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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2002 34.2002.13

November 25, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,374 words·~17 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2002.00013   fc/cd

Lugano 25 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 21 marzo 2002 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

Fondo di Prev. per il Personale __________,  rappr. da: avv. __________,    in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1937, dal 1. febbraio 1985 ha svolto attività lucrativa, quale infermiere, alle dipendenze __________. Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale è stato assicurato al Fondo di previdenza per il Personale dell’__________ a far tempo dal 1. gennaio 1986 (doc. _).

                               1.2.   Dal 1. aprile 1994 a __________ è stata riconosciuta una mezza rendita dell'Assicurazione per l'invalidità (AI), poi trasformata in una prestazione intera a far tempo dal 1. aprile 1996 (doc. _). Dal 1° novembre 1995, esaurite le indennità giornaliere, l’interessato ha pure avuto diritto ad una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale dal Fondo dell’__________ di fr. 14'400 annui, dal 1° novembre 1997 una rendita intera di fr. 37'152 annui (doc. _), dal 1 gennaio 1999 ammontante a fr. 41'457 annui (doc. _).

                               1.3.   In vista del raggiungimento dell’età di pensionamento, con lettera del 6 ottobre 2001 __________ ha chiesto al Fondo dell’__________ un aggiornamento della sua situazione previdenziale (doc. _) e, alla luce della risposta fornitagli il 6 novembre 2001 (doc. _), optato per la rendita di vecchiaia dopo il pensionamento.

                                         Il 9 gennaio 2002 l’assicurato si è nuovamente rivolto all’Istituto di previdenza postulando che, sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, anche a decorrere dal 1° marzo 2002, vale a dire dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita erogatagli restasse di importo equivalente a quella d’invalidità fino a quel momento percepita (doc. _). La richiesta è stata disattesa dall'Istituto previdenziale con uno scritto datato 11 gennaio 2002 del seguente tenore:

"  dopo esame da parte del nostro consulente giuridico, le

comunichiamo che non possiamo dar seguito alla sua richiesta del 9 gennaio 2002 di mantenere anche dopo il pensionamento la stessa rendita percepita durante il periodo d'invalidità.

La sentenza del TFA ha effetto sul caso trattato e non necessariamente deve essere applicata indistintamente da tutte le istituzioni previdenziali.

Naturalmente ha sempre la possibilità di impugnare questa nostra decisione davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni."

(cfr. doc. _)

                               1.4.   Con petizione 21 marzo 2002, presentata al TCA nei confronti del Fondo dell’__________, __________, assistito dall’avv. __________, ha chiesto:

"  1.   La petizione è accolta.

§ Di conseguenza, a partire dal 1. marzo 2002  è riconosciuta al

   signor __________ il diritto ad una rendita di

   vecchiaia di valore equivalente a quello della rendita d’invalidità

   versatagli sino al febbraio 2002.

2.   Protestate tasse, spese e ripetibili." (cfr. doc. _)

                                         A motivazione della propria pretesa ha fatto valere:

"  (…)

4.      Nella già citata sentenza del 24 luglio 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni ha sancito il principio secondo cui la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale la rendita di invalidità ha carattere vitalizio, rispettivamente quella di vecchiaia dev'essere perlomeno equivalente al valore della rendita d'invalidità erogata sino al momento del pensionamento, è richiamabile anche in materia di previdenza sovraobbligatoria (consid. 3 c in fine).

         Trattasi, come risulta dalla lettura dei considerandi di tale sentenza, di un principio generale, applicabile quindi anche al caso concreto, per cui a torto il fondo __________ ha ritenuto che il verdetto dei giudici di Lucerna avrebbe effetto solo "sul caso trattato".

5.      Discende da queste considerazioni che la petizione deve essere accolta e all'attore riconosciuta una rendita di vecchiaia di valore equivalente a quello della rendita d'invalidità versatagli sino al febbraio 2002." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Con risposta 24 aprile 2002, completata da uno scritto e da allegati inoltrati il 27 maggio seguente (V), la Fondazione, rappresentata dall’avv. __________, ha postulato la reiezione della petizione sulla base di una serie di motivazioni, di cui si dirà, ove necessario, nel prosieguo, concludendo come segue:

"  (…)

L)   Conclusioni

La giurisprudenza del TFA di questi ultimi anni, in materia d'invalidità, si è mostrata generalmente favorevole agli assicurati per quanto concerne l'attuazione delle regole di sovraindennizzo in caso di concorso di prestazioni (art. 34 LPP e art. 24 OPP2). Per contro, in relazione alla clausola assicurativa dell'art. 23 LPP, la prassi è divenuta restrittiva, raggiungendo il suo punto culminante con l'esclusione della copertura delle minacce alla salute all'origine di un'invalidità ulteriore, anche se l'invalidità aveva già comportato, al momento dell'entrata nell'istituto previdenziale, un'incapacità lavorativa durevole del 20% almeno (E. MAUGUE', LPP : qui paie quand l'invalidité s'aggrave?, in Plädoyer, 1/01, p. 43-45).

Queste restrizioni della clausola assicurativa non erano ineluttabili. Sarebbe stato possibile anche interpretare la nozione di "incapacità lavorativa la cui causa è all'origine dell'invalidità" in un senso più vicino a quello dell'assicurazione dell'invalidità, alfine di garantire una buona coordinazione fra i due piani (o pilastri) della previdenza. A questo titolo, la nozione dell'incapacità lavorativa determinante avrebbe potuto essere legata alla nozione di nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 LAI, ossia quella di un'incapacità di lavoro al 50% al minimo durante un anno, senza interruzione notevole (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). La nozione d'interruzione notevole avrebbe potuto essere interpretata alla luce degli artt. 88a e 88 bis RAI, tenendo conto delle specificità della previdenza professionale attraverso le nozioni di connessità materiale e temporale sviluppate dalla giurisprudenza. Una tale interpretazione avrebbe, a nostro parere, rispettato il quadro dell'interpretazione della legge, settore riservato al giudice, e avrebbe potuto apportare un miglioramento apprezzabile alla situazione degli invalidi in una prospettiva prioritaria di riadattamento e di reinserimento nella vita professionale, in particolare per le persone colpite nella loro salute in modo precoce o già dalla nascita, che perseguono un'attività lucrativa, eventualmente con una leggera diminuzione di reddito.

Lungi dall'apportare un miglioramento strutturale, la DTF 127 V 259 viene ad accentuare le restrizioni della giurisprudenza in materia di prestazioni d'invalidità e di superstiti legate alla malattia, anche se temporaneamente alcuni assicurati ne trarranno sicuramente un vantaggio immediato.

II Fondo previdenziale dell'__________ accorda prestazioni di rischio per il decesso e l'invalidità nel regime del primato delle prestazioni, le prestazioni d'invalidità essendo temporanee (cfr. artt. 41 ss. e 47 ss. Regolamento).

Le prestazioni d'invalidità non tengono conto della carriera assicurativa precedente.

Le prestazioni sono generose perché sono espresse in percentuale del salario assicurato che corrisponde al totale del salario AVS contrattuale versato mensilmente 13 volte all'anno. Non c'è deduzione di coordinazione, ciò che costituisce un vantaggio per le persone che lavorano a tempo parziale nel settore ospedaliero.

Sono numerose le donne, particolarmente favorite da questo sistema, che lavorano nel settore della sanità degli ospedali, a tempo parziale e con una carriera assicurativa incompleta.

La Cassa ha migliorato le prestazioni d'invalidità nel corso del tempo, il che ha avvantaggiato il signor __________ per le seguenti ragioni:

<       il tasso di rendita è passato dal 40 al 60% del salario assicurato al 1.1.1995;

<       l'avere di vecchiaia costituito grazie alla liberazione dei premi, ha beneficiato dell'accreditamento degli interessi complementari regolari, migliorando così le prestazioni di vecchiaia;

<       i bonifici di vecchiaia sono stati aumentati;

<       le rendite d'invalidità sono state fatte oggetto di indennizzo regolare;

<       negli ultimi anni gli invalidi hanno ricevuto una tredicesima rendita mensile.

II signor __________ è stato informato in modo regolare e completo circa il livello delle prestazioni di vecchiaia. Sapeva dunque già da tempo che avrebbe subito una riduzione della prestazione al momento dei pensionamento. Tenuto conto della generosità delle prestazioni d'invalidità egli aveva a disposizione il tempo e i mezzi per costituirsi, eventualmente, un risparmio personale complementare.

Riepilogando, i motivi dell'opposizione del Fondo dell'__________ sono così riassumibili:

<     La DTF 127 V 259 viola l'art. 5 della CF, perché una prestazione assicurativa nuova è stata accordata senza alcuna base legale;

<                                                la decisione viola l'art. 113 della CF che non esplica effetto diretto;

<     non ossequiando il principio di legalità, la decisione viola anche il principio della separazione dei poteri (art. 191 della CF);

<     la decisione inoltre disattende il principio della parità di trattamento (art. 8 della CF) in particolare:

             â                          perché accorda a una categoria di assicurati prestazioni non finanziate;

             â                          perché obbliga i contribuenti e gli assicurati attivi a sopportare il deficit tecnico e le misure di risanamento per far fronte a questo miglioramento;

             â                          perché costringe l'istituto previdenziale interessato a cessare l'erogazione, a danno degli assicurati attivi, di rendite d'invalidità temporanee in regime di primato delle prestazioni.

<     La decisione viola inoltre l'art. 49 cpv. 2 LPP che consacra l'autonomia dell'istituto previdenziale;

<     la decisione disattende la convenzione di previdenza, completandola su punti che non possono essere definiti secondari (art. 2 cpv. 2 CO);

<     e infine la decisione viola pure il principio di equivalenza come è stato ampiamente dimostrato.

Pertanto la decisione 127 V 259 deve essere riconsiderata ai fini di un cambiamento di giurisprudenza." (cfr. doc. _)

                               1.6.   Il 27 agosto 2002 il TCA ha chiesto alcune precisazioni alla convenuta. La relativa risposta del 30 agosto 2002 è stata trasmessa all'attore, il quale ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'erogazione a __________, anche dopo il 1° marzo 2002 di una rendita di vecchiaia di valore equivalente a quello della rendita d'invalidità versatagli fino a quel momento. A far tempo dal 1° marzo 2002 il Fondo di previdenza per il Personale dell'__________ ha infatti riconosciuto unicamente il versamento di una rendita di vecchiaia di fr. 1'667 mensili (doc. _), in luogo della prestazione d'invalidità di

                                         fr. 41'457 annui erogata sino a tale momento (doc. _). Il Fondo convenuto ritiene che il principio per cui la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio è applicabile solo nella previdenza professionale obbligatoria e, richiamato un parere giuridico dell'avv. dott. __________ prodotto quale doc. _, reputa comunque inapplicabile, per tutta una serie di motivazioni, la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 127 V 259segg. Rileva poi che in concreto la prestazione di vecchiaia regolamentare riconosciuta dal 1° marzo 2002, di

                                         fr. 1'667 mensili, risulta comunque di importo pressoché doppio di quello della rendita minima LPP (III, pag. 12segg.).

                                         L'attore, per contro, ribadisce il diritto all'attribuzione, anche dopo il pensionamento, di una rendita  di importo pari a quella percepita in precedenza, in quanto la pretesa è vitalizia. Si appella in modo particolare alla menzionata sentenza resa il 24 luglio 2001 dalla massima Corte federale (I).

                               2.3.   Secondo il Regolamento del Fondo di previdenza per il Personale dell'__________ (doc. _), in vigore dal 1. gennaio 2001,  il diritto alla rendita  d'invalidità si estingue, fra l'altro, quando la persona assicurata  raggiunge l'età di pensionamento (art. 41 cpv. 3, cfr. anche l'art. 34). Da questo momento l'assicurato ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia o alla liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia (art. 34, 36, 41).

                                         Vale quindi il principio secondo cui all'insorgere dell'età di pensionamento la rendita d'invalidità si estingue e viene sostituita da una rendita di vecchiaia.

                               2.4.   In base alle disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata, poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF 123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).

                                         In una recente pronunzia l'alta Corte federale, esprimendosi sulla sorte giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima, anche nella previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità sia sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 30; cfr. STCA non pubblicate del 31 marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10; cfr. anche STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).

                               2.5.   Come ampiamente rilevato dalla Fondazione convenuta, questa sentenza è stata oggetto di vigorose critiche da parte della dottrina, per la quale, tra l’altro, il TFA, con la sua pronunzia, avrebbe ignorato i limiti posti dal principio costituzionale della separazione dei poteri operando un’inspiegabile ingerenza in un campo, quello della previdenza professionale sovraobbligatoria, che il legislatore ha voluto espressamente riservare alla libertà dispositiva degli istituti di previdenza.

L’estensione dei principi LPP alla previdenza professionale sovraobbligatoria non sarebbe del resto giustificata nemmeno dal richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore di vita abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito del giudice quello di intervenire in un settore così complesso come quello della previdenza professionale.

                                         La pronunzia in oggetto partirebbe inoltre da presupposti errati e misconoscerebbe in particolare che i diritti scaturenti da un’invalidità non si esauriscono nel diritto alla rendita d’invalidità. Nel senso di una prestazione accessoria e nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto di previdenza deve infatti continuare a tenere il conto di vecchiaia dell’invalido fino al momento in cui questi ha riacquistato la capacità di guadagno o ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'avere di vecchiaia continua pertanto ad essere incrementato anche dopo il sopraggiungere dell'invalidità mediante accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell’ultimo salario assicurato (art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34 cpv. 1 lett. a LPP). Siffatto ordinamento vuole fare in modo che l’invalido possa disporre, nel caso di ripresa della capacità lavorativa, di un avere di vecchiaia più o meno uguale a quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di conseguenza, secondo la dottrina, non può essere seguito il TFA quando osserva che la diminuzione delle prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età di pensionamento, nel caso di un assicurato invalido, è da ricondurre direttamente all’invalidità stessa che ha ostacolato il finanziamento delle medesime e, in particolare, l'incremento dell'avere di vecchiaia.

In linea generale invece - argomenta ancora la dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base dell’ultimo salario assicurato prima dell’insorgenza dell’incapacità di guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituirebbe una critica alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP.

                                         La dottrina sottolinea infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza – di cui in ogni modo auspica l’immediato cambiamento – sarebbe costitutivo di una violazione del principio dell'equivalenza e avrebbe conseguenze disastrose per l’equilibrio finanziario degli istituti di previdenza e, di conseguenza, mutamenti drammatici a livello di piani di previdenza. Evidenti sarebbero inoltre gli svantaggi per gli assicurati attivi e i loro aventi diritto i quali si vedrebbero imporre contributi supplementari destinati a coprire gli importanti deficit tecnici che ne deriverebbero. Siffatta conseguenza costituirebbe una crassa disparità di trattamento rispetto agli assicurati invalidi (cfr. Moser, Stauffer, Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24 Juli 2001 – Desaster oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 12/2001, p. 1376 segg. e in: Schweizer Personalvorsorge 12/01, p. 865 segg.; Schweizer Personalvorsorge 1/02, p. 11; H. Walser, "Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der beruflichen Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24 Juli 2001 "in SZS 2002 pag. 159 seg."; H.M. Riemer "Die überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG - obligatorium und vertragsrecht" in SZS 2002 pag. 168; G. Wirz, "Das eidgenossische Versicherungsgericht schiesst den vogel ab" in plädoyer 2/02 pag. 3; cfr. anche il parere giuridico dell'avv. dott. __________ prodotto quale doc. _ dal titolo: "Portée de l'ATF 127 V 259: La fin du système de la bi-primauté des prestations dans la prévoyance professionnelle ?").

                                         Questo Tribunale ha preso atto delle critiche della dottrina appena riassunte e esaustivamente esposte negli allegati del  Fondo qui convenuto. Tuttavia, considerato come la sentenza federale in questione è stata emessa in una vertenza ticinese dalla Ia Camera del TFA , nella composizione di cinque giudici, ed è stata inoltre pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF 127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas (n° 58 del 10 ottobre 2001 pag. 8), il TCA non può far altro che conformarvisi.

                                         Spetterà semmai all’Alta Corte, se lo riterrà opportuno, modificare tale giurisprudenza, o, se del caso, al legislatore adottare eventuali correttivi (cfr. le STCA non pubblicate del 18 febbraio 2002 nella causa P., __________e del 3 maggio 2002 nella causa O., __________, cresciute in giudicato).

                               2.6.   Nella fattispecie, in applicazione della citata giurisprudenza federale, questo Tribunale deve dunque concludere che a __________ deve essere garantita, anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, una rendita di vecchiaia di valore equivalente a quello della rendita d'invalidità (parte sovraobbligatoria inclusa) versatagli sino a quel momento, pari a fr. 41'457 annui (doc. _).

                               2.7.   A siffatta conclusione non possono mutare le allegazioni della Fondazione convenuta. In effetti, essa si limita in sostanza a riproporre le critiche espresse alla recente sentenza del TFA dalla dottrina (cfr. consid. 2.5), le quali tuttavia, per i motivi già evocati, non possono esimere questo Tribunale dall’applicare la giurisprudenza federale.

                                         Basterà nella specie ricordare che nella citata recente sentenza, la massima Corte federale, esprimendosi, come detto, sulla sorte giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età di pensionamento, ha fatto specifico riferimento al principio generale della previdenza professionale per il quale l'assicurato, al pensionamento, deve poter mantenere il suo livello di vita abituale (DTF 127 V 259 seg.). Tale principio non è garantito nel caso in cui, come in concreto, l'assicurato si vede confrontato con una diminuzione delle sue entrate di considerevole importanza al momento della sostituzione della rendita di invalidità di fr. 3'189 mensili con una rendita di vecchiaia di fr. 1'667 mensili.

                               2.8.   La petizione merita pertanto accoglimento. Di conseguenza, a far tempo dal 1° marzo 2002 a __________ è riconosciuta una rendita di vecchiaia di importo equivalente a quello della rendita d'invalidità versatagli in precedenza.

                                         Visto l’esito della presente vertenza, il Fondo dell’__________ verserà inoltre a __________, rappresentato da un legale, un’indennità per spese ripetibili di fr. 1'500.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è accolta.

§ Il Fondo di previdenza per il Personale dell’__________ è condannato a versare a __________ una rendita di vecchiaia di

    fr. 41'457 annui a far tempo dal 1° marzo 2002.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         Il Fondo di previdenza per il Personale dell’__________ verserà a __________ fr. 1'500 a titolo di spese ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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