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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.06.2020 34.2019.34

June 4, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,389 words·~12 min·3

Summary

Conguaglio della previdenza professionale a seguito di divorzio. Accordo transattivo dinanzi al TCA in casu non omologabile in quanto implicante una rinuncia parziale di competenza del giudice del divorzio

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 34.2019.34   RG/sc

Lugano 4 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo nella causa rimessagli il 17/18 ottobre 2019 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1. AT 1   1 rappr. da:  RA 1   2. AT 2   

a  

1. CV 1   2. CV 2     in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

considerato                    in fatto e in diritto

                                1.1   Per sentenza 14 agosto 2019, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________), unitisi in matrimonio il 28 ottobre 1988. Al punto 2 del dispositivo il Pretore ha riconosciuto a ciascun coniuge il diritto alla metà del capitale previdenziale accumulato dall’altro coniuge durante il matrimonio (valuta 28 marzo 2014), ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. I).

                                1.2   Il 17/18 ottobre 2019 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

                                1.3   Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXI), si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

                                         Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

                                2.2   Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad un’autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 28 marzo 2014 e si è conclusa con sentenza del 14 agosto 2019).

                                         Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

                                         Giusta l’art. 122 CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu – come indicato anche dal Pretore – il 28 marzo 2014.

                                         L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

                                         A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

                                2.3   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

                                         Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

                                2.4

                             2.4.1   Per quanto riguarda AT 1, dalla documentazione in atti e dagli accertamenti esperiti dal Tribunale emerge che al momento del matrimonio (28 ottobre 1988) egli disponeva, quale dipendente della __________ da gennaio 1981 a fine novembre 2009, di una prestazione di libero passaggio di fr. 5'050 presso la __________ (cfr. II-3, II-12), nonché di un avere previdenziale di fr. 8'783 presso il __________ (cfr. conteggio 7 ottobre 2016 sub II-11). Gli averi accumulati presso i suddetti istituti di previdenza sono stati trasferiti il 30 agosto/1. settembre 2016 su un conto della AT 2 (ora __________) (cfr. XIV, cfr. sub II-10) che presenta attualmente (valuta 27 maggio 2020) un saldo di fr. 430'091.35 (cfr. XXXI). Alla data determinate del 28 marzo 2014 gli averi depositati (ancora) presso i due suddetti istituti di previdenza ammontavano a fr. 212'642.04 (205'519.65 + 7'122.39; cfr. XIV) rispettivamente a fr. 192'389.35 (cfr. XII).

                                         Stante un avere complessivo di fr. 405’031.39 (212'642.04 + 192'389.35) al momento del divorzio (28 marzo 2014), considerati in applicazione dell’art. 22a cpv. 1 LFLP gli interessi (fr. 17'101.33; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) maturati sino al divorzio sul capitale complessivo di fr. 13'833 presente al momento del matrimonio (28 ottobre 1988), l’avere accumulato da AT 1 e suscettibile di essere diviso va cifrato in fr. 374'097.06 (405'031.39 – 13'833 – 17'101.33).

                             2.4.2   Dagli atti all’inserto e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che al momento del matrimonio CV 1 disponesse di averi previdenziali suscettibili di essere considerati ai sensi dell’art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP. Dagli accertamenti esperiti emerge invece che è stata assicurata, quale dipendente  dell’Associazione __________, da gennaio 2011 a fine maggio 2014 ed in seguito ancora da giugno a dicembre 2016 alla __________, dove alla data determinante per il riparto (28 marzo 2014) disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 3'219.90 (cfr. XXVII, XXVI, XXI). In data 16 febbraio 2017 l’avere previdenziale di fr. 10'502.40 accumulato presso suddetta fondazione di previdenza è stato trasferito ad CV 2 quale nuovo istituto di previdenza di __________ (cfr. XXVII, XV XIII).

                             2.4.3   Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi in costanza di matrimonio, a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 185'438.58 ([374'097.06 - 3'219.90] : 2).

                                2.5   Pendente lite – segnatamente dopo la trasmissione della causa da parte della Pretura allo scrivente Tribunale – le parti hanno sottoscritto un accordo in base al quale il debito complessivo di fr 53'597.90 di CV 1 nei confronti dell’ex marito (42'597.90 a titolo di liquidazione del regime matrimoniale e fr. 11'000 per spese processuali e ripetibili) viene dedotto dal capitale previdenziale che dovrà esserle versato in esito alla presente procedura di divisione.

                                         La soluzione prospetta dagli ex coniugi non è suscettibile di essere omologata.

                                         Essa configura, infatti, dal profilo formale una rinuncia parziale, il che significa che devono essere adempiute le premesse di cui all’art. 124b  cpv. 1 CC (cfr. artt. 123 cpv. 1 e 141 cpv. 3 vCC (sul punto cfr. Bäder/Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, cifra 467 e nota 850, p. 232; Geiser, Berufliche Vorsorge in neuen Scheidungsrecht, in: Hausheer (Hrsg.), Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 2.35).

                                         Alle parti non è dato di rinunciare alla divisione dinanzi al tribunale delle assicurazioni, l’esame in merito ad una parziale o totale rinuncia essendo di competenza del giudice del divorzio (Baumannn /Lauterburg, in FamKomm/Scheidung, 2005, ad art. 123 n. 10, ad art. 142 n. 20; cfr. art. 141 cpv. 3 CC; STF B 116/03  del 16 agosto 2006 consid. 2.3; DTF 129 III 481). In caso di rinuncia al conguaglio o deroga al principio di divisione a metà da parte dei coniugi, il giudice del divorzio deve segnatamente verificare d’ufficio se rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità (art. 124b cpv. 1 CC; Dupont, Nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle après divorce, in Hürzeler (ed.) Gleichstellungsrechtliche Fragen im Sozialversicherungsrecht, p. 65). Inoltre, il Codice di procedura civile (CPC)  precisa che se i coniugi decidano di derogare alla divisione per metà o rinunciare al conguaglio, l’omologazione della convenzione sul conguaglio della previdenza professionale necessita una siffatta verifica da parte del giudice (art. 280 cpv. 3 CPC). Suddetto controllo avvenire nel contesto della liquidazione del regime matrimoniale (STF 9C_943/2008 del 3 dicembre 2009 consid.2).

                                         Infine è bene ricordare che la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che è impossibile compensare prestazioni d’u-scita derivanti dall’art. 122 vCC (ora art. 123 CC) con crediti riconosciuti nella sentenza di divorzio ad uno dei coniugi e ciò al fine di garantire il mantenimento della previdenza professionale, ritenuto che il diritto alla divisione degli averi di previdenza tende a compensare le perdite in materia previdenziale risultanti dalla ripartizione dei compiti durante il matrimonio e a promuovere l’indipendenza economica dei due coniugi dopo il divorzio; tale diritto non può dipendere né dai regimi matrimoniali e dalla loro liquidazione, né dalla soluzione adottata in materia di mantenimento dopo il divorzio (STFA 5A_83/2008 del 28 aprile 2008; B 66/05 del 7 novembre 2006, B 131/04 del 23 febbraio 2006, B 18/01 del 14 maggio 2002; SJZ 99/2003 pp. 148s; FF 1996 I 102; cfr. anche DTF 133 III 403 consid. 3.1).

                                2.6   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

                                         Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 185'438.58, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 28 marzo 2014 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere accreditato a favore di CV 1 presso CV 2 da parte della AT 2 tramite addebito del conto di libero passaggio intestato a AT 1.

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

                                2.7   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 374'097.06.

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 3'219.90.

                                 3.-   È fatto ordine alla AT 2 di versare a debito del conto n. __________ intestato a AT 1 e a favore di CV 1 presso CV 2 l’importo di fr. 185'438.58 oltre interessi compensativi dal 28 marzo 2014.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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