Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.02.2005 34.2005.19

February 23, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·824 words·~4 min·4

Summary

inammissibilità di una domanda presentata dinanzi al TCA tendnete al rigetto provvisorio dell'opposizione interposta a precetto esecutivo

Full text

Raccomandata

Incarto n. 34.2005.19     RG/sc

Lugano 23 febbraio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sull’istanza del 22 febbraio 2005 promossa da

AT 1  

contro  

CV 1   in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto che

                                     -   con atto 22 febbraio 2005 la AT 1 (in seguito: __________) ha chiesto a codesto Tribunale di pronunciare “in virtù della disposizione dell’art. 82 LEF ” la “cancellazione dell'opposizione” interposta dalla CV 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'UE di __________, concernente un credito di fr. 30'189.30 per premi assicurativi della previdenza professionalerimasti;

                                     -   giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le.

                                         Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);

                                     -   per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie  afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e riferimenti);

                                     -   in casu, come detto, tramite precetto n. __________ dell'UE di __________ la AT 1 ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della convenuta per l'incasso di contributi assicurativi LPP per un importo di fr. 30'189.30;

                                     -   l'escussa ha interposto opposizione;

                                     -   giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione;

                                     -   in concreto la richiesta di giudizio della AT 1 non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza dello scrivente Tribunale a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF 107 III 60ss; Praxis 73 n. 195);

                                     -   infatti con l'istanza in oggetto è postulata la cancellazione (recte: il rigetto) dell'opposizione interposta al precetto esecutivo e ciò con esplicito riferimento all’art. 82 LEF, il quale stabilisce che il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione nel caso in cui il credito sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata;

                                     -   per applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;

                                     -   stante quanto sopra - e a prescindere dalla questione della legittimazione dell'istante, quale istituto assicurativo, a far valere pretese di spettanza dell'omonima Fondazione collettiva LPP - ritenuta la manifesta incompetenza di questo TCA a statuire nel merito dell'istanza in oggetto, la stessa deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________, __________ (art. 16 LALEF, art. 1 lett. e Regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di __________; DTF 114 III 72; RCC 1989 pag. 152);

                                     -   posta la palese irricevibilità dell'istanza, a carico della AT 1- che si (ri)constata essere solita a proporre dinanzi a questo Tribunale, con ripetuta ed evidente leggerezza, gravami di esclusiva competenza delle autorità giudiziarie di cui agli artt. 13 e segg. LALEF (cfr. incarti TCA 34.2004.58, 34.2004.26, 34.2003.42, 34.2003.36, 34. 2002.57, quest’ultimo relativo ad una precedente causa già promossa nei confronti della CV 1) vanno poste tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 300.- (art. 8 cpv. 2 LALPP, art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 pag. 64; STFA del 17 luglio 1998 in re T).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito

                                         dell'istanza 22 febbraio 2005 della AT 1.

                                 2.-   Gli atti sono trasmessi per competenza alla Pretura del Distretto di __________.

                                 3.-   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.- sono poste a carico della AT 1.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

34.2005.19 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.02.2005 34.2005.19 — Swissrulings