Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.05.2000 35.1999.100

May 15, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,577 words·~18 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00100   mm/tf

Lugano 15 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 settembre 1999 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 27 maggio 1999 emanata da

__________, 

  in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 14 luglio 1996, __________ - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di direttore tecnico - è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, riportando una contusione alla spalla sinistra.

                                         Il caso è stato assunto dalla __________, la quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.

                               1.2.   Con decisione su opposizione 27 maggio 1999 - confermativa di un precedente provvedimento - l'assicuratore LAINF ha accordato a __________ un'indennità per menomazione dell'integrità del 15%, per tener conto dei postumi infortunistici residuali a livello della spalla sinistra.

                               1.3.   Con ricorso 30 settembre 1999, l'assicurato, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto, in via principale, che gli venga versata un'indennità per menomazione dell'integrità pari ad un capitale di fr. 48'600.-- e, in via subordinata, che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria volta a "… determinare se la menomazione alla spalla sinistra e la menomazione alla spalla destra sono da considerarsi definitive ed eventualmente se ci si deve attendere un grado di invalidità permanente" (I, p. 7).

                               1.4.   In risposta, la __________ ha postulato, in ordine, che il gravame presentato da __________ venga dichiarato irricevibile, facendo difetto la competenza territoriale del TCA:

"  Secondo l'art. 107.2 LAINF il tribunale competente ai sensi delle disposizioni dell'art. 106.1 LAINF è il Tribunale delle Assicurazioni del Cantone dove il ricorrente è domiciliato al momento del ricorso.

Risulta dai documenti dell'incarto allegato che il Sig. __________ non è più domiciliato a __________ TI sin dal 1997, ma bensì a __________ GR (doc. n° _ dell'incarto vaudoise). Questa era ancora la situazione nel maggio 1999 (doc. n° _). Copia della decisione su opposizione del 27.05.99 (doc. n° _) è d'altronde stata spedita all'assicurato a questo indirizzo di __________, senza che egli formuli una qualsiasi osservazione in merito.

Pertanto, a meno d'un cambiamento d'indirizzo successivo - che l'assicurato dovrà dimostrare - il Tribunale competente per giudicare questa vertenza è il Tribunale delle Assicurazioni del Cantone dei Grigioni e non il Tribunale delle Assicurazioni del Cantone Ticino" (V).

                                         Nel merito, l'insorgente ha chiesto un'integrale reiezione del ricorso, facendo riferimento agli argomenti già sviluppati in sede di decisione su opposizione 27 maggio 1999.

                               1.5.   In data 21 gennaio 2000, il TCA ha domandato al Comune di __________ di certificare se __________ è ivi domiciliato e, se sì, a partire da quale data (VII).

                                         La risposta dell'Ufficio controllo abitanti del Comune di __________ è pervenuta a questa Corte il 26 gennaio 2000 (VIII) ed è stata intimata al patrocinatore dell'assicurato per osservazioni (IX).

                               1.6.   Il 7 febbraio 2000, il ricorrente ha fatto valere che, in realtà, il suo domicilio non si troverebbe affatto a __________ ma bensì nel Comune di __________ (Italia), di modo che tornerebbe applicabile il capoverso 2 dell'art. 107 LAINF (X).

                               1.7.   In data 14 febbraio 2000, __________ ha versato agli atti un certificato di residenza rilasciato dal Comune di __________ nonché un estratto del Registro di commercio di Mendrisio riguardante la succursale di Chiasso della ditta __________, di cui egli è direttore (XII). L'insorgente ha, peraltro, ribadito che il suo domicilio non si trova nel Cantone dei Grigioni, poiché Brusio non può essere considerato il centro dei suoi interessi.

                               1.8.   Il 16 marzo 2000, la __________ ha presentato le proprie osservazioni riguardo al contenuto dello scritto 14 febbraio 2000 dell'assicurato. L'assicuratore infortuni convenuto ha, inoltre, prodotto un rapporto ispettivo datato 24 febbraio 2000, una documentazione fotografica riguardante l'abitazione di __________ a __________, un certificato dell'Ufficio controllo abitanti del Comune di Viganello e, infine, uno scritto dell'Ufficio imposte di Brusio (XVI):

"  … un'inchiesta svolta sui luoghi (doc. allegato n° _) dimostra che l'assicurato ha un alloggio, vicino a quello di sua madre, ma che vi risiede solo saltuariamente. Il suo cognome figura, in effetti, semi-cancellato, su una bucalettere che, però, è anche quella di sua madre (doc. n° _, foto n° 6). La porta d'entrata dell'alloggio e invece totalmente anonima, senza nome sulla porta o sulla suoneria dell'entrata (doc. n° _, foto n° 5 e 7). Una lettera inviata a scopo di verifica il 25.02.2000 (doc. n° _) non é stata ricevuta dal Sig. __________, ma bensì da sua madre (doc. n° _).

(…). La residenza attuale a Chiavenna non costituisce dunque in alcun caso un domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, soprattutto che tale domicilio è stato trasferito a 6962 Viganello (TI) sin dal 01.03.88 (doc. n° _).

Fino al nuovo trasferimento di domicilio a 7748 Brusio/Campascio del 30.11.97 (doc. n° _) egli era indiscutibilmente domiciliato a Viganello. Ne è la prova il fatto che, al momento dell'iscrizione al registro di commercio della società __________ fondata il 17.10.97, egli aveva indicato un domicilio in questo comune (doc. _ allegato alla pezza XII del ricorrente). Anche se l'iscrizione effettiva al registro è successiva al cambiamento di domicilio dell'assicurato (iscrizione del 20.01.98), i dati relativi al personale della società sono forzatamente quelli riportati nel verbale di fondazione del 17 ottobre 1997.

(…). Infine, risulta dalle indicazioni del Comune di Brusio che l'assicurato è domiciliato in questa località dal 01.11.97, che ne è soggetto fiscale e che ha presentato la regolare denuncia dei redditi (doc. n° _).

(…). In considerazione di quanto precede è da ritenere che l'assicurato soggiorni a Chiavenna in modo del tutto occasionale, che non abbia più alcun domicilio in Ticino, anche se rimangono le relazioni d'affari, e che il suo domicilio reale ed effettivo sia nel comune grigionese di Brusio" (XVI).

                               1.9.   In data 10 aprile 2000, l'insorgente ha avuto modo di replicare alle considerazioni sviluppate dalla __________, facendo valere, in particolare, quanto segue:

"  Come affermato nel rapporto stabilito dal signor __________ (allegato _) risulta che __________ è presente comunque sempre nei fine settimana. Ora, il signor __________ è attivo nel settore pubblicità.

Sia il precedente datore di lavoro, e cioè la __________ di __________, che l'attuale datore di lavoro e cioè la __________ con succursale a __________, erano società che si occupavano di garantire il supporto necessario alla numerosa clientela, mettendo a disposizione qualsiasi strumento pubblicitario, cartellonistica, gonfiabili, mailing e altro.

Ora, è palese che una simile attività non può essere svolta a Brusio, simpatico comune grigionese che comunque non può garantire nemmeno una potenzialità di lavoro minima nel campo della pubblicità.

__________ dunque aveva ed ha sempre avuto la propria attività concentrata nel Canton Ticino, dove è comunque conosciuto e ha numerosi clienti, e in Italia nella vicina Valtellina.

Un fatto è quindi certo, __________ non ha sicuramente un suo domicilio materialmente valido a Brusio. Egli non lavora a Brusio, e trascorre i propri fine settimana ed il tempo libero a Chiavenna, comune nel quale ha una propria residenza.

Il fatto che egli trascorra i fine settimana a Chiavenna è chiaramente menzionato negli atti di controparte.

Addirittura egli sta riattando una casa contigua a quella della madre allo scopo di migliorare ed ingrandire la casa nella quale egli intende trascorrere il suo tempo.

In riferimento al Codice Civile Italiano ed in particolare all'art. 43 non fa che ulteriormente corroborare le tesi ricorsuali.

In effetti, l'art. 43 del Codice Civile Italiano stabilisce che la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Ora, se come la controparte ammette, __________ ha la dimora abituale a Chiavenna, mentre lavora ed ha la sede principale dei suoi affari a Chiasso e comunque in Ticino, come già ampiamente provato, è palese che il suo domicilio non può essere a Brusio.

D'altro canto, comunque, nella fattispecie va applicato, per quel che attiene la determinazione del domicilio, il diritto svizzero e non quello italiano.

Dagli accertamenti precedenti risulta comunque, ancora una volta, la perfetta applicabilità del cpv. 2 dell'art. 107 LAINF, il quale stabilisce che in caso di domicilio all'estero dell'interessato è competente il Tribunale del Cantone dell'ultimo domicilio svizzero e/o quello del Cantone di domicilio dell'ultimo datore di lavoro svizzero, e cioè il Canton Ticino.

D'altro canto, l'accanimento della controparte per tentare di sottrarre alla giurisprudenza di codesto lodevole Tribunale la fattispecie, lascia chiaramente trasparire il timore di una sentenza nel merito.

Quando ci si deve unicamente basare su motivi prettamente formali, di competenza giurisdizionale per tentare di evitare il confronto dibattimentale, allora vuole dire palesemente che si pensa di avere torto in caso di giudizio.

(…)

Dall'analisi del documento _ e cioè dalla dichiarazione del Municipio del Comune di Viganello, si evince inoltre che il signor __________ è partito per il Comune di Campascio (Brusio) c/o Rist. __________. Ora, è perlomeno curioso che una persona abbia domicilio in un ristorante, tanto più che egli non risulta essere gerente o dipendente dello stesso. Se davvero si vuole costruire un domicilio materialmente valido e riconoscibile, si deve almeno far capo ad un'abitazione fissa e privata.

Palesemente dunque, Brusio, ancora una volta, non può essere considerato il luogo di domicilio del signor __________.

Quel che la __________ si dimentica di evidenziare nel suo allegato, è che la stessa ha inviato in data 25 febbraio 2000 una lettera raccomandata presso il suo domicilio di __________. Lo scopo di tale raccomandata era quello di verificare la qualità di residente a Chiavenna del signor __________. Palesemente, quindi, la __________ ha inviato questa lettera raccomandata speculando sul fatto che la stessa potesse rimanere non ritirata a ulteriore conferma delle sue infondate tesi.

Alla prova dei fatti però, risulta che la lettera è stata regolarmente ritirata e ricevuta dal signor __________, il quale è regolarmente a Chiavenna (doc. _).

Alla luce delle constatazioni sopra effettuate emerge chiaramente la fondatezza e la perfetta legittimità del domicilio del signor __________ a Chiavenna."

                             1.10.   Il 21 aprile 2000, lo scrivente Tribunale ha, nuovamente, preso contatto con il Comune di Brusio, allo scopo di sapere se __________ vive in un'abitazione di sua proprietà oppure soltanto in locazione, se vi abita con la propria famiglia oppure solo e, da ultimo, il tempo approssimativo durante il quale egli dimora a Campascio-Zalende (XX).

                                         La risposta del Comune di Brusio, Ufficio controllo abitanti, data del 25 aprile 2000 (XXI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D. C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Sempre in ordine, questa Corte non può esimersi dal chinarsi sull'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla __________ in sede di risposta di causa 28 ottobre 1999.

                                         A mente dell'assicuratore LAINF convenuto, __________ avrebbe il proprio domicilio presso il Comune di Brusio (Cantone dei Grigioni), ragione per cui competente, in forza dell'art. 107 cpv. 2 prima frase LAINF, dovrebbe essere il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dei Grigioni.

                                         La tesi difesa dalla Vaudoise è fermamente avversata dall'assicurato, secondo cui egli sarebbe, invece, domiciliato nel Comune di Chiavenna, quindi all'estero, donde l'applicabilità dell'art. 107 cpv. 2 seconda frase LAINF.

                               2.3.   Giusta l'art. 107 cpv. 1 LAINF, i Cantoni designano i tribunali delle assicurazioni per giudicare le contestazioni secondo l'art. 106.

                                         Il cpv. 2 regola, da parte sua, la questione della competenza in ragione del territorio, prevedendo che è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell'interessato. Se questi è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio in Svizzera o quello del Cantone di domicilio dell'ultimo datore di lavoro svizzero; in difetto di ambedue questi domicili, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'assicuratore.

                                         La nozione di domicilio è identica a quella in vigore nell'ambito del diritto privato (artt. 23ss. CCS; cfr. DTF 97 II a, consid. 3 e riferimenti ivi citati, 99 V 106 consid. 2 a 4; RCC 1974 p. 193, 1978 p. 58 consid. 1, 1990 p. 260 consid. 3a).

                                         Giusta l’art. 23 cpv. 1 CCS, il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

                                         Perchè possa crearsi domicilio ai sensi di questa disposizione, occorre, di principio, che siano realizzate cumulativamente due condizioni: la prima, oggettiva, di residenza effettiva in un determinato luogo e, la seconda, soggettiva, dell’intenzione di stabilirvisi durevolmente (DTF 97 I 3 consid. 3, 92 I 218; Bucher, Berner Kommentar zum ZGB, ad art. 23 n. 3s; Grossen, Das Recht der Einzelpersonen, in Schweizerisches Privatrecht, Vol. II, p. 286s.).

                                         Vi è residenza ai sensi dell’art. 23 CCS quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da fare apparire detto luogo come il centro delle sue relazioni interpersonali.

                                         La continuità della residenza non è un elemento costitutivo della nozione di domicilio. Il domicilio in un luogo può perdurare anche quando la dimora in tale luogo è interrotta per qualche tempo, a patto che la volontà di conservare il luogo di residenza attuale quale centro della sua esistenza risulti da certi rapporti con esso (DTF 41 III 51).

                                         L’intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall’insieme delle circostanze - rapporti familiari e interpersonali, situazione abitativa (cfr. Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 3a ed., pag. 107) - e dev’essere riconoscibile per i terzi.

                                         Secondo il TF, di regola, il centro dell’esistenza di una persona si trova là dove sono i suoi interessi personali e familiari, vale a dire dove vive la sua famiglia (DTF 88 III 135).

                                         Per contro, il luogo in cui sono depositati i documenti di identità, dove vengono pagate le tasse e dove vengono esercitati i diritti politici (DTF 97 II 6, 102 IV 164, 90 I 28) possono unicamente avere valore di indizio: tali circostanze non sono, di per sé, determinanti.

                                         Va, peraltro, rilevato che non è necessario che la persona abbia l’intenzione di rimanere per sempre o per un tempo indeterminato in quel luogo: è sufficiente che egli si proponga di fare di questo luogo il centro della sua esistenza, delle sue relazioni personali e professionali, in modo da dare al soggiorno una certa stabilità (DTF 41 II 51, 85 II 322).

                               2.4.   In concreto, dalle tavole processuali si evince che __________ è formalmente domiciliato a Campascio-Zalende (Brusio) già a decorrere dal novembre 1997 (cfr. VIII), proveniente dal Comune di Viganello (cfr. XVI, doc. _).

                                         Sembrerebbe che, inizialmente, egli avesse il proprio recapito presso un esercizio pubblico del luogo, per la precisione il ristorante __________ (cfr. XVI, doc. _). Da informazioni assunte presso l'Ufficio controllo abitanti del Comune di Brusio, è risultato che __________ abita ora in locazione in un appartamento. È emerso, inoltre, che a Campascio-Zalende vivono pure la moglie, __________, e la figlia, __________, entrambe di nazionalità italiana, le quali beneficiano di un permesso di dimora annuale di tipo "B". Il succitato Ufficio comunale ha, altresì, attestato che la famiglia __________ abita durante la settimana a Campascio-Zalende (cfr. XXI). L'insorgente risulta, infine, essere soggetto fiscale del Comune di Brusio (cfr. XVI, doc. _).

                                         L'insorgente si trova alle dipendenze, in qualità di direttore, della succursale di Chiasso della ditta __________, con sede a __________ (USA - cfr. estratto del Registro di commercio di Mendrisio), ditta attiva nel campo pubblicitario.

                                         Nel corso del mese di febbraio 2000, il ricorrente ha prodotto - allo scopo di avvalorare la tesi secondo cui il suo domicilio si troverebbe, in realtà, all'estero - un certificato di residenza, datato 8 febbraio 2000, del Comune di Chiavenna (Italia), da cui risulta che egli è ivi residente già a partire dal 1° giugno 1971 (cfr. XII, doc. _).

                                         In data 24 febbraio 2000, un ispettore della __________ si è recato presso il Comune di Chiavenna, frazione di San Carlo, per un esame dei luoghi. Questo il contenuto del relativo suo rapporto:

"  Mi sono recato a Chiavenna il 23 febbraio 2000 per verificare l'esistenza di una residenza effettiva del Sig. __________. Lo stabile portante il numero civico __________ della frazione di __________ era al momento disabitato. Nessuna indicazione di nome sulla suoneria, mentre la bucalettere serve anche la casa vicina che, secondo le informazioni raccolte, è abitata dalla madre dell'assicurato. Da rilevare che il nome della madre è ben evidente e questo al contrario di quello del figlio dove è praticamente leggibile solo il nome di battesimo. Mi riferisco per maggiori dettagli alle foto scattate e che costituiranno parte integrante del presente rapporto non appena saranno state sviluppate. Sempre secondo le indicazioni fornitemi da una anziana signora della zona, il Sig. __________ sarebbe presente solo saltuariamente e in particolare nei fine settimana.

Rilevo comunque che il Comune di Chiavenna ha certificato una residenza e non un domicilio e che per la legge italiana (art. 43 del CC) è quest'ultimo a costituire il "luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi".

Accertamenti effettuati alle ore 15.00" (XVI, doc. _).

                                         Tutto ben considerato - rammentato che il TCA apprezza i fatti secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (RCC 1986 p. 202 consid. 2c, 1984 p. 468 consid. 3b, 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 320) - questa Corte è del parere che il domicilio di __________ si trovi nel Comune di Brusio (Campascio-Zalende), quindi nel Cantone dei Grigioni.

                                         L'istruttoria di causa ha, in primo luogo, permesso d'appurare che l'assicurato è formalmente domiciliato nel Comune di Brusio (Campascio-Zalende - cfr. VIII). In secondo luogo, va considerato che nel succitato Comune il ricorrente ha preso in locazione un appartamento, dove vive unitamente alla moglie ed alla figlioletta __________, le quali, di nazionalità italiana, beneficiano di un permesso di dimora annuale. L'Ufficio controllo abitanti ha espressamente attestato che la famiglia _______ risiede durante la settimana a Campascio-Zalende (cfr. XXI). Sempre in questo Comune, __________ ha il proprio domicilio fiscale (cfr. XVI, doc. _).

                                         Il TCA non ignora, beninteso, il fatto che il posto di lavoro dell'insorgente si trova a Chiasso, stando almeno all'estratto del Registro di commercio di Mendrisio (cfr. XII, doc. _) e che sembrerebbe, quindi, sussistere una divergenza fra il centro delle relazioni personali dell'assicurato - Campascio-Zalende, secondo quanto poc'anzi indicato - ed il centro delle sue relazioni professionali, Chiasso appunto. Ciò nondimeno, in casi del genere, dottrina e giurisprudenza insegnano che determinante è il luogo con il quale l'interessato intrattiene le relazioni più strette. Si tratterà, il più sovente, del centro delle sue relazioni personali (DTF 81 II 319, 96 II 161). Il commerciante, l'industriale, il viaggiatore sono, in genere, domiciliati nel luogo dove risiede la loro famiglia e non nel luogo dove lavorano (cfr. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berna 1986, p. 96). Del resto, si osserva come l'insorgente stesso non abbia mai preteso che il suo attuale domicilio si troverebbe nel Canton Ticino.

                                         D'altro canto, la tesi secondo cui l'insorgente sarebbe domiciliato nel Comune di Chiavenna, non può essere fatta propria dallo scrivente Tribunale, e ciò poiché essa non trova alcun riscontro negli atti all'inserto.

                                         Vero è che il Comune di Chiavenna ha certificato che __________ è un proprio residente a contare dal 1° giugno 1971 (cfr. XII, doc. _), tuttavia, ciò non è, ovviamente, ancora sufficiente per poter riconoscere l'esistenza di un domicilio ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CCS.

                                         Dagli accertamenti esperiti dall'assicuratore LAINF convenuto, è emerso, segnatamente, che l'assicurato possiede sì un'abitazione contigua a quella in cui vive la madre, ma che vi soggiorna solamente saltuariamente, soprattutto durante i fine settimana. Contrariamente a quanto affermato in sede d'osservazioni 10 aprile 2000, dal rapporto 24 febbraio 2000 dell'ispettore della __________, non risulta affatto che l'assicurato sarebbe sempre presente a Chiavenna nei fine settimana (cfr. XVIII, p. 2), anzi …

                                         Secondo il TCA, la casa di Chiavenna deve essere vista, quindi, come una mera abitazione secondaria, ciò che è, del resto, corroborato da tutta una serie di circostanze significative (il fatto che sul campanello di casa non figuri alcuna indicazione, il fatto che sulla bucalettere il nome dell'assicurato appaia parzialmente cancellato, ecc.).

                                         Sempre con il proprio allegato 10 aprile 2000 (cfr. XVIII, p. 5), __________ ha affermato d'aver personalmente ricevuto la raccomandata speditagli dalla __________ in data 25 febbraio 2000 (cfr. XVI, doc. _). Ciò non corrisponde manifestamente al vero! Dalla ricevuta di ritorno risulta, infatti, che la suddetta lettera è stata ricevuta da tale __________, verosimilmente la madre dell'assicurato (cfr. XVI, doc. _).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é irricevibile.

Gli atti di causa sono trasmessi, per competenza, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone dei Grigioni, Coira.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

35.1999.100 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.05.2000 35.1999.100 — Swissrulings