Raccomandata
Incarto n. 34.2003.1-2 FC/RG
Lugano 13 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
viste le petizioni 27 dicembre 2002 promosse da
__________
rappr. da: avv. __________
nei confronti di
1. Fondazione __________, 2. Fondazione di libero passaggio __________ in materia di previdenza professionale
visti i decreti 9 gennaio 2003 con cui è stata ordinata la chiamata in causa di __________;
considerato in fatto e in diritto
- che con petizione 23 maggio 2000 __________ ha promosso azione di divorzio dinanzi al Pretore di __________ nei confronti della moglie __________ (I);
- che in data 9 maggio 2000 e, quindi, a procedura di divorzio già inoltrata ma ancora in pendenza di matrimonio (contratto nel 1993), l'istituto di previdenza presso il quale era stato affilliato __________, la Fondazione collettiva __________ aveva effettuato a favore del marito un versamento di fr. 51'680.40 (doc. _ inc. __________) pari all'intera prestazione d'uscita spettantegli;
- che in data 5 giugno 2000 anche la Fondazione di libero passaggio della __________ aveva versato a __________ una prestazione di libero passaggio da lui maturata di fr. 224'782.05 (doc. _ inc. __________);
- che, avendo __________, rappresentata dall'avv. __________, osservato come detti versamenti fossero avvenuti indebitamente giacché non accompagnati dal necessario consenso della moglie, con provvedimento 29 novembre 2002 il Pretore di __________ ha assegnato a __________ un termine perentorio di 30 giorni per promuovere presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni un'azione nei confronti di entrambi gli istituti di previdenza professionale del marito tendente all'accertamento della liceità o meno ai sensi dell'art. 5 LFLP dei succitati versamenti, con la comminatoria che, decorso infruttuoso detto termine, la liceità degli avvenuti pagamenti sarebbe stata presunta (doc. _);
- che di conseguenza in data 27 dicembre 2002 __________, tramite il suo legale, ha inoltrato al TCA una petizione nei confronti della Fondazione collettiva __________ e della Fondazione di libero passaggio della __________ tendente all'accertamento del carattere indebito dei versamenti in contanti delle prestazioni di libero passaggio effettuati da parte delle fondazioni convenute, postulando pure la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita;
- che con decreti 9 gennaio 2003 il vicepresidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa ai sensi dell'art. 19a della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 - applicabile anche in materia di previdenza professionale in virtù dell'art. 8 della Legge di applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999 (LALPP) – di __________, tramite il suo legale avv. __________ e, quindi l’intimazione della petizione 27 dicembre 2002 con l’assegnazione di un termine di 20 giorni per pronunciarsi in merito (II);
- che con presa di posizione 16 gennaio 2003 la Fondazione di libero passaggio della __________ ha affermato che il pagamento contestato era avvenuto con il consenso della moglie di __________ allegando la relativa documentazione (V, inc. __________);
- che da parte sua la Fondazione collettiva __________, in data 12 febbraio 2003, ha riconosciuto di aver versato la prestazione d’uscita a __________ senza il necessario consenso della di lui consorte dichiarandosi di conseguenza disposta a versare alla ex moglie la quota di sua spettanza (V, inc. __________);
- che con scritto del 24 febbraio 2003 __________, assistito dal suo legale, ha osservato che nel frattempo, con sentenza di divorzio del __________ 2003, il Pretore di __________ aveva omologato una convenzione sottoscritta dai coniugi __________ in data 16/20 gennaio 2003 prevedente, tra l’altro, il pagamento da parte di __________ alla ex moglie di un importo di fr. 44'500 "a titolo di liquidazione dell’avere di vecchiaia LPP accumulato in costanza di matrimonio dai coniugi" (IX, doc. _); facendo poi osservare come detto versamento fosse nel frattempo già avvenuto, egli ha quindi chiesto lo stralcio delle procedure di fronte al TCA __________ poichè divenute prive d’oggetto (IX, inc. __________);
- che con presa di posizione del 25 febbraio 2003 __________ i, assistita dal suo legale, ha comunicato di ritirare le petizioni 27 dicembre 2002 incoate nei confronti della Fondazione collettiva __________ e della Fondazione di libero passaggio della __________ postulando l’assegnazione di congrue ripetibili “trattandosi di acquiescenza” (X, inc. __________e X, inc. __________);
- che di conseguenza le cause sono divenute prive d'oggetto e vanno stralciate dai ruoli;
- che per quanto riguarda l’assegnazione di ripetibili, devesi innanzitutto osservare che la vertenza in essere tra i coniugi __________ in punto alla divisione dell'avere previdenziale accumulato in pendenza di matrimonio è stata risolta mediante la sottoscrizione di una convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata dal giudice civile (IX, doc. _); d’altro canto non può tuttavia non essere rilevato come le petizioni promosse dinanzi a questo Tribunale siano state originate dagli avvenuti versamenti a __________ della prestazione d’uscita accumulata in costanza di matrimonio, versamenti il cui carattere indebito appare a prima vista più che verosimile - giacchè non accompagnati dal necessario consenso della consorte __________ - e che tramite le dovute verifiche da parte degli istituti interessati avrebbero con ogni verosimiglianza potuto essere evitati;
- che non si può inoltre al proposito prescindere dall’osservare come dalla documentazione versata agli atti dalla Fondazione di libero passaggio della __________ (cfr. doc. _) sembra comprovato non solo che __________ fosse a conoscenza dell’obbligo legale di fornire il consenso della moglie per ottenere il pagamento in contanti della prestazione previdenziale d'uscita (doc. _), ma anche che egli, al fine di attestare all'attenzione del medesimo istituto di previdenza l'avvenuto consenso da parte della consorte, abbia presentato documentazione sottoscritta da un’altra donna indicandola tuttavia come sua moglie (doc. _);
- che in simili circostanze, in applicazione dell'art. 181 CPP, si giustifica la trasmissione di detti documenti e di copia del presente decreto al Ministero Pubblico affinché verifichi l'eventuale commissione di reati di azione pubblica;
- che stante quanto sopra, riservati naturalmente gli sviluppi in sede penale che un simile agire da parte di __________ potrà comportare, appare equo assegnare a __________, assistita da un legale, un importo di fr. 1'200 a titolo di spese ripetibili che appare giustificato mettere a carico di __________ - chiamato in causa nella presente procedura e avente consequenzialmente veste di parte (cfr. in argomento Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, pag. 99) -, della Fondazione collettiva __________ e della Fondazione di libero passaggio della __________ ciascuno in ragione di 1/3;
- che di conseguenza la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata dall’attrice in sede di petizione diventa priva d’oggetto (cfr. DTF 124 V 303 e 309, STCA non pubblicata del 20 febbraio 2001 in re R., __________);
viste le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 in relazione all'art. 8 della LALPP
decreta 1.- Le cause di cui agli inc. 34.2003.1 e 34.2003.2 sono congiunte.
2.- Le cause sono stralciate dai ruoli.
3.- Non si percepiscono né tasse né spese.
La Fondazione collettiva __________, la Fondazione di libero passaggio della __________ e __________ verseranno a __________ ciascuno fr. 400.-- a titolo di spese ripetibili, ciò che rende priva di oggetto l'istanza d'assistenza giudiziaria presentata dall'attrice.
4.- Il doc. _ e relativi annessi 1 a 3 di cui all'inc. __________come pure copia del presente decreto vengono trasmessi per ragioni di competenza al Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano.
5.- Intimazione alle parti.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi