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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.11.2020 34.2020.19

November 18, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,734 words·~9 min·4

Summary

Mancato versamento dei contribuiti previdenziali all'istituto di previdenza (IP) da parte del datore di lavoro (DL). Accoglimento della petizione dell'IP con condanna del DL al versamento. Al TCA non compete la decisione circa eventuali dilazioni o pagamenti rateali del debito contributivo

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 34.2020.19   rg/sc

Lugano 18 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sulla petizione del 30 giugno 2020 di

AT 1  rappr. da:   RA 1   

contro  

CV 1       in materia di contributi della previdenza professionale

visto

la petizione in oggetto con cui l’istituto di previdenza chiede la condanna della CV 1 al pagamento, a titolo di contributi della previdenza professionale e spese, di fr. 167'020.90 con interessi al 6% dal 31 maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr. 288'456.80 e dal 28 aprile su fr. 167'020.90, nonché di fr. 1'250 “per il rigetto dell’oppo-sizione e per la proposizione dell’azione” con interessi al 6% dalla data di “proposizio-ne dell’azione” e fr. 203.30 per “spese d’esecuzione”, postulando anche il rigetto del-l'opposizione al PE no. __________ dell'UE di __________;

la risposta della società convenuta che – dopo aver brevemente illustrato la difficile si-tuazione finanziaria con cui ha dovuto confrontarsi sino a fine 2019 dopo di che ha potuto gradualmente iniziare a far fronte alla propria situazione debitoria – ha illustrato, producendo la relativa documentazione, le trattative e il relativo scambio epistolare con l’istituto di previdenza (rispettivamente con il suo legale) al fine di ottenere la concessione di pagamento rateale del debito contributivo, sostenendo come le richieste da essa formulate in tale senso non siano andate a buone fine e come inoltre solo con la presente procedura giudiziaria sarebbe stata prodotta la (già richiesta) documentazione relativa alla situazione debitoria. Rileva inoltre di aver già provveduto al versamento a favore dell’attrice di fr. 130'000 nell’aprile 2020 e di fr. 5'020 in data 26 giugno 2020 e postula in conclusione la reiezione della petizione, chiedendo di poter prender visione della documentazione prodotta da controparte dichiarando che “si riconoscerà pertanto debitrice verso la parte attrice per la somma residua reale ed attuale, ovviamente comprensiva degli importi in linea capitale ed interessi”;

la replica con cui l’attrice, preso atto dell’avvenuto pagamento di fr. 5'020 effettuato a fine giugno 2020 e degli ulteriori fr. 10'000 versati nel luglio 2020, riduce la pretesa te-nendo conto dell’accredito di tali due importi, evidenziando per il resto – e per quanto qui interessa – come la società debitrice non abbia sottoscritto l’“accordo di pagamen-to rateale” propostole a metà giugno 2020. Evidenzia nondimeno la sua disponibilità ad eventuali ulteriori accordi per un pagamento dilazionato;

lo scritto 28 agosto 2020 di parte convenuta che nel chiedere una proroga del temine per presentare la duplica, fa nuovamente presente l’intenzione di trovare una soluzio-ne bonale con controparte;

la duplica della società convenuta che, premettendo che “Esiste anzitutto la consapevolezza del nostro debito nei confronti della società AT 1, così come esiste la volontà di azzerare tale debito”, ribadisce come a causa delle difficoltà finanziarie il pagamento possa avvenire unicamente tramite versamenti rateali e solleva per il resto i medesimi argomenti esposti nel precedente suo allegato scritto, postulando nuovamente che venga respinta la petizione, che non venga rigettata l’opposizione e che venga “accolta la nostra proposta di suddivisione in rate di importo pari a fr. 10'000 franchi mensili fino ad estinzione del debito ad oggi residuo”;

considerato che

la presente lite può essere decisa nella composizione di un giudice unico ai sensi degli artt. 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 Lptca;

la pretesa attorea in quanto tale non viene contestata, parte convenuta – anche dopo la produzione dei doc. A/1-47 di controparte, atti consultabili dalle parti in ogni momento giusta l’art. 10 Lptca – essendosi limitata ad evocare con insistenza asserite problematiche in relazione al mancato accordo per un pagamento dilazionato del debi-to e non avendo segnatamente sollevato la benché minima censura in punto ad eventuali errori di quantificazione del credito contributivo da parte dell’istituto di previdenza e non avendo allegato né tantomeno reso verosimile l’esistenza di circostanze che permettano di ritenere non comprovata la pretesa attorea. Al proposito giova ricordare che nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i moti-vi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS/RSAS 2003 p. 500, SZS/RSAS 2001 p. 562);

dal fascicolo emerge in ogni caso che in effetti tanto l’esistenza quanto l’ammontare del credito contributivo (con interessi) e delle spese – eccezion fatta per l’importo di fr. 202.30 (cfr. infra) – posti in giudizio risultano sufficientemente provati per tabulas, tengono conto dei salari erogati e delle mutazioni intervenute, non sono state fatte og-getto nelle more della presente procedura di alcuna valida contestazione e trovano fondamento nella disciplina legale e regolamentare applicabile (cfr. artt. 11, 60 e 66 LPP; cfr. Contratto d’affiliazione [doc. A/4], Condizioni generali [doc. A/7], Regolamen-to di previdenza [doc. A/6], Regolamento delle spese [sub doc. A/7]; cfr. DTF 117 II 258 per le spese). Segnatamente le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di previdenza ed anche dal piano di previdenza (doc. 8 e 9) cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi in base al salario assicurato. Inoltre, le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto d’adesione (in caso avvenuta con effetto al 31 marzo 2019), al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritarda-to dei contributi (art. 2.3);

pure la richiesta di interessi moratori al 6% deve essere accolta, nel caso in esame le summenzionate Condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo espressamente un in-teresse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente in mora. Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, infatti, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89).

L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza (nella fattispecie dall’art. 2.3 delle Condizioni generali), in caso contrario si applica il tasso di cui all’art. 104 CO (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl/Geckeler Hunziker, Kommentar BVG und FZG, 2019, ad art. 66, n. 37, p. 1442);

disattesa deve per contro essere, come accennato, la richiesta di rimborso dell’importo di fr. 203.30 versato quale anticipo all’UE di __________. Tale spesa segue infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007);

la pretesa attorea va nel caso concreto cifrata (come da estratti conto sub doc. A/10 e A/43) tenendo anche conto dei versamenti nel frattempo effettuati e comprovati da parte convenuta (fr. 5’020 e fr. 10'000), ritenuto che nel caso in cui l’asserito ma non dimostrato versamento pendente lite di un ulteriore importo di fr. 15'000 (cfr. duplica) fosse effettivamente avvenuto, di tale circostanza dovrà essere tenuto conto in sede d’incasso da parte dell’istituto previdenziale attore;

stante quanto sopra, ricordato come per giurisprudenza la decisione in merito all’eventuale concessione di pagamenti rateali, dilazioni o condoni a favore del datore di lavoro debitore dei contributi non compete al Tribunale (la LPP, il contratto d’affiliazione e i regolamenti applicabili al caso di specie e suscettibili quindi d’esame giudiziale, non contengono disposizione alcuna a tale riguardo) ma spetta esclusivamente all’en-te previdenziale attore, la petizione in oggetto deve essere parzialmente accolta con consecutivo rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di __________ (art. 79 e 80 LEF; DTF 121 V 109, 119 V 329, 107 III 60; Adler in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss, 251ss);

la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico tra cui gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; art. 68 cpv. 3 LTF);

richiamati l’art. 73 LPP e la Lptca;

per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi:

      §    La convenuta è condannata a versare all’attrice fr. 152'000.90 con interessi al 6% dal 31 maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr. 288'456.80 e dal 28 aprile al 26 giugno 2020 su fr. 167'020.90, dal 27 giugno 2020 al 29 luglio 2020 su fr. 162'000.90 e dal 30 luglio 2020 su fr. 152'000.20, nonché di fr. 1'250 con interessi al 6% dal 30 giugno 2020.

                                         §§ È rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________ del 9 luglio 2019 per fr. 152'000.90 con interessi al 6% dal 31 maggio 2019 al 27 aprile 2020 su fr. 288'456.80, dal 28 aprile al 26 giugno 2020 su fr. 167'020.90, dal 27 giugno 2020 al 29 luglio 2020 su fr. 162'000.90 e dal 30 luglio 2020 su fr. 152'000.20.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.          

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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