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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2019 34.2019.5

October 10, 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,293 words·~16 min·3

Summary

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Prelievo per il finanziamento dell'abitazione primaria durante il matrimonio. La chiave di riparto stabilità dal Pretore è vincolante. L'esame dei presupposti ex art. 124b CC non compete al giudice ex art. 73 LPP

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 34.2019.5   rg/gm

Lugano 10 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo nella causa rimessagli il 21/22 febbraio 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

 AT 1       rappr. da:   RA 1   __________    

a  

 CV 1       rappr. da:   RA 2  __________     in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.1   Per sentenza 5 dicembre 2018, passata in giudicato, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 unitisi in matrimonio il 6 novembre 1988. Per quanto qui interessa, il Pretore, omologando l’accordo raggiunto dalle parti, al punto 6 del dispositivo ha confermato che “viene stabilito il principio della suddivisione a metà dei rispettivi averi previdenziali di secondo pilastro accumulati fra la data del matrimonio e quella dell’inoltro della presente procedura di divorzio. Occorrerà tenere in debito conto l’importo di fr. 91'600.-- prelevato dalla moglie dalla propria Cassa pensione e investito nel-l’acquisto dei due appartamenti. Appartamenti che al momento dell’acquisto erano stati intestati un mezzo ciascuno fra i coniugi”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi dell’art. 281 cpv. 3 CPC (cfr. I).

1.2    Il 21/22 febbraio 2019 il Pretore ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

         Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie per la divisione (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXI), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                                2.2   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

                                2.3   Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 18 febbraio 2016 e si è conclusa con sentenza del 5 dicembre 2018).

                                2.4   Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio, giusta il nuovo art. 122 CC determinante quale dies ad quem per il riparto è la data di promovimento della procedura di divorzio, in casu il 18 febbraio 2016.

                                         L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

                                         A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

                                2.5   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) sia del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

                                2.6   L’art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO per la proprietà d’abita- zione effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelievo.

                                 2.7

                             2.7.1   Dalle dichiarazioni di parte e dalla documentazione acquisita agli atti non risulta che al momento del matrimonio CV 1 e AT 1 fossero assicurati ai fini previdenziali o che disponessero di averi del secondo pilastro.

                                         Al momento determinate per la divisione (18 febbraio 2016) AT 1 disponeva per contro di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 108'559.75 presso il __________, dove è assicurata a far tempo dal 1. gennaio 2010 e dove il 19 novembre 2010 è stata apportata una prestazione di libero passaggio di fr. 22'087.36 proveniente dalla Fondazione __________ (cfr. XIV, II-3). Presso quest’ultima fondazione la ex moglie disponeva infatti di un conto di libero passaggio aperto nel luglio 2010 a seguito dell’uscita dalla __________, dove il 1. gennaio 2007 essa aveva effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 91'600 (cfr. XIV, II-4).

                                         Al momento determinate per il riparto CV 1 disponeva invece di un avere previdenziale divisibile di fr. 52'585.90 depositato su una polizza di libero passaggio presso __________ (contratto __________), creata il 10 dicembre 2014 e sulla quale era stata trasferita la prestazione di libero passaggio di fr. 47'740 accumulata sino a tale momento (cfr. XVII-1, XV-1, II-5).

                             2.7.2   AT 1 sostiene che nella quantificazione del capitale di previdenza accumulato dall’ex marito debba essere anche considerato che, nel luglio 2014, a CV 1 era stata riconosciuta la somma di fr. 19'800 a titolo di liquidazione in virtù di un piano sociale elaborato dall’ex datore di lavoro e di cui è fatta menzione nella sentenza ICCA 11.2015.3 del 28 febbraio 2017 (resa nel-l’ambito della vertenza che opponeva i coniugi __________ in materia di contributi alimentari e dove è stato in particolare evidenziato (consid. 7a) come in tale ambito suddetta liquidazione non fosse rilevante per la determinazione del reddito di CV 1 quale lavoratore dipendente). La ex moglie sostiene quindi, per lo meno implicitamente, che detta somma costituisce salario soggetto a contribuzione LPP.

                                         La tesi non ha consistenza.

                                         Infatti, giusta l’art. 8ter cpv. 1 e cpv. 2 lett. b OAVS prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento disciplinato da un piano sociale non costituiscono salario determinante (per l’AVS e quindi anche per la LPP; cfr. art. 7 cpv. 2 LPP) fino a concorrenza di un importo pari a quattro volte e mezza la rendita massima di vecchiaia annua (dal 2013 al 2018 la rendita massima annua di vecchiaia ammontava a fr. 28’080; cfr. www.sozialversicherungen.admin.ch).

                             2.7.3   Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere conside-rati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122ss CC e 22ss LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, n. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

                                         Considerato che l’avere prelevato da AT 1 durante il matrimonio è stato accumulato successivamente alla celebrazio-ne del matrimonio, ai fini del calcolo del riparto suddetto importo di fr. 91'600 va considerato interamente, non risultando – come visto – l’esistenza di averi previdenziali in data 6 novembre 1988. 

                             2.7.4   Nelle more della presente procedura la ex moglie – con riferimento ad asseriti comportamenti violenti e maltrattamenti da parte dell’ex marito cui rimprovera pure  la violazione degli obblighi di mantenimento – invocando con insistenza e a più riprese l’applicazione dell’art. 124b cpv. 2 CC (giusta il quale per motivi gravi  il giudice può assegnare al coniuge meno della metà della prestazione d’uscita o rifiutare completamente la divisione) chiede in via principale che non si dia luogo alla divisione degli averi di secondo pilastro. 

                                         L’argomento non ha pregio.

                                         Infatti, l’esame dei presupposti dell’art. 124b CC – ossia dei motivi giustificanti una deroga al principio della divisione per metà rispettivamente la rinuncia (da parte dei coniugi) o il rifiuto (da parte del giudice) della divisione – è di esclusiva competenza del giudice del divorzio (Geiser, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 124b n. 35; Pichonnaz, in Commentaire Romand, Code civil I, art. 123 n. 30). Ne segue anche che i documenti prodotti da AT 1 sub. doc. A-C non hanno utilità alcuna ai fini del giudizio.

                             2.7.5   In via subordinata, con riferimento a quanto stabilito dal Pretore al punto 6 del dispositivo – dove, omologato l’accordo raggiunto dai due coniugi, nello stabilire il principio della divisione a metà dei rispettivi averi previdenziali ha aggiunto che “occorrerà tenere in debito conto l’importo di fr. 91'600 prelevato dalla moglie” (cfr. supra consid. 1.1) – l’ex moglie chiede, per quanto riguarda la divisione degli averi da essa accumulati, che la suddetta somma prelevata per l’acquisto delle PPP __________ e __________ del fondo __________ di __________ non venga considerata nella divisione. A suo dire, di tale importo sarebbe già stato tenuto conto nella liquidazione del regime matrimoniale (con assegnazione a AT 1 della proprietà della PPP __________ e con versamento a CV 1 di fr. 115'000 al netto dei montanti di ipoteche legali), rispettivamente nel precedente scioglimento della comproprietà di cui alla sentenza pretorile del 9 giugno 2016 ed alla successiva sentenza ICCA 11.2016.64 del 9 aprile 2018, con assegnazione a AT 1 della proprietà della PPP __________, a CV 1 della PPP __________ e con versamento a quest’ultimo di un conguaglio di fr. 27'895.

                                         Anche questa tesi non merita protezione.

                                         Nel fascicolo non sono infatti ravvisabili elementi – né il Pretore risulta averne in alcun modo dato atto in sentenza – che consentano di ritenere che le pretese di CV 1 riguardanti il conguaglio della previdenza (da determinarsi, come detto, computando anche gli averi previdenziali investiti nella proprietà d’abitazione primaria) siano già state anche solo parzialmente compensate nell’ambito dell’attribuzione della proprietà esclusiva delle PPP __________ e __________ (il cui acquisto era stato parzialmente finanziato con suddetto prelievo). Né sono in alcun modo reperibili agli atti (cfr. ICCA 11.2016.64 del 9 aprile 2018; cfr. sentenza di divorzio e relativo incarto pretorile) concreti indizi che permettano di ipotizzare che il versamento, in occasione dello scioglimento di comproprietà durante il matrimonio, di fr. 27'895 a favore dell’ex marito sia avvenuto tenendo conto del prelievo.

                                         Per il che, non può che essere nel caso concreto applicata, anche per quanto riguarda il capitale prelevato, la chiave di riparto paritaria confermata dal Pretore, non senza ancora ribadire (cfr. supra consid. 2.7.4) che non spetta allo scrivente giudice sostituirsi al giudice del divorzio nella determinazione della chiave di divisione e quindi stabilire se ed in che misura – in deroga al principio di divisione a metà – debba essere ripartito il capitale previdenziale compreso l’importo fatto oggetto di prelievo (sul punto cfr. in particolare DTF 137 V 440). E ciò tenuto conto del fatto che la anche solo parziale esclusione dal conguaglio di capitali prelevati per il finanziamento dell’abitazione equivale ad una divisione non paritaria, per la quale è necessaria, appunto, la fissazione di una diversa chiave di riparto (espressa precisamente in termini percentuali o frazioni; cfr., Commentario CPC, Trezzini, et. al., vol.2 p. 1776; cfr. STF 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 consid.1.2 e DTF 132 III 404 consid. 2.2) rispettivamente – in caso di convenzione (come nella presente fattispecie dove il Pretore ha omologato l’accordo delle parti) – è necessario l’esame (d’ufficio) e l’approvazione da parte del giudice del divorzio (sul punto cfr. pro multis Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs-recht, pp. 2018s; Dupont, Nouveau droit du partage de la prévo-yance professionnelle après divorce: les premières précisions jurisprudentielles, in Schmid (Hrsg.), Gleichstellungsrechtliche Fragen im Sozialversicherungsrecht, 2018, pp. 65-67; cfr. anche STCA 34.2006.50 del 1. giugno 2007), ciò che non corrisponde al caso in esame.  Se il Pretore, omologando le pattuizioni interve-nute tra le parti, avesse ritenuto siccome giustificato adottare una diversa ripartizione del capitale prelevato, o addirittura una rinuncia al conguaglio, avrebbe quindi esaminato e dato atto in senten-za se ed in che misura rimaneva garantita, come prescritto dal-l’art. 124b cpv. 1 in fine, un’adeguata previdenza.

                             2.7.6   Irrilevante – se non per la liquidazione del regime dei beni che tuttavia esula dalla competenza dello scrivente Tribunale – è il fatto che le PPP __________ e __________ siano state acquistate congiuntamente ed intestate agli ex coniugi nella misura del 50% ciascuno.

                             2.7.7   Priva di pertinenza ai fini del presente giudizio s’appalesa pure l’argomento – addotto a sostegno della richiesta di prescindere da una divisione – secondo cui nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale (cfr. punto 4 dell’accordo) l’ex marito si è visto attribuire la proprietà esclusiva di un immobile sito in __________. Tale circostanza non ha infatti alcuna rilevanza per l’odierno conguaglio, già solo per il fatto che in base agli atti l’immobile né costituisce abitazione primaria ai sensi dell’art. 30c LPP né ri-sulta essere stato finanziato con capitale del secondo pilastro.

                             2.7.8   Stante quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dall’ex moglie (per altro con riferimento a giurisprudenza e commenti dottrinali [cfr. XXVII] riguardanti  una fattispecie diversa da quella in esame, dove non si tratta di sostituirsi al giudice del divorzio nello statuire sull’indennità adeguata in caso d’impossibilità di una divisione ex art. 124 vCC, ora art. 124e CC), la presente divisione s’avvera eseguibile e non si giustifica di conseguenza alcun rinvio degli atti al giudice del divorzio.

                                         Non si rivela d’altronde neppure necessario l’eventuale rinvio del-la causa al Pretore ai fini di una modifica del suo giudicato, non essendo dato né un caso di mutate circostanze da considerare nell’ambito dell’art. 124e cpv. 2 CC e giustificante una modifica giusta l’art. 284 CPC, né è data l’esistenza di un fatto nuovo quale condizione per una revisione ex art. 328 CPC (non è segnatamente dato a divedere come l’asserito motivo di non eseguibilità costituisca fatto nuovo).

                                2.8   Considerati un avere divisibile di fr. 200'159.75 (108'559.75 + 91’600) accumulato da AT 1 e un avere divisibile di fr. 52'585.90 accumulato da CV 1, a favore di quest’ultimo spetta a saldo (DTF 129 V 254) un importo di fr. 73'786.93 ([200'159.75 - 52'585.90] : 2).

                                2.9   Per applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

                                         Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 73'786.93, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 18 febbraio 2016 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di CV 1 sulla polizza di libero passaggio ad esso intestata presso __________.

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

                              2.10   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 200'159.75.

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 52'585.90.

                                 3.-   È fatto ordine al __________ di versare a favore di CV 1, sulla polizza di libero passaggio __________ (__________), l’importo di fr. 73'786.93 oltre interessi compensativi dal 18 febbraio 2016.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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