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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.09.2005 34.2005.43

September 20, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,428 words·~7 min·4

Summary

divisione delle prestazioni d'uscita LPP a seguito di divorzio

Full text

Raccomandata

Incarto n. 34.2005.43   RG/sc

Lugano 20 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 6 giugno 2005 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 e 3 CC) e che oppone

1. AT 1 1 rappr. da: RA 1 2. AT 2 3. AT 3 rappr. da: RA 3  

a  

CV 1 rappr. da: RA 2     in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che                              -   con sentenza 27 aprile 2005, cresciuta in giudicato il 19 maggio 2005, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra i coniugi CV 1 e AT 1 omologando quanto tra loro pattuito in merito alla ripartizione degli averi previdenziali e segnatamente all’accredito alla moglie di metà dell’avere previdenziale accumulato dal marito durante il matrimonio;

                                     -   il giudice del divorzio ha in seguito trasmesso l'intero incarto e notificato al TCA, quale giudice competente ai sensi degli artt. 25a LFLP e 73 cpv. 1 LPP, i dati di cui all'art. 142 cpv. 3 CC;

                                     -   ai fini del calcolo della prestazione accumulata durante il matrimonio dagli ex coniugi __________, il TCA ha richiesto a questi ultimi come pure agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP);

                                     -   in corso d'istruttoria il TCA ha esperito ulteriori accertamenti, delle cui risultanze, trasmesse agli ex coniugi con facoltà di presa di posizione, si dirà - per quanto occorra - nei considerandi successivi;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   giusta l'art. 22 LFLP

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

                                     -   per l'art. 142 CC

"  1 In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3 Egli deve in particolare notificargli:

1. la decisione sulle quote di ripartizione;

2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

3.  gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti."

-   a norma dell'art. 25a LFLP

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

                                     -   giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253);

                                     dagli atti all'inserto, dagli accertamenti esperiti pendente causa e dalle dichiarazioni delle parti interessate non risulta che al momento del matrimonio (dicembre 2000) AT 1 disponesse di averi previdenziali;

                                     al momento del divorzio CV 1i disponeva per contro di un avere di libero passaggio di fr. 9'745.-- presso la AT 2 (XI/+bis) come pure di un avere di previdenza di fr.  1'842.-- presso la AT 3 (XII);

                                     la documentazione attestante l’ammontare di suddetti  importi non è stata fatta oggetto di contestazione alcuna da parte degli ex coniugi;

                                     -   di conseguenza l'avere di previdenza di AT 1 accumulato durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a complessivi fr. 11'587.-- ;

                                     il credito a favore di CV 1 deve pertanto essere cifrato in fr. 5'793.50 (11'587 : 2);

                                     -   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258);

                                     -   l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

                                     -   l'importo di fr. 5'973.50 - di cui fr. 4'872.50 a carico del conto di libero passaggio presso la AT 2 e fr. 921.-- a carico della AT 3 - unitamente agli interessi compensativi (al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore) maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (19 maggio 2005) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258 consid. 3-4; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02], 18 luglio 2003 nella causa L. [B 36/02]), dovrà pertanto essere trasferito a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio a lei intestato presso la __________ di __________ (VII);

                                     -   in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, dalla pronuncia della relativa sentenza (artt. 38 e 135 OG), saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di __________, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258 consid. 4 e sentenze inedite del TFA succitate).

Per questi motivi

 dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da AT 1 durante il matrimonio e soggetta a divisione ammonta a fr. 11'587.--.

                                 2.-   E' fatto ordine alla AT 2, __________, a carico del conto di libero passaggio n. __________ intestato a AT 1, di versare a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio n. __________ (tipo di conto __________) presso la __________ di __________ la somma di fr. 4'872.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 19 maggio 2005.

                                 3.-   E' fatto ordine alla AT 3 (contratto __________; ass. n. __________) di versare a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio n. __________ (tipo di conto __________) presso la __________ di __________ la somma di fr. 921.-- oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 19 maggio 2005.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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