RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2001.00035 fc/nh
Lugano 23 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 26 aprile 2001 di
Municipio di __________,
contro
Cassa pensioni dipendenti __________, in materia di previdenza professionale
in relazione al caso
__________
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 15 giugno 2001 Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha concesso a __________, domiciliato a __________, docente alle scuole elementari di __________, una mezza rendita d'invalidità con effetto dal 1. luglio 2000.
1.2. La Cassa pensioni dei dipendenti __________ (in seguito: Cassa) ha dal canto suo riconosciuto all'assicurato una mezza rendita d'invalidità con supplementi per le figlie minorenni. L'erogazione della rendita è stata tuttavia differita sino all'esaurimento del diritto allo stipendio al 100% da parte del datore di lavoro secondo l'art. 23 della Legge cantonale sugli stipendi degli impiegati __________, ovvero sino al 1. settembre 2001 (doc. _).
1.3. Con "ricorso" 26 aprile 2001 il Municipio di __________, nella sua qualità di datore di lavoro di __________, ha contestato la decorrenza della rendita di invalidità stabilita dalla Cassa, postulando in sostanza che la stessa venga erogata dal 1. luglio 2000, analogamente alla rendita versata dall'UAI. A motivazione della propria richiesta ha evidenziato:
" Egregi signori,
con la presente inoltriamo ricorso alla decisione emessa dall'amministrazione della Cassa pensione dei dipendenti __________ inerente il caso del docente __________.
In modo particolare contestiamo la data del diritto di inizio della rendita della cassa pensione. La loro decisione è fondata sulla sentenza del tribunale cantonale assicurativo 17.11.1994 in RDAT
1-1995 no. __ consid. 2.6. ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LPP e 24 cpv. dello statuto.
Precisiamo che in seguito l'art. 26 della LPP è stato abrogato 18.12.1984; in vigore dal 1.1.1985 BU 1985, 66, per cui non deve più essere tenuto in considerazione.
La nostra convinzione si fonda pertanto sugli art. che seguono.
Art. 23 Legge sugli stipendi degli impiegati e docenti (Assenza per malattia o infortunio: diritto allo stipendio).
Cpv. 1: In caso di malattia o infortunio non professionale, comprovati da certificato medico il dipendente percepisce l'intero stipendio per i primi 360 giorni di assenza e il 50% per i successivi 360 giorni di assenza.
Cpv.: 3 Al dipendente iscritto alla cassa pensioni sono in ogni caso garantite le prestazioni a cui avrebbe diritto in caso di pensionamento.
E' chiaro che l'articolo citato garantisce giustamente lo stipendio pieno per due anni, ma questo unicamente in assenza di una decisione da parte dell'AI e comprovati da un certificato medico.
Nel caso che solleviamo la decisione Al è già stata emessa ed il signor __________ è stato dichiarato invalido al 50% da 1.7.2000. Infatti la rendita dal 1.7.2000 fino al 28.2.2001 è stata riconosciuta retroattivamente e versata al nostro Comune che ha finora anticipato lo stipendio pieno (art. 24 della presente legge).
Art. 16 a Legge sulla cassa pensioni dei dipendenti __________. (Decorrenza delle prestazioni)
Cpv. 1: La pensione d'invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI)
Cpv. 2: Il versamento delle prestazioni della Cassa inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio Al, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno (riservato il cpv. 29).
L'interpretazione di questo articolo è imperativa e non può lasciar alcun dubbio. Quello che può forse essere mal interpretato è la frase: ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.
Ci sembra chiaro che questa frase deve essere applicata nel caso della mancanza di una decisione da parte dell'Al, infatti si richiama l'art. 29. Ciò che non riguarda il presente caso.
In attesa di una vostra decisione, cordialmente salutiamo." (I)
1.4. Con risposta di causa del 23 maggio 2001 il Comitato della Cassa ha proposto di respingere la petizione adducendo le seguenti motivazioni:
" Con delibera del 21 gennaio 2001 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha riconosciuto al signor __________, il diritto ad una mezza rendita d'invalidità a contare dal 1 luglio 2000.
II signor __________ - docente delle scuole elementari di __________ - è in assenza per malattia al 50% per rapporto all'orario completo di lavoro.
L'art. 23 LStip recita:
" 1 In caso di malattia o infortunio non professionale, anche discontinui, comprovati da certificato medico, il dipendente percepisce l'intero stipendio per i primi 360 giorni di assenza e il 50% per i successivi 360 giorni di assenza. In tal caso l'indennità per economia domestica e per figli non subisce riduzioni."
Sulla base di questa disposizione il dipendente ha quindi diritto allo stipendio intero per 285 giorni (1 anno scolastico); se l'assicurato è assente al 50% questo diritto equivale a 570 giorni (2 anni scolastici).
Secondo le indicazioni del Dipartimento Istruzione e cultura, Servizio sussidi - perdurando l'attuale assenza per malattia al 50% - l'interessato avrà diritto allo stipendio al 100% presumibilmente sino al 31 agosto 2001.
(…)
I diritti previdenziali - in senso generale - di un avente diritto sono disciplinati dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dalle relative Ordinanze. Per quanto riguarda gli assicurati alla Cassa pensioni nell'ambito della previdenza più estesa è applicabile la Legge 14 settembre 1976 sulla Cassa pensioni ed il relativo Regolamento di applicazione.
II diritto alle prestazioni d'invalidità, nonché la possibilità di differire tale diritto secondo la LPP è stabilito dagli artt. 23, 24, 25 e 26. Queste disposizioni sono tuttora in vigore.
L'art. 26 cpv. 2 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), recita:
" L'Istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo."
(…)
Oltre alla sentenza del 17.11.1984 pubblicata in RDAT 1-1995, no. _ ancora successivamente, con la sentenza in re R. B. del 19 novembre 1998 pagg. 4,5,6 e 7 questo Tribunale cantonale ha statuito senza ombra di dubbio che quando le disposizioni regolamentari lo prevedono, l'Istituto di previdenza può differire il diritto alle prestazioni.
La disposizione della Cassa pensioni - come vedremo in seguito - prevede appunto questa possibilità.
In presenza quindi del versamento dello stipendio pieno, l'Istituto di previdenza non può intervenire con un pensionamento per invalidità, sospendendo quindi il versamento dello stipendio pieno che il datore di lavoro, nell'ambito dei suoi obblighi contrattuali è tenuto comunque a versare. Una simile decisione sarebbe lesiva dei legittimi diritti dell'avente diritto.
Tenuto conto di questa giurisprudenza le disposizioni contenute nella Legge 14.09.1976 sulla Cassa pensioni dei dipendenti __________ sono state modificate con effetto 1 ottobre 2000.
In particolare il nuovo art. 16a Lcpd recita:
" 1 La pensione d'invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI).
2 ll versamento delle prestazioni della Cassa inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.
3 Rimane riservato l'art. 29a della presente legge."
Inoltre l'art. 14 cpv. 3 Lcpd cita:
" La Cassa può differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera."
Sulla base di queste norme, conformi alle disposizioni LPP, e tenuto conto che l'interessato aveva ed ha diritto ancora dello stipendio pieno, il pensionamento al 50% per invalidità è stato quindi differito fino alla scadenza di questo diritto. Ciò a tutela dei legittimi interessi dell'assicurato." (III)
La convenuta ha poi concluso:
" conclusioni
Come detto in precedenza i diritti dell'assicurato devono essere considerati preminenti su quelli dell'Istituto di previdenza e del datore di lavoro. Ribadiamo quindi che una decisione di pensionamento al 50% causerebbe all'assicurato un perdita finanziaria non indifferente.
A nostro parere il datore di lavoro sulla base delle disposizioni in vigore e di quanto statuito da codesto Tribunale, è tenuto quindi a versare lo stipendio intero sino alla scadenza di tale diritto. L'Amministrazione della Cassa accerterà in ogni caso, al momento opportuno, la data esatta dell'inizio della riduzione dello stipendio secondo l'art. 23 LStip. A quel momento sarà versata la pensione d'invalidità al 50% a favore del sig. __________.
Per queste motivazioni si chiede quindi a codesto lodevole Tribunale di voler giudicare:
1. La petizione del 26 aprile 2001 del Municipio di __________ è respinta;
2. La comunicazione dell'Amministrazione della Cassa pensioni del 14 aprile 2001 è quindi confermata."
1.5. In data 11 ottobre 2001 l'Amministrazione della Cassa ha comunicato al TCA che, avendo __________ esaurito il diritto allo stipendio intero secondo l'art. 23 LStip per decorrenza del periodo biennale massimo di assenza per malattia, il Comitato, con comunicazione del 28 settembre 2001 (allegata in copia), ha conseguentemente riconosciuto all'assicurato il diritto alla pensione d'invalidità al 50% con effetto al 1. settembre 2001 (doc. _).
Lo scritto è stato intimato al Municipio di __________, il quale, con lettera del 24 ottobre 2001, si è confermato nelle proprie domande di petizione.
1.6. Pendente causa il TCA ha effettuato alcuni chiarimenti presso la Divisione cantonale della scuola. Le risultanze sono state trasmesse alle parti, le quali si sono ribadite nelle rispettive posizioni.
in diritto
In ordine
2.1. Il Municipio di __________ ha presentato "ricorso" per contestare la decorrenza della rendita di invalidità assegnata dalla Cassa pensioni dei dipendenti __________ a __________ con comunicazione dell'11 aprile 2001 (doc. _).
In proposito va rilevato che il Tribunale federale ha già statuito, riferendosi all'art. 73 LPP, che la LPP non prevede la possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, di pronunciare decisioni vincolanti, in applicazione del diritto federale, cantonale o comunale (RDAT I 1994 p. 195).
Per questi motivi la procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso, ma dell'azione. Alla base del procedimento non vi è infatti una decisione, bensì una "controversia tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto" (DTF 112 Ia 184 consid. 2a; DTF 118 Ib 177, DTF 118 V 162; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 92; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS 1983 pag. 183; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984 pag. 14; Grisel, Traité de droit administratif, pag. 940).
Dal momento che gli istituti di previdenza non sono dotati del potere di emanare decisioni, le loro prese di posizione rivestono il valore di semplici dichiarazioni di parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso (di regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art. 129 a 142 CO; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 242 nota 653).
Nel caso in esame il rimedio di diritto corretto è quindi quello dell'azione, non del ricorso. L'atto di causa è in ogni caso ricevibile.
Nel merito
2.2. Litigiosa è in concreto la data di decorrenza della mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale erogata a __________, docente alle scuole comunali di __________.
La Cassa ritiene che la pensione debba decorrere dalla data della cessazione del versamento dello stipendio pieno, e meglio il 1. settembre 2001, momento in cui si è esaurito il periodo biennale d'assenza per malattia giusta l'art. 23 LStip. Il Municipio di __________ pretende invece che la prestazione venga erogata a far tempo dal 1. luglio 2000, ossia parallelamente alla nascita del diritto alla rendita AI.
2.3. Per quanto concerne la decorrenza della pretesa l’art. 26 cpv. 1 LPP prevede che
" per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LAI)."
Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI, applicabile in base al rinvio di cui all’art. 26 cpv. 1 LPP,
" il diritto alla rendita secondo l’art. 28 nasce, tra l’altro, il più presto nel momento in cui l’assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media."
Questo concetto è ribadito all’art. 16a cpv. 1 della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti __________ (Lcpd) (nella sua versione in vigore dal 1. ottobre 2000), secondo cui
" La pensione d'invalidità e i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI)”.
In proposito si rilevi di transenna che a ragione la convenuta fa osservare come l'attore, laddove adduce che l'art. 26 LPP è stato abrogato, sia incorso in una manifesta svista nella misura in cui confonde detta norma con l'art. 26 Lcpd, disposizione quest'ultima che è stata effettivamente abrogata a decorrere dal 1. gennaio 1985 e che concerneva comunque tutt'altra fattispecie.
2.4. Nella fattispecie l’AI ha fissato la decorrenza della rendita al 1. luglio 2000 (consid. 1.1).
Di conseguenza, secondo l’art. 26 cpv. 1 LPP e l'art. 16a cpv. 1 Lcpd, anche la rendita LPP dovrebbe decorrere dalla medesima data.
2.5. L’Istituto di previdenza si avvale tuttavia dell'art. 26 cpv. 2 LPP.
Richiamando la sentenza del TCA pubblicata in RDAT I 1995 p. 232 consid. 2.6 e quella, non pubblicata, del 19 novembre 1998 in re R.B., evidenzia che, nel caso di specie, vi è la possibilità di differire il versamento della rendita, poiché all’assicurato è stato versato il salario completo sino al 31 agosto 2001.
Secondo l’art. 26 cpv. 2 LPP
" L’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo."
Per la giurisprudenza, si tratta di una norma di coordinamento nel tempo che persegue lo scopo di evitare che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava (SZS 1998 pag. 393; RAMI 1994 p. 171 consid. 2b).
Secondo la giurisprudenza il diritto alla rendita di invalidità può inoltre essere differito solo se le disposizioni interne dell'istituto di previdenza (statuti, regolamento) lo prevedono espressamente (RAMI 1994 p. 171 consid. 2b e dottrina ivi citata; SZS 1998 pag. 393; cfr. M. Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea e Francoforte 1993, p. 206).
2.6. In proposito la Lcpd, al suo art. 16a cpv. 1 (nella versione in vigore dal 1. ottobre 2000), prevede, come detto, che la pensione d'invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI). Giusta il cpv. 2 del medesimo disposto, il versamento delle prestazioni della Cassa inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno. Per il cpv. 3, rimane riservato l'art. 29a della legge.
Inoltre, l’art. 12 cpv. 1 del Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato stabilisce che
" Se l’assicurato ha esaurito il suo diritto allo stipendio, la Cassa esamina d’ufficio, secondo l’art. 29 e 29a della Lcpd, se ricorrono i limiti per il pensionamento di invalidità”.
L’art. 14 cpv. 3 del Regolamento (nella sua versione in vigore dal 1. luglio 2001) prevede d'altra parte che
" La Cassa differisce il diritto alla pensione d'invalidità fino all’esaurimento del diritto allo stipendio 100% o all’indennità giornaliera per malattia o infortunio”.
Dal chiaro tenore delle disposizioni della Cassa pensioni convenuta, in particolare dell’art. 16a cpv. 2 Lcpd, emerge che il fondo di previdenza ha espressamente previsto la possibilità del differimento del pagamento della rendita di invalidità conformemente dell’art. 26 cpv. 2 LPP (e 27 OPP2) e della giurisprudenza federale, sia in caso di pagamento di salario che di versamento di indennità giornaliere.
A titolo abbondanziale si rilevi che già nella richiamata sentenza pubblicata in RDAT I 1995 p. 232 il TCA aveva avuto modo di statuire che la LCP, nel vecchio tenore, prevedeva il differimento della rendita. Il previgente art. 24 cpv. 2 disponeva segnatamente che “la pensione è esigibile a partire dal mese successivo a quello in cui all’assicurato o ai suoi superstiti è stato riconosciuto il salario”.
Inoltre, nella sentenza non pubblicata del 19 novembre 1998 in causa B. (inc. __________), con specifico riferimento all'art. 14 cpv. 3 del Regolamento nella sua versione in vigore sino al 30 giugno 2001 - che prevedeva la possibilità per la Cassa di differire il diritto a prestazioni d'invalidità " fino all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera"-, questo Tribunale ha concluso che il fatto che l’art. 14 indicava unicamente le indennità giornaliere non era rilevante e significava unicamente che il legislatore aveva voluto assimilare colui che riceve indennità giornaliere a colui che percepisce un salario, il differimento nell’ipotesi di versamento del salario essendo comunque espressamente previsto agli art. 16 cpv. 3 LCP e 12 cpv. 1 del regolamento.
2.7. Secondo l'art. 23 LStip
" 1In caso di malattia o infortunio non professionale, anche discontinui, comprovati da certificato medico, il dipendente percepisce l’intero stipendio per i primi 360 giorni di assenza e il 50% per i successivi 360 giorni di assenza. In tal caso l’indennità per economia domestica e per figli non subisce riduzioni.
3Al dipendente iscritto alla Cassa pensioni sono in ogni caso garantite le prestazioni a cui avrebbe diritto in caso di pensionamento".
In concreto, dagli atti risulta che __________, assente per malattia al 50% dal 1. settembre 1999, ha percepito lo stipendio intero fino al mese di agosto 2001 compreso. Sulla base dell'art. 23 LStip, in caso di malattia il dipendente ha infatti diritto allo stipendio intero per 285 giorni (1 anno scolastico) o, in caso di assenza al 50% (come in casu), per 570 giorni (2 anni scolastici). Dal 1. settembre 2001 __________, esaurito il diritto allo stipendio integrale secondo l'art. 23 LStip per decorrenza del periodo massimo di assenza per malattia, percepisce uno stipendio pari al 50%.
Alla luce di queste circostanze appare chiaro che il versamento della mezza rendita d’invalidità della Cassa pensioni dev'essere differito fino al 30 agosto 2001, come asserito dalla convenuta. La prestazione decorre quindi dal 1. settembre 2001, istante a partire dal quale non viene più versato il salario completo a __________.
Ne discende che la petizione del Municipio di __________, in quanto infondata, dev’essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti