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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.01.2020 34.2019.33

January 14, 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,346 words·~12 min·3

Summary

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Disatteso obbligo di notifica, di informazione e di collaborazione da parte del datore di lavoro

Full text

Raccomandata

      Incarto n. 34.2019.33   rg/sc

Lugano 14 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

  Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti  

statuendo sulla petizione del 4 ottobre 2019 di

AT 1   

contro  

CV 1       in materia di contributi della previdenza professionale

ritenuto                           in fatto

 e considerato                in diritto

                               1.1.   Con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 15’357.25 oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2019, di fr. 382.05 per interessi e delle “spese del presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili.

                               1.2.   Con la risposta di causa parte convenuta si oppone alla richiesta attorea rimproverando all’istituto di previdenza di aver allestito, per il 2019, dei conteggi errati nei quali non si sarebbe tenuto conto del fatto che per i dipendenti __________ e __________ il rapporto di lavoro era stato interrotto – come da lettere di disdetta prodotte sub doc. 1 e 2 – con effetto dal 1. febbraio 2019 rispettivamente dal 15 maggio 2019.

                               1.3.   Con osservazioni 24 ottobre 2019 parte attrice ha evidenziato:

"  (…) Ai sensi della cifra 4.2 del contratto d’affiliazione (cfr. allegato A.2 dell’istanza), l.mpresa deve notificare immediatamente alla fondazione le uscite dal servizio. Al contempo va notificato l’indirizzo per il trasferimento della prestazione d’uscita nonché l’indirizzo privato della persona uscente (cfr. allegato). Va infine comunicato se l’uscita dal servizio sia avvenuta per motivi di salute.

L’attrice, ad oggi, non ha ricevuto nessuna notifica d’uscita dal servizio riferita alle persone summenzionate, motivo per cui è partita dal presupposto che queste fossero alle dipendenze della convenuta fino al 1° agosto 2019. Non appena l’attrice avrà ricevuto i formulari d’uscita delle persone precitate, debitamente compilati, correggerà di conseguenza il conteggio e aggiornerà il credito contributivo.

Osserviamo che spetta alla convenuta notificare all’attrice le uscite dal servizio. Nel caso in esame, questo obbligo di cooperazione è stato violato. La mancata cooperazione e volontà di effettuare il pagamento della convenuta hanno costretto l’attrice ad adire il tribunale.

Attendiamo con piacere le necessarie notifiche di uscita dal servizio. L’attrice procederà in seguito ad un nuovo calcolo del credito contributivo.” (doc. V)

                               1.4.   Malgrado l’assegnazione di un termine per replicare e di un successivo termine per notificare eventuali ulteriori mezzi probatori, parte convenuta è rimasta silente, non dando quindi in particolare seguito a quanto richiesto da controparte nelle suddette osservazioni 24 ottobre 2019 quo alla formale notifica delle uscite dal servizio dei due suddetti dipendenti tramite i formulari messi a disposizione dall’istituto di previdenza (cfr. V-1).

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                         La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed   avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

                               2.2.   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

                            2.2.1.   Con la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. maggio 2018 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A-2). Le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/4-5; cfr. Piano di previdenza in doc. A-2). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

                                         Dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino al 31 luglio 2019 (doc. A/3-4).

                             2.2.2   Parte convenuta, come accennato, contesta il calcolo dei contributi adducendo che i dipendenti __________ e __________ hanno cessato la propria attività lavorativa il 31 gennaio 2019 rispettivamente il 15 maggio 2019.

                                         Al riguardo la fondazione attrice (cfr. supra consid. 1.3) ha in particolare evidenziato come per regolamento al datore di lavoro incomba l’obbligo di comunicare immediatamente la cessazione di rapporti di servizio, dichiarandosi tuttavia disponibile a rivedere il calcolo dei contributi ed invitando controparte a voler fornite, come da regolamento, i dati necessari a tale uopo.

                                         A ragione.

                                         Deve anzitutto essere rilevato come parte convenuta abbia manifestamente disatteso i propri obblighi d’informazione e collaborazione derivanti dall’art. 10 OPP 2 (obbligo d’informare del datore di lavoro) e dall’art. 4.2 cpv. 2 del Contratto d’affiliazione sottoscritto dalla CV 1 e dalla fondazione attrice, ai sensi del quale “vanno immediatamente notificati alla Fondazione i casi di decesso e quelli di scioglimento del rapporto di lavoro (…). In caso di scioglimento del rapporto di lavoro deve inoltre essere comunicato l’indirizzo valido per il trasferimento della prestazione d’uscita nonché l’indirizzo privato della persona uscente. Va ugualmente notificato se lo scioglimento del rapporto di lavoro è avvenuto per motivi di salute”. Inoltre, come questa Corte ha già avuto modo di stabilire (STCA 34.2014.24 del 28 agosto 2015, STCA 34.2012.41 del 17 settembre 2013, STCA 34.2006.29 del 14 febbraio 2007 e STCA 34.2005.45 del 7 giugno 2006) in caso di notifica tardiva un nuovo calcolo dei premi non può in sé aver luogo quando l’istituto di previdenza ha sciolto il contratto d’adesione (in concreto cfr. doc. A/3) e versato le prestazioni d’uscita, quando si consideri anche che in simile evenienza una rettifica del conteggio contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato sia di tempo che di costi.

                                         Nel caso concreto non è dato di sapere se le prestazioni d’uscita dei due ex dipendenti siano già state trasferite; in ogni caso la mancata tempestiva notifica della cessazione del rapporto di lavoro non risulta aver procurato agli interessati (che si sono visti accreditare contributi in misura superiore a quella in sé dovuta) alcun pregiudizio (in argomento cfr. Vetter, Berufliche Vorsorge, 2005, ad art. 10 OPP 2 p. 333 con riferimento alla sentenza 16 luglio 1993 del TCA del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 p. 69) e la fondazione attrice ha comunque manifestato pendente lite la propria disponibilità a rivedere il calcolo dei contributi previa presentazione da parte della società datrice di lavoro di tutti i dati necessari (cfr. art. 4.2 contratto d’affiliazione) tramite compilazione dei relativi formulari d’uscita, ciò a cui la CV 1 non ha tuttavia dato seguito alcuno, contravvenendo anche nelle more della presente procedura al proprio obbligo di collaborazione (DTF 124 V 288s, 112 V 335). Parte convenuta deve sopportare le conseguenze di tale suo comportamento.

                                         È bene al riguardo ricordare che nell’ambito delle assicurazioni sociali si applica il principio indagatorio (SVR 1998 UV Nr. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b), secondo cui incombe all’autorità - che non è vincolata né alle dichiarazioni né alle richieste di prova delle parti stabilire i fatti rilevanti ai fini del giudizio. Alle parti incombe tuttavia l’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti (SVR 1998 UV Nr. 1 e giurisprudenza ivi citata; DTF 121 V 210 consid. 6c; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherugsrechts, Berna 1997, p. 340). In particolare è imposto loro l’obbligo di motivare in relazione a quei fatti, su cui fondano le presunte pretese (SZS 1989 p. 92). L’obbligo di collaborare riveste inoltre particolare importanza nel caso in cui, senza l’aiuto della parte interessata, i fatti non possono essere accertati (Locher, op. cit., p. 341). Quindi, se una parte non collabora, l’autorità può decidere in base agli atti e la parte dovrà sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 n. 57 p. 164; RAMI 1993 p. 158; DTF 117 V 264 e 108 V 230 consid. 2; Locher, op. cit. p. 341).

                            2.2.3.   L’addebito di spese va riconosciuto nella misura in cui le stesse sono documentate e sono previste nell’apposito regolamento dei costi. Nel caso concreto (cfr. estratto conto in doc. A/6) vanno ammesse le spese di diffida del 12 novembre 2018 per fr. 300 nonché le spese di esecuzione di fr. 500 registrate il 31 gennaio 2019, entrambe documentate (doc. A/7-8) e previste all’art. 2 del Regolamento dei costi (sub doc. A-2).

                                         La richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

                            2.2.4. Stante quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito contributivo di fr. 15'739.30 (15'357.25 + 382.05) con interessi di mora al 5% dal 4 settembre 2019 su fr. 15'357.25.

                               2.3.   La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 6 settembre 2019 dell’UE di __________ merita accoglimento.

                                         Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover e-sperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

                               2.4.   La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca).

                                         A parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame –  la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). 

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

                                         §    La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di fr. 15'739.30 oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2019 su fr. 15'357.25.

                                         §§ È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 6 settembre 2019 dell’UE di __________ per l’importo di fr. 15'739.30 oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2019 su fr. 15'357.25.

                                 2.-   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti

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