del suo autoscooter contro un altro nell'ambito di un autoscontro:

"  In einem Zusammenstoss zwischen zwei Scootern liegt ungeachtet des Umstandes, ob die Beteiligten auf den Aufprall gefasst sind oder nicht, nichts Ungewöhnliches, da bei diesen Vergnügungsfahrten die Kollision mit andern Teilnehmern gesucht und eben auch in Kauf genommen wird, dass ein Aufprall unerwartet erfolgt".

                                         A mente di questa Corte, le suesposte due fattispeci si distinguono essenzialmente da quella ora sub judice.

                                         In effetti, tanto nel caso dell'otto volante, quanto in quello dell'autoscontro, l'interessato vi partecipa già cosciente del fatto che il proprio corpo sarà soggetto a delle intense sollecitazioni, vuoi in ragione delle ripetute e repentine modifiche nella direzione di movimento, vuoi a causa degli urti imprevisti. Dall'otto volante oppure dall'autoscontro, egli pretende giustamente simili emozioni. Del resto - come ha sottolineato il TFA con pertinenza - tutto ciò costituisce, in fin dei conti, l'essenza stessa del divertimento (cfr. RAMI 1996 succitata, p. 205: "Ein in verschiedene Richtungen drehendes sowie hin- und herschaukelndes Wägelchen auf einer rotierenden Vergnügungsbahn mit sich ändernden Geschwindigkeiten setzt den Benützer beträchtlichen Beschleunigungs-, Brems-, Dreh-, Schaukelund Schleuderbewegungen aus, was die Attraktion solcher Fahrten ausmacht").

                                         Diverso è, evidentemente, il discorso concernente la circolazione stradale. Al proposito, non può essere, in effetti, seriamente sostenuto che movimenti di anteroflessione del capo e del segmento cervicale, siano parte integrante, rappresentino, insomma, il decorso "secondo programma", di un normale viaggio in autovettura. Riprendendo gli stessi termini utilizzati dal TFA, di regola, colui che sale su un'automobile e s'immette nel traffico, non cerca, e neppure deve contare, di rimanere coinvolto in situazioni quale quella in cui si è venuto a trovare __________ a seguito della repentina frenata effettuata dalla moglie.

                                         Si deve riconoscere che, con l'andare degli anni, il traffico sulle nostre strade si è viepiù intensificato, di modo che anche le condizioni di circolazione sono, man mano, divenute sempre più difficoltose. In special modo, all'interno dei centri abitati, dove la circolazione è meno fluida che altrove, può capitare che gli automobilisti debbano, talvolta, anche compiere brusche manovre di frenata, questo - come è, d'altronde, capitato nella presente fattispecie - in ragione, frequentemente, del comportamento indisciplinato di un altro utente della strada.

                                         Secondo il TCA, ciò non è ancora sufficiente per concludere, come lo ha fatto l'Istituto assicuratore convenuto, che "… nelle condizioni attuali di circolazione, il fatto di dover frenare bruscamente quando si viaggia nell'abitato e nelle rotonde per evitare un ostacolo qualsiasi non costituisce un elemento particolare e straordinario, …" (cfr. III, p. 5). Del resto, il TFA - statuendo in tutt'altro ambito, nel caso di un calciatore dilettante vittima di una distorsione a seguito di un'ostruzione dell'avversario - ha affermato che l'esistenza di un fattore esterno straordinario non può essere negata per il semplice fatto che si é in presenza di una violazione delle regole del gioco assai comune (RAMI 1993 U165 p. 58ss.).

                                         Tutto ben considerato, lo scrivente Tribunale ritiene che siano soddisfatte, in concreto, le condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno: il repentino movimento di anteroflessione del capo e del segmento cervicale compiuto da __________ si è, in effetti, prodotto in circostanze esterne inabituali, imprevedibili.

                                         Sono, quindi, dati i singoli elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OAINF.

                             2.12.   Alla luce di quanto esposto al precedente considerando, il ricorso presentato da __________ merita, dunque, d'essere accolto. La decisione impugnata deve, perciò, essere annullata e l'incarto va rinviato all'__________affinché abbia a verificare se il danno alla salute lamentato dall'assicurato sia o meno da ricondurre all'evento infortunistico del novembre 1998.

                                         Va rilevato che dalle tavole processuali non risulta affatto che la questione riguardante l'eziologia dell'ernia discale cervicale abbia fatto oggetto d'accertamenti specialistici.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata e gli atti di causa rinviati all'Istituto assicuratore convenuto affinché proceda ai necessari accertamenti medici, volti ad appurare l'eziologia del danno alla salute lamentato dall'insorgente a livello del rachide cervicale.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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