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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.08.2002 34.2002.26

August 29, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,746 words·~14 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2002.00026   RG/sc

Lugano 29 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 22 maggio 2002 della

Fondaz. Istituto collettore LPP, 6900 Lugano,   

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

                                     -   per decisione 5 novembre 1998, cresciuta in giudicato, la Fondazione istituto collettore LPP (in seguito: Fondazione) ha affiliato d’ufficio la __________ ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti con effetto retroattivo dal 1. gennaio 1998, l'affiliazione presso il precedente istituto di previdenza essendo stata sciolta con effetto dal 31 dicembre 1997 (doc. _);

                                     -   in seguito, in base ai salari notificati dal datore di lavoro, la Fondazione ha stabilito l’ammontare dei contributi dovuti per il periodo 1. gennaio 1998 - 30 settembre 2001, per un ammontare complessivo di fr. 19'919.65, addebitando inoltre

                                         fr. 525.per costi di decisione d'affiliazione, ed ha inviato i relativi conteggi (doc. _);

                                     -   in data 3 agosto 1999 la Fondazione ha inviato al datore di lavoro una diffida di pagamento per un importo di fr. 7'780.20 (doc. _);

                                     -   in data 26 novembre 2001 la Fondazione ha fatto spiccare dall'UEF __________ il precetto esecutivo no. __________per un importo di fr. 20'239.65 oltre interessi del 5% dal 2 novembre 2001 e spese per fr. 150.- (doc. _);

                                     -   l’escussa ha interposto opposizione;

                                     -   con petizione 22 maggio 2002 la Fondazione ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 20'239.65 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti nel 1998, 1999, 2000 e sino al 30 settembre 2001 (fr. 19'919.65) e di costi amministrativi (fr. 320.-), oltre a interessi al 5% dal 2 novembre 2001 e fr. 150.- per spese, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UEF di __________ e la rifusione di ripetibili;

                                     -   la convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da parte del Vicepresidente del TCA (II, III) per la presentazione della risposta;

                                     -   pendente lite il TCA ha chiesto all'attrice alcune delucidazioni in merito alla composizione delle spese e dei costi amministrativi fatti valere in petizione (IV);

                                     -   che le relative risposte della Fondazione sono state trasmesse alla convenuta per osservazioni, la quale è tuttavia rimasta silente.

considerando in diritto che

                                     -  la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                     -   nel merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;

                                     -   l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);

                                     -   l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di affiliazione);

                                     -   l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;

                                     -   secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

                                     -   in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);

                                     -   per la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

"  La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:

-   con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;

-   con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;

-   con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

-   con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

-   con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;

-   con elargizioni e donazioni." (doc. _)

                                     -   con la petizione in oggetto l’Istituto collettore ha chiesto al

                                         TCA di condannare la __________ al pagamento di

                                         fr. 19'919.65 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti nel 1998, 1999, 2000 e sino al 30 settembre 2001,

                                         fr. 100.per spese di diffida, fr. 220.-  per costi amministrativi,

                                         fr. 150.per spese ai sensi degli artt. 103 e 106 CO, oltre a interessi al 5% dal 2 novembre 2001 su fr. 20'239.65, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'UEF di __________ e la rifusione di ripetibili;

                                     -   la richiesta non è stata contestata dalla ditta convenuta, la quale non è intervenuta in causa, né precedentemente ha sollevato obiezioni in merito al calcolo dei contributi allestito dall’attrice;

                                     -   il calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;

                                     -   infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc. _). Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti (fr. 19'919.65 così composti: fr. 2'762.70 per il 2001, fr. 7'640.25 per il 2000, fr. 4'723.- per il 1999 e fr. 4'793.70  per il 1998) si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente e tiene conto delle mutazioni intervenute durante il periodo assicurativo;

                                     -   in quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo di fr. 19'919.65 come pure le spese di diffida (fr. 100.-, cfr. doc. _) e i costi di esecuzione (fr. 150.- relativi all'esecuzione di cui al PE n. __________dell'UEF di __________ e fr. 150.- relativi alla precedente esecuzione di cui al PE no. 62814, cfr. doc. _) per un importo complessivo di fr. 400.- (cfr. Tariffa costi amministrativi allegata alla decisione d'affiliazione, doc. _; cfr. DTF 117 II 258) dev’essere pertanto riconosciuto;

                                     -   non possono per contro venire riconosciute le spese del precetto esecutivo n. __________dell'UEF di __________ (fr. 70.-) anticipate dall'attrice nell'ambito della precedente domanda d'esecuzione presentata in data 9 settembre 1999, la quale non ha potuto più essere proseguita per i motivi esposti dall'attrice nel suo scritto 9 luglio 2002 (cfr. doc. _). Tali spese (come d'altronde quelle relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede) seguono infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore (segnatamente se non viene presentata domanda di rigetto dell'opposizione o se, rigettata l'opposizione, il creditore non richiede la continuazione dell'esecuzione). Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.).

                                         Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175);

                                     -   la Fondazione postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 2 novembre 2001;

                                     -   poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 4 cpv. 3 e 4 delle Condizioni d'affiliazione, doc. _ art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi, e il tasso del 5% richiesto  corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

                                     -   pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare fr. 20'319.65 oltre a interessi del 5% su fr. 20'169.65 dal 2 novembre 2001;

                                     -   con la petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell’UEF __________;

                                     -   secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.

                                         Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);

                                     -   la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, per l’importo di fr. 20'319.65 oltre a interessi del 5% su fr. 20'169.65 dal 2 novembre 2001, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

                                     -   secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999, la procedura è di principio gratuita;

                                     -   il TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);

                                     -   secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.

                                         Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).

                                         La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

                                         Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl);

                                     -   nel caso in esame la ditta convenuta è stata affiliata d’ufficio dalla Fondazione attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento di quest'ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa (malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta);

                                     -   alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 400 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl).

                                     -   il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

                                         L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992).

                                         Visto quanto sopra la Fondazione, ancorché vittoriosa in causa, non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é parzialmente accolta.

                                         §)     Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione Istituto collettore LPP, Agenzia regionale della Svizzera italiana fr. 20'319.65 a titolo di contributi previdenziali e spese oltre a interessi del 5% su

                                                 fr. 20'169.65 dal 2 novembre 2001;

                                         §§)  E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precet-to esecutivo no. __________dell'UEF __________ per fr. 20'319.65 ol-tre a interessi del 5% dal 2 novembre 2001 su fr. 20'169.65.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 400.- sono poste a carico della convenuta.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti