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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2003 34.2002.29

April 17, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,022 words·~15 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Raccomandata

Incarto n. 34.2002.29   RG/sc

Lugano 17 aprile 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 29 maggio 2002 della

Fondazione __________  

contro  

__________

    in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

                                     -   in data 30 settembre 1993, con effetto dal 1° agosto 1993 (doc. _), la __________ con sede a __________ (dal 30 gennaio 2002 sotto la nuova ragione sociale __________ con sede a __________, dal settembre 2002 a __________), si è affiliata in qualità di datore di lavoro alla Fondazione __________ per l’incremento dell’assicurazione del personale, __________ (in seguito: Fondazione), allo scopo di attuare la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei suoi dipendenti, sottoposti all’assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP;

                                     -   a sua volta la Fondazione, per garantire l’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha stipulato, con la __________ un contratto di assicurazione collettiva (art. 1.3 contratto di adesione, doc. _);

                                     -   con effetto al 31 dicembre 2001 la Fondazione ha poi rescisso il contratto d'affiliazione (doc. _);

                                     -   durante il periodo d'affiliazione la Fondazione ha fatto pervenire al datore di lavoro i certificati collettivi d'assicurazione, la distinta dei premi dovuti a favore dei dipendenti stabiliti sulla base dei salari annunciati e inviato le relative fatture (doc. _);

                                     -   a seguito del mancato pagamento del saldo contributivo dovuto al 21 gennaio 2002, nei confronti del datore di lavoro la Fondazione ha fatto spiccare dall'UE di __________ il precetto esecutivo n. __________di 93'526.40 (oltre interessi al 4,5% dal 22 gennaio 2002), più fr. 374.20 per interessi dal 1° al 21 gennaio 2002, fr. 500 per spese amministrative e fr. 100 per costi di precetto esecutivo (doc. _);

                                     -   l'escussa ha interposto opposizione;

                                     -   con la petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 93'526.40 (oltre interessi al 4,5% dal 22 gennaio 2002), fr. 374.20 per interessi dal 1° al 21 gennaio 2002, fr. 500 per spese amministrative, postulando inoltre il rigetto definitivo dell'opposizione al succitato precetto nonché la rifusione delle spese ripetibili e dei costi d'esecuzione;

                                     -   la convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da parte del TCA per la presentazione della risposta di causa (doc. _);

                                     -   nelle more della procedura il TCA ha a più riprese chiesto all'attrice  delucidazioni  in merito alla composizione del debito contributivo e delle spese addebitate (doc. _ e relative risposte sub. doc. _);

considerato in diritto che

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                     -   l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).

                                         Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede -, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, pag. 32).

                                         Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale concernente la LPP pag. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;

                                     -   con la sottoscrizione del contratto di adesione (doc. _) la società convenuta si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla Fondazione (art. 5 contratto d'adesione).

                                         La convenuta non ha del resto mai contestato l'esistenza del contratto di adesione e il suo obbligo contributivo dev’essere pertanto riconosciuto;

                                     -   nel caso concreto le norme concernenti il finanziamento della previdenza professionale sono previste all'art. 11 del piano relativo alle prestazioni e al finanziamento cui rimanda l'art. 2.1 del contratto d'adesione e che definisce in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _).

                                         L'art. 5 del contratto stabilisce inoltre le norme applicabili per quanto riguarda il pagamento e l'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

                                         Per quanto riguarda i costi, infine l'art. 2.1 del regolamento dei costi prevede che, in caso di procedura esecutiva, oltre ai costi esecutivi ufficiali la fondazione conteggia fr. 500.- e che inoltre, in caso di domanda di fallimento, oltre ai costi ufficiali, viene addebitato un importo di fr. 1'000;

                                     -   le persone assicurate, l'ammontare dei contributi calcolati sui salari erogati e degli interessi addebitati come pure l'addebito dei costi relativi alle diverse procedure esecutive e fallimentari promosse durante in periodo d'affiliazione non risultano essere mai stati contestati dal datore di lavoro;      

                                     -   dall'esame della documentazione agli atti risulta del resto che il calcolo dei contributi rimasti insoluti e degli interessi passivi - compresi quelli relativi al periodo 1 - 21 gennaio 2001 che pendente lite l'attrice ha rettamente fissato in fr. 257.15, rettificando l'importo di fr. 374.20 inizialmente chiesto in petizione (cfr. doc. _) - è stato effettuato conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP e tenendo conto delle mutazioni e dei versamenti effettuati dal datore di lavoro durante il periodo assicurativo;

                                     -   relativamente alle spese addebitate al datore di lavoro nel corso del periodo contributivo, le stesse, nella misura in cui dimostrate (DTF 117 II 258) e conformi al regolamento (art. 2.1), vanno riconosciute. In concreto le spese che l'attrice non è stata in grado di debitamente documentare e giustificare (doc. _) ammontano complessivamente a fr. 9'020 (si tratta segnatamente degli addebiti riportati nell'estratto di cui al doc. _ e contabilizzati nelle date 4 [fr. 500] e 24 ottobre [fr. 4] 1994, 17 marzo [fr. 102] e 4 ottobre [fr. 104] 1995, 9 aprile [fr. 105] e 21 novembre [fr. 105] 96, 6 maggio [fr. 100] e 15 settembre [fr. 1'800] 1997, 3 giugno [fr. 100.60 + fr. 500] e 14 dicembre [fr. 99.40] 1998, 8 febbraio [fr. 1'800] 7 aprile [fr. 1'800] e 13 luglio [1'800] 1999, 15 novembre 2000 [fr. 100]).

                                         Non possono parimenti essere riconosciute le spese relative al precetto esecutivo di cui è qui chiesto il rigetto dell'opposizione (fr. 100.--). Tali spese seguono infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore (segnatamente se non viene presentata domanda di rigetto dell'opposizione o se, rigettata l'opposizione, il creditore non richiede la continuazione dell'esecuzione). Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, pag. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1983, pag. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA del 21 settembre 1993 nella causa R.B.).

                                         Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 pag.175).

                                         Non possono quindi essere ammesse pure le - seppur documentate - spese relative ai precedenti precetti esecutivi fatti spiccare dall'UE di __________ nelle rispettive date 12 gennaio 2000 (esecuzione n. __________, doc. _), 8 agosto 2001 (esecuzione n. __________, doc. _) per complessivi fr. 200, non avendo l'attrice addotto alcuna motivazione, né dagli atti emergendo elemento alcuno che possa in qualche modo giustificare la mancata tempestiva domanda giudiziale relativamente all'esecuzione n. 1815, rispettivamente la mancata prosecuzione della procedura in via fallimentare di cui all'esecuzione n. __________.

                                         Stante quanto sopra, alla luce degli atti all'inserto e della citata normativa regolamentare, le spese riconosciute vanno considerate in ragione di complessivi

                                         fr. 4'079.30 (cfr. addebiti riportati nell'estratto di cui al doc. _ e contabilizzati nelle date 14 maggio [fr. 1'400] 30 settembre [fr. 1'400] e 13 novembre [fr. 150] 1996, 11 gennaio [fr. 500] 2000, 8 agosto [fr. 100] e 19 settembre [fr. 7.80] 2001, 22 gennaio [fr. 500] e 14 febbraio [ fr. 21.50] 2002; cfr. doc. _);

                                     -   stante quanto sopra, l'importo complessivo chiesto in petizione (fr. 94'522.10, comprensivo di contributi e spese rimasti insoluti relativamente al periodo 1993-2001, cfr. petizione, cfr. doc. _) deve essere ridotto a fr. 85'085.05;

                                     -   l'attrice chiede pure il versamento di interessi di mora del 4.5 % dal 22 gennaio 2002.

                                         Poiché la ditta è in mora con il pagamento dei contributi ed il tasso di interesse preteso dall'attrice è inferiore a quello legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), il tasso del 4,5%  può essere riconosciuto.

                                     -   di conseguenza la convenuta deve essere condannata a versare all'attrice fr. 85'085.05 oltre interessi al 4,5% dal 22 gennaio 2002 su fr. 84'327.90 (85'085.05 - 257.15 [interessi dal 1 al 21 gennaio 2002] - 500 [costi relativi all'esecuzione di cui al PE n. __________dell'UE di __________).

                                     -   con la petizione l’attrice ha chiesto la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________emesso dall’UE di __________ in data 24 gennaio 2002.

                                         Secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.

                                         Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in: Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, pag. 241ss, 251 e 252).

                                         La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petito, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione, limitatamente all’importo di fr. 85'085.05.

                                     -   secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999, la procedura è di principio gratuita.

                                         Il TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287, 118 V 319ss; SZS 1998 pag. 64; STFA del 17 luglio 1998 nella causa T.).

                                         Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.

                                         Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI 1998 pag. 189; STFA del 13 luglio 1998 nella causa T.).

                                         La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288- 289,112 V 335).

                                         Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl);

                                     -   nel caso in esame la ditta convenuta ha dato solo parzialmente seguito alle richieste di pagamento della Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa (malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta).

                                         Alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario.

                                         Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 800 (STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl);

                                     -   il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 vCost. fed. così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA nella sentenza del 7 dicembre 1989 nella causa D.W. (pubblicata in RAMI 1990 U 98 pag. 195) a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

                                         L'assicuratore che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 nella causa F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164).

                                         Visto quanto sopra la Fondazione attrice, per altro non rappresentata in causa, ancorché vittoriosa non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é parzialmente accolta.

                                         § Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla  Fondazione __________ per l’incremento dell'assicurazione del personale, __________ fr. 85'085.05 oltre interessi al 4,5% dal 22 gennaio 2002 su fr. 84'327.90.

                                 2.-   È rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell’UE di __________, limitatamente all’importo di fr. 85'085.05 oltre interessi al 4,5% dal

                                         22 gennaio 2002 su fr. 84'327.90.

                                 3.-   La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 800.-- sono poste a carico della __________.               

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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