RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2001.00050 rg/gm
Lugano 30 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 10 settembre 2001 interposta da
__________ Fondaz. coll. prev. prof. Obbligatoria,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
letti ed esaminati gli atti;
richiamate le ordinanze 12 settembre 2001 e 30 novembre 2001 con le quali il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito rispettivamente fissato un ultimo termine perentorio di 10 giorni per presentare la risposta di causa;
vista la lettera 17 aprile 2002 con cui l'Ufficio fallimenti del Distretto di __________ ha comunicato che il fallimento decretato nei confronti della convenuta in data 14 novembre 2001 è stato definitivamente sospeso in applicazione dell'art. 230 LEF, nessun creditore avendo provveduto in tempo utile all'anticipo delle spese di liquidazione come da pubblicazione FUC del __________ 2002;
vista la lettera 25 aprile 2002 di parte attrice comunica il ritiro della petizione;
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi