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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.01.2002 34.2001.58

January 28, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,764 words·~14 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2001.00058   RG/sc

Lugano 28 gennaio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sulla petizione del 3 ottobre 2001 della

__________ Fondaz. coll. prev. Prof. obbligatoria,  

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con contratto d'adesione 12 aprile/22 maggio 1996 la __________ - la cui ragione sociale è stata in seguito modificata in __________, con nuova sede in __________ (doc. _) - ha affidato l’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti alla Fondazione collettiva LPP della __________ (in seguito: Fondazione) con effetto dal 1. gennaio 1996 (Doc. _).

                                         A seguito dell'affiliazione e sulla base dei salari annunciati dal datore di lavoro la Fondazione gli ha fatto pervenire la distinta dei premi sino al 31 dicembre 2000 (doc. _).

                               1.2.   Il 18 settembre 2000, il 27 ottobre 2000 e il 19 dicembre 2000 la Fondazione ha sollecitato, nei confronti del datore di lavoro, il pagamento del saldo contributivo rimasto nel frattempo scoperto, stabilito tenendo conto delle mutazioni intervenute a seguito della cessazione, nel corso del 2000, del rapporto di lavoro dei quattro dipendenti della __________. Nel sollecito 19 dicembre 2000 la __________ ha pure rescisso il contratto d'adesione con effetto al 31 dicembre 2000 (doc. _).

                               1.3.   In data 11 luglio 2001 la Fondazione ha fatto spiccare nei confronti della __________, tramite l’UEF di __________, il precetto esecutivo no. __________, per fr. 10'838.20, oltre ad interessi del 5% dal 5 luglio 2001. L’interessata ha interposto opposizione.

                                         In data 20 settembre 2001 la Fondazione ha trasmesso al datore di lavoro l'estratto conto 1 gennaio 2000 - 31 gennaio 2000, dal quale risulta un saldo contributivo al 31 dicembre 2000 pari a fr. 12'821.10 (doc. _). In data 24 settembre 2001 la Fondazione ha trasmesso l'estratto conto 1 gennaio 2001- 21 settembre 2001 dal quale risulta un saldo a suo favore al 5 luglio 2001, come pure al 21 settembre 2001, di fr. 10'672.80 (doc. _).

                               1.4.   Con petizione 3 ottobre 2001, indirizzata al TCA, la Fondazione ha chiesto la condanna della __________ al versamento di fr. 10'838.20 oltre interessi al 5% a far tempo dal 5 luglio 2001, come pure fr. 100 per la domanda d'esecuzione rispettivamente il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'11 luglio 2001 dell'UEF di __________.

                               1.5.   Malgrado l'assegnazione di due termini per la presentazione della risposta, la datrice di lavoro non è intervenuta in causa.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C.,    I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la condanna della convenuta, che non ha mai contestato la pretesa, al pagamento di fr. 10'838,20, oltre a fr. 100 a titolo di spese esecutive e a interessi del 5% dal 5 luglio 2001, a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti nel 2000.

                                         In proposito va rilevato che l’art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare obbligatoriamente, di affiliarsi ad un istituto di previdenza regolarmente registrato.

                                         Uno degli obblighi derivanti dall’affiliazione consiste nel pagamento di contributi all’istituto di previdenza (T. Lüthy, das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorge- stiftung, Zurigo 1989, p. 85/86);            

                               2.3.   Per quanto riguarda l’ammontare dei contributi, secondo l’art. 66 cpv. 1 prima frase LPP l’Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.

                                         Nell’ambito della previdenza professionale inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP).

                                         I contributi non devono quindi necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all’art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98).

                                         Gli uni vengono infatti accreditati sul conto individuale (art. 11 OPP2) e servono quale base per la fissazione delle prestazioni, in modo particolare di quelle minime previste da legge (art. 6 LPP), gli altri per il loro finanziamento.

                               2.4.   Per quanto riguarda il finanziamento della previdenza l’articolo 7 del contratto di adesione prevede che:

"  (…)

7.   Finanzierung

Der Arbeitgeber übemimmt die Zahlungsverpflichtung für die gesamten Kosten der beruflichen Vorsorge genenüber der Stiftung. Die Stiftung stellt dem Arbeitgeber diese Kosten in Rechnung, wobei die Kosten für die Altersgutschriften mit dem zum BVG-Zinssatz abgezinsten Wert eingesetzt werden. Er leistet Zahlungen mindestens im Verhältnis der seit Beninn des Kalenderjahres abgelaufenen Monate. Einmalprämien  sind in einem Betrag sofort zahlbar.

Soweit die versicherten Personen Beiträge an die berufliche Vorsorge entrichten, werden ihnen diese durch den Arbeitgeber von Lohn abgezogen und an die Stiftung überwiesen.

Die Stiftung führt über jede Vorsorgekasse ein verzinsliches Kontokorrent. Mittel der Vorsorgekasse werden von der Stiftung als verzinsliche Forderung gegenübrt der Basler angelegt.

Die Stiftung legt dem Arbeitgeber zuhanden des Kassenvorstandes jährlich Rechnung ab. (...)" (Doc. _ pag. 3)

                                         L’art. 5 del Regolamento di previdenza stabilisce in particolare l'ammontare del salario assicurato, mentre l’art. 6.2 l’importo degli accrediti di vecchiaia. Il costo globale della previdenza si compone in particolare del premio di risparmio, di rischio e dei contributi supplementari di legge (art. 12 cpv. 2 del regolamento).

                                         A proposito degli ultimi costi citati dev’essere versato un contributo  per le misure speciali (art. 13 del regolamento; cfr. art. 70 cpv. 1 LPP) e per il rincaro (art. 8 del regolamento; art. 36 cpv. 1 LPP; cfr. anche condizioni complementari allegate alla petizione).

                                         Sui contributi maturano pure degli interessi, che ammontano al minimo al tasso previsto dalla LPP (art. 7 cpv. 3 del contratto di adesione; art. 11 par. 7 delle Condizioni generali; art. 12 OPP2).

                               2.5.   Nel caso concreto, l'importo dei contributi dovuti così come quello delle spese addebitate e degli interessi di mora, non è contestato.

                                         Dall’esame della documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi oggetto della petizione è stato effettuato conformemente alle disposizioni esposte al considerando precedente e a quelle della LPP. È stato inoltre correttamente tenuto conto dei salari notificati e delle intervenute mutazioni (doc. _).

                                         Le persone assicurate e i salari erogati risultano ai documenti di causa, in particolare dalla tabella dei costi e delle prestazioni.

                                         Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda sugli elementi suesposti ed è quindi fondato.

                                         L'importo chiesto con la petizione, di fr. 10'838,20 - corrispondente all'ammontare del credito posto in esecuzione tramite PE dell'11 luglio 2001 dell'UEF di __________ - non può però essere riconosciuto integralmente in quanto dal citato estratto conto 1 gennaio 2001- 21 settembre 2001 risulta che il saldo al 21 settembre 2001, comprensivo di interessi e spese, così come delle spese di esecuzione di fr. 100, è pari a fr. 10'672,80 (cfr. doc. _).

                                         Inoltre le spese della domanda d'esecuzione per fr. 100.- di cui al PE n. __________dell'UEF di __________, già addebitate e comprese nell'importo di fr. 10'672.80 (cfr. estratto 1.1.2001-21.9.2001, doc. _), non possono parimenti essere computate.

                                         Tali spese non sono infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce

                                         ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition,  §164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.).

                                         In tal caso esse vengono poste automaticamente a carico del debitore, a seguito del rigetto dell’opposizione.

                                         In simili condizioni la convenuta dev'essere condannata a versare all'attrice il controvalore dei contributi della previdenza dovuti a favore dei suoi dipendenti nel 2000 per fr. 10'572,80.

                               2.6.   L’attrice chiede pure il versamento di interessi di mora del 5 % dal 5 luglio 2001.

                                         Poiché il tasso chiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è chiaramente in mora, l'interesse di mora può essere riconosciuto. 

                               2.7.   L’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________emesso dall’UEF di __________.

                                         Secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss.

                                         Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).

                                         La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il perito, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto;

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.

                               2.8.   Secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste carico dello Stato.

                                         Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).

                                         Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la  propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.

                                         Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).

                                         La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

                                         Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl).

                               2.9.   Nel caso in esame la convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla Fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta.

                                         In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 400 (cfr. STCA del 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP contro P. Sagl, cresciuta in giudicato).

                             2.10.   Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere ingiustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

                                         L'assicuratore che vinca la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164;

                                         Nel caso concreto non si assegnano pertanto spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é parzialmente accolta.

                                         §    Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla __________ -Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria l'importo di fr. 10'572,80 a titolo di contributi previdenziali per il 2000, oltre a interessi del 5 % dal 5 luglio 2001.

                                         §§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al   precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di __________ dell'11 luglio 2001, limitatamente all'importo di fr. 10'572,80, oltre a interessi del 5% a partire dal 5 luglio 2001.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.-- sono poste a carico della __________.                                       

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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