RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2001.00048 fc/cd
Lugano 28 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 28 agosto 2001 di
Fondaz. coll. LPP __________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. Con convenzione di adesione del 27 marzo rispettivamente 23 aprile 1998, con effetto dal 1. aprile 1998, la ditta individuale __________, ha aderito, in qualità di datrice di lavoro, alla Fondazione collettiva LPP della __________ (in seguito: Fondazione), ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti ai sensi della relativa legge federale (LPP; cfr. doc. _). Il contratto è stato sottoscritto da __________, titolare della __________.
A sua volta la Fondazione, per garantire l’adempimento dei suoi obblighi derivanti dalla LPP e dal Regolamento, ha stipulato con la __________ (in seguito __________) un contratto di assicurazione collettiva (cifra II del contratto d’adesione, doc. _).
1.2. Sulla base dei salari annunciatile dalla datrice di lavoro, la Fondazione ha in seguito inviato a quest’ultima il conteggio relativo ai premi dovuti per l'anno in corso pari a complessivi fr. 4'255’.30 (doc. _).
1.3. A seguito della cessazione dell’attività, la datrice di lavoro ha chiesto lo scioglimento del contratto d'affiliazione con effetto dal 31 dicembre 1998. Il successivo 24 febbraio 1999 l’istituto di previdenza ha quindi inviato alla ditta il conteggio finale prevedente un saldo al 31 dicembre 1998 di fr. 3'704.05, comprensivo degli interessi (doc. _).
Il 30 marzo 1999 la Fondazione ha nuovamente sollecitato il pagamento dell’importo scoperto di fr. 3'712.85 (doc. _).
1.4. Visto il perdurare dell’inadempimento, in data 31 maggio 1999 la Fondazione, rappresentata dalla __________, ha fatto spiccare, dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, il precetto esecutivo no. __________per fr. 3'704.05, oltre a interessi al 5 % dal 1. gennaio 1999 oltre a fr. 80 di spese di richiamo nei confronti di __________, titolare della ditta individuale __________, ditta che nel frattempo era stata cancellata da RC il __________ 1999 (doc. _). Al precetto esecutivo è stata interposta opposizione.
1.5. Considerato che in seguito il debito non è stato soluto e che fra le parti non è stato raggiunto un accordo in merito ad un pagamento rateale dello scoperto, in data 28 novembre 2000 la Fondazione, sempre rappresentata dalla __________, ha fatto spiccare un nuovo precetto esecutivo (no. __________) per il medesimo importo, oltre a ulteriori fr. 70 di spese esecutive (doc. _).
1.6. Con petizione 28 agosto 2001 presentata nei confronti di __________, titolare della ditta individuale __________, la Fondazione collettiva LPP della __________ ha chiesto al TCA di giudicare:
" 1. Si obblighi la parte convenuta a pagare alla parte attrice i premi
arretrati pari a fr. 3'704.05, comprensivi gli interessi del 5% dal 1.1.1999, nonché fr. 80 per le spese del precetto esecutivo dell’1.4.1999, più fr. 70 per le spese d’incasso del 18.5.1999.
2. Sia sospesa completamente l'opposizione interposta nel precetto esecutivo n° __________dell'Ufficio di esecuzione di __________.
L’importo dell’indennizzo e delle spese siano a carico della parte convenuta”. (I)
A motivazione delle proprie richieste, l’attrice ha, tra l'altro, rammentato che:
" (…)
3.1 L'obbligo della convenuta al pagamento dei premi scaturisce dalla cifra 3.3 delle Condizioni generali sul contratto di adesione e art. 9 e art. 10 die condizioni generali di assicurazioni..
3.2 Ai sensi dell'art.66 cpv. 2 LPP, la convenuta è tenuta a pagare all'attrice, quale istituzione previdenziale, tutti i relativi importi.
Con la sottoscrizione del contratto collettivo di assicurazione sulla vita, la convenuta riconosceva - quali parti integranti dello stesso - l'accordo di adesione, la copia autentica dell'atto costitutivo di Fondazione nonché il relativo regolamento previdenziale.
Mediante contratto di adesione, la convenuta è contrattualmente vincolata all'attrice. Ai sensi della cifra 3.3 delle Condizioni generali sullo stesso contratto di adesione, la convenuta si obbligava nei confronti dell'attrice a versare i premi nonché tutti gli altri importi dovuti per legge alla __________Compagnia di Assicurazioni sulla Vita. Quale controprestazione, l'attrice si impegnava a corrispondere ai dipendenti assicurati le prestazioni a lei trasferite dalla stessa __________Compagnia di Assicurazioni sulla Vita.
I diritti che gli assicurati vantano nei confronti della attrice sono stabiliti nel regolamento previdenziale. L'attrice deve garantire le prestazioni ivi previste a favore degli assicurati, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro adempia o meno ai suoi obblighi di pagamento dei relativi premi.
Con la approvazione dell'accordo di adesione, la convenuta ha riconosciuto nel contempo il proprio obbligo al pagamento dei premi." (I)
1.7. Con risposta di causa del 18 settembre 2001 __________ non ha contestato le domande di petizione; ha tuttavia sostenuto di aver in precedenza ripetutamente cercato di concordare con la Fondazione un piano di pagamento rateale, ma senza successo. Ha concluso:
" (…)
Quindi Egregi Signori, del Tribunale come vedete che per mettermi in contatto ho dovuto fare diverse telefonate, come anche in passato, invece l'unica cosa che sono riusciti a fare sono i precetti esecutivi.
Quindi visto che mi fanno pagare l'importo totale, sono disposta a pagare a rate mensili di chf 300.- visto che lavora solo mio marito e abbiamo 3 figli piccoli, nonostante che stiamo anche pagando i debiti residui di quando avevamo la ditta.
Tutto quello menzionato non sono bugie, potete chiedere informazioni all'ufficio Esecuzioni e Fallimenti di __________ i debiti che abbiamo avuto e che ancora abbiamo e che tutt'ora stiamo pagando."
(III)
1.8. Con scritto dell’8 ottobre 2001 l’attrice ha dichiarato di non voler apportare "alcuna modifica all’azione e ai fatti" (V).
Il 19 dicembre 2001 il TCA ha chiesto alla Fondazione di comunicare l’eventuale accordo alla proposta di pagamento rateale di fr. 300 mensili formulata dalla convenuta (VI).
In risposta, il 23 gennaio 2002 la Fondazione ha inviato uno scritto del seguente tenore:
"In riferimento al vostro Fax del 19.12.2001 vi comunichiamo che siamo disposti a dilazionarvi il pagamento dell'importo totale di
fr. 3'854.05 (compresi le spese) come seguente:
- mensile fr. 1'000.00 a partire da subito e ogni primo del mese.
L'interessi dovranno essere pagati separatamente.
Se non verranno rispettati i termini, proseguiremo per il tramite delle vie legali." (VIII)
Interpellata in merito alla controproposta dell’attrice, __________, con scritto del 5 febbraio 2002, ha ribadito di essere d’accordo di tacitare il proprio debito ratealmente. Ha tuttavia dichiarato di essere finanziariamente impossibilitata a versare rate di fr. 1000 e ha pertanto ribadito la propria offerta di versamenti mensili di fr. 300 (X).
L’attrice, sollecitata ad una presa di posizione da parte del TCA, ha infine respinto la proposta della convenuta (XI, XII, XIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. __________ è titolare della ditta individuale __________. I contratti relativi alla previdenza professionale sono stati da lei sottoscritti (doc. _).
La ditta individuale manca della capacità di essere parte e di quella processuale, di conseguenza è il suo titolare ad essere parte nel processo, come ha rettamente indicato l’attrice (cfr. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 14/21). Ciò valga nella specie a maggior ragione, ove si osservi come la ditta individuale interessata non risulti più iscritta a Registro di commercio, essendo stata cancellata con effetto dal 6 gennaio 1999 a seguito di cessazione d’attività.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è il versamento da parte di __________, titolare della ditta individuale __________ (ditta nel frattempo cancellata da registro di commercio), alla Fondazione collettiva LPP della __________, dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 1998, oltre agli interessi di mora, alle spese di diffida e a quelle esecutive (doc. _).
La convenuta non ha contestato la pretesa, ma anzi l’ha concludentemente riconosciuta nella misura in cui, richiamate le disagevoli condizioni finanziarie in cui versa, ha proposto di solvere lo scoperto mediante pagamenti rateali di fr. 300 cadauno.
L'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi – che non è contestato in questa sede -, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechts- verhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.4. Nel caso concreto l'obbligo di versare i contributi è previsto alla cifra 3.3. delle Condizioni generali per il contratto di adesione (punto III, n.2 del Contratto d'adesione, doc. _), mentre le modalità di finanziamento risultano dal punto III, cifra 1 del medesimo contratto d'adesione (doc. _).
Il punto III, cifra 1.1. precisa che, a titolo di premi, al datore di lavoro viene conteggiato il premio base per l’assicurazione vecchiaia insieme con il premio supplementare per l’assicurazione di rischio. Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati ogni anno in percento del salario assicurato, sulla base di determinate aliquote che dipendono dall'età (cfr. regolamento art. 7, doc. _).
Il premio di rischio viene determinato in base alla tariffa collettiva approvata dall'UFAS (C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p. 67).
Il punto III, cifra 1.2. del contratto d’adesione prevede invece le modalità di finanziamento delle spese accessorie LPP, che si compongono dello 0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, dell' 1% del salario annuo assicurato per misure speciali (art. 70 LPP), e, infine, dello 0,4 % per gli uomini, risp. dello
0,2 % per le donne, del salario assicurato come premio supplementare per il finanziamento delle indennità di rincaro (art. 36 LPP e doc. _ punto III cifra 1.2).
L’obbligo contributivo della convenuta dev’essere pertanto ammesso. Del resto non è mai stato contestato.
2.5. Dai documenti agli atti emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla convenuta a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle disposizioni regolamentari suesposte, tenuto conto del salario coordinato LPP. Le persone assicurate, i salari erogati, le mutazioni, risultano in particolare dalla documentazione di causa.
Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli esposti al paragrafo precedente.
Del resto la convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi, ma anzi l'ha ripetutamente ammesso, concludentemente, proponendo di solvere il proprio debito ratealmente.
In simili condizioni la petizione non può che essere accolta e la convenuta condannata a solvere i contributi previdenziali scoperti e il cui pagamento è stato chiesto con la petizione.
2.6. Per quanto riguarda le spese di richiamo di fr. 80 (doc. _ e _), si rileva che secondo l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104 CO), in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa. Nella specie, la cifra 3.3. delle condizioni generali per il contratto d’adesione stabilisce, tra l’altro, che i costi risultanti da circostanze speciali come la mancanza di collaborazione nella gestione della previdenza, il mancato pagamento dei contributi, ecc. sono a carico del datore di lavoro (doc._. La fondazione ha giustificato le spese addebitate producendo il “Regolamento delle spese”, nel quale viene quantificato l’ammontare delle spese addebitabili e, fra queste, quelle di diffida (doc. _). In tali circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento possono essere riconosciuti, in quanto trattasi di spese ai sensi della cifra 3.3 delle condizioni d'affiliazione che vanno poste a carico del datore di lavoro. L’attrice, tramite l’invio del regolamento delle spese applicabile in tali casi, ha inoltre reso verosimile la loro effettiva entità, in concreto di fr. 80 (cfr. DTF 117 II 258).
2.7. L’azione non può per contro essere ammessa nella misura in cui chiede che siano poste a carico della convenuta anche le spese esecutive (fr. 70) relative al precetto esecutivo n. __________emesso dall’Ufficio esecuzioni di __________ il 31 maggio 1999 (doc. _). Tale atto esecutivo è scaduto a seguito della decorrenza del termine di validità di un anno dalla relativa notifica senza che l’escutente avesse presentato alle competenti autorità alcun procedimento atto a sospendere la decorrenza del medesimo termine (art. 88 cpv. 2 LEF) e la creditrice ha in seguito promosso una nuova procedura esecutiva sfociata nel PE no. __________ del 28 novembre 2000. Ora, se è vero che il primo precetto si era reso necessario a seguito del mancato pagamento del dovuto da parte della debitrice qui convenuta, è anche vero che a carico di quest’ultima non possono essere messe due volte le spese d'incasso forzato (per quelle relative al secondo PE cfr. infatti il consid. 2.9 che segue) solo per il fatto che l’escutente ha esitato a intraprendere i passi giudiziari necessari al fine di rigettare l’opposizione interposta rendendo in tal modo inutili le spese esecutive relative alla prima esecuzione. D'altra parte, l’attrice non ha addotto alcuna motivazione che possa in qualche modo giustificare la mancata, tempestiva domanda giudiziale relativamente all'esecuzione n. __________.
2.8. Sulla ammontare dei contributi scoperti la Fondazione chiede anche che le siano assegnati interessi di mora del 5% dal 1. gennaio 1999.
Anche questa richiesta non è contestata. Poiché il tasso è pari a quello legale (art. 104 cpv. 1 CO) e la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi (art. 102 CO), la pretesa, in quanto fondata, può essere riconosciuta.
Su questo punto la petizione va quindi accolta e la convenuta condannata a versare fr. 3'784.05 (fr. 3'704.05 + fr. 80 di spese di diffida), oltre a interessi del 5% dal 1. gennaio 1999 su fr. 3'704.05.
2.9. Per quanto riguarda le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede (fr. 70 e 19.25; doc. _) in questa sede si precisa che esse non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un’accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.).
Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).
La richiesta, in quanto infondata, va quindi respinta.
2.10. L’attrice postula infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione del precetto esecutivo no. __________del 28 novembre 2000 agli atti (doc. _).
Si ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza federale, il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss (cfr. DTF 121 V 109ss e DTF 119 V 329ss.).
Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).
La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
Visto quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo può essere parzialmente ammessa.
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell’esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione, limitatamente all’importo di fr. 3'784.05 oltre a interessi del 5% dal 1. dicembre 1999 (gli interessi sono stati chiesti in sede esecutiva solo da questa data, cfr. doc. _ e _) su fr. 3'704.05.
2.11. Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999, la procedura è di principio gratuita.
Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).
Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.
Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290).
2.12. Nel caso concreto dagli atti emerge che la convenuta non ha fatto fronte ai pagamenti richiestile, provocando l'avvio di due procedure esecutive. La stessa è tuttavia intervenuta in causa avanzando una proposta di pagamento rateale che, per i suoi contenuti e considerate le richiamate difficoltà finanziarie, non poteva a priori considerarsi immeritevole di essere considerata. Ha inoltre addotto di aver già in precedenza più volte cercato di concordare con la creditrice un piano di pagamento rateale, circostanza questa che non è stata negata dall’attrice. In simili condizioni il suo comportamento non può essere considerato temerario ai sensi della succitata giurisprudenza. Le spese di procedura non possono quindi essere poste a suo carico.
2.13. Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.
Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".
Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).
In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992).
Visto quanto precede la Fondazione, ancorchè parzialmente vittoriosa in causa, non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é parzialmente accolta.
§ Di conseguenza __________ è condannata a versare alla Fondazione collettiva LPP della __________ fr. 3'784.05 a titolo di contributi della previdenza professionale e spese, oltre a interessi del 5% dal 1. gennaio 1999 su fr. 3'704.05.
§§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ del 28 novembre 2000 limitatamente all'importo di fr. 3'784.05, oltre a interessi del 5% dal 1. dicembre 1999 su fr. 3'704.05.
2.- Non si prelevano tasse di giustizia, mentre che le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti