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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2002 34.2002.42

September 13, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·913 words·~5 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2002.00042   RG/cd

Lugano 13 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 20 agosto 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

__________,     in materia di previdenza professionale

Considerato in fatto e in diritto che

                                     -   con petizione 20 agosto 2002 __________, patrocinato dal __________, ha convenuto dinanzi a questo TCA il suo datore di lavoro, indicato come __________, alle dipendenze del quale egli ha svolto l'attività di cuoco nel periodo 1° marzo  - 30 settembre 1999, chiedendo di stabilire l'obbligo per quest'ultimo di affiliarsi ad un istituto di previdenza rispettivamente - per quanto è dato di desumere dall'esplicito riferimento fatto in petizione alla normativa concernente l'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro - di provvedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti nel periodo sopra indicato;

                                     -   in data 5 settembre 2002 é pervenuto al TCA uno scritto della __________ con il quale è stata prodotta una lettera di quest'ultima inviata al patrocinatore dell'attore in data 27 agosto 2002 in cui è dichiarato che la "nostra ditta si occupa della conduzione della __________ da autunno 2001, il signor __________ non è mai stato alle nostre dipendenze";

                                     -   con scritto 10 settembre 2002 il patrocinatore dell'attore, cui è stato trasmesso per osservazioni lo scritto 5 settembre della __________ (e allegato) ha precisato che la petizione "è indirizzata nei confronti del firmatario del contratto di lavoro, quale rappresentante della Convenuta" (VI);

                                     -   dagli atti di causa risulta che in data 1° marzo 1999 __________ (datore di lavoro) e __________ (dipendente) hanno concluso un contratto di lavoro - cui l'attore in petizione fa esplicito riferimento nel precisare l'identità del datore di lavoro convenuto presso cui egli ha svolto attività lavorativa nel periodo litigioso - che prevedeva l'assunzione dell'attore in qualità di cuoco a far tempo dal 1° marzo 1999 (cfr. doc. _ prodotto con la petizione);

                                     -   da accertamenti effettuati dal TCA presso il Registro di commercio di __________, emerge che in data 10 dicembre 1999 la __________ è stata radiata in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 ORC (cfr. Estratto RC __________.2002, doc. _);

                                     -   secondo l'art. 2 cpv. 3 LPTCA - applicabile in virtù dell’articolo 8 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999 (LALPP) - il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso (in casu la petizione) ed è competente a respingerlo se tardivo o irricevibile;

                                     -   l'art. 23 LPTCA prescrive che per quanto non stabilito dalla presente legge valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile;

                                     -   la capacità di essere parte è un presupposto processuale e va esaminata d'ufficio dal giudice in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 4 CPC). Nel caso si accerti la carenza sin dall'inizio della capacità di essere parte l'azione viene dichiarata irricevibile (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 16; Walder-Bohner, Der Neue Zürcher Zivilprozess, Zurigo 1979, pag. 126). Qualora si accerti durante il processo il venir meno della capacità di essere parte, l'azione viene dichiarata priva di oggetto (Walder, Prozesserledignug ohne Anspruchsprüfung, Zurigo 1966, pag. 9-10; ZR 1956 Nr. 7; Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, pag. 89; Walder/Bohner, cit.; Ottaviani, cit.);

                                     -   a prescindere dal contenuto dello scritto 27 agosto 2002 della __________ al patrocinatore dell'attore, come visto datore di lavoro dell'attore nel periodo litigioso è stata la __________, la quale in data __________ dicembre 1999 è stata radiata da RC in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 cpv. 2 ORC;

                                     -   in quanto inesistente a seguito della radiazione da RC __________ è priva della capacità di essere parte (Ottaviani, op. cit. p. 16/17);

                                     -   di conseguenza la petizione va respinta in ordine in quanto irricevibile;

                                     -   la petizione è parimenti da dichiarare irricevibile anche nell'ipotesi desumibile dalla peraltro confusa precisazione espressa pendente lite dal patrocinatore dell'attore (cfr. doc. _) - in cui la stessa sia da considerare siccome "indirizzata nei confronti del firmatario del contratto di lavoro" (in relazione al quale vengono fatte valere le pretese attoree, cfr. doc. _) quale "rappresentante della convenuta". Infatti, in quanto non datore di lavoro ma unicamente rappresentante di quest'ultimo, il "firmatario del contratto di lavoro" non può essere personalmente convenuto dinanzi a questo TCA, ritenuto che la competenza del giudice istitutito dall'art. 73 LPP é data unicamente in caso di controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto;

                                     -   la procedura giudiziaria dinanzi al TCA è di principio gratuita (art. 20 cpv. 1 LPTCA).

                                     -   di conseguenza non si prelevano tasse di giustizia e le spese sono a carico dello Stato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è irricevibile.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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