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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.02.2007 34.2006.30

February 12, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,308 words·~22 min·5

Summary

Divisione di prestazione di libero passaggio tra eredi di un assicurato defunto

Full text

Raccomandata

Incarto n. 34.2006.30   FC/sc

Lugano 12 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni  

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 2 giugno 2006 del TFA nella causa promossa con petizione del 18 febbraio 2004 (inc. n. 34.2004.8) da

1.  AT 1   1 rappr. da:  RA 1   2.  AT 2   rappr. da:  RA 2   1, 2 rappr. da:   RA 3    

contro  

Cassa CV 1   PI 1,, quale parte chiamata in causa rappr. da:  RA 4,     in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel __________, è rimasto alle dipendenze del __________ dal 1978 sino a fine 1995 e, di conseguenza, affiliato alla Cassa CV 1 (doc. 2 e 3, 53). A decorrere dal 1. agosto 1995 è stato posto al beneficio di una mezza rendita d'invalidità dell’Ufficio AI (doc. 52), e dal 1° novembre successivo anche di una rendita della previdenza professionale per un grado d'invalidità del 50% oltre a supplementi per moglie e figlia (doc. 53). Trasferitosi all’estero, la quota di libero passaggio relativa alla sua residua capacità lavorativa (50%) è rimasta presso la Cassa pensioni (doc. 75, 83, 84).                      

                                         Il 29 settembre 2000 __________ è deceduto lasciando come eredi prossimi la moglie PI 1, due figli maggiorenni, __________ e __________, oltre a due figlie minorenni - nate da altre due donne - AT 1 (nata nel __________) e AT 2 (nata nel __________), quest'ultima residente a __________ (doc. 99, 110, 127).

                               1.2.   Relativamente alla parte (50%) di incapacità lavorativa per la quale __________ era al beneficio di una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale (oltre che dell'AI), alla vedova PI 1 e alle figlie minorenni AT 1 e AT 2 la Cassa CV 1 ha riconosciuto le relative prestazioni in favore dei superstiti pari ad una pensione di fr. 846 mensili (fr. 11'002 annui) alla vedova e una pensione per orfani di fr. 254 mensili (fr. 3'300 annui) a ciascuna delle due figlie (doc. 116-118).

                                         Quanto alla prestazione di libero passaggio di pertinenza dell'assicurato defunto, PI 1, rappresentata dall'avvocato RA 4, ne ha chiesto alla Cassa il versamento a suo favore ritenendo che le due figlie nate fuori dal matrimonio non avessero alcun diritto sulla stessa (doc. 131, 132, 133, 135, 137). Dal canto suo, la piccola AT 1, rappresentata dall'avv. RA 3, ha postulato la divisione della prestazione di libero passaggio del defunto __________ in ragione di 1/3 ciascuno alla vedova e alle due figlie minorenni (doc. 140).

Con scritto 19 dicembre 2003 la Cassa ha stabilito quanto segue:

"  (...)

1. Ai superstiti del defunto __________ è riconosciuta la prestazione di libero passaggio al 50% per un importo complessivo, compreso degli interessi, di fr. 91'179.--.

2. La ripartizione fra i superstiti avviene in modo proporzionale alle prestazioni di diritto ai sensi dell'art. 37 e 40 Lcpd nel modo seguente:

    - PI 1                                              fr.  56'991.--  ( 62.50% )

    - AT 1                                             fr.  17'094.--  ( 18.75% )

    - AT 2                                             fr.  17'094.--  ( 18.75% )

    - Totale                                          fr.  91'179.--  (100.00%)

3. I beneficiari della prestazione sono tenuti a dare le necessarie informazioni per iscritto sull'utilizzo della quota a loro favore, entro il 31 gennaio 2004. Trascorso questo termine senza una comunicazione in questo senso, le prestazioni di libero passaggio saranno trasferite secondo le quote di ripartizione indicate al punto 2 della presente comunicazione, presso l'Istituto Collettore a Zurigo." (Doc. 141)

                               1.3.   Con petizione inoltrata al TCA il 18 febbraio 2004, AT 1 e AT 2, entrambe rappresentate dalle madri e dall'avv. RA 3, hanno chiesto in via cautelare il blocco della prestazione di libero passaggio del defunto __________, di fr. 91'179, fino ad avvenuta definizione delle frazioni spettanti a ciascun superstite e, nel merito, la ripartizione della medesima prestazione in ragione di 1/3 ciascuno a favore di PI 1, AT 1 e AT 2 (I).

                                         Con ordinanza 19 febbraio 2004 il Vicepresidente del TCA ha disposto la chiamata in causa ex art. 19a LPTCA di PI 1, la quale, mediante osservazioni 1° e 5 marzo 2004 presentate dal suo legale avv. RA 4, si è opposta alla petizione postulando il riconoscimento a suo favore dell'intera prestazione di libero passaggio del defunto marito e in via subordinata la conferma della ripartizione fissata dalla Cassa (III, IX,X).

                                         Dal canto suo la Cassa, con scritti 1° e 10 marzo 2004, ha dichiarato di aderire alla richiesta cautelare (IV) e nel merito ha chiesto la reiezione della petizione e la conferma della propria determinazione del 19 dicembre 2003 ribadendo che la ripartizione della prestazione di libero passaggio andava effettuata secondo le seguenti modalità:

"  La ripartizione è quindi stata eseguita nel modo seguente:

·  totale importo da ripartire                                           CHF 91'179.00

·  totale complessivo pensioni annuali di superstiti:

    PI 1                                                CHF  11'002.00

    AT 1                                               CHF     3'300.00

    AT 2                                               CHF     3'300.00   CHF  17'602.00

Quote di ripartizione per ogni superstite

Vedova PI 1: CHF 91'179 x 11'002 =            CHF         59'991.00

                                                  17'602

Orfana AT 1: CHF 91'179 x 3'300 =             CHF         17'094.00

                                                 17'602

__________ AT 2: CHF 91'179 x 3'300 =     CHF         17'094.00

                                                 17'602

                                                                      totale       CHF  91'179.00

(…)" (Doc. XIIbis)

                               1.4.   Mediante decreto 17 marzo 2004 il Vicepresidente del TCA, in accoglimento dell'istanza cautelare presentata da AT 1 e AT 2, ha fatto ordine alla Cassa di non procedere ad alcuna ripartizione della prestazione litigiosa sino all'emanazione da parte del TCA di una decisione nel merito della vertenza (XVI).

                               1.5.   Esperiti gli accertamenti del caso e in particolare dopo aver chiesto il parere dell’'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) (doc. XXI) e interpellato la Fondazione istituto collettore LPP in merito alla prassi da lei applicata in materia di divisione di prestazioni d’uscita depositate su conti di libero passaggio (XXV, XXVI), il TCA ha respinto la petizione con pronuncia del 29 novembre 2004. Questa Corte ha in sostanza ritenuto che la prestazione d'uscita del defunto __________ andava ripartita tra la vedova e le due figlie minorenni nelle modalità stabilite dalla Cassa pensioni, vale a dire in misura proporzionale all'ammontare delle prestazioni previdenziali per superstiti di cui le interessate sono beneficiarie, e, quindi, nella misura di fr. 56'991 a favore di PI 1 e di fr.  17'094 ciascuna a AT 1 e AT 2, oltre agli interessi (Inc. 34.2004.8).

                               1.6.   Tale pronuncia è stata deferita al TFA con ricorso di diritto amministrativo presentato il 17 gennaio 2005 dall’UFAS, il quale ne ha postulato l’annullamento e il rinvio degli atti all’autorità giudiziaria cantonale. Nel suo gravame l’amministrazione ha affermato:

"  (...)

1. L'istanza cantonale ha ritenuto corretto il calcolo relativo alla suddivisione della prestazione di libero passaggio eseguito dalla Cassa CV 1. Le parti, finora, hanno contestato la chiave di ripartizione e non il principio della suddivisione.

2. L'UFAS è tuttavia del parere che il caso andrebbe esaminato dal punto di vista dell'articolo 18 lettera a LPP, in particolare riguardo all'eventuale esistenza di un nesso causale materiale tra il decesso e l'invalidità preesistente. Se il decesso dell'assicurato è stato causato da un aggravarsi del suo stato di salute, siamo del parere che, per analogia alla giurisprudenza in materia d'aggravamento dell'invalidità e in considerazione della seconda parte della lettera a dell'articolo citato, secondo cui sono dovute prestazioni per superstiti se il defunto era assicurato quando è insorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte, la Cassa avrebbe dovuto versare prestazioni per superstiti fondate su una rendita d'invalidità convertita in rendita intera (art. 21 cpv. 2 LPP e 19 cpv. 1 OPP 2). Si può per altro supporre che la Cassa, non trasferendo la prestazione di libero passaggio all'istituto collettore come richiesto dal suo regolamento, abbia previsto l'aggravarsi dello stato di salute dell'assicurato.

3. Se il Tribunale federale delle assicurazioni dovesse scartare l'argomentazione approfondita al punto 2 o non vi fosse un nesso causale materiale tra il decesso e l'invalidità preesistente, sarebbe effettivamente necessario procedere ad una suddivisione della prestazione di libero passaggio, che andrebbe però eseguita secondo la chiave di ripartizione dell'istituto collettore, poiché, considerati gli elementi che emergono dall'incarto, l'importo, in effetti, avrebbe dovuto essere versato all'istituto collettore. Potremmo al limite approvare una suddivisione paritaria come suggerito nella nostra interpretazione dell'articolo 15 capoverso 1 lettera b numero 1 OLP, ma in nessun caso una soluzione ibrida che consisterebbe ad applicare "per analogia" il regolamento della Cassa al fine di determinare una chiave di ripartizione."

(Doc. XXXII, inc. 34.2004.8)

                               1.7.   Mediante sentenza del 2 giugno 2006 il TFA ha accolto il ricorso nel senso che, annullato il giudizio impugnato, ha rinviato la causa al TCA affinché procedesse a un complemento istruttorio conformemente ai considerandi e rendesse quindi una nuova pronuncia. Nelle sue motivazioni, il TFA ha, tra l’altro, affermato:

"  (...)

4.

4.1  Secondo l'UFAS, il caso andrebbe esaminato dal profilo dell'art. 18 lett. a LPP (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004), secondo cui il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte. Per l'Ufficio ricorrente, in presenza di un nesso di causalità tra il decesso e l'invalidità preesistente, vale a dire se il primo dovesse essere stato causato da un aggravarsi dello stato di salute dell'assicurato, per analogia alla giurisprudenza in materia di aggravamento dell'invalidità, la Cassa avrebbe dovuto versare prestazioni per superstiti fondate su una rendita d'invalidità convertita in rendita intera.

4.2  Per quanto concerne la previdenza obbligatoria, occorre precisare che il diritto, nella fattispecie concreta, a prestazioni per superstiti è regolato dall'art. 18 lett. b LPP secondo cui il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso - e non dall'art. 18 lett. a LPP (nelle loro versioni applicabili in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004), come pretende l'UFAS. Tale conclusione si impone già solo alla luce del tenore dell'art. 18 lett. b LPP ("riceveva una rendita", e non necessariamente una rendita intera) come pure degli art. 21 cpv. 2 LPP e 19 OPP 2, suesposti. Essa conclusione è quindi pure corroborata dalle modifiche apportate dalla prima revisione della LPP (1a revisione LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005). Oramai, la rendita per superstiti ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPP (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005) è fissata in funzione dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata.

Di conseguenza, l'art. 19 OPP 2 è stato abrogato. In questo modo il compito dell'amministrazione è stato notevolmente semplificato in quanto la rendita d'invalidità non dev'essere più ridotta a posteriori in caso di invalidità parziale (Messaggio 1° marzo 2000 del Consiglio federale concernente la prima revisione della LPP [FF 2000 2395]).

4.3  Ne discende che limitatamente alla parte obbligatoria (v. infra consid. 4.4) -, le prestazioni per superstiti dovrebbero essere calcolate giusta l'art. 19 OPP 2. La rendita potrebbe pertanto essere superiore a quella finora riconosciuta. È quindi possibile che, a dipendenza del calcolo di cui all'art. 19 OPP 2 - per il quale a questa Corte mancano gli elementi necessari -, la Cassa pensioni possa essere tenuta a trasformare la prestazione di uscita non ancora versata in una rendita maggiorata per la vedova e per le orfane. Il motivo del decesso di U.________, rispettivamente l'esistenza di un nesso tra tale decesso e l'invalidità preesistente, non necessitano per contro di particolari accertamenti.

4.4  Le suesposte considerazioni valgono, come detto, unicamente per la previdenza obbligatoria. Gli art. 18 e 21 LPP come pure l'art. 19 OPP 2 concernono infatti soltanto quest'ambito (art. 49 cpv. 2 LPP, sempre nella versione applicabile in concreto, antecedente alla prima revisione della LPP). Per contro, nella misura in cui la prestazione di uscita della Cassa pensioni (comprese le prestazioni per rendite) dovesse eccedere la prestazione obbligatoria (capitalizzata) determinata in base all'art. 19 OPP 2, gli art. 18 e 21 LPP come pure l'art. 19 OPP 2 non troverebbero (più) applicazione. In siffatta ipotesi, infatti - ancora da accertare, anche se fortemente possibile, avendo U.________ compiuto solo 11 anni assicurativi sotto l'egida della LPP -, la valutazione andrebbe effettuata unicamente sulla base dell'art. 15 OLP nonché degli statuti della Cassa pensioni o del regolamento dell'istituto collettore. Anche in questo caso, un accertamento del motivo del decesso risulterebbe irrilevante ai fini del giudizio.

4.5  In realtà, se - come gli indizi agli atti, ancora da verificare, lasciano intendere - le prestazioni della previdenza più estesa dovessero effettivamente eccedere le prestazioni obbligatorie LPP, i diritti in esame dei superstiti andrebbero, a ben vedere, regolati secondo le chiavi di ripartizione stabilite dal regolamento della Cassa CV 1 poiché, al momento del decesso, la prestazione d'uscita si trovava ancora presso di essa.

Il regolamento dell'istituto collettore, per contro, non potrebbe risultare determinante in quanto la prestazione d'uscita non si trovava presso tale istituto e U.________ non ha mai inteso trasferire detta prestazione all'istituto collettore, bensì ha inteso domandarne il pagamento in contanti dalla Cassa (in questo modo può essere interpretata la volontà del defunto assicurato desumibile, in particolare, dalla sua comunicazione di trasferimento, dal 1° marzo 1997, a X.________ [cfr. a tal proposito pure l'art. 7 cpv. 6 lett. a LCPD, secondo cui la prestazione di libero passaggio è pagata in contanti se l'avente diritto lascia definitivamente la Svizzera], dall'indicazione di continuare i versamenti presso la Banca Y.________, nonché dalla rinuncia a mantenere

l'assicurazione). La ripartizione operata dalla Cassa, nel senso di attribuire, conformemente al conteggio del 5 marzo 2004 agli atti, alla vedova il 62.50% e a ciascuna delle orfane il 18.75% della prestazione di libero passaggio, apparirebbe allora giustificata. Tale valutazione è infatti stata effettuata ripartendo l'importo totale della prestazione di uscita da liquidare (fr. 91'179.-) in funzione del rapporto esistente tra le rendite annue spettanti ai singoli superstiti in forza del regolamento (art. 37 e 40 LCPD, nella versione applicabile in concreto [fr. 11'002.- rendita vedovile; fr. 3'300.- per ognuna delle rendite per orfane]) e l'importo delle prestazioni annue spettanti complessivamente (fr. 17'602.-). Tale soluzione ben armonizza peraltro con la volontà del legislatore di assegnare delle prestazioni vedovili superiori a quelle per orfani (si veda ad esempio la ripartizione stabilita dall'art. 21 cpv. 2 LPP, nella versione applicabile in concreto [consid. 3.2]).

5.

Stante quanto precede, la causa va rinviata alla precedente istanza affinché disponga gli accertamenti necessari e verifichi presso la Cassa pensioni se la prestazione di uscita dovuta dalla stessa (comprese le prestazioni per rendite) ecceda la prestazione obbligatoria (capitalizzata) determinata in base all'art. 19 OPP 2. Se ciò dovesse avverarsi, la ripartizione effettuata dalla Cassa pensioni sarebbe da tutelare. In caso contrario, per contro, le prestazioni andrebbero calcolate secondo l'art. 19 OPP 2. (...)"

(Doc. XXXIV, inc. 34.2004.8

                               1.8.   Con scritto del 30 giugno 2006 questo TCA, richiamata la STFA di rinvio del 2 giugno 2006, ha chiesto alla Cassa di procedere, producendo i relativi conteggi, a quanto indicato dal TFA e, quindi, di verificare se la prestazione d’uscita (comprese le prestazioni per rendite) eccede la prestazione obbligatoria (capitalizzata) da calcolare in base all’art. 19 OPP2 (II).

                               1.9.   Con scritto 17 agosto 2006 la Cassa ha fatto rilevare quanto segue:

"  (...)

Sulla base dei calcoli eseguiti secondo i considerandi citati, in sintesi la situazione è la seguente:

-   considerando 4.3 - allegato no. 1:

Le prestazioni secondo l'art. 19 OPP2 e quelle erogate dalla Cassa pensioni in applicazione dell'art. 37 e dell'art. 40 Lcpd, calcolate al momento in cui si è verificato l'evento, ossia al 27 settembre 2000 sono le seguenti:

    a)  secondo art. 19 OPP2:

         prestazioni complessive ai superstiti

         al 100%                                            fr.    13'199.45

    b)  secondo art. 37 e art. 40 Lcpd:

         prestazioni complessive ai superstiti

         al 50 %                                             fr.    17'604.00

-   considerandi 4.4 e 5 - allegati no. 2 e 3:

    1)  prestazioni al 100% capitalizzate, secondo l'art. 19 OPP2 (allegato 2):

         - pensione vedovile                          fr.  139'963.95

         - pensioni orfane                              fr.    75'266.15

           Totale complessivo                                               fr. 215'230.10

    2)  prestazione d'uscita secondo Lcpd (allegato 3):

Dal profilo "tecnico", a parere del Comitato, nell'interpretazione di quanto statuito dall'Alta Corte le ipotesi di calcolo possono essere due.

         Indichiamo qui di seguito i due calcoli:

         Ipotesi 1

         Valore prestazione di libero passaggio al 50%, comprensiva

         degli interessi fino al 27 settembre 2000                fr.    82'685.25

         - prestazioni per rendite al 50% capitalizzate,

           versate ai superstiti:

           pensione vedovile                          fr.  194'438.35

           pensioni orfani (2)                          fr.    94'114.80 fr.  288'553.15

           Valore complessivo delle prestazioni della

           CPDS                                                                    fr.  371'238.40

         Ipotesi 2

         - Valore prestazione libero passaggio al

           100% a valuta 27.9.2000

           fr. 66'982.15 x 2                             fr.  133'964.30

         - Interessi 10.12.1995/27.9.2000     fr.    31'406.20

           Valore prestazione libero passaggio

           al 100 % al 9.12.1995, comprensiva

           degli interessi al 27.9.2000                                   fr.  165'370.50

A parere del Comitato, tenuto conto di quanto precede - considerato che le prestazioni al 50% riconosciute ai superstiti sono superiori alle prestazioni al 100 % calcolate secondo l'art. 19 OPP2 (cfr. allegato n. 1) - l'ipotesi 1 della presente lettera dovrebbe essere quella che entra in considerazione per la definizione dei diritti previdenziali dei superstiti. Infatti questa ipotesi indica il valore effettivo delle prestazioni dovute dalla Cassa pensioni, per quanto concerne la prestazione d'uscita e le prestazioni per rendite.

Si precisa, come riportato negli allegati alla presente risposta, che il calcolo inerente alla capitalizzazione delle rendite (calcolate secondo le disposizioni della Legge sulla Cassa CV 1, come pure quelle calcolate secondo l'art. 19 OPP2) si base sulle tabelle attuariali EWK2000 fornite dal Perito della Cassa pensioni per l'allestimento del bilancio tecnico della Cassa.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni."

(Doc. III)

In annesso la Cassa ha prodotto tre Allegati con i relativi calcoli esposti in dettaglio e di cui si dirà, ove necessario, nelle considerazioni di merito (III 1-3).

                             1.10.   In proposito, con scritto 12 ottobre 2006 AT 1 e AT 2, entrambe rappresentate dalle madri e dall'avvocato RA 3, si sono riconfermate nelle loro precedenti allegazioni rimettendosi al giudizio del TCA (VII), mentre che PI 1, tramite il suo legale, in data 6 novembre 2006 ha chiesto la conferma della ripartizione operata dalla Cassa e avallata dal TCA nella sua pronuncia del 29 novembre 2004 (XIII). 

                             1.11.   Richiesto in merito dal TCA con scritto del 20 ottobre 2006, l’UFAS, dal canto suo, in data 16 novembre 2006 ha affermato quanto segue:

"  (...)

Abbiamo analizzato i calcoli elaborati dalla Cassa CV 1 e siamo del parere debba essere considerata la variante 1. Difatti, come indicato dalla Cassa, è l'ipotesi che indica il valore effettivo delle prestazioni dovute, per quanto concerne la prestazione d'uscita e le prestazioni per rendite. L'ipotesi 2 non tiene conto delle prestazioni per rendite, ma solo della prestazione di uscita. Quest'ultima ipotesi è quindi secondo noi in contraddizione con quanto stipulato nella sentenza del TFA (le "prestazioni per rendite" sono espressamente menzionate)." (Doc. XVI)

                             1.12.   Su tale scritto, intimato alle parti, solo la Cassa ha preso posizione in uno scritto del 27 novembre 2006 con il quale ha in sostanza rilevato come l’UFAS confermasse in sostanza il preavviso della Cassa del 17 agosto 2006 (XVIII).

                                         in diritto

                               2.1.   Litigiosa è la ripartizione tra diversi beneficiari, e più precisamente tra la vedova e le due figlie minorenni, della prestazione di libero passaggio accumulata dal defunto __________ durante la sua attività alle dipendenze dello __________ presso la Cassa CV 1 e relativa alla sua residua capacità lavorativa del 50%.

                                         Mentre la Cassa ha fin dall’inizio sostenuto che la stessa va ripartita in misura proporzionale all'ammontare delle prestazioni per superstiti di cui sono beneficiarie le tre aventi diritto (pensione vedovile rispettivamente pensione per orfani), queste ultime avevano chiesto che la ripartizione fosse eseguita in parti uguali (1/3 per ogni superstite) e, quindi, in quote di fr. 30'393 ciascuna. La vedova PI 1, dal canto suo, aveva primariamente postulato l'attribuzione dell'intera prestazione. 

Questo TCA, con la sua pronuncia del 29 novembre 2004, ha in sostanza confermato la presa di posizione della Cassa.

Non era invece invece litigioso l'ammontare della prestazione da dividere (fr. 91'179 inclusi interessi sino al 31 dicembre 2003, doc. 141).

                               2.2.   Nella sua sentenza del 2 giugno 2006 la massima Corte federale, ricordato come per la parte obbligatoria le prestazioni per superstiti in caso di morte di un beneficiario di una mezza rendita di invalidità debbano essere calcolate secondo l’art. 19 OPP2, ha ritenuto imprescindibile nel caso concreto una verifica da parte della Cassa nel senso di esaminare se fossero in concreto superiori le prestazioni per superstiti (capitalizzate) determinate  secondo l’art. 19 OPP2 o quelle (prestazione d’uscita e prestazioni sotto forma di rendite) calcolate sulla base della Lcpd e del relativo regolamento (e dell’art. 15 OLP). Il TFA ha quindi osservato che nell’ipotesi in cui le prestazioni della previdenza più estesa risultassero superiori alle prestazioni obbligatorie, i diritti dei superstiti in esame sarebbero da regolare secondo la chiave di ripartizione stabilita dalla Cassa (cfr. sopra consid. 1.7).

                                         Non è superfluo ricordare il tenore dell’art. 19 OPP2 (nella sua versione – applicabile in concreto - in vigore sino al 31 dicembre 2004):

"  1Quando il beneficiario di una mezza rendita d’invalidità muore, i suoi superstiti hanno diritto a prestazioni calcolate sulla base della rendita d’invalidità convertita in rendita intera.

2L’istituto di previdenza può tuttavia dedurre altre prestazioni per superstiti che spettano agli aventi diritto in virtù della LPP, fino a un massimo della metà delle sue prestazioni legali. Esso può tener conto nella stessa misura delle prestazioni provenienti dalle polizze di libero passaggio o di forme equivalenti di mantenimento della prestazione previdenziale (art. 4 cpv. 1 LFLP)."

                               2.3.   Conformemente a quanto chiestole dal TCA (cfr. consid. 1.8), la Cassa ha proceduto, nel suo scritto 17 agosto 2006, a tutti i calcoli necessari ai fini dei chiarimenti prescritti dal TFA (cfr. consid. 1.9).

In sostanza, a fronte di prestazioni al 100% capitalizzate calcolate secondo l’art. 19 OPP2 di complessivi fr. 215'230.10 (cfr. anche doc. III/2), il valore complessivo delle prestazioni (prestazione di libero passaggio al 50% oltre alle prestazioni per rendite al 50% capitalizzate) secondo la Lcpd ammonta a

fr. 371'238.40 (cfr. sopra consid. 1.9, ipotesi 1). Il calcolo della sola  prestazione di libero passaggio al 100% secondo la Lcpd determina invece una prestazione di fr.165'370.50,  interessi sino al 27.9.2000 compresi (cfr. sopra consid. 1.9, ipotesi 2).

                                         A ragione l’UFAS nel suo scritto del 16 novembre 2006 (doc. XVI per esteso al consid. 1.11 sopra) ha osservato che pertinente risulta essere l’ipotesi 1 del calcolo operato dalla Cassa. In effetti tale variante tiene correttamente conto sia della prestazione d’uscita che delle prestazioni sotto forma di rendite ai superstiti. L’ipotesi 2 per contro considera unicamente la prestazione di libero passaggio al 100% omettendo di ritenere le prestazioni per superstiti maturate in concreto (cfr. XVI; cfr. in  proposito il consid. 4.4 della STFA del 2 giugno 2006 riportato per esteso al consid. 1.7 sopra).

                               2.4.   Ne discende che, sulla base dei calcoli operati dalla Cassa conformemente a quanto statuito dalla pronuncia del TFA – e sulla cui correttezza questa Corte non ha motivo di dubitare né del resto le parti o l’amministrazione federale hanno sollevato obiezione alcuna  - appare manifesto che le prestazioni erogate alle superstiti di __________ in base alla previdenza più estesa e, quindi, della Lcpd e del relativo Regolamento, siano superiori alle prestazioni obbligatorie calcolate in base all’art. 19 OPP2.

Ne discende che, in sostanziale conferma del giudizio del TCA del 29 novembre 2004, la ripartizione della prestazione di libero passaggio residua del defunto __________ (di fr. 91'179, compresi gli interessi sino alla fine del 2003) effettuata dalla Cassa nel senso di attribuire alla vedova il 62.50% (fr. 56’991) e a ciascuna delle orfane il 18,75% (fr. 17'094 ciascuna) della prestazione deve essere tutelata.

Secondo il TFA infatti tale valutazione, effettuata ripartendo l’importo totale della prestazione d’uscita da liquidare in funzione del rapporto esistente tra le rendite annue spettanti alle singole superstiti in forza della Lcpd e del Regolamento e l’importo delle prestazioni annue spettanti complessivamente, armonizza bene con la volontà del legislatore di assegnare delle prestazioni vedovili superiori a quelle per orfani (cfr. consid. 4.5 della STFA del 2 giugno 2006; cfr. sopra consid. 1.7).

Ad ulteriore conferma di suddette conclusioni questa Corte non può prescindere dal rimandare anche alle argomentazioni sviluppate nel giudizio del 29 novembre 2004 a sostegno della soluzione cui ha pertinentemente optato la Cassa, la quale, tra le varie possibili, si rivela essere la più rispettosa degli obiettivi che si prefigge il diritto della previdenza professionale (cfr. consid. 2.6-2.8 della STCA del 29 novembre 2004).

                               2.5.   Ribadito come nella fattispecie fra le parti non siano litigiosi l'ammontare della prestazione di libero passaggio da dividere né, in quanto tali, i calcoli operati dalla Cassa per dividere la stessa in misura proporzionale all'ammontare della prestazioni per superstiti di cui sono beneficiarie le parti in causa, la prestazione controversa andrà divisa nelle modalità previste dalla Cassa nella sua determinazione del 19 dicembre 2003 e, quindi, nella misura di fr. 56'991 a favore di PI 1 e di fr.  17'094 ciascuna a AT 1 e AT 2, oltre agli interessi maturati successivamente al 31 dicembre 2003.

In sostanziale conferma di quanto pronunciato nella sentenza di questo Tribunale del 29 novembre 2004, la petizione di AT 1 e AT 2, tendente alla ripartizione della prestazione di libero passaggio del defunto __________ in ragione di 1/3 ciascuno tra le tre eredi, deve pertanto essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é respinta.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

 PI 1     rappr. da:   RA 4    

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

34.2006.30 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.02.2007 34.2006.30 — Swissrulings