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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.07.2002 34.2001.69

July 8, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,580 words·~13 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2001.00069   BS

Lugano 8 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 5 novembre 2001 di

Fondaz. istituto collettore LPP, 6900 Lugano,   

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                                     -   che con decisione 11 ottobre 1996, cresciuta in giudicato, l'Istituto collettore ha affiliato d’ufficio, con decorrenza dal 1. gennaio 1996, la ditta __________ in quanto ha accertato che con effetto dal 31 dicembre 1995 era stato sciolto il precedente contratto di adesione e che vi erano dipendenti sottoposti all'assicurazione obbligatoria LPP (doc. _);

                                     -   che in base ai salari notificatigli dalla __________ il fondo di previdenza ha stabilito l’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti per il periodo dal 1. gennaio 1996 al 30 giugno 2000 per complessivi fr. 302'266,35 (doc. _), il cui saldo a favore dell’attrice corrisponde a fr. 296'404.— (doc. _);

                                     -   che ripetutamente l’Istituto collettore ha diffidato il pagamento dei contributi dovuti, l'ultima volta con scritto 3 maggio 2001 relativamente ad un saldo (al 30.03.2001) di fr. 278'846.--, incluse spese di diffida per fr. 100 (doc. _);             

                                     -   che a seguito del mancato pagamento del dovuto, il 2 agosto 2001 la Fondazione ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzioni di __________ il precetto esecutivo no. __________per fr. 296'404.--, pari ai contributi della previdenza professionale dovuti per il periodo dal 1. gennaio 1996 al 30 giugno 2001, oltre a interessi del 5%, a cui ha aggiunto fr. 150 a titolo di spese (cfr.  doc. _);

                                     -   che l’escussa ha interposto opposizione;

                                     -   che con petizione 5 novembre 2001 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la ditta __________ al pagamento di fr. 296'404.--  a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti dal 1. gennaio 1996 al 30 giugno 2001 e di fr. 150 per spese, oltre a interessi del 5% dall'inoltro della domanda d'esecuzione così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell'Ufficio esecuzione di __________ (doc. _);

                                     -   che dopo la fissazione da parte del Vicepresidente del TCA del termine per la presentazione della risposta (doc _), con scritto 23 gennaio 2002 il datore di lavoro ha chiesto “di interrompere temporaneamente la causa di cui a margine promossa il 05 novembre 2001 della Fondazione Istituto Collettore LPP di Lugano in quanto stiamo esaminando con la stessa un accordo bonale. Nel corso dei prossimi 15 giorni sapremo essere più precisi in merito “(doc. _);

                                     -   che, interpellato dal TCA, mediante scritto 5 febbraio 2002 l’Istituto collettore ha informato che “ a tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcuna richiesta d’accordo bonale e tanto meno alcun pagamento” e comunicato di non essere disposti a sospendere la causa (doc. _);

                                     -   che con l’11 febbraio 2002 il TCA ha trasmesso alla convenuta lo scritto 5 febbraio 2002 dell’Istituto collettore, assegnando contemporaneamente un termine perentorio di 5 giorni per inoltrare la risposta di causa (doc. _);

                                     -   che la ditta __________ è tuttavia rimasta silente;

considerato                     in diritto

                                     -   che l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;

                                     -   che l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono al loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);

                                     -   che l’Ordinanza citata precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di affiliazione);

                                     -   che l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;

                                     -   che secondo l’art. 66 LPP l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

                                     -   che in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste alla cifra 7 del regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia alla cifra VI/A del Piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);

                                     -   che per la cifra 7.1.2 delle disposizioni generali

"  La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:

-   con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;

-   con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;

-   con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

-   con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

-   con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;

-   con elargizioni e donazioni." (doc. _)

                                     -   che con la petizione l’Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la ditta __________ al pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti dal 1. gennaio 1996 al 30 giugno 2000 oltre alle spese, per un importo complessivo di fr. 296’554 (inclusi fr. 150.— di spese) oltre interessi al 5% dalla domanda di esecuzione;

                                     -   che la richiesta non è stata contestata dalla ditta convenuta, la quale, dopo aver unicamente segnalato la possibilità di un accordo bonale con l’Istituto collettore - risultata poi infondata -  non ha presentato la risposta di causa;

                                     -   che il calcolo effettuato risulta suffragato dalla necessaria documentazione;

                                     -   che, infatti, i dipendenti assicurati e i salari erogati risultano dai documenti di causa, in particolare dalle dichiarazioni sottoscritte dal datore di lavoro (doc. _). Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati al paragrafo precedente (doc. _);

                                     -   che in quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e di regolamento, l’importo chiesto con la petizione dev’essere pertanto confermato;

                                     -   che per quanto riguarda le spese di incasso e di diffida (doc. _), si rileva che secondo l’articolo 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104 CO), in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Nella specie l’art. 4 cpv. 4 delle condizioni di affiliazione stabilisce in particolare che

"  I contributi sono soggetti a diffida. In caso d’inosservanza della diffida, l’Istituto collettore può procedere all’incasso per via esecutiva. Le diffide e le procedure esecutive sono soggette a spese. Il conteggio dei contributi e delle spese d’incasso si ritengono accettati, se non sono contestati entro 20 giorni dalla ricezione. Costi che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di collaborazione nell’attuazione dell’assicurazione, mancato pagamento dei contributi, ecc. sono a carico del Datore di lavoro. Essi sono regolati nell'apposita Tariffa allegata." (doc. _)

                                         Tale assoggettamento a diffida è stato stabilito, nell’ambito dell’autonomia organizzativa degli istituti di previdenza ex art. 49 e 50 cpv. 1c LPP, dall’art. 9 cpv. 2 del contratto di gestione con il Pool delle compagnie svizzere d’assicurazione sulla vita (cfr. doc. _ allegato alla lettera 4 giugno 2002 dell’attrice). L’Istituto collettore ha quindi giustificato le spese addebitate producendo la tariffa denominata “Tariffa dei costi amministrativi”, nella quale viene quantificato l’ammontare delle spese addebitabili (doc. _). In tali circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento possono essere riconosciuti, in quanto trattasi di spese di cui all’art. 4 cpv. 4 delle condizioni di affiliazione che vanno poste a carico del datore di lavoro. L’istituto collettore, tramite l’invio della tariffa applicabile in tali casi, ha inoltre reso verosimile la loro effettiva entità, in concreto pari a fr. 150 (cfr. DTF 117 II 258);

                                     -   che l'Istituto postula pure il versamento di interessi di mora al 5% dal 23 luglio 2001, data dell'inoltro della domanda d'esecuzione;

                                     -   che poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 4 cpv. 3 e 4 delle Condizioni d'affiliazione, doc. _ art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi, e il tasso del 5% richiesto  corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta;

                                     -   che pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare fr. fr. 296’554 oltre a interessi del 5% dal 23 luglio 2001 su fr. 296'404;

                                     -   che con la petizione l’attrice chiede inoltre la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ emesso dall’Ufficio esecuzione di __________;

                                     -   che secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.

                                         Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);

                                     -   che, nonostante l’art. 4 cpv. 4 delle condizioni di affiliazione ( “i contributi sono soggetti a diffida. In caso d’inosservanza della diffida, l’Istituto collettore può procedere all’incasso per via esecutiva ”) l’Istituto collettore non ha diffidato il pagamento dei contributi relativi al 2° trimestre 2001 (fr. 17'557.--, doc. _.

                                         Interpellato dal TCA in merito alla mancata diffida, con lettera 4 giugno 2002 l’Istituto collettore ha rilevato di aver in precedenza inviato tre ingiunzioni per il pagamento dei premi scaduti, tutte rimaste infruttuose, per cui “ si riteneva superfluo l’invio di un’ulteriore diffida che avrebbe pure peggiorato la situazione debitoria della convenuta e, al 23.07.2001 (rispettando in ogni caso il termine sostanziale di diffida), si fece spiccare il precetto esecutivo per l’intero importo scoperto” (doc. _). Invitato dal TCA a prendere posizione su tale scritto, la ditta convenuta è rimasta silente (doc. _);

                                     -   che vista la palese morosità della ditta, risalente sin dall’affiliazione d’ufficio, un’ulteriore diffida, oltre a causare altre inutili spese amministrative, sarebbe stata superflua, per cui i contributi relativi al 2° trimestre possono essere inclusi nel precetto esecutivo no. __________dell’UE di __________;

                                     -   che la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, per l’importo di fr. 296’554 oltre a interessi del 5% dal 23 luglio 2001 su fr. 296'404, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

                                     -   che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita;

                                     -   che il TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);

                                     -   che secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la  propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione palesemente illegale.

                                         Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).

                                         La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

                                         Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl).

                                     -   che nel caso in esame la ditta convenuta è stata affiliata d’ufficio dalla Fondazione attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da quest’ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo, non ha prodotto la risposta di causa (malgrado la fissazione, da parte del Vicepresidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta);

                                     -   che alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 900.- (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa __________ contro P. Sagl);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é accolta.

                                         §)     Di conseguenza la __________, è condannata a versare all’Istituto collettore LPP fr. fr. 296’554 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il periodo dal 1. gennaio 1996 al 30 giugno 2001 oltre a interessi del 5% dal 23 luglio 2001 su fr. 296'404.

                                         §§)  E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione di __________, per l’importo di fr. 296’554 oltre a interessi del 5% dal 23 luglio 2001 su fr. 296'404.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 900.-- sono poste a carico della convenuta.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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