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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.12.2002 34.2001.30

December 3, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,045 words·~20 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2001.00030   FC

Lugano 3 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 12 marzo 2001 di

__________, 

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto,       

                                     -   che dal 15 luglio 1994 al 31 agosto 2000 __________, nata nel 1973, ha svolto l'attività di assistente dentale alle dipendenze del dott. __________, medico dentista a __________ (doc. _);

                                     -   che ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei propri dipendenti il dott. __________ ha aderito alla Fondazione di previdenza _______ con effetto dal 1. gennaio 1985 (V/5);

                                     -   che, terminato il rapporto di lavoro, dopo aver ripetutamente ed invano chiesto sia al dott. __________ che alla Fondazione __________ informazioni in merito al versamento dei contributi previdenziali ed alla prestazione da versarsi all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro (segnatamente la __________ quale istituto previdenziale del dott. __________, V/2), con petizione 12 marzo 2001 __________ ha chiesto al TCA la condanna del dott. __________ al versamento dei contributi previdenziali relativi all'intero periodo lavorativo (I);

                                     -   che il convenuto non è intervenuto in causa malgrado la fissazione di due termini da parte del Vicepresidente del TCA (II, III);

                                     -   che pendente lite il TCA ha chiesto alla Fondazione __________ la produzione dell'intera documentazione relativa all'affiliazione di __________ (IV);

                                     -   che in data 2 ottobre 2001 la Fondazione __________ ha trasmesso al TCA la documentazione richiesta, dalla quale risulta che, malgrado le diverse sollecitazioni, il dott. __________ non ha mai provveduto a notificare i salari versati a __________ nel periodo 1994-2000 (V);

                                     -   che in proposito l'attrice si è riconfermata nelle proprie domande e allegazioni con uno scritto dell'8 ottobre 2001 (VII), mentre che il convenuto è rimasto silente;

                                     -   che in data 22 ottobre 2001 il TCA ha chiesto alla Fondazione __________ di quantificare l'ammontare dei contributi previdenziali da versarsi dal dott. __________ a favore di __________ relativamente al suo periodo di impiego (VIII);

                                     -   che in risposta, il 26 ottobre successivo la Fondazione __________ ha comunicato di necessitare, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali relativi a __________, dei salari AVS notificati dal dott. __________ negli anni 1994-2000 (IX);

                                     -   che, richiesta in tal senso dal TCA (X), la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG di Bellinzona, con scritti del 9 novembre 2001, 28 marzo 2002 e 11 luglio 2002, ha trasmesso al TCA l'estratto del conto individuale relativo a __________, dal quale risultano i salari notificati dal dott. __________ dal luglio 1994 al mese di agosto 2000 (XI, XVII, XX);

                                     -   che la documentazione prodotta dalla Cassa di compensazione è stata notificata alle parti e alla Fondazione __________, e a quest'ultima è stato nuovamente richiesto di calcolare i contributi dovuti dal dott__________;

                                     -   che con scritto del 23 agosto 2002 la Fondazione __________ ha fornito la lista dei contributi dovuti a favore di __________ dal suo ex datore di lavoro comunicando all’assicurata di tenere a sua disposizione una prestazione di libero passaggio di fr. 3'953 e chiedendo di dare le istruzioni necessarie per procedere al pagamento a suo favore (XXVI);

                                     -   che in data 27 settembre 2002 __________ ha comunicato di aver modificato, a seguito di matrimonio, il suo cognome in __________; ha inoltre chiesto chiarimenti in merito al calcolo operato dalla Fondazione __________;

                                     -   che la Fondazione __________, con uno scritto del 4 ottobre 2002, ha ribadito la correttezza del calcolo dei contributi effettuato col precedente scritto e in data 11 ottobre 2002 ha inviato al TCA il regolamento applicabile; su richiesta del TCA in data 25 novembre 2002 ha ulteriormente precisato il conteggio dei premi dovuti;

                                     -   che dal canto suo __________, in data 19 ottobre  e 16 novembre 2002, ha nuovamente esposto le sue perplessità in merito al calcolo operato dalla Fondazione __________;

                                     -   che il dott. __________, al quale sono state intimate tutte le risultanze di causa, è rimasto silente;

                                     -   che in data 12 giugno 2002 il Vicepresidente del TCA ha provveduto a segnalare al Ministero pubblico di __________ la possibile commissione, da parte del dott. __________, del reato previsto dall'art. 76 LPP (XIX);

considerato in diritto,

                                     -   che giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP).

                                         Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie  afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati);

                                     -   che l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP);

                                     -   che secondo la giurisprudenza del TFA le pretese del lavoratore aventi per oggetto l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti così come il versamento, da parte del medesimo, dei contributi all'istituto di previdenza si fondano sull'art. 66 cpv. 2 e 3 LPP e costituiscono questioni specifiche della previdenza professionale in senso largo. Vertenze che oppongono il lavoratore al datore di lavoro, oppure all'ex datore di lavoro, quanto alla fissazione e al pagamento dei contributi LPP costituiscono pertanto controversie ai sensi dell'art. 73 LPP (STFA del 6 dicembre 1999 nella causa P. pubblicata in SZS 2002 p. 499segg.; Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1995-1999 in SZS 2000 p. 291segg., in particolare p. 316; STFA del 18 giugno 1999 pubblicata in SZS 2000 p. 145segg.; STFA non pubblicate del 25 gennaio 2000 nella causa F. e Z., B 37/99 e nella causa  M. e Hockey-Club X, B 34/99 e del 15 marzo 2000 nella causa X., B 36/99; DTF 122 III 59 consid. 2; Meyer-Blaser; Die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-,Hinterlassenen-und Invalidenvorsorge (BVG), in: ZSR 1987, pag. 601ss, 614; SZS 1990 p. 201; Bollettino della previdenza professionale edito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali n. 53);

                                     -   che la presente vertenza oppone una lavoratrice, __________, al dott. __________, già suo ex datore di lavoro ed ha per oggetto il mancato ossequio, da parte di quest'ultimo, dell'obbligo di assicurare la propria dipendente e, quindi, il mancato versamento dei contributi previdenziali a far tempo dall'inizio del rapporto di impiego;

                                     -   che pertanto questo TCA, quale istanza giudicante istituita giusta l'art. 73 LPP, è competente a statuire nel merito della presente vertenza;

                                     -   che, nel merito, dagli atti di causa emerge che il rapporto di lavoro che legava l'attrice al convenuto ha preso inizio nel luglio 1994 ed si è concluso a fine agosto 2000, ultimo mese nel quale a __________ risulta essere stato versato il salario da parte del dott. __________ (cfr. estratto conto individuale AVS del 8 novembre 2001;

                                     -   che d’altra parte, dalla documentazione versata agli atti dalla Fondazione __________, risulta che tra il medesimo istituto di previdenza e il dott. __________ il 5/16 novembre 1984, con effetto dal 1. gennaio 1985, è stato concluso un contratto d'adesione con il quale il personale dello studio dentistico veniva assicurato per la previdenza professionale presso la Fondazione di previdenza contraente, il datore di lavoro essendo fra l’altro tenuto a notificare ogni cambiamento di personale e a versare i relativi contributi (doc. _);

                                     -   che secondo l’art. 2 cpv. 1 e 3 LPP

"  I lavoratori che hanno compiuto i diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di fr. 24’720 (art. 7) (nel 2001 e 2002) sottostanno all’assicurazione obbligatoria”.

"  Il Consiglio federale determina quali categorie di salariati non sottostanno, per particolari motivi, all’assicurazione obbligatoria.”

Per l'anno 1994 il salario minimo comportante l’obbligo assicurativo ammontava a fr. 22'560, negli anni 1995 e 1996 a fr. 23'280, nel 1997 e 1998 a fr. 23'880, negli anni 1999 e 2000 a fr. 24'120 (cfr. l’art. 5 OPP2 e le relative modifiche);

                                     -   che giusta l’art. 1 OPP2:

"  I seguenti salariati non sottostanno all’assicurazione obbligatoria:

a.   i salariati il cui datore di lavoro non é sottoposto all’obbligo di versare contributi all’AVS;

b.   i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi;

      se il rapporto di lavoro é prolungato oltre i tre mesi, il salariato é assicurato dal momento in cui é stato convenuto il prolungamento;

c.   i salariati che esercitano un’attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa principale oppure se esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo principale;

d.   le persone che sono invalide almeno in misura dei due terzi, ai sensi dell’AI;

e.   i seguenti membri della famiglia del conduttore di un’azienda agricola, che vi lavorano:

1.   i  parenti del conduttore in linea ascendente e discendente e i loro congiunti;

2.   i generi del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l’azienda per gestirla personalmente.”

                                     -   che d’altra parte, per l’art. 7 cpv. 1 LPP, i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore della somma indicata all’art. 2 cpv. 1 LPP sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 17.esimo anno d’età e per la vecchiaia dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 24. esimo anno;

                                     -   che in concreto dall’attestazione della Cassa di compensazione competente risulta che __________, negli anni in cui è stata alle dipendenze del dott.. __________ (1994-2000), ha percepito un salario annuo sempre superiore al salario minimo comportante l’obbligo assicurativo previdenziale giusta l’art. 2 LPP;

                                     -   che in tali circostanze, malgrado il datore di lavoro qui convenuto non abbia notificato la dipendente alla Fondazione __________, contravvenendo in tal modo agli obblighi legali e contrattuali che gli incombevano, l’attrice era obbligatoriamente assicurata ai sensi della LPP, dal 1994 per i rischi morte e invalidità, a far tempo dal 1. gennaio 1998 anche per il rischio vecchiaia (art. 7 cpv. 1 LPP);

                                     -   che per quanto riguarda il versamento dei contributi, tranne nei casi in cui assume interamente a suo carico l'onere contributivo, il datore di lavoro preleva i contributi dei lavoratori e li versa unitamente ai suoi all'istituto di previdenza, nella misura stabilita dal relativo regolamento (art. 50 LPP); egli è infatti l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP);

                                     -   che nella specie secondo il punto 2 della convenzione d’adesione con la Fondazione __________ (V/5), il dott. __________ si impegna a versare direttamente la totalità dei contributi alla Fondazione di previdenza (cfr. anche l’art. 21          del Regolamento);

                                     -   che di conseguenza l’obbligo contributivo del convenuto concernente la previdenza professionale dei suoi dipendenti e segnatamente di __________ deve essere ammesso, poiché previsto sia dalla legge sia dal contratto d’adesione da lui sottoscritto e dal regolamento applicabile;

                                     -   che per quanto concerne l’ammontare dei contributi, la LPP prevede che

"  l’istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori" (art. 66 cpv. 1 prima frase LPP; cfr. anche art. 50 LPP)."

                                     -   che inoltre, considerato come nell’ambito della LPP gli istituti di previdenza possano strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione (art. 49 cpv. 1 LPP), i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all’art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98; STFA non pubbl. del

                                         30 luglio 1996 in re L. T.); i primi servono infatti a finanziare la previdenza, mentre i secondi a stabilire le prestazioni minime secondo la LPP;

                                     -   che a proposito del finanziamento della previdenza, l’art. 21 del Regolamento della Fondazione __________ (XXXIV), applicabile in concreto, precisa che

"  Gli accrediti di vecchiaia ai sensi dell’art. 12 e gli altri costi della

previdenza a favore del personale, segnatamente i premi per le  prestazioni di rischio e i contributi per il fondo nazionale di garanzia, vengono finanziati mediante contributi annui del titolare dello studio e delle persone assicurate” (art. 21 cifra 1, cpv. 1).

Il contributo del titolare dello studio e del singolo dipendente assicurato corrisponde per ciascuno al 50% dei premi afferenti gli accrediti di vecchiaia, nonché gli altri consti precedentemente definiti. Il titolare dello studio può accollarsi una percentuale maggiore; il 50% dei premi afferenti gli accrediti di vecchiaia e gli altri costi precedentemente definiti vale comunque come contributo del dipendente. (cifra 1, cpv. 2)

Il Consiglio di fondazione può decidere il finanziamento di una parte dei precitati contributi complessivi mediante i mezzi liberi della Fondazione. Il rapporto tra i contributi del datore di lavoro e quelli dei dipendenti rimane comunque invariato." (cifra 1, cpv. 6)

                                     -   che inoltre, giusta l'art. 22 (Misure speciali), i piani previdenziali ai sensi del regolamento rendono superflua la gestione di un fondo per il finanziamento delle misure speciali prescritte dall'art. 70 LPP;

                                     -   che per quanto riguarda gli accrediti di vecchiaia l’art. 12 del Regolamento riprende le medesime percentuali di cui all’art. 16 LPP;

                                     -   che d'altra parte, il premio di rischio è di regola determinato in base alle tariffe ratificate ufficialmente (cfr. tariffe per l'assicurazione collettiva approvate dall'Ufficio federale per le assicurazioni private; C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p. 67), mentre che l’adeguamento al rincaro è previsto dall’art. 36 LPP e dalla relativa ordinanza, il premio relativo al fondo di garanzia dall’art. 59 LPP;

                                     -   che per quanto riguarda la presente lite, in data 23 agosto 2002 la Fondazione __________, richiesta dal TCA in merito al conteggio dettagliato dei contributi dovuti dall'ex datore di lavoro convenuto a favore di __________, ha così precisato:

"  Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf Ihre Zuschriften vom 13. diesen Monates und 12. Juli, wobei Sie uns mit letzterem Versand auch neue

AHV-Lohnsummen gemeldet haben, die einige Nachrechnungen verursacht haben. Im Einzelnen präsentiert sich nun das Bild wie folgt:

Jahr

Monate

Gemeldeter Lohn

Jahresprämie

Arbeitnehmeranteil

1994

  6

17'490

Fr.    104.70

Fr.      52.35

1995

12

41'340

Fr.    278.30

Fr.    139.15

1996

12

41'340

Fr.    272.90

Fr.    136.45

1997

12

41'340

Fr.    278.30

Fr.    139.15

1998

12

41'400

Fr. 1'474.30

Fr.    737.15

1999

12

47'450

Fr. 2'003.50

Fr.  1'001.75

2000

  8

29'900

Fr. 1'116.20

Fr.     558.10

Das Prämienzahlungskonto des Arbeitgebers ist mit den entsprechenden Zahlen belastet worden, wobei diese Beträge noch offen sind. Der ehemaligen, vom 01.07.1994 bis 31.08.2000 Versicherten steht per Dienstaustrittsdatum und somit per 31.08.2000 eine Freizügigkeitsleistung von Fr. 3'953.00 zu. Gerne erwarten wir deren Instruktionen, was mit dieser Freizügigkeitsleistung zu geschehen hat, weshalb wir Ihnen auch ein entsprechendes Dienstaustrittsformular zustellen.

Gerne hoffen wir, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und verbleiben." (cfr. doc. _)

                                     -   che inoltre, sempre su richiesta espressa del TCA, il 4 ottobre 2002 il medesimo Istituto di previdenza ha prodotto una specificazione del conteggio dei contributi completo affermando, tra l'altro, quanto segue:

"  (…)

1.   Die jährlichen Prämien setzen sich jeweils aus den Spar- und Risikoprämien zusammen, wobei nur die Sparprämien dem Altersguthaben gutgeschrieben werden (siehe Aufstel­lung). Gemäss Gesetz und Reglement war Frau __________ ab Alter 25 sparversi­chert, wobei die Sparprämie 7% des koordinierten Lohnen betrug.

Jahr

gemeldeter Lohn

koordinierter Lohn

Zins 4 %

Sparprämie %

Sparprämie Fr.

Kapital 31.12.

1994

34'980

12'420

-

-

-

0

1995

41'341

18'060

-

-

-

0

1996

41'341

18'060

-

-

-

0

1997

41'340

17'460

-

-

-

0

1998

41'400

17'520

-

7 %

1'226.40

1'226

1999

47'450

23'330

49.-

7 %

1'633.10

2'908

2000

44'850

20'730

77.60

7 %

   967.40

3'953*

* berechnet per 31.8.00." (cfr. doc. _)

                                     -   che in data 25 novembre 2002 la Fondazione __________ ha ulteriormente precisato i propri conteggi come segue:

"Wir beziehen uns auf Ihre Briefe vom 5. und 14. November 02 sowie die telefonische Besprechung mit Herrn __________. Die Beiträge für Sondermassnahmen, Sicherheitsfonds und Teuerungsausgleich sind Herrn __________ nicht in Rechnung gestellt worden, da sie nicht erhoben, bzw. von unserer Stiftung übernommen werden.

Nachstehend stellen wir Ihnen wie gewünscht die Prämienbestandteile zusammen:

Jahr

Monate

Sparprämie

Risikoprämie

Total

1994

  6

Fr.       0.00

Fr.  104.70

Fr.   104.70

1995

12

Fr.       0.00

Fr.  278.30

Fr.   278.30

1996

12

Fr.       0.00

Fr.  272.90

Fr.   272.90

1997

12

Fr.       0.00

Fr.  278.30

Fr.   278.30

1998

12

Fr. 1'226.40

Fr.  247.90

Fr. 1'474.30

1999

12

Fr. 1'633.10

Fr.  370.40

Fr. 2'003.50

2000

  8

Fr.    967.40

Fr.  148.80

Fr. 1'116.20

Gerne hoffen wir, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und verbleiben." (cfr. doc. _)

                                     -   che, rilevato come i salari considerati dalla Fondazione __________ corrispondano ai salari comunicati al TCA dalla competente Cassa di compensazione (XX) e sono del resto stati ritenuti corretti anche dall'assicurata (XXIX), in virtù di quanto precedentemente esposto si deve concludere che la fondazione convenuta ha calcolato correttamente, vale a dire nel rispetto delle suesposte disposizioni legali e regolamentari, i contributi dovuti da datore di lavoro e assicurata;

                                     -   che per quanto attiene alle perplessità espresse dall'attrice, si rilevi che la differenza tra i premi a carico del suo ex datore di lavoro (per complessivi fr. 5'528.20; XXVI) e la prestazione di libero passaggio attualmente a sua disposizione (di fr. 3'953, XXVI) è da ricondurre alla circostanza che mentre che i contributi complessivamente dovuti dal datore di lavoro si compongono sia dei premi di rischio che dei premi di risparmio (o accrediti di vecchiaia), solo questi ultimi concorrono a costituire l'avere di vecchiaia e, quindi, la prestazione d'uscita (art. 15,16 LPP; art. 15 LFLP); in concreto si ricordi inoltre che a favore di __________ sono dovuti contributi di risparmio solo a partire dal 1998, vale a dire dall'anno successivo il compimento del suo 24esimo anno d'età (cfr. il succitato art. 7 LPP);

                                     -   che di conseguenza, in accoglimento della petizione di __________, il dott. __________ deve essere tenuto al pagamento dei contributi previdenziali dovuti per la sua ex dipendente relativamente al periodo luglio 1994-agosto 2000 e meglio come al conteggio allestito dall'istituto di previdenza interessato, per complessivi fr. 5'528.20;

                                     -   che per contro, nella misura in cui __________ postula pure, seppur implicitamente, il pagamento della prestazione di uscita spettantele a dipendenza del periodo in cui è stata alle dipendenze del dott. __________, questo TCA non può entrare nel merito di una siffatta richiesta considerato come al convenuto difetti la necessaria legittimazione passiva;

                                     -   che in effetti secondo la giurisprudenza, dopo la cessazione del rapporto di lavoro e prima del realizzarsi di un caso di previdenza (età, invalidità, morte), la pretesa al versamento di una prestazione di libero passaggio (attualmente prestazione d’uscita) deve essere fatta valere nei confronti dell’istituto di previdenza cui era affiliato il datore di lavoro (o, in assenza di esso, dell’Istituto collettore), mentre che non può in nessun caso essere fatta valere giudizialmente nei confronti dell’ex datore di lavoro al quale difetta la legittimazione passiva (SZS 2002 p. 502; 1999 p. 56 e 1990 p. 203);

                                     -   che all'attrice è quindi data la facoltà di far valere il proprio diritto alla prestazione di libero passaggio che le spetta (incluso il relativo interesse di mora; cfr. gli art. 2 cpv. 3 e 4 cpv. 2 LFLP e l’art. 7 OLP) nei confronti della Fondazione __________, osservato tuttavia come una procedura giudiziaria in questo senso non dovrebbe rivelarsi necessaria considerato come in corso di causa la Fondazione interessata si sia dichiarata disposta a procedere al versamento all'attrice della prestazione d’uscita che le è dovuta;

                                     -   che d'altra parte, questo Tribunale non è competente per esaminare la fondatezza delle ulteriori allegazioni dell'attrice, laddove, nello scritto 19 ottobre 2002 al TCA (XXXV), adduce in sostanza che il suo ex datore di lavoro avrebbe operato delle deduzioni sul suo salario mensile superiori al dovuto;

                                     -   che in effetti l’esame di una simile pretesa, che in pratica si traduce nella richiesta di condanna del dott. __________ al pagamento di una parte di salario non corrispostale, manifestamente non compete al giudice delle assicurazioni sociali, ma dovrà essere avanzata, se del caso, in sede civile, fermo restando che al giudice competente potranno essere utili gli accertamenti operati in questa sede quanto all'esatto ammontare dei contributi LPP da corrispondere dall'ex datore di lavoro all'istituto di previdenza negli anni litigiosi;

                                     -   che secondo la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo dell'art. 8 cpv. 2 della LALPP, la procedura è di principio gratuita;

                                     -   che il TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);

                                     -   che secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale o nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl);

                                     -   che nel caso in esame il convenuto, benchè affiliato alla Fondazione __________, non ha provveduto ad annunciare all’istituto di previdenza la propria dipendente __________ né, quindi, a versare i contributi dovuti a favore della medesima, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviategli da quest’ultima e dall'istituto di previdenza rendendo necessaria la presente procedura nel corso della quale non è intervenuto in causa (malgrado la fissazione, da parte del presidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta, II e III) e non ha fornito alcuna collaborazione nel corso dell’istruttoria;

                                     -   che alla luce della suesposta giurisprudenza il comportamento del convenuto va considerato temerario; di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 800 (cfr. STCA del 4 gennaio 2002 nella causa Ist. coll.- V., __________);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione, nella misura in cui è ricevibile, è accolta.

                                         § Di conseguenza, il dott. __________ è condannato a versare alla Fondazione di previdenza __________ fr. 5'528.20 a titolo di contributi della previdenza professionale dovuti a favore di __________, conformemente ai considerandi.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese, per globali fr. 800.-- sono poste a carico del dott. __________.               

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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