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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.02.2020 34.2019.8

February 24, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,590 words·~28 min·3

Summary

Richiesta di rendita d'invalidità LPP del 100% respinta in quanto manca il nesso materiale tra l'affezione somatica assicurata (per la quale l'assicurato riceve una rendita d'invalidità parziale del secondo pilastro) e la patologia psichica subentrata dopo la cessazione del rapporto lavorativo

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 34.2019.8   BS/sc

Lugano 24 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 14 marzo 2019 di

AT 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

CV 1      in materia di previdenza professionale  

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   AT 1, classe 1962, a seguito del rapporto di lavoro con la ditta __________, iniziato il 1° luglio 2009, è stato assicurato presso la CV 1 (in seguito: Fondazione) quale assicuratore previdenziale del suo datore di lavoro (doc. 2). Dal 1° marzo 2014 egli è stato assicurato, sempre con la Fondazione, per l’attività svolta presso la __________ in qualità di piastrellista (doc. 3), il cui rapporto di lavoro è terminato il 31 dicembre 2014, così come risulta dalla notifica d’incapacità lavorativa controfirmata dal dipendente stesso (doc. 5).

                               1.2.   Con decisioni del 4 luglio 2018, precedute dal progetto di decisione 23 febbraio 2018, emesse a seguito della STCA di rinvio 32.2016.134 del 20 gennaio 2017 e dopo espletamento della perizia pluridisciplinare __________ del 14 settembre 2017 (doc. O), l’Ufficio AI ha posto AT 1 al beneficio di un quarto di rendita (grado d’invalidità del 45%) dal 1° dicembre 2016, aumentata a rendita intera (per un grado d’incapacità al guadagno del 100%) dal 1° marzo 2017. Dal 1° novembre 2017 il grado d’invalidità è stato ridotto dal 100% al 79%, con continuazione dell’erogazione della rendita intera (doc. T).

                               1.3.   Con scritto 18 giugno 2018 __________, assicuratore gerente della Fondazione (in seguito: __________), preso atto del progetto di decisione dell’AI del 23 febbraio 2018, ha riconosciuto una prestazione d’invalidità del 45%, poiché “dallo scioglimento del rapporto di lavoro con la __________ in data 31 dicembre 2014, per la parte relativa all’invalidità lei è assicurato presso di noi soltanto nella misura del 45%”. Non è stato invece riconosciuto l’aumento del grado d’invalidità subentrato il 1° marzo 2017 poiché “dovuto a una nuova malattia”. La Fondazione ha concluso che “naturalmente continueremo a versare le prestazioni per un grado d’invalidità del 45%” (doc. L = doc. 6).

                                         Con scritti del 1° ottobre 2018 AT 1, per il tramite del suo legale, facendo riferimento alla lettera 27 settembre 2019 della dr.ssa __________, psichiatra curante, sostiene invece che le affezioni psichiatriche sono una diretta conseguenza della patologia lombare assicurata, motivo per cui ha chiesto l’aumento della rendita LPP al 100% (doc. R).

                                         Con lettera del 13 febbraio 2019 __________ ha risposto:

" (…) In casu dalla documentazione dell’UAI, ed in particolare dalla perizia pluridisciplinare del 14 settembre 2017, si evince che l’assicurato ha presentato un’incapacità di lavoro a partire del 27 novembre 2014 dovuta unicamente a una patologia reumatologica e che una malattia psichica è stata diagnosticata per la prima volta il 28 ottobre 2016, cioè quasi due anni dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza, compresa la prolunga della copertura di cui all’art. 10 cpv. 3 LPP. Inoltre risulta dalla documentazione dell’UAI che l’affezione psichica è chiaramente responsabile dell’aumento del grado d’invalidità a partire dal 1° marzo 2017. (…)” (doc. D)

                                         Di conseguenza, confermando lo scritto 28 giugno 2018, __________ ha ribadito di riconoscere una prestazione d’invalidità del 45%.

                               1.4.   Con la presente petizioneAT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto la condanna della Fondazione a versargli una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 2017.

                                         Facendo innanzitutto presente come la fine del rapporto lavorativo al 31 gennaio 2014 con la __________ sia stato da lui contestato (cfr. doc. CC, DD, II) e che ha ricevuto indennità di perdita di guadagno sino al 22 marzo 2017 a seguito dell’infortunio alla schiena occorsogli il 27 novembre 2014 (cfr. al riguardo STCA 36.2015.60), l’attore ritiene che l’aumento dell’invalidità sia dovuto alla patologia psichiatrica la cui incapacità lavorativa esisteva in modo rilevante prima della cessazione del rapporto previdenziale.

                               1.5.   Con la risposta di causa la Fondazione ha chiesto l’accoglimento della petizione nel senso di riconoscere una prestazione d’invalidità del 45% dal 1° dicembre 2016 unicamente per le affezioni somatiche. Ritiene infatti che l’affezione extra-somatica sia insorta dopo l’uscita dalla Fondazione, motivo per cui non deve rispondere dell’aumento del grado d’invalidità.

                               1.6.   Il 7 novembre 2019 l’attore ha trasmesso al TCA copia della comunicazione del 5 novembre 2019 dell’Ufficio AI che conferma la corrente rendita (X).

                               1.7.   L’11 e il 25 novembre 2019 il TCA ha chiesto alla convenuta quando è terminato il rapporto assicurativo previdenziale con l’attore e di produrre la documentazione relativa alla prestazione di libero passaggio (parte attiva), ricevendo risposta il 22 novembre 2019 e 6 dicembre 2019 (X-XIII).

                                         Richiesto da questo Tribunale, con lettera del 12 dicembre 2019 l’attore ha preso posizione in merito al succitato accertamento (XVII). Il 20 dicembre 2019 la Fondazione ha inoltrato delle osservazioni (XX).

                               1.8.   Il 17 dicembre 2019 questa Corte ha chiesto all’attore alcune informazioni riguardo al suo rapporto lavorativo con la __________ (XVIII). Il 23 dicembre 2019 l’attore ha risposto (XXI) ed il 10 gennaio 2020 la Fondazione ha prodotto delle osservazioni (XXV).

                               1.9.   Infine, il TCA ha richiamato dalla Cassa __________ l’estratto conto individuale AVS (XXIII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

                                         Oggetto del contendere è sapere se la Fondazione convenuta deve versare all’attore, da ultimo alle dipendenze di una società con sede in Ticino (e meglio la __________) e affiliata alla convenuta medesima, una prestazione d’invalidità dal 1° marzo 2017.

                                         Siccome il luogo in cui l’attore è stata assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

                               2.2.   L’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:

a)    nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità;

b)    in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

c)    diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.

                                         Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 pag. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti.

                               2.3.   L’art. 26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).

                                         Per l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al lavoro almeno al 40% in media.

                                         Per l’art. 24 cpv. 1 LPP infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.

                                         Nell’ambito della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735, pag. 273; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, art. 24 n. 23, pag. 108).

                                         Nel caso in esame, l’art. 18 cpv. 1 del Regolamento della Fondazione (edizione 2014) definisce l’invalidità ai sensi dell’AI o “se è oggettivamente constatabile che la persona assicurata è completamente o parzialmente inabile ad esercitare la sua professione o un’altra attività lucrativa conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità”.

                                        L’art. 18 cpv. 2 del Regolamento fra l’altro prevede che se la persona assicurata è parzialmente invalida, l’ammontare delle prestazioni d’invalidità viene determinato in base al grado d’invalidità AI. Più precisamente: un grado d’invalidità AI inferiore al 25% non dà diritto a prestazioni; un grado d’invalidità AI tra il 25% ed il 59% dà diritto alle prestazioni in proporzione al grado d’invalidità; un grado d’invalidità AI tra il 60% al 69% conferisce diritto a una prestazione del 75% e con un grado d’invalidità AI dal 70% dà diritto ad una prestazione del 100%.

                               2.4.   Nella fattispecie concreta, come accennato al consid. 1.2, con decisioni del 4 luglio 2018 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’attore il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità del 45%) dal 1° dicembre 2016 e ad una rendita intera dal 1° marzo 2017 (inizialmente per un grado d’incapacità al guadagno del 100% e dal 1° novembre 2017 per un grado d’invalidità del 79%) (doc. T).

                                         Va qui fatto presente che, conformemente alla giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di principio (per le eccezioni, segnatamente qualora le conclusioni dell’assicurazione invalidità appaiono di primo acchito insostenibili cfr. DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1) vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c; SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG nr. 15 consid. 3c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64). 

                                         Sulla base delle decisioni dell’Ufficio AI, la Fondazione ha riconosciuto e versato all’attore una prestazione d’invalidità del 45% per motivi somatici, con effetto dal 1° dicembre 2016 (cfr. in tal senso il doc L citato al consid. 1.3: “...naturalmente continueremo a versare le prestazioni per un grado d’invalidità del 45%” e la risposta di causa punto no. 19: “… la convenuta ha riconosciuto favorevolmente il suo obbligo di versare le prestazioni per un grado d’invalidità del 45% a partire dal 1° dicembre 2016”).

                                         Con la presente petizione l’attore chiede il riconoscimento del diritto ad una rendita intera per motivi psichiatrici, con effetto dal 1° marzo 2017. Ritiene che già al momento dell’uscita dal fondo previdenziale egli presentava un’incapacità lavorativa almeno del 20% di origine extra-somatica che ha portato all’attuale aumento del grado d’invalidità in ambito AI.

                                         La Fondazione si oppone invece alla domanda poiché non sussiste a suo dire un nesso materiale tra l’affezione psichiatrica (sorta in un periodo in cui l’attore non era più assicurato) e l’attuale aumento dell’invalidità riconosciuta dall’AI. La convenuta fa infatti risalire l’inizio di tale incapacità lavorativa al 28 ottobre 2016, giorno in cui è stata la prima volta diagnosticata una patologia psichiatrica.

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120, dove è precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

                                         Affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (SZS 2002 pag. 156; DTF 138 V 419 consid. 6.2, 130 V 275 consid. 4., 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, pag. 210).

                                         Quindi, ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 pag. 361).

                                         Secondo la giurisprudenza, può esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici. Necessaria, ma non sufficiente condizione, è che il danno alla salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia (Vetter-Schreiber, op.cit., art. 23 n. 34, pagg. 94-95 con riferimenti a STF B 46/06 del 29 gennaio 2007 consid. 3.3 e STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 4.2; cfr. anche STF 9C_597/2008 del 3 dicembre 2008 consid. 2.2.2 con riferimenti; cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Kommentar BVG und FZG, 2019, art. 23 n. 28, pag. 360). 

                                         Tuttavia, nel caso in cui le affezioni somatiche e psichiche possono essere chiaramente distinte, non vi è un nesso materiale se durante il rapporto di previdenza la diminuzione della capacità lavorativa non era dovuta a motivi psichici che hanno finalmente condotto all’invalidità, ma a degli elementi somatici non invalidanti (Hürzeler, op. cit., art. 23, n. 28, pag. 360 con riferimento a STF B37/06 del 22 settembre 2006 consid. 3.3 e 9C_370/2016 del 12 settembre 2016 consid. 3). Non vi è parimenti una connessione materiale tra una sintomatologia somatica e somatoforme e la susseguente depressione, manifestatasi in modo rilevante dopo il rapporto previdenziale (Vetter-Schreiber, op. cit., art. 23 n. 34, pag. 95 con riferimento a STF B 73/05 del 3 maggio 2006; riportata anche da Hürzeler, op. cit. art. 23 n. 28, pag. 361).

                                         Da ultimo va anche detto che se l’invalidità che dà luogo a una rendita è da ricondurre a diverse affezioni alla salute, di cui però solo una ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato durante la copertura previdenziale, l’istituto di previdenza deve unicamente rispondere per l’invalidità che risulta da quest’ultima. Per la parte dell’invalidità che è dovuta a dei disturbi che si sono manifestati in modo tale da dare luogo a prestazioni solo dopo che la persona assicurata ha lasciato l’istituto di previdenza, la connessione materiale necessaria fa infatti difetto (Hürzeler, op. cit., art. 23 n. 28., pag. 361).

                                         Nella sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute (“Die Rechtsprechung ist dahingehend zu verdeutlichen, dass für den Eintritt der Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Art. 23 lit. a BVG die Einbusse an funktionellem Leistungsvermögen im bisherigen Beruf massgeblich ist. Der zeitliche Zusammenhang zur später eingetretenen Invalidität als weitere Voraussetzung für den Anspruch auf Invalidenleistungen der damaligen Vorsorgeeinrichtung beurteilt sich hingegen nach der Arbeitsunfähigkeit resp. Arbeitsfähigkeit in einer der gesundheitlichen Beeinträchtigung angepassten zumutbaren Tätigkeit.” DTF 134 V 20 consid. 5.3).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, secondo il formulario “notifica d’incapacità lavorativa” compilato dall’attore il 21 aprile 2015 risulta che egli ha indicato il 31 dicembre 2014 quale fine del rapporto lavorativo (doc. A), così come si evince anche dalla disdetta 27 novembre 2014 del datore di lavoro (doc. AA, pag. 1). Risulta tuttavia agli atti che il 18 maggio 2015 la __________ ha disdetto con effetto immediato il rapporto lavorativo non essendosi l’attore presentato sul posto di lavoro (sub doc. AA, pag. 2). Il 9 luglio 2015 la __________ ha scritto al suo (ex) dipendente che “sulla base della decisione della spett. __________ del 04.05.2015 e non essendo intervenuti ulteriori motivi per la sua inabilità, la riteniamo abile dal 19.05.2015 al 100%”. Confermando di conseguenza il licenziamento del 27.11.2014, il datore di lavoro ha chiesto la restituzione “di fr. 2’1431 pari a 13 giorni pagati di troppo dal 19 al 31 maggio 2015” (doc. BB). La disdetta è stata contestata il 18 agosto 2015 e l’8 settembre 2015 dall’attore, per il tramite del suo allora legale, che ha sostenuto la stessa nulla poiché inoltrata durante il periodo di malattia (doc. CC). Non risulta che questa vicenda abbia avuto degli strascichi giudiziari (cfr. risposta 23 dicembre 2019 alla domanda no.1 posta dal TCA; XXI).

                                         Tuttavia, a seguito della richiesta d’informazioni del 17 dicembre 2019 da parte di questa Corte, con scritto 23 dicembre 2019 l’attore ha allegato i conteggi salariali relativi al periodo dicembre 2014 - maggio 2015. Egli ha pure allegato il certificato di salario 2015 allestito ai fini fiscali l’8 febbraio 2015 dalla __________ in cui sono attestati salari per fr. 27'190.--, corrispondenti alla somma dei conteggi salariali gennaio - maggio 2015 (cfr. XXI/OO3-7 e OO9). In queste circostanze il rapporto assicurativo previdenziale dell’attore, compreso il mese di proroga della copertura previdenziale di cui all’art. 10 cpv. 3 LPP e l’art. 30 c cpv. 1 del Regolamento (doc. C), sarebbe terminato al più tardi il 30 giugno 2015. Vero che dal certificato previdenziale 2016 allegato al succitato scritto del 23 dicembre 2019 si evince che l’attore era ancora affiliato alla Fondazione (doc. OO2), con la precisazione tuttavia che tale affiliazione riguarda la “parte passiva”. Tale certificato non è pertanto rilevante.

                                         Occorre ora verificare se vi è uno stretto nesso materiale e temporale tra l’incapacità lavorativa sorta durante il periodo di affiliazione ed il successivo aumento del grado d’invalidità per motivi psichiatrici (cfr. consid. 2.5), ciò che giustificherebbe la richiesta dell’attore.

                               2.7.   Nella fattispecie concreta, a seguito della perizia pluridisciplinare __________ del 14 settembre 2017 (doc. O), la cui validità va confermata, l’attore è stato ritenuto totalmente inabile nella sua abituale attività a decorrere dal 27 novembre 2014.

                                         In attività adeguate egli è stato riconosciuto totalmente inabile dal 27 novembre 2014 al 19 novembre 2015 unicamente per motivi reumatologici; inabile al 5% dal 20 novembre 2015 al 27 ottobre 2016 per motivi reumatologici; inabile al 100% dal 28 ottobre 2016 al 2 luglio 2017 a causa della “sindrome depressiva più importante rispetto ad oggi” (cfr. punto no. 9.1.3 della perizia) ed al 70% dal 3 luglio 2017 (data del primo colloquio psichiatrico peritale) solo per motivi psichiatrici (cfr. punto no. 9.1.2 della perizia).

                                         Per quel che concerne il danno alla salute extra-somatico, nel rapporto del 19 luglio 2017 - reso nell’ambito della perizia pluridisciplinare - la dr.ssa med. __________ ha posto le diagnosi di episodio depressivo medio-grave (ICD F32.1-2) e di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD F 45.4) e valutato un’inabilità del 70% in attività adeguate. Riguardo al periodo precedente, la citata specialista in psichiatria e psicoterapia, ha rilevato:

" (…) Rispetto al passato, è la Dr.ssa __________ a identificare per la prima volta un quadro depressivo nel rapporto del 28.10.2016. Il disturbo affettivo, seppure non venga posto un codice secondo un sistema di classificazione nosografica accertato, viene definito severo. Il dato è ribadito nel rapporto del 02.12.2017 e in seguito dalla psichiatra curante Dr.ssa __________.

La collega nel rapporto del 27.02.2017, emette diagnosi di episodio depressivo grave ma cita iniziali miglioramenti, dovuti alla farmacoterapia impostata. Ritiene al momento che questi non si traducano in un aumento della capacità lavorativa, che conferma nulla come già indicato dalla Dr.ssa __________.

Le valutazioni delle colleghe appaiono verosimili e condivisibili. (…)” (sottolineatura del redattore, doc. P pag. 124)

                                         La Fondazione, con riferimento alla perizia __________, ritiene che l’aggravamento dello stato di salute dell’attore, a motivo dell’affezione psichiatrica, sia subentrato solo il 28 ottobre 2016, momento in cui egli non era più assicurato.

                                         L’attore sostiene invece che precedentemente, almeno successivamente all’infortunio del 2014, presentava una rilevante inabilità lavorativa (almeno del 20%) per motivi psichici, affezione che ha portato all’aumento del grado d’incapacità lavorativa rispettivamente d’invalidità qui in discussione

                                         A tal riguardo egli rileva:

" (…) Secondo la convenuta la problematica psichiatrica sarebbe insorta il 28.10.2016, ossia al momento della visita presso la dr.ssa __________, specialista in neurologia: argomentazione errata.

Nella stessa perizia si evidenzia (pag. 27) "Si può presumere che nel 2014 si sia sviluppato un quadro da disadattamento, il quale, visto l'evolversi negativo degli aspetti somatici, sia poi evoluto in un disturbo dell'umore vero e proprio. L'insorgenza di un quadro depressivo così importante è verosimilmente dovuta alla centralità che il ruolo lavorativo ha per il sostegno dell'autostima e dell'identità personale".

Del resto la stessa dr.ssa __________, preso atto delle argomentazioni della convenuta, puntualizza che (doc. H):

"Per quanto riguarda lo stato depressivo, si tratta di diagnosi non di mia competenza. I segni di una severa depressione del tono dell'umore erano comunque già presenti alla mia prima visita del 28.10.2016 (come da me descritto nel rapporto) e sicuramente la loro insorgenza è antecedente rispetto alla mia visita anche perché la depressione è da considerarsi reattiva e in relazione con la problematica lombare (come da diagnosi psichiatrica), che non si è risolta con l'intervento decompressivo lombare. Ricordo che al momento della mia valutazione, il paziente aveva già iniziato sostegno psicologico-psicoterapeutico presso lo studio __________ ed era in attesa di una valutazione psichiatrica per discutere della terapia farmacologica. Da questo si deduce che lo stato depressivo perdurava già da tempo, tanto da giustificare la presa a carico specialistica”.

La specialista aggiunge in seguito, nel suo rapporto 2.12.2016 (doc. N, ultima pagina) che "Dal punto di vista lavorativo non concordo assolutamente con la valutazione della dr.ssa __________ (che ha allestito una perizia 9.5.2016 su incarico AI) che ha stilato la perizia fisiatrica, sia perché essa non prendeva in considerazione le componenti neurologiche della problematica del paziente né la sua situazione psichica (non proponendo neppure accertamenti specialistici in tal senso o esami radiologici di controllo)".

(…) e d'altra parte l'Ufficio AI, nel suo rapporto finale SMR del 18.7.2017, nel valutare il rapporto della dr.ssa __________ conclude che:

"in considerazione dell'attuale dettagliato rapporto dr.ssa __________ si impone rivalutazione peritale in ambito MEDAP con valutazione reumatologica, psichiatrica e neurologica".

Da parte sua, il dr. __________ (doc. FF), che aveva operato l'assicurato nell'agosto 2015, in merito all'eventualità della rimozione delle viti e/o della necessità di un nuovo intervento chirurgico accenna ai problemi dell'assicurato per i dolori "prima dell'intervento morivo dai dolori e pensavo d'ammazzarmi, piangevo e mi picchiavo".

Circostanza ribadita anche in occasione della visita peritale del 15.04.2015 pressò il dr. __________, incaricato dalla __________ assicurazioni, in cui si riscontra

"Il paziente riferisce di soffrire per dolori lombari cronici fin dall'inizio del 2013. Avrebbe sempre sofferto in silenzio per la paura di perdere il lavoro".

Il dottor __________ invero all'epoca nutriva non pochi dubbi sull'attendibilità delle lamentele dell'assicurato.

Di ben altro parere invece i periti __________, che, riguardo alle lamentele dell'assicurato sul proprio stato di salute, non hanno dubbi:

"Non emergono elementi che facciano dubitare dell'attendibilità" (Perizia dr.ssa __________, pag. 4 in basso)

"Non si ravvisano elementi che facciano dubitare dell'attendibilità dell'assicurato" (Perizia dr.ssa __________, pag. 9 in basso)

"Dal lato psichiatrico non si ravvisano elementi che facciano dubitare dell'attendibilità dell'A” (perizia SAM 10.1).

Prove: documenti, richiamo incarto AI dell'assicurato. (…)” (doc. I pto 6)

                                         Orbene, secondo questo TCA da quanto rilevato nel citato passaggio della dr.ssa __________, sottolineato dall’attore e preso dal rapporto 29 gennaio 2019 (doc. H), non si può dedurre che anteriormente al 28 ottobre 2016 l’attore presentasse un’incapacità lavorativa a causa dei disturbi depressivi in relazione alla sua problematica lombare. Si tratta di una valutazione resa dopo oltre un anno dal rapporto 28 ottobre 2016 (doc. N). Certo, la neurologa rileva che al momento della valutazione 28 ottobre 2018 l’attore aveva iniziato un sostengo psicologico-psicoterapeutico ed era in attesa di una valutazione psichiatrica. Tuttavia, da una parte va rilevato che il sostegno psicologico, oltre a quello psichiatrico, è iniziato nel mese di ottobre 2016, così come risulta dal rapporto 27 febbraio 2017 della dr. ssa __________ (doc. M), dall’altra dagli atti non risulta che sia stata certificata un’inabilità lavorativa per motivi extra-somatici.

                                         A tal riguardo va ricordato che, secondo giurisprudenza, una riduzione della capacità lavorativa deve essere comprovata da certificazioni rilasciati in tempo reale e che un’incapacità lavorativa medico-teorica costatata solamente anni dopo con effetto retroattivo non è sufficiente (cfr. STF 9 C_210/2018 del 29 agosto 2018 consid. 2.2: “Korrekt ist schliesslich auch, dass der Nachweis einer berufsvorsorgerechtlich relevanten Einbusse an funktionellem Leistungsvermögen grundsätzlich durch echtzeitliche ärztliche Atteste zu erbringen ist. Nachträgliche Annahmen und spekulative Überlegungen, wie etwa eine erst nach Jahren rückwirkend festgelegte medizinisch-theoretische Arbeitsunfähigkeit, reichen nicht aus (vgl. statt vieler Urteile 9C_96/2008 vom 11. Juni 2008 E. 2.2, 9C_368/2008 vom 11. September 2008 E. 2 Abs. 2; ausserdem Urteil 9C_52/2018 vom 21. Juni 2018 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen).              

                                         Nel succitato rapporto 27 febbraio 2017 la dr.ssa __________, dello studio __________, precisa che “il paziente è seguito presso il nostro studio dal mese di ottobre 2016, con presa a carico psichiatrica (dr.ssa __________) e psicoterapeutica (psicologa sig. __________) per una sintomatologia depressiva grave con importante componente dolorosa somatica sviluppatasi dopo intervento di decompressione e fissazione transpeduncolare da L3 a L5 avvenuto nel mese di agosto 2015 “ (sottolineatura del redattore, doc. M). Ciò non è tuttavia rilevante poiché fa riferimento ad una situazione successiva al 28 ottobre 2016.

                                         Nella lettera 27 settembre 2019 a __________ la stessa psichiatra curante afferma di aver diagnosticato nel marzo 2017 “un episodio depressivo grave” e che la patologia psichiatrica è “una diretta conseguenza della patologia lombare per la quale il sig. AT 1 presenta un’incapacità lavorativa del 100% dal 27.11.14” (doc. I). Determinante è, come visto, che prima del giugno 2015 non sia sorta una rilevante incapacità lavorativa per motivi psichici.

                                         Nel rapporto 28 febbraio 2019 il medico curante, dr. med. __________, ha fra l’altro evidenziato:

" (…) Da fine 2014 in poi il paziente ha cominciato ad accusare esacerbazioni di dolori lombari con grave limitazione funzionale, in particolare alla deambulazione attività anche banali, accusando nel contempo oltre ad una sofferenza fisica un disagio e sofferenza neuropsicologica reattiva, con decadimento dello stato psichico.

Come ben si sa il dolore cronico determina dopo qualche mese l'insorgenza di uno stato depressivo reattivo a dolore cronico.

Per cui il paziente da questo memento ha cominciato ad accusare uno stato ansioso depressivo, inizialmente di media gravità, caratterizzati da disturbi dell'umore e talvolta insonnia.

Col passare dei mesi il signor AT 1 non è più riuscito a gestire questa situazione per cui si è reso necessario l'intervento della psichiatra, nella persona della Dr.ssa __________.

Per cui in considerazione di quanto sopra si può capire che il paziente dalla fine 2014 ha sofferto sia di disturbi somatici che psichici su dolore cronico.” (doc. NN)

                                         A tal riguardo, rettamente la convenuta rileva come nei precedenti certificati il medico curante non abbia mai posto una diagnosi relativa ad un’affezione psichiatrica [secondo la giurisprudenza, “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente”; STF I 38/06 del 4 luglio 2007 consid. 4 con riferimenti). Inoltre, quanto sopra sostenuto è in contraddizione con quanto lo stesso medico curante aveva certificato nel suo rapporto del 26 gennaio 2016, ossia che l’inabilità lavorativa al 100% dal 27 novembre 2014 sia dovuta a motivi somatici (cfr. riassunto rapporto 26 gennaio 2016 all’AI [cfr. elenco atti pag. 50 della perizia __________], cfr. anche il suo certificato medico 22 settembre 2015 in cui non ha fatto menzione di problematiche extra-somatiche, doc. LL).

                                         Infine, come visto (cfr. consid. 2.5), secondo giurisprudenza può esservi un nesso materiale tra l’incapacità lavorativa per motivi somatici, sorta durante la copertura assicurativa e su cui è stato fondato il diritto ad una rendita dell’AI, anche nel caso in cui la stessa incapacità sia stata fondamento di successive prestazioni previdenziali per motivi psichici. Condizione necessaria è che il danno alla salute psichica si sia già manifestato durante il periodo di assicurazione e che abbia visibilmente marcato il decorso della malattia.

                                         Nel caso in esame – a prescindere dal fatto, come visto, che il danno alla salute psichica non risulta essersi manifestato durante il periodo assicurativo – va in ogni modo rilevato che nessun elemento agli atti permette di ritenere che la patologia extra-somatica abbia contribuito all’evolversi della patologia reumatica assicurata. Un nesso materiale tra le incapacità lavorative delle due patologie va pertanto negato.

                                         In conclusione, secondo il grado di verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo TCA non può concludere che l’incapacità lavorativa che ha portato all’attuale (aumento) dell’invalidità di natura psichiatrica riconosciuta dall’AI sia sorta durante il rapporto previdenziale presso la Fondazione conclusosi il 31 giugno 2015 (cfr. consid. 2.6).

                                         Mancando il nesso materiale, non è necessario esaminare il nesso temporale.

                                         Ne consegue che rettamente la convenuta non deve rispondere dell’invalidità dovuta al danno alla salute psichica.

                               2.8.   In simili circostanze, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la petizione non è da accogliere nel senso di riconoscere all’attore una prestazione d’invalidità del 45% dal 1° dicembre 2016, il cui diritto è stato già riconosciuto (cfr. consid. 2.4), ma da respingere.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

34.2019.8 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.02.2020 34.2019.8 — Swissrulings