RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2001.00055 fc
Lugano 9 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 16 novembre 2000 di
__________ Fondaz. coll. prev. prof. obbligatoria,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
considerato che
- con petizione 16 novembre 2000, indirizzata alla Pretura di __________, la __________ Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria, __________, ha chiesto di condannare il __________ al versamento di fr. 9'590.70, a titolo di contributi arretrati e spese, oltre a interessi del 5% dal 1 gennaio 2000, come pure fr. 70 per la domanda d'esecuzione no. __________rispettivamente di rigettare in via definitiva l'opposizione formulata al precetto esecutivo no. __________dell’UEF di __________, per il medesimo importo, oltre spese, interessi ed accessori (I);
- che, costatata la sua incompetenza a derimere la vertenza, con decreto 19 settembre 2001 il Pretore di __________ ha stralciato la causa dai ruoli della Pretura e trasmesso la petizione 16 novembre 2000 al TCA (II);
- che il convenuto non è intervenuto in causa malgrado due termini fissati a questo scopo dal TCA (III, IV);
- che con scritto del 20 marzo 2002 la Fondazione, in risposta ad alcuni quesiti postile dal TCA, osservato come il calcolo dei contributi scaduti dovuti da __________ sia viziato da un errore e che il debito a suo carico sia pertanto notevolmente inferiore e che oltretutto il convenuto "si è ritirato in Italia", ha dichiarato di non ritenere più "il caso di continuare con il procedimento" (XII);
- che l'attrice, su richiesta del TCA, ha confermato di rinunciare alla pretesa e di ritirare la petizione presentata nei confronti di __________ con scritto del 26 marzo 2002 (XIII, XV);
- che di conseguenza la causa è divenuta priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli ;
viste le disposizioni di legge di procedura 6.4.1961
decreta 1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepiscono né tasse né spese.
3.- Intimazione alle parti.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi