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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.10.2000 34.2000.7

October 2, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,872 words·~14 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2000.00007   MB/tf

Lugano 2 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Michela Bürki Moreni  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 28 marzo 2000 di

Fondaz. coll. __________,   

contro  

__________, 

__________   in materia di previdenza professionale  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con effetto dal 1. gennaio 1994 la __________, ha aderito, in qualità di datore di lavoro, alla Fondazione collettiva LPP della __________, compagnia di assicurazioni sulla Vita, __________, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti ai sensi della relativa legge federale (LPP; cfr. doc. _).

                               1.2.   In data 23 maggio 1996 la Fondazione ha sollecitato, da parte del datore di lavoro, il pagamento dei contributi dovuti al 31 dicembre 1997 per fr. 14'164.05 (doc. _).

                                         Il 27 maggio 1998 la società ha sottoscritto un riconoscimento di debito e un piano di pagamento, secondo cui il debito di fr. 11'164.05 oltre agli interessi e le spese per il piano di pagamento sarebbero stati tacitati tramite il versamento di sei rate ammontanti da fr. 1'500 a fr. 2'164.05 (doc. _).

                               1.3.   In data 7 agosto 1998 la Fondazione ha fatto spiccare, dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, il precetto esecutivo no. __________, per un importo di fr. 10'164.05, oltre a interessi del 5% dal 1 gennaio 1998 e spese di fr. 300 (doc. _), a cui l'interessata ha interposto opposizione.

                               1.4.   In data 28 ottobre la Fondazione ha nuovamente preteso dal datore di lavoro il pagamento del saldo impagato al 31 dicembre 1997, comminando la rescissione del contratto in caso di mancato versamento del dovuto. Il 25 novembre 1998 l'Istituto di previdenza ha poi comunicato alla ditta che il contratto è stato sciolto con effetto dal 30 novembre 1998. In data 19 maggio 1999 le ha poi inviato il conteggio finale (doc. _).

                               1.5.   Il datore di lavoro ha poi chiesto di poter tacitare il debito contributivo in rate di fr. 500 mensili. La proposta non è però stata accettata dalla Fondazione che in data 6 luglio 1999 ha nuovamente fatto spiccare, dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, un precetto esecutivo (no. __________), per fr. 13'673.20, oltre a interessi al 5 % dal  30 novembre 1998 (doc. _).

                               1.6.   Una nuova richiesta di pagamento rateale è stata sottoposta dal datore di lavoro in data 12 luglio 1999. La Fondazione ha accolto la proposta sottoponendo un piano di pagamento alla ditta, che però non lo ha mai sottoscritto. 

                               1.7.   Con petizione 28 marzo 2000 la Fondazione collettiva LPP della __________ ha chiesto al TCA di giudicare:

"  1. Si obblighi la parte attrice a pagare alla parte convenuta i premi

arretrati pari a fr. 13'673.20, compresi gli interessi del 5% dal 30.11.1998, nonché fr. 100 per le spese di precetto esecutivo, più fr. 68.35 per le spese di incasso.

2. Sia sospesa completamente l'opposizione interposta nel precetto esecutivo n° __________ dell'Ufficio di esecuzione di __________."

                                         A motivazione delle proprie richieste, l’attrice ha rammentato che:

"  Con il contratto di adesione la parte convenuta è legata contrattualmente alla parte attrice ai sensi dell'art. 7 lettera a delle Condizioni generali del contratto di adesione, la parte convenuta s'impegnò, nei confronti della parte attrice, a versare i premi e a eseguire i necessari pagamenti previsti dalla legge a favore della __________Compagnia di Assicurazioni sulla Vita. Dal canto suo, la parte attrice, s'impegnò a corrispondere ai dipendenti assicurati le prestazioni versatele dalla __________Compagnia di Assicurazioni sulla Vita."

                               1.8.   La convenuta ha chiesto a questa Corte l'assegnazione di una proroga per la presentazione della risposta di causa, che non ha tuttavia fatto pervenire al TCA.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il versamento da parte della __________, alla Fondazione collettiva LPP della __________, dei contributi previdenziali arretrati, in particolare del saldo al 30 novembre 1998, data della rescissione del contratto, oltre agli interessi di mora, alle spese esecutive e a quelle d'incasso.

                                         La convenuta non ha contestato la pretesa né è intervenuta in causa, ha tuttavia ripetutamente sottoscritto piani di pagamento rateale, che non ha rispettato.

                                         L'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).

                                         Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechts- verhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).

                                         Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

                               2.3.   Nel caso concreto l'obbligo di versare i contributi è previsto alla cifra VI del contratto di previdenza, così come il finanziamento (doc. _).

                                         La cifra 1 precisa che, a titolo di premi, al datore di lavoro viene conteggiato il premio base per l’assicurazione vecchiaia insieme con il premio supplementare per l’assicurazione di rischio. Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati ogni anno in percento del salario assicurato (cfr, regolamento art. 2.5), sulla base di determinate aliquote che dipendono dall'età (cfr. punto I cifra 2 del contratto di adesione, Doc. _).

                                         Il premio di rischio viene determinato in base alla tariffa collettiva approvata dall'UFAS (C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p. 67).

                                         La cifra 3 del punto 6 prevede invece le modalità di finanziamento delle spese accessorie LPP, che si compongono dello 0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, dell' 1% del salario annuo assicurato per misure speciali (art. 70 LPP), e, infine, dello 0,5 % per gli uomini, risp. dello 0,25 % per le donne, del salario assicurato come premio supplementare per il finanziamento delle indennità di rincaro (Doc. _ cifra VI, 3).  

                               2.4.   Dai documenti agli atti emerge che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dalla __________ è stato effettuato conformemente alle disposizioni regolamentari suesposte, tenuto conto del salario coordinato LPP.

                                         Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli esposti al paragrafo precedente.

                                         Del resto la convenuta non ha contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi, ma anzi l'ha ripetutamente ammesso, omettendo però di far fronte ai piani di pagamento da lei sottoscritti (cfr. doc. _).

                                         In simili condizioni la petizione non può che essere accolta e la  convenuta condannata a versare i contributi previdenziali chiesti dall'attrice con la petizione pari a fr. 13'673.20.

                               2.5.   Sull’importo dei contributi la Fondazione chiede anche che le siano assegnati interessi di mora del 5% dal 30 novembre 1998.

                                         Anche questa richiesta non è contestata. Poiché il tasso è pari a quello legale (art. 104 cpv. 1 CO) e la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi (art. 102 CO), la pretesa, in quanto fondata, può essere riconosciuta.

                                         Su questo punto la petizione è quindi accolta e la convenuta condannata a versare fr. 13'673.20, oltre a interessi del 5% dal 30 novembre 1998.

                               2.6.   Per quanto riguarda le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede si precisa che esse non sono oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un’accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.).

                                         Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).

                                         La richiesta, in quanto infondata, va quindi respinta,

                               2.7.   L’attrice chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione del precetto esecutivo no. 373716 del 14 luglio 1999 agli atti (doc. _).

                                         Si ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza federale, il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss (cfr. DTF 121 V 109ss e DTF 119 V 329ss.).

                                         Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).

                                         La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

                                         Visto quanto sopra la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo  può essere ammessa.

                               2.8.   Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita.

                                         Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285-287; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T).

                                         Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la  propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale.

                                         Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).

                                         La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

                                         Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290).

                                2.9   Nel caso concreto dagli atti emerge che la convenuta non ha rispettato le fatture, i solleciti e i piani di pagamento sottoscritti, ha chiesto la possibilità di pagare ratealmente omettendo poi di sottoscrivere le proposte, ha provocato l'avvio di procedure esecutive, e infine ha chiesto la proroga per intervenire in causa, ma non ha fatto fronte né al termine prorogato. In simili condizioni il suo comportamento va considerato temerario ai sensi della succitata giurisprudenza e quindi le spese di procedura di fr. 800 vanno poste a suo carico.

                             2.10.   Il tema della rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.

                                         L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

                                         Il principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

                                         Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

                                         Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente.

                                         Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).

                                         In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

                                         L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992).

                             2.10.   Visto quanto sopra la Fondazione, vittoriosa in causa, non ha diritto al rimborso di spese ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é parzialmente accolta.

                                         §    Di conseguenza la __________ è condannata a versare alla Fondazione collettiva LPP della __________ fr. 13'673.20, a titolo di contributi della previdenza professionale, oltre a interessi del 5% dal 30 novembre 1998.

                                         §§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla __________ al precetto esecutivo no. 373716 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ del 14 luglio 1999, per l'importo di fr. 13'673.20, a titolo di contributi della previdenza professionale, oltre a interessi del 5% dal 30 novembre 1998.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico della __________.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vipresidente                                                         Il segretario

Raffele Guffi                                                           Fabio Zocchetti

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