RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2001.00003 fc/nh
Lugano 12 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________ Fondazione coll. LPP, __________ in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata nel 1958, ha svolto attività lucrativa quale cuoca-gerente della mensa aziendale __________ alle dipendenze dell'Ufficio __________ (doc. _). Ai fini della previdenza professionale __________ è stata assicurata presso la __________, Fondazione collettiva per la previdenza del personale (di seguito: __________) con effetto dal 1. gennaio 1985 (doc. _).
1.2. Con provvedimento 14 dicembre 1998 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha assegnato a __________ una mezza rendita d'invalidità per un grado d'inabilità del 56% a far tempo dal 1. marzo 1996 (doc. _).
1.3. Con scritto 15 dicembre 2000 all'avvocato __________, rappresentante di __________, la __________, per contro, ha respinto la richiesta dell'interessata tendente all'assegnazione di una rendita d'invalidità della previdenza professionale, dichiarando quanto segue:
" Egregio signor __________
In riferimento alla sua ultima missiva ci permettiamo di comunicarle la nostra posizione attuale.
La sua cliente ha fatto ricorso contro la decisione della __________ in quanto non accetta il grado di invalidità accordatole. Altresì la Al sta tuttora riesaminando gli incarti riguardanti detta inabilità al guadagno. La decisione finale non è stata ancora presa.
Il nostro regolamento prevede per la sua mandataria una copertura assicurativa che esclude una rendita di invalidità nel caso in cui detta inabilità al lavoro viene causata da un infortunio.
Una rendita di invalidità da parte nostra verrebbe versata solo nel caso in cui, sommate tra di loro le rendite della Al, della __________ e di eventuali ulteriori enti/assicurazioni, queste non raggiungessero il 90% dell'ultimo salario comunicato.
Per evitare una sovra‑assicurazione non verseremo una rendita di invalidità senza avere prima le decisioni definitive sia della Al che della __________.
La problematica sull'obbligo alle prestazioni anticipate da parte della LPP è stata già riscontrata altre volte. Il Tribunale Cantonale di __________ ha studiato in prima sede se sia il caso che una istituzione di previdenza anticipi una rendita di invalidità senza sapere la decisione finale emessa dall'__________ (vedi allegati). La pratica è stata passata poi al Tribunale federale delle Assicurazioni che tuttora lo sta esaminando.
Speriamo di ottenere al più presto una decisione del TFA che chiarirà una volta per tutte l'obbligo delle prestazioni in casi simili creando un precedente." (doc. _)
1.4. Con petizione 5 gennaio 2001 __________, tramite il suo patrocinatore, ha convenuto la __________ chiedendo al TCA di giudicare:
"1. La petizione è accolta.
§ Di conseguenza la __________a, Fondazione collettiva per la previdenza del personale, __________, è condannata a versare a __________ una rendita di invalidità LPP, valendo un grado di invalidità di almeno il 56%, più interessi del 5% dal 1. marzo 1996.
2. A __________ è concessa l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio tramite l'avv. __________."
A motivazione della propria richiesta, l'interessata ha dapprima rilevato che la riserva contenuta nei certificati di previdenza della convenuta prevedenti l'esclusione della rendita d'invalidità nel caso in cui l'incapacità di guadagno sia causata da un infortunio è priva di efficacia in ambito LPP, perché contraria al diritto federale. D'altro canto, a suo avviso all'istituto di previdenza non è data la possibilità di rifiutare il versamento di prestazioni in attesa di conoscere le decisioni definitive di altri assicuratori, nella specie dell'AI e dell'__________, al fine di evitare una sovrassicurazione (I).
1.5. Con scritto 25 gennaio 2001 la __________ ha chiesto la sospensione della causa sino all'emanazione, da parte del TFA, di una decisione sui ricorsi interposti da un altro istituto di previdenza e aventi per oggetto il tema di sapere se è dato l'obbligo dell'assicuratore LPP di versare una rendita d'invalidità prima di una decisione definitiva circa le prestazioni LAINF, difettando in simile evenienza le premesse per procedere al calcolo di un eventuale sovraindennizzo ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 OPP 2 (III).
Nel merito, con risposta del 26 febbraio 2001 la convenuta, pur non contestando il principio del diritto alla prestazione d'invalidità, ha postulato la reiezione della petizione affermando quanto segue:
"2. In merito alle basi regolamentari, menzionate dall'attrice alle cifre 4 e 5 dell'istanza di giudizio, la convenuta si permette di addurre le precisazioni seguenti:
Riguardo alla regola generale relativa alla riduzione delle prestazioni, applicabile nel caso in cui l'indennità corrisposta supera il salario presumibilmente perso (art. 29.1 del regolamento), l'attrice non ha considerato la "lex specialis" di cui all'art. 7.2: "Se (.... ) l'incapacità di guadagno è attribuibile a un infortunio o a una malattia, per cui l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare è tenuta a versare delle prestazioni, la Fondazione versa le sue prestazioni esclusivamente nell'ambito delle disposizioni legali di coordinamento; le sue prestazioni non superano comunque quelle minime legali." Nel presente caso risulta quindi determinante esclusivamente la disposizione legale di coordinamento.
Prova: Regolamento di previdenza Doc. _ della Petizione
3. La convenuta sostiene il punto di vista che l'attrice abbia diritto a una rendita d'invalidità unicamente nella misura in cui, in virtù della LAI e della LAINF, subisce una perdita di guadagno superiore al 10%. Al riguardo, la perdita di guadagno si riferisce sempre a determinati periodo di tempo. In mancanza di una decisione esecutiva dell'assicuratore contro gli infortuni, al momento non è ancora possibile effettuare un calcolo della sovrassicurazione concreta dal Marzo 1996.
Attualmente non può essere determinata la prestazione legale dovuta ‑ a prescendere dall'ulteriore accumulo dei premi di risparmio per la vecchiaia.
Di conseguenza manca un presupposto fondamentale per il calcolo della prestazione d'invalidità; nella fattispecie il diritto a questa prestazione non è contestato. Un versamento di rendite d'invalidità alla data attuale risulterebbe diametralmente opposto, per lo meno in un'ottica retrospettiva, alle prescrizioni emanate per impedire indebiti profitti dell'assicurato in caso di concorso di prestazioni (art. 34 cpv. 2 LPP).
4. Se, analogamente alla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni di __________ del 29 aprile 1997 __________si volesse tuttavia sostenere, alla data attuale, un diritto a rendite d'invalidità, allora si potrebbe trattare esclusivamente di una prestazione anticipata. Alla sentenza summenzionata va innanzi tutto contrapposto che, nell'ambito della previdenza professionale, manca una disposizione riguardo all'obbligo di prestazioni anticipate, paragonabile a quella di cui all'art. 78 cpv. 1 lit. a LAMal in relazione con l'art. 112 OAMal. Inoltre, il legislatore non ha stipulato ‑ né a livello di legge né di ordinanza ‑ alcuna relativa regolamentazione in merito a un'eventuale compensazione successiva analogamente all'art. 115 seg. OAMal. Infine, in merito alle prestazioni anticipate indebitamente corrisposte non è applicabile l'art. 50 cpv. 3 LAINF, contrariamente al l'argomentazione del Tribunale cantonale delle assicurazioni di __________.
I fatti summenzionati escludono l'esistenza di una lacuna legislativa, che quindi richiederebbe di essere colmata dal giudice; infatti, il legislatore, da una lato ha debitamente considerato la problematica del coordinamento con altre assicurazioni sociali e, dall'altro non ha però ripreso per l'ambito della previdenza professionale l'obbligo di prestazioni anticipate, ancorato nella LAMal e, in precedenza, nella (vecchia) LAMI.
5. Il principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, cui si appella l'attrice, secondo cui una controversia tra due enti assicuratori in merito all'obbligo di fornire delle prestazioni non deve comportare delle conseguenze negative per l'avente diritto, non può essere qui applicato de facto: la convenuta non è coinvolta in alcun modo nella controversia giuridica tra l'attrice e il suo assicuratore LAINF; inoltre, tale controversia giuridica non comporta alcuno svantaggio per l'attrice. Per contro, in caso d'accettazione dell'obbligo di prestazioni anticipate, senza regolamentazioni legali o conformi alla legge concomitanti in merito a una compensazione successiva, la convenuta subirebbe degli svantaggi di notevole entità. In considerazione dell'impignorabilità delle prestazioni risultanti dalla LAI e dalla LAINF, la disponibilità dell'attrice a un rimborso successivo delle prestazioni anticipate indebitamente corrisposte non è di utilità alla convenuta (cfr. art. 50 cpv. 1 LA] e art. 50. cpv. 1 LAINF).
6. Per i motivi di cui sopra la convenuta chiede che l'istanza di giudizio venga integralmente respinta." (VII)
1.6. In data 7 marzo 2001 il Vicepresidente del TCA ha sospeso la causa sino al 31 maggio 2001 (VIII) e, con decreto di medesima data, ha accolto la domanda dell'assicurata tendente alla concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria (IX).
1.7. Con scritto 20 aprile 2001 al patrocinatore dell'attrice, pervenuto in copia al TCA, la __________, preso atto dell'emanazione della sentenza del TFA nella causa venuta in essere tra l'interessata e l'__________, ha dichiarato di riconoscere la richiesta prestazione affermando quanto segue:
" Egregio signor __________i
La ringraziamo per il pronto invio della decisione del Tribunale federale delle assicurazioni in merito alla causa "__________ contro __________ ".
Tale decreto esclude qualunque componente di infortunio come causa diretta all'incapacità permanente al guadagno della signora __________.
Contemporaneamente viene a cadere la condizione primaria della causa da lei intentata alla nostra Compagnia di Assicurazioni.
Siamo pertanto lieti di informarla che corrisponderemo alla signora __________ una rendita di invalidità per un grado di incapacità al guadagno del 56%, come stabilito dall'Assicurazione federale per l'invalidità Al.
La rendita verrà versata retroattivamente al 14.03.1997 non appena saremo in possesso delle coordinate bancarie o postali della sua assistita. La invitiamo quindi a farle compilare e firmare il formulario allegato "Pagamento" ed a rispedircelo a stretto giro di posta. Il
conteggio definitivo le verrà inviato a tempo debito.
Voglia gradire nel frattempo i nostri più sinceri saluti." (X)
1.8. Con ulteriore presa di posizione del 7 giugno 2001 la __________ ha specificato quanto segue:
" Egregio signor __________
Ci riferiamo alla decisione dell'assicurazione federale per l'invalidità di Bellinzona, la quale accorda il diritto ad una mezza rendita e riconosce un grado d'invalidità del 56%, a decorrere dal 01.03.1996, a favore dell'assicurata summenzionata.
Nella prospettiva di garantire l'avere di vecchiaia dell'assicurata, secondo l'art. 14 dell'ordinanza sulla previdenza professionale (OPP2), abbiamo suddiviso la polizza in due parti; la prima n° __________ concernente la parte attiva (44%) e Ia seconda n° __________inerente la parte passiva (56%), esente dal pagamento dei contributi assicurativi.
Le trasmettiamo quindi la nuova documentazione inerente la copertura assicurativa a partire dal 01.01.1996.
Contemporaneamente le presentiamo il conteggio relativo al versamento della rendita di invalidità per il periodo compreso dal 14.03.1997 al 30.06.2001.
Rendita annuale di invalidità dal 14.03.1997 Fr. 9'206.00
Rendita annuale di Invalidità dal 01.01.2000 Fr. 9'299.00
(rincaro incluso)
Rendita annuale di Invalidità dal 01.01.2001 Fr. 9'426.80
(rincaro incluso)
L'importo Totale di Fr. 39'763.60 è stato versato sul conto __________ della banca __________. La invitiamo a conservare la presente per la prossima dichiarazione delle tasse.
Rimaniamo a sua disposizione per eventuali ulteriori informazioni complementari e cogliamo l'occasione per porgere a lei e alla sua assistita i nostri migliori saluti.
__________
Fondazione collettiva delle __________."
1.9. Richiesto dal TCA, in data 9 luglio 2001 l'Istituto previdenziale convenuto ha dichiarato di riconoscere sulla prestazione d'invalidità interessi di mora a decorrere dal 28 aprile 2001 motivando:
" Come può rilevare dall'art. 28.4 del regolamento di previdenza allegato, la nostra Fondazione di Previdenza si riserva un termine di pagamento di 30 giorni dal momento in cui tutti i documenti necessari al versamento della rendita sono stati inoltrati.
Il formulario con i dati necessari al trasferimento bancario ci è giunto in data 27.04.2001, fissando di conseguenza la scadenza per il versamento al 27.04.2001.
Le prestazioni sono state versate tuttavia solo al 01.06.2001. Accordiamo pertanto alla signora __________ interessi di mora del 4% (Art. 28.5) per il periodo compreso dal 28.04.2001 al 31.05.2001.
Tali interessi ammontano a Fr. 150.20 e verranno versati nei prossimi giorni sul conto della Signora __________."(XV)
1.10. Detta presa di posizione è stata contestata dall'interessata, la quale, tramite il suo rappresentante, ha ribadito la sua richiesta intesa al riconoscimento di interessi di mora a far tempo dal 1. marzo 1996, momento dal quale è stata riconosciuta la rendita d'invalidità AI (XVII).
Con scritto 13 agosto 2001 l'Istituto di previdenza si è dal canto suo confermato nelle proprie posizioni affermando quanto segue:
" 1. Secondo il nostro regolamento (art. 28.4.) __________ si riserva un termine di pagamento di 30 giorni dal momento in cui tutti i documenti necessari al versamento della rendita sono stati inoltrati.
La sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 13 marzo 2001 ci è stata inviata a soltanto il 17 aprile 2001, dopodiché abbiamo domandato alla signora __________ di mandarci i dati necessari al trasferimento bancario. Questi dati ci sono giunti il 27 aprile 2001. Poiché le prestazioni sono state versate tuttavia solo al 1 luglio 2001, abbiamo accordato alla signora __________ interessi di mora del 4 % (art. 28.5. del regolamento) per il periodo compreso dal 28.04.01 al 31.05.01. Inoltre a questa cifra di Fr. 150.20 non sono dovuti altri interessi di mora.
Perciò __________ mantiene la sua posizione presa nello scritto al TCA del 9 luglio 2001.
2. E giusto che con decisione 14 dicembre 1998 l'Ufficio Al aveva riconosciuto a __________ una mezza rendita Al dal marzo 1996. Al contrario dell'affermazione dell'avvocato, questa decisione è arrivata a conoscenza di __________ soltanto il 13 gennaio 2000 (vedasi copia allegata). Fino al 13 gennaio __________ non era quindi al corrente della mezza rendita concessa dall'Al.
Se il Tribunale delle assicurazioni non dovesse sostenere la nostra opinione esposta in cifra 1. di questo scritto, insistiamo nel fatto che fino il 13 gennaio 2000 non eravamo a conoscenza della mezza rendita concessa dalla Al e che dunque non abbiamo il dovere pagare interessi di mora per il periodo compreso dal 14 dicembre 1998 al 13 gennaio 2000." (XIX)
1.11. È seguito un ulteriore scambio di scritti nei quali le parti hanno sostanzialmente riconfermato le rispettive posizioni (XXI, XXIII).
Con lettera 13 settembre 2001 al TCA il patrocinatore di __________ ha precisato quanto segue:
" Onorevole Signor Giudice Delegato,
ho preso atto dello scritto 5 settembre 2001 della __________.
Anche seguendo la tesi della controparte, essa non spiega per quale ragione, una volta ricevuta la decisione dell'AI (13 dicembre 2000) abbia atteso ben 18 mesi (7 giugno 2001) per versare a __________ la rendita Al.
Se la __________ fosse stata diligente avrebbe dovuto, una volta ricevuta la decisione dell'AI, comunicare immediatamente all'assicurata il versamento della prestazione e non aspettare un così lungo periodo.
A scanso di equivoci, mi preme sottolineare che con petizione 5 gennaio 2001 avevo chiesto che la convenuta fosse condannata a versare una rendita dì invalidità del 56% a partire dal 1. marzo 1996. Con la presa di posizione 7 giugno 2001, a lei trasmessa il 9 luglio 2001, la __________ ha riconosciuto una rendita annuale di invalidità del 56% a partire dal 14 marzo 1997. E' chiaro che se il grado di invalidità del 56% non è più oggetto di discussione, il periodo a partire dal quale la rendita dev'essere versata è tuttora da esaminare, visto che l'assicurata pretende che la prestazione sia versata dal 1° marzo 1996, momento a partire dal quale l'Ufficio Al ha riconosciuto una mezza rendita." (XXV)
In proposito, il successivo 25 settembre 2001, la convenuta ha replicato come segue:
" Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signore e signori Giudici
Ci riferiamo allo scritto 13 settembre 2001 dell'avvocato __________ al TCA e presentiamo le nostre osservazioni nel termine stabilito.
1. __________ ha aspettato la decisione del Tribunale nella causa __________ contro l'istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Lucerna per sapere se era l'__________ a dover versare le prestazioni. In questo caso __________ ‑ non avendo la possibilità della compensazione con l'__________ ‑ avrebbe corso il pericolo di versare prestazioni non dovute.
2. Secondo l'articolo 26 Il LPP l'istituto di previdenza può differire i suoi prestiti finché la persona assicurata non riceva più il suo salario completo.
La signora __________ ha ricevuto indennità giornaliere dall'__________ per tutto l'anno 1996 e per metà dell'anno 1997, dopodiché le indennità giornaliere le sono state versate direttamente e non più tramite l'Ufficio __________ (rinvio agli allegati). Per questo periodo dal 1996 fino a una data non nota da parte di __________ (almeno però fino al 30.06 1997), la signora __________ non ha alcun diritto a una rendita di parte di __________. Il nostro conteggio della rendita di invalidità dal 14.03.1997 è stato effettuato considerando un periodo d'attesa di 24 mesi (cfr. art. 3.6. del regolamento). Erroneamente __________ non a considerato le indennità giornaliere che sono state versate oltre il 14.03.1997." (XXVII)
Dal canto suo, il 21 novembre 2001 il patrocinatore dell'assicurata, richiamati gli art. 34 cpv. 2 LPP e art. 24 e 25 OPP 2, ha affermato che non è corretto sostenere che __________ avrebbe corso il rischio di versare prestazioni non dovute, senza possibilità di compensarle con la __________. A suo dire inoltre l'applicazione dell'art. 26 cpv. 2 LPP ha un senso solo se l'assicurata riscuoteva il salario completo, vale a dire un'indennità giornaliera che copriva il 100% e non solo l'80% del salario assicurato (art. 17 cpv. 1 LAINF). (XXIX)
in diritto
2.1. In corso di causa la convenuta ha riconosciuto il proprio obbligo di versare a __________ una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale per un grado di incapacità al guadagno del 56%, come stabilito dall'UAI. Essa ha quindi provveduto al versamento delle prestazioni dovute per il periodo dal 14 marzo 1997 al 30 giugno 2001 sulla base di un conteggio che non ha dato adito a contestazione da parte dell'interessata. Su questo punto la petizione è quindi divenuta priva d'oggetto.
Controverse in questa sede restano per contro la decorrenza della prestazione e la data a partire dalla quale sono dovuti interessi di mora.
2.2. Per quanto attiene alla decorrenza della rendita, l'assicurata ne pretende il versamento con effetto dal 1. marzo 1996, come stabilito dall'UAI per la rendita AI.
L’art. 26 cpv. 1 LPP prevede che
" per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LAI)."
Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI
" il diritto alla rendita secondo l’art. 28 nasce, tra l’altro, il più presto nel momento in cui l’assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media."
Nella presente evenienza l'AI ha fissato la decorrenza della mezza rendita al 1. marzo 1996 (consid. 1.2 e doc. _).
Di conseguenza, secondo l'art. 26 cpv. 1 LPP, anche la rendita LPP dovrebbe decorrere dalla medesima data.
2.3. L’Istituto di previdenza si avvale tuttavia dell'art. 26 cpv. 2 LPP, evidenziando che, nel caso di specie, vi è la possibilità di differire il versamento della rendita, poiché all’assicurata sono state versate indennità giornaliere dall'__________ per tutto l'anno 1996 e almeno sino al 30 giugno 1997 (XXVII).
La __________ adduce inoltre di aver operato il conteggio delle prestazioni dovute all'attrice considerando il termine d'attesa di 24 mesi previsto dall'art. 3.6. del regolamento che recita:
" Rendita d'invalidità
La rendita annua d'invalidità intera ammonta al 50% del salario assicurato. La stessa viene pagata dopo un periodo d 'attesa di 24 mesi." (doc. _)
2.4. Secondo l’art. 26 cpv. 2 LPP
" L’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo."
Si tratta in concreto di una norma di coordinamento nel tempo che persegue lo scopo di evitare che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava (DTF 123 V 199 e 120 V 61; RAMI 1994 p. 171 consid. 2b).
La disposizione di applicazione di cui all’art. 27 OPP 2 precisa, inoltre, che l’istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni di invalidità fino all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera se:
" L’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie che ammontino almeno all’80 per cento del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro."
Se questi presupposti non sono adempiuti cumulativamente, il fondo di previdenza non può differire il pagamento della rendita, anche se da ciò ne deriva un sovrindennizzo.
Inoltre il diritto alla rendita di invalidità può essere differito solo se le disposizioni interne dell’istituto di previdenza (statuti, regolamento) lo prevedono espressamente (DTF 123 V 199 e 120 V 61; RAMI 1994 p. 171 consid. 2b e dottrina ivi citata; SZS 1998 pag. 393; cfr. M. Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea e Francoforte 1993, p. 206).
Secondo la giurisprudenza, inoltre, le indennità giornaliere finanziate in ragione di oltre il 50% dal salariato stesso non possono essere prese in considerazione come reddito che permette di ridurre le prestazioni di previdenza o di differirle (SZS 1996 p. 48).
2.5. In proposito, l'art. 13.1. del Regolamento di previdenza della __________ stabilisce che
" Art. 13 Rendita di invalidità
Il diritto alla rendita è tuttavia differito fino a quando la persona assicurata percepisce un'indennità giornaliera, nella misura minima dell'80% del salario perso, da parte di un'assicurazione malattia, al cui finanziamento il datore di lavoro ha contribuito nella misura minima del 50%." (doc. _)
Ora, dal chiaro tenore della suesposta disposizione regolamentare emerge che l'istituto di previdenza ha inteso introdurre la possibilità di differimento del pagamento della rendita di invalidità conformemente al disciplinamento legale dianzi menzionato unicamente nel caso di versamento di indennità giornaliere da parte di un assicuratore malattia, non invece in concomitanza con indennità versate dall'assicurazione contro gli infortuni.
Poiché secondo la ricordata giurisprudenza il diritto al differimento deve essere previsto chiaramente ed espressamente, la fondazione di previdenza convenuta non può pertanto differire il diritto alla rendita dovuta a __________ avvalendosi delle indennità giornaliere percepite dall'assicuratore contro gli infortuni (cfr. anche RAMI 1994 p. 172 consid. 3a).
2.6. Per quanto riguarda invece la seconda obiezione della __________ relativa al termine di attesa di 24 mesi previsto dall'art. 3.6. del Regolamento (cfr. consid. 2.3), va rilevato che nella previdenza obbligatoria, richiamato il principio per cui la LPP prevede delle disposizioni minime a cui non si può derogare a sfavore degli assicurati, il TFA ha già avuto modo di stabilire l’illegalità di una simile disposizione in quanto incompatibile con l'art. 26 LPP (cfr. DTF 118 V 35 consid. 2b/cc; cfr. anche SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 58 consid. 2d).
Nell'ambito della previdenza obbligatoria, la convenuta non ha pertanto diritto di versare la prestazione dopo un termine d'attesa di 24 mesi. __________ ha, quindi, diritto di percepire la parte obbligatoria della prestazione dal 1. marzo 1996.
La parte della rendita relativa alla previdenza sovraobbligatoria, invece, va erogata a partire dal 1. marzo 1997, come da regolamento. In tal caso infatti il fondo è libero di stabilire il termine di decorrenza della rendita, in quanto non è vincolato alle disposizioni minime (art. 6 LPP e art. 49 cpv. 2 LPP). Il termine di 24 mesi previsto dall'art. 3.6 del Regolamento è quindi conforme alla legge.
2.7 Infine, l'assicurata chiede gli interessi di mora del 5% dal 1. marzo 1996.
Al proposito, si rileva che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'ambito delle assicurazioni sociali gli interessi moratori non sono dovuti, salvo disposizione legale contraria (DTF 119 V 132; 117 V 131). Per quanto concerne tali interessi, in materia di previdenza professionale ed in modo particolare di prestazioni previdenziali, contrariamente a quanto previsto in materia di contributi (art. 66 cpv. 2 LPP; DTF 119 V 134; SZS 1990 p.161) la LPP è silente. Il Tribunale federale ha tuttavia deciso che in caso di versamento tardivo di una prestazione di libero passaggio gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 133; 116 V 112). In tal caso va applicato innanzitutto il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nel caso in cui la questione non è stata disciplinata nel regolamento, torna applicabile l’articolo 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. Gli statuti possono tuttavia prevedere un tasso inferiore (DTF 119 V 134). L’entrata in vigore della LPP non ha infatti messo in discussione la regolamentazione applicabile precedentemente (DTF 115 V 37), quando gli assicurati erano vincolati all’istituto di previdenza da un contratto innominato (sui generis), il contratto di previdenza (il quale si distingue dai rapporti di lavoro e da quelli assicurativi). In effetti non è determinante, a questo riguardo, il fatto che i rapporti giuridici inerenti la previdenza obbligatoria, che si basano essenzialmente sul diritto pubblico federale, non siano generalmente considerati di natura contrattuale (DTF 119 V 134, 115 V 98; Riemer, op. cit. pp. 99-100). Per quel che concerne invece l’assicurazione sovraobbligatoria, il rapporto giuridico tra gli assicurati e la fondazione è di natura contrattuale (contratto innominato; DTF 115 V 99; Riemer, op. cit., p. 101/102).
Gli interessi di mora sono inoltre dovuti anche in caso di prestazione di invalidità (Stauffer, op. cit., p. 27; STFA non pubbl. del 31 luglio 1992 per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia).
Secondo il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid. 4b.).
La decorrenza degli interessi si stabilisce in virtù dell’art. 105 cpv. 1 CO (DTF 119 V 133 consid. 4) e quindi
" il debitore in mora al pagamento d’interessi o alla corresponsione di rendite o al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale”.
Nel caso di specie la petizione è datata 5 gennaio 2001. Gli interessi di mora del 5% sulle prestazioni d'invalidità arretrate possono pertanto essere riconosciuti solo da tale data.
2.8 Visto l'esito della procedura l'assicurata, assistita da un legale, ha diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili, che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 1 500 (cfr. RAMI 1996 p. 261 e 262; cfr. RAMI 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I).
Di conseguenza la decisione di ammissione all'assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 303; 309 consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la petizione contro la __________a, Fondazione collettiva per la previdenza professionale, __________ è parzialmente accolta.
§ __________ ha diritto alla parte obbligatoria della mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1.marzo 1996 e alla parte relativa alla previdenza sovraobbligatoria dal 1. marzo 1997, oltre a interessi di mora del 5% dal 5 gennaio 2001.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La __________, Fondazione collettiva LPP verserà a __________ fr. 1'500 a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti