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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 34.2019.36

April 27, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,999 words·~15 min·5

Summary

Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Versamenti unici (riscatti) finanziati con acquisti ex art. 198 CC. Esclusi prelievi per il finanziamento dell'abitazione

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 34.2019.36   RG/sc

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo nella causa rimessagli il 23/24 ottobre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1.  AT 1   1 rappr. da:   RA 1   2.  AT 2   

a  

CV 1   rappr. da:   RA 2      in materia conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

considerato                    in fatto e in diritto

                               1.1.   Per sentenza 9 aprile 2019, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1, unitisi in matrimonio l’8 giugno 1991. Per quanto qui interessa, dopo aver accertato al consid. n. 9 come “i coniugi non si scostano dalla ripartizione a metà del capitale di previdenza professionale accumulato durante il matrimonio. Non è in discussione che la moglie non abbia mai lavorato durante l’unione coniugale e che quindi oggetto di divisione sia esclusivamente la LPP accantonata dal marito. Questi non ha poi riproposto le rivendicazioni formulate con scritto 19 ottobre 2015, contestate dalla moglie. Non occorre in particolare valutare se l’immissione spontanea di averi nel capitale previdenziale – nello specifico per un importo di CHF 100'954 – esuli dal capitale soggetto a divisione”, al punto n. 6 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “La previdenza professionale è divisa a metà come di legge (art. 122 CC), valuta 1° marzo 2012”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).

                               1.2.   Il 23/24 ottobre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3   Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XX) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                                         Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

                                2.2   Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1; STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 1. marzo 2012 e si è conclusa con sentenza 9 aprile 2019).

                                2.3   Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati. Giusta il cpv. 2, le parti di un versamento unico finanziate durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d’uscita da dividere.

L’art. 122 CC stabilisce quale dies ad quem per il riparto il momento del promovimento della procedura di divorzio, nel caso in esame il 1. marzo 2012.

                                         L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

                                         A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

                                2.4   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

                                         Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

                                         Esula pertanto dalla presente procedura di divisione il capitale depositato sulla polizza di previdenza n. __________ a nome di AT 1 presso la __________, trattandosi di avere del terzo pilastro A (cfr. doc. II-1 trasmesso dal Pretore al TCA unitamente all’estratto della sentenza di divorzio), che deve invece essere preso in considerazione nella liquidazione del regime dei beni in procedura di divorzio.

                                2.5

                             2.5.1   Dovendosi procedere unicamente alla quantificazione dell’avere previdenziale accumulato da AT 1 in costanza di matrimonio giusta gli artt.  22 e segg. LFLP (cfr. supra consid. 1.1; né dagli atti trasmessi dal Pretore in applicazione dell’art. 281 cpv. 3 CPC né dalle dichiarazioni di parte nella presente procedura emergono del resto elementi che consentano di ipotizzare un accumulo di capitale previdenziale da parte di CV 1), dalla documentazione acquisita agli atti e dagli accertamenti esperiti d’ufficio dallo scrivente Tribunale non risulta che al momento del matrimonio (8 giugno 1991) l’ex marito disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati giusta l’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP. Emerge infatti che egli è stato assicurato ai fini previdenziali presso un istituto di previdenza svizzero unicamente a far tempo dal 1. gennaio 1994 e sino al 31 dicembre 2012. Trattasi segnatamente della __________, istituto cui era affiliata la __________ quale datrice di lavoro di AT 1 in suddetto periodo.

                                         Dalle attestazioni della citata fondazione emerge che al momento determinante per il riparto (1. marzo 2012) l’ex marito disponeva di un avere previdenziale divisibile di fr. 596'837.65 (cfr. XIII) e che all’uscita dall’istituto in data 31 luglio 2013 la prestazione ivi accumulata di fr. 648'429.55 è stata trasferita alla AT 2 su un conto che in data 31 dicembre 2019 presentava un saldo di fr. 662'747.85 (cfr. IX, XII-2). Con riferimento a tale importo, la AT 2 ha confermato l’attuabilità della divisione (cfr. XII). Dal fascicolo si evince inoltre che prima del 2006 AT 1 ha effettuato un “versamento unico” di fr. 100'954 presso la __________ (cfr. certificato di previdenza 1. gennaio 2006 sub II-3; cfr. scritto 11 novembre 2019 sub IV p. 2; tale  importo è compreso nel menzionato avere di fr. 596'837.65 presente al momento del divorzio).

                             2.5.2   L’ex marito sostiene che tale versamento, che ha comportato un aumento del proprio capitale previdenziale, non debba essere preso in considerazione nel calcolo della divisione argomentando che “E’ infatti evidente che i versamenti spontanei effettuati durante il matrimonio […] debbano essere considerati beni propri, dato che il regime di separazione dei beni non prevede beni che facciano parte della massa degli acquisti”.

                                         L’argomento non ha pregio.

                                         Gli artt. 123 cpv. 2 CC e 22a cpv. 2 LFLP (cfr. anche art. 22 cpv. 3 LFLP in vigore sino al 31 dicembre 2016) stabiliscono che le parti di un versamento (riscatti) finanziati durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero giusta l’art. 198 CC beni propri, devono essere dedotti, con gli interessi, dalla prestazione d’uscita da dividere e non possono quindi, in caso di divorzio, essere oggetto di compensazione. Questo principio si applica a tutti i coniugi, indipendentemente dal regime matrimoniale (che è quindi irrilevante) e il riferimento all’art. 198 CC serve unicamente a definire la natura dei valori patrimoniali, essendo pertanto anche ininfluenti eventuali convenzioni matrimoniali o accordi tra i coniugi sul regime matrimoniale dai quali risultassero definizioni di beni propri deroganti all’art. 198 CC (Messaggio del CF del 15 novembre 1995 in FF 1996 I 118; Messaggio del CF del 29 maggio 2013 in FF 2013 4170; STF 9C_738/2009 consid. 4.1; STF B 128/05 del 25 luglio 2006 consid. 4.3, STF 5C.49/2006 del 24 agosto 2006, consid.3.4; Jungo/Grütter, FamKomm, Scheidung, 2017, Art. 123 ZGB, N. 19s; Geiser, Rechtsprechungspanorama Eherecht in AJP 2019, pp. 104s). Anche in caso di separazione o comunione dei beni, quindi, versamenti finanziati con beni che giusta l’art. 198 CC rientrerebbero nei beni propri, vanno esclusi dalla divisione (Vetter Schreiber, BVG-FZG Kommentar, 2013, Art. 22 n. 10). La giurisprudenza federale ha quindi precisato che, in caso di divorzio, del miglioramento della previdenza risultante da riscatti finanziati con mezzi acquisiti durante il matrimonio dietro retribuzione (“contre rémunération”) devono beneficiarne entrambi i coniugi (STF 9C_738/2009 del 30 marzo 2010 consid. 4.1). Spetta al coniuge che fa valere di aver finanziato versamenti unici con beni propri ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 LFLP, fornire al giudice le necessarie prove al riguardo (Weber, Probleme rund um die vorzeitige Pensionierung in der beruflichen Vorsorge, SzS-Schriften zum Sozialversicherungsrecht, Bd. 21, 2009, p. 80; Vetter Schreiber, op. cit., n. 11). Fintanto che non è dimostrato che il versamento unico è stato finanziato con beni che appartenevano al coniuge prima del matrimonio oppure che gli sono pervenuti per eredità, ad altro titolo gratuito o a titolo di riparazione per torto morale durante il matrimonio (art. 198 CC; Schneider/ Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorca, in Publication CEDIDAC 41, 2000, p. 227), il versamento è da ritenere essere stato finanziato con acquisti e deve di conseguenza essere considerato ai fini del conguaglio (Moser, Die Scheidungsrechtsrevision aus der Sicht der Vorsorgepraxis, in FamPra.ch 2011, p. 44).

                                         Criterio decisivo nell’applicazione dell’art. 22a cpv. 2 LFLP non è quindi, come sostiene erroneamente l’ex marito, il tipo di regime matrimoniale in quanto tale, bensì sapere se il riscatto (versamento unico) è stato finanziato con beni assimilabili a quelli di cui all’art. 198 CC. Posta la non rilevanza del regime matrimoniale adottato dagli ex coniugi (in casu la separazione dei beni, cfr. supra consid. 1.1; cfr. sentenza di divorzio pp. 1 e 3), nè nella procedura di divorzio – dove ha addirittura rinunciato a far valere ex art. 22a cpv. 2 LFLP l’estromissione dalla divisione del versamento di fr. 100'954 (cfr. sentenza di divorzio p. 12) risultante dal certificato di previdenza del 1. gennaio 2006 (già agli atti del divorzio) –  né nelle more del presente procedimento AT 1 ha fornito il benché minimo elemento probatorio atto a dimostrare la natura di bene proprio della somma di fr. 100’954 utilizzata per il versamento unico presso __________ durante il matrimonio, bene che dagli atti appare ad ogni modo più che legittimo considerare, stante l’entità dei salari percepiti dall’ex marito già solo nei due anni precedenti il 2006 (fr. 353'109 nel 2004 e fr. 764'024 nel 2005, cfr. sentenza di divorzio p. 17), siccome acquisito a titolo oneroso quale guadagno del proprio lavoro.

                                         Non sovviene all’ex marito richiamare – a sostegno del proprio errato assunto circa il carattere di bene proprio del versamento in lite – la STF 5C.49/2006 del 24 agosto 2006, nella quale viene invece unicamente – per quanto qui interessa – confermato che il riferimento all’art. 198 CC figurante all’allora art. 22 cpv. 3 LFLP (ora art. 22a cpv. 2 LFLP) è destinato, come detto sopra, unicamente a definire i valori patrimoniali in questione, e dalla quale, proprio nel senso contrario a quello auspicato dall’ex marito, emerge che la qualifica di versamento unico suscettibile o meno di essere considerato nel calcolo del conguaglio tra coniugi in regime di separazione dei beni, è stata fatta dipendere dall’esame, in quel caso ancora da effettuarsi da parte del giudice delle assicurazioni, della natura di bene proprio o meno dei mezzi usati per il versamento unico.

                                         Per il resto, gli atti all’inserto non consentono in alcun modo di ipotizzare che AT 1 abbia utilizzato capitali pensionistici per il finanziamento dell’abitazione suscettibili di essere considerati ai fini del presente riparto. Ciò non risulta neppure dall’incarto pretorile. L’ipotesi avanzata dalla ex moglie (cfr. XVII) circa un siffatto prelievo da parte dell’ex marito si rivela essere una mera congettura priva di qualsiasi riscontro oggettivo. In particolare né dalle attestazioni dell’istituto di previdenza interessato rese nelle more della presente procedura (cfr. IX, XIII), né dai certificati precedentemente rilasciati (cfr. inc. pretorile, cfr. II/2-4) e nemmanco dalla sentenza di divorzio emergono indizi circa possibili prelievi ex art. 30c LPP per il finanziamento della proprietà d’abitazione.

                                         Stante quanto sopra, l’ammontare della prestazione acquisita da AT 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere ripartita corrisponde alla prestazione fr. 596'837.65 presente in data 1. marzo 2012 e comprensiva del versamento unico di fr. 100'954.

                             2.5.3   Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1) a favore di CV 1 spetta un accredito di fr. 298’419 (596'837.65 : 2).

                                2.6   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

                                         Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto all’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 298’419, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 1. marzo 2012 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di CV 1 su un conto da aprirsi a suo nome presso l’Istituto collettore (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

                                2.7   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 596'837.65.

                                 2.-   È fatto ordine alla AT 2 di versare a debito del conto di libero passaggio n. 686.211.216.7 intestato a AT 1 e a favore di CV 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la __________, l’importo di fr. 298’419 oltre interessi compensativi dal 1. marzo 2012.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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