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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2002 34.2002.15

September 4, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,177 words·~11 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2002.00015   RG/sc

Lugano 4 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo nella causa che oppone

__________, 

rappr. da: avv. __________,  e previdenza professionale,  

A  

__________, 

e __________, 

  in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto che

                                     -   con sentenza di divorzio __________ 2002, cresciuta in giudicato il __________ 2002, il Pretore del Distretto di __________ ha stabilito la ripartizione per metà ciascuno delle prestazioni d'uscita accumulate dagli ex coniugi __________ e __________ in costanza di matrimonio (doc. _);

                                     -   con scritto 27 marzo 2002 il Pretore ha trasmesso l'intero incarto relativo al divorzio al TCA, conformemente all'art. 142 cpv. 3 CC, per il calcolo della prestazione di libero passaggio da accreditare a favore degli istituti di previdenza degli ex coniugi __________, indicando la quota di ripartizione, la durata del matrimonio e fornendo le indicazioni a lui note relativamente al fondo di previdenza degli interessati e all'ammontare degli averi LPP (doc. _);

                                     -   ai fini del calcolo della prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio, il TCA ha chiesto agli ex coniugi, agli istituti previdenziali __________ di determinarsi in proposito ai sensi dell'art. 25a cpv. 2 LFLP (doc. _);

                                     -   con scritto 11 aprile 2002 il patrocinatore di __________ ha comunicato di riservarsi di conoscere i dati aggiornati relativi alle rispettive prestazioni d'uscita prima di pronunciarsi in merito agli importi da dividersi (doc. _);

                                     -   nelle rispettive date 12 aprile, 1° e 10 luglio e 5 agosto 2002 la __________ ha trasmesso al TCA gli estratti dei conti di spettanza degli ex coniugi __________ indicando, per l'ex marito, affilia-to a far tempo dal 1° marzo 1982 (sino al 31 dicembre 1984 tuttavia solo contro i rischi morte e invalidità), l'esistenza di una prestazione di libero passaggio al 13 marzo 2002 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) pari a fr. 93'842.30, per la ex moglie, affiliata con effetto dal 1° febbraio 1984 (sino al 31 dicembre 1984 tuttavia solo contro i rischi morte e invalidità), che in data 11 maggio 2001 è stata trasferita a suo favore alla __________ una prestazione di libero passaggio di fr. 1'540.35 (doc. _);

                                     -   con scritti 10 e 21 giugno 2002 la __________ ha comunicato che __________ è stata ad essa affiliata con effetto dal 1° dicembre 2000, che a suo favore è stata trasferita da parte della __________ una prestazione di libero passaggio ammontante a fr. 1'540.35 e che al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio (__________2002) la prestazione d'uscita di sua spettanza ammontava a fr. 1'811.--  (doc. _);

                                     -   in data 2 luglio 2002, tramite l'avv. __________, __________ ha comunicato di non aver esercitato attività lucrativa sino al 1° febbraio 1984 (doc. _);

                                     -   prendendo posizione sull'intera documentazione acquisita agli atti e trasmessa loro in data 7 agosto 2002, con scritto 19 agosto 2002 il patrocinatore di __________ ha quantificato la prestazione da essa acquisita durante il matrimonio in fr. 93'842.30, quella dell'ex marito in fr. 1'811.-- e postulato consecutivamente l'attribuzione a suo favore di fr. 46'015.65 (XX), mentre __________ è rimasto silente, né d'altronde ha mai dato seguito alle precedenti richieste del TCA in merito all'importo da ripartire;

considerando in diritto che

                                     -  la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                     -   giusta l'art. 22 LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000,

"  In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli articoli 122, 123, 141 e 142 del Codice civile, gli articoli 3-5 sono applicabili per analogia all'importo da trasferire.

Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio (cfr. art. 24). Per questo calcolo si aggiungono alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Le parti di un versamento unico finanziario durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere."

                                     -   per l'art. 142 CCS

"  In caso di mancata intesa, il giudice fissa le proporzioni secondo le quali suddividere le prestazioni d’uscita.

2 Non appena la decisione sulle quote di ripartizione è passata in giudicato, il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio.

3 Egli deve in particolare notificargli:

1. la decisione sulle quote di ripartizione;

2. la data del matrimonio e la data del divorzio;

3. gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi;

4. gli importi degli averi dei coniugi, dichiarati da questi istituti.

-   a norma dell'art. 25a LFLP, in vigore dal 1° gennaio 2000

"  In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC).

I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni."

                                     -   in concreto, giusta l'art. 25a LFLP competente ratione loci a statuire sulla presente vertenza è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP; la competenza ratione materiae è tuttavia più estesa rispetto a quella stabilita all'art. 73 LPP, ritenuto che, giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP, oltre agli istituti di previdenza, possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (cfr. Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC 41, Losanna 2000, p. 253); 

                                     -   il matrimonio tra i coniugi __________ è stato concluso il 14 dicembre 1983 (I) e quindi anteriormente al 1° gennaio 1995;

                                     -   il calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio andrebbe quindi effettuato secondo l'art. 22a LFLP (cfr. Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000, S. 528), secondo cui

"  In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia ma cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22 capoverso 2.

Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

a.   la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;

b.   la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

Dal valore ottenuto secondo la lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo la lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista alla lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente alla lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata di matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995."

                                     -   l'art. 22a LFLP presuppone l'esistenza di un'affiliazione ad un istituto di previdenza al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (cfr. Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 12/99, S. 1623; cfr. STCA del 12 marzo 2001 in re AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato); non vi è parimenti prestazione d'uscita al momento del matrimonio - e di conseguenza le aspettative da dividersi giusta l'art. 22 LFLP corrispondono a quanto accumulato durante il matrimonio - per quei lavoratori che al momento del matrimonio (anche se assicurati contro i rischi morte e invalidità) non sottostanno all'assicurazione vecchiaia, a partire dalla quale (solamente) vi è accumulo di averi di vecchiaia (cfr. in argomento Vetterli/Keel, op. cit., pag. 1620);

                                     -   in concreto dagli atti, dalle affermazioni delle parti e dagli accertamenti esperiti pendente causa, risulta che al momento del matrimonio (__________1983) __________, assicurato per il rischio vecchiaia presso la __________ solo a far tempo dal 1. gennaio 1985 (doc. _), non disponeva di alcuna prestazione d'uscita, mentre __________ è stata affiliata alla __________ successivamente alla conclusione del matrimonio, segnatamente a far tempo dal 1. febbraio 1984 (per il rischio vecchiaia tuttavia solo a far tempo dal 1 gennaio 1985 (doc. _;

                                     -   di conseguenza le prestazioni di previdenza di __________ e __________ da dividere secondo la chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio coincidono per entrambi con le prestazioni accumulate durante il matrimonio;

                                     -   concretamente la prestazione accumulata da __________ durante il matrimonio corrisponde all'importo di fr. 93'842.30 comunicato dalle __________ quale prestazione presente al momento della crescita in giudicato del divorzio (cfr. doc. _; cfr. Vetterli/Keel, op.cit., in AJP 12/99, S. 1620), quella accumulata da __________ all'importo di fr. 1'811.--  comunicato dalla __________ (doc. _);

                                     -   di conseguenza, considerata la chiave di ripartizione pari, per ognuno degli ex coniugi, alla metà della prestazione accumulata dall'altro coniuge durante il matrimonio, il credito a favore di __________ ammonta a fr. 905.50 (1'811 : 2), quello a favore di __________ a fr. 46'921.15 (93'842.30 : 2);

                                     -   considerate le suevidenziate reciproche pretese dei coniugi, a favore di __________ spetta a saldo una prestazione d'uscita pari a fr. 46'015.65;

                                     -   per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all'art. 22 cpv. 1 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 68/2000, p. 258);

                                     -   l'importo dovuto deve pertanto essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

                                     -   __________ è affiliata presso la __________ dove dovrà quindi essere trasferito l'importo di fr. 46'015.65.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 93'842.30.

                                 2.-   La prestazione d'uscita acquisita da __________ durante il matrimonio ammonta a fr. 1'811.--.

                                 3.-   E' fatto ordine alla __________ di versare alla __________ per la previdenza professionale, __________ a favore di __________ la somma di fr. 46'015.65.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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