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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.07.2003 34.2002.45

July 2, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,172 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 34.2002.45   RG/sc

Lugano 2 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa che oppone

__________

rappr. da: avv. __________  

a  

__________

  in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto e in diritto che

                                     -   con sentenza di divorzio __________ 2002, cresciuta in giudicato il __________ 2002, il Segretario Assessore della Pretura di __________ ha stabilito la ripartizione per metà ciascuno delle rispettive prestazioni d'uscita accumulate dagli ex coniugi __________ e __________ durante il matrimonio;

                                     -   con scritto 5 settembre 2002 il Segretario Assessore, conformemente all'art. 142 cpv. 2 e 3 CC, ha trasmesso al TCA l'intero incarto relativo al divorzio per il calcolo della prestazione di libero passaggio da accreditare a favore degli istituti di previdenza degli ex coniugi, indicando la quota di ripartizione, la durata del matrimonio e precisando che le parti non hanno comunicato i nominativi  dei rispettivi istituti di previdenza e come quindi non risultino noti nemmeno i rispettivi importi degli averi da dividersi;

                                     -   ai fini del calcolo delle prestazioni d'uscita accumulate dagli ex coniugi durante il matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP e di voler altresì comunicare, ai fini del giudizio, i nominativi dei rispettivi istituti di previdenza cui erano affiliati al momento del matrimonio e sino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio;

                                     -   in sede istruttoria, dopo diverse e ripetute richieste d'informazione da parte del TCA alle parti, agli istituti previdenziali interessati, a datori di lavori e a terzi, con scritto  7 maggio 2003 la __________ - istituto di previdenza cui __________ è stata affiliata quale collaboratrice dell'azienda __________ nel periodo 23 dicembre 1996 - 31 maggio 2001 (doc. _) - ha reso noto che a quest'ultima, già beneficiaria di una rendita AI, conformemente alla risoluzione 11 marzo 2003 della Cassa è stata accordata una rendita d'invalidità (LPP) del 100% con effetto retroattivo dal 1. aprile;

                                     -   invitati a prendere posizione sulle suevocate risultanze istruttorie, gli ex coniugi __________ sono rimasti silenti (XLV);

                                     -   giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000, in caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 CC, gli articoli 3-5 essendo per il resto applicabili per analogia all'importo da trasferire;

                                     -   l'art. 25a LFLP prevede inoltre che in caso di disaccordo dei coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP deve, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC), eseguire d'ufficio la divisione in base alla chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio;

                                     -   l'art. 122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio;

                                     -   l'applicazione dell'art. 122 CC presuppone la possibilità, dal profilo tecnico, di dividere la prestazione d'uscita. Se quindi un caso di previdenza si verifica durante il matrimonio, di sorta che l'istituto di previdenza è tenuto ad erogare una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il ritiro di una parte della previdenza diviene allora impossibile. In siffatta evenienza torna applicabile l'art. 124 CC secondo cui, allorché per uno o per entrambi i coniugi è già sopraggiunto un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità), è dovuta indennità adeguata, tale soluzione applicandosi pure nel caso in cui le pretese previdenziali acquisite durante il matrimonio non possono più essere divise per altri motivi (Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalls der beriflichen Vorsorge-Hinweise für die Praxis, in: AJP 2001 pag. 155ss, 155-156; Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999 pag. 1613ss, 1618-1619; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce (2e partie), in: SVZ 2000 pag. 247ss; Riemer, Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungsrecht, in SZS 1998, pag. 423ss; FamPra 2003 pag. 166);

                                     -   dal profilo temporale, l'insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità) ai sensi dell'art. 124 CC è data nel momento in cui nasce il diritto a prestazioni nei confronti dell'istituto previdenziale, la pretesa al versamento di una prestazione d'uscita venendo quindi a cadere nella misura in cui sono dovute prestazioni assicurative (Sutter/Freiburgerhaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 238; Kieser, op. cit., pag. 157; Geiser, Bemerkungen zum Verzicht auf den Versorgungsausgleich im neuen Scheidungsrecht (Art. 123 ZGB), in: ZBJV 2000 pag. 89ss, 91; FamPra 2002 pag. 649, 2003 pag. 413; SZS 1997 383 N. 44). Il sopraggiungere di un caso di previdenza e quindi la nascita del diritto a prestazioni previdenziali prima del divorzio (e precisamente prima della crescita in giudicato della sentenza di divorzio), rendendo inattuabile una ripartizione ai sensi dell'art. 122 CC, la compensazione delle aspettative previdenziali deve di conseguenza essere operata dal giudice del divorzio in applicazione dell'art. 124 CC;

                                     -   nella fattispecie in esame il matrimonio tra gli ex coniugi __________ - per i quali il giudice del divorzio ha disposto la ripartizione a metà delle prestazioni d'uscita giusta l'art. 122 CC - è stato concluso in data __________ 1990, la crescita in giudicato della pronunzia del divorzio risalendo invece al __________ 2002;

                                     -   come visto, l'istruttoria di causa ha permesso di appurare che a far tempo dal 1. aprile 1999 __________ è stata posta al beneficio di una rendita LPP per un grado del invalidità del 100%;

                                     -   al momento del divorzio risulta quindi in casu essersi già realizzato un caso di previdenza (invalidità) per uno dei coniugi, ciò che esclude la possibilità di una divisione degli averi di previdenza giusta l'art. 122 CC;

                                     -  stante l'impossibilità di eseguire la divisione giusta l'art. 25a LFLP la causa dovendo essere trattata in applicazione dell'art. 124 CC, gli atti (unitamente a copia dei doc. _) vengono rinviati al giudice del divorzio per ragione di competenza (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, pag. 195ss, 259).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Non si fa luogo alla divisione delle prestazioni d'uscita acquisite dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio.

                                 2.-   Gli atti sono rinviati alla Pretura di __________, per ragione di competenza.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario   

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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