RACCOMANDATA
Incarto n. 34.2000.00062 MB/nh
Lugano 17 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 7 dicembre 2000 di
__________,
contro
Cassa pensioni della __________, in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nato 1958, ha lavorato presso la __________ dal 2 giugno 1980 al 15 novembre 1990 (doc. _). Sin dall'inizio del rapporto di lavoro il dipendente ha manifestato problemi di salute, che hanno provocato ripetuti periodi di inabilità lavorativa (I).
Con scritto del 12 dicembre 1989 la Direzione di circondario __________ delle __________ ha comunicato al proprio dipendente che il 1 dicembre 1991 sarebbe scaduto il termine legale di garanzia del versamento delle stipendio originale. In data 7 novembre 1990 egli ha dato seguito all'invito a dimissionare presentando formale disdetta del rapporto di lavoro (doc. _).
In data 27 febbraio 1991 la Cassa __________ d'assicurazione ha quindi versato ad __________ fr. 24'252.05 a titolo di contributi del lavoratore e del datore di lavoro (doc. _).
1.2 Con decisione del 15 agosto 1991, avente effetto dal 1 dicembre 1989, la Cassa __________ di compensazione ha assegnato all'assicurato una mezza rendita di invalidità (doc. _).
1.3 In data 17 febbraio 2000 __________ ha presentato istanza alla Cassa pensioni della __________ tendente all'assegnazione di una mezza rendita di invalidità della previdenza professionale. A motivazione della richiesta egli ha addotto che al momento del versamento della prestazione di libero passaggio era già invalido al 50%, come risulta dalla decisione emessa con effetto retroattivo dalla Cassa __________ di compensazione (doc. _).
Con scritto del 4 aprile 2000 la Cassa pensioni ha dichiarato quanto segue:
" Decisivo per ricevere prestazioni (d'invalidità) da parte della __________ non è la decisione del primo pilastro, bensì il risultato degli accertamenti del Servizio medico dell'amministrazione __________.
La Cassa __________ delle Pensioni è solo un organo esecutivo e non può decidere se esiste un diritto a una rendita d'invalidità o meno.
Il Servizio medico dell'amministrazione __________ descrive ogni problema di salute del membro alle autorità. Sono poi le autorità che decidono se il membro in base agli accertamenti fatti non è più (o solo parzialmente) idoneo all'esercizio delle sue funzioni. In caso il datore di lavoro non può offrire nessuna attività adeguata il rapporto di servizio o di lavoro è sciolto. Da questo momento il membro ha diritto alle prestazioni della nostra Cassa. Il membro il cui salario viene ridotto per motivi di salute (invalidità parziale) ha diritto a una pensione parziale, calcolata secondo gli articoli 39‑41, per la differenza tra il guadagno assicurato precedente e il nuovo guadagno assicurato.
La preghiamo di contattare il suo ultimo datore di lavoro affinché ci faccia pervenire:
a) risultato degli accertamenti del Servizio medico dell'amministrazione __________
b) il formulario compilato "Cessazione dell'affiliazione __________ "
La somma del libero passaggio incl. interessi dovrà essere rimborsata."
Dopo aver preso visione dell'incarto relativo al suo rapporto di lavoro con la __________, __________ ha ribadito la propria richiesta di rendita di invalidità.
1.4 Con petizione del 7 dicembre 2000, indirizzata al TCA, __________ ha chiesto di condannare la Cassa pensioni della __________ al versamento della rendita di invalidità al 50% con effetto retroattivo almeno al 1 dicembre 1991.
1.5 Con risposta del 29 gennaio 2001 la Cassa pensioni convenuta ha parzialmente accolto la richiesta dell'attore, dichiarando che egli ha diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1 febbraio 1995, mentre per il periodo precedente è subentrata la prescrizione.
1.6 Con osservazioni del 7 febbraio 2001 __________ ha evidenziato che il termine di prescrizione è di dieci anni e non di cinque.
1.7 In data 12 febbraio 2001 il Vicepresidente del TCA ha sospeso la procedura fino al 30 aprile 2001.
1.8 Con scritto del 26 marzo 2001 la Cassa pensioni ha confermato di aver provveduto al versamento delle prestazioni dovute dal 1995 al 2001. Essa ha inoltre dichiarato che avrebbe compensato con le rendite dovute nel 2000 e 2001, la prestazione di libero passaggio a suo tempo versata all'interessato e ribadendo l'eccezione dell'intervenuta prescrizione per il periodo dal 1991 al 1995.
Dal canto suo con scritto 29 marzo 2001 l'assicurato ha nuovamente contestato l'eccezione sollevata dalla convenuta e chiesto che venga calcolato esattamente il guadagno assicurato.
in diritto
In ordine
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2 Oggetto del contendere, dopo la presentazione della risposta di causa da parte della Cassa pensioni della __________, è l'assegnazione di una mezza rendita di invalidità ad __________ con effetto dal 1. dicembre 1991 al 31 gennaio 1995 - le cui rate secondo la convenuta sarebbero prescritte - rispettivamente l'importo del guadagno assicurato da porre alla base del calcolo della mezza rendita concessa dal 1 febbraio 1995.
La convenuta ha infatti riconosciuto il proprio obbligo di versare una mezza rendita di invalidità della previdenza professionale dal 1. febbraio 1995. Essa ha quindi provveduto al versamento delle prestazioni dovute a far tempo dal 1. febbraio 1995 (V, X, doc. _). Su questo punto la petizione è quindi priva di oggetto.
L’art. 26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 p. 464 consid. 3b).
Secondo l’art. 29 LAI:
" il diritto alla rendita secondo l’art. 28 nasce il più presto nel momento in cui l’assicurato:
Presenta un’incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40%, oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media”.
L'art. 27 cpv. 4 LCP nel tenore in vigore al momento della nascita della rendita di invalidità (1989) prevede che il diritto alle prestazioni di invalidità decorre dallo scioglimento dei rapporti di servizio o di lavoro oppure con la riduzione del salario.
2.3 Per l'art. 41 cpv. 1 LPP i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129 a 142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili (cfr. RDAT I-1995 p. 232). Tale norma si applica solo alla previdenza obbligatoria (H. M. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berna 1985, p. 104 N 20). La stessa regolamentazione è tuttavia prevista per la previdenza obbligatoria agli art. 127 e 128 CO (SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129 consid. 5b).
In caso di rendita di invalidità le rate si prescrivono in cinque anni, mentre la pretesa principale (“Rentenstammrecht”) in dieci anni (SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129; DTF 117 V 332 consid. 4).
Non essendo l’azione di cui all’art. 73 LPP sottoposta ad un termine, le pretese si estinguono quindi solo in virtù dell’art. 41 LPP (DTF 117 V 333; DTF 116 V 343; DTF 115 V 379).
Per l'art. 130 CO "la prescrizione comincia quando il credito è esigibile".
Per l'art. 135 CO
" La prescrizione è interrotta:
1.
mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni;
2.
mediante atti di esecuzione, azione od eccezione aventi un giudice od un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l’ufficio di conciliazione".
2.4 Alla luce delle disposizioni succitate, le censure sollevate dall'attore devono essere disattese.
In effetti la Cassa __________ di compensazione ha stabilito che il diritto alla mezza rendita è nato il 1 dicembre 1989. Quindi anche la rendita della Cassa pensioni ha effetto dalla medesima data (consid. 2.2). L'assicurato dal canto suo ha fatto valere la prima volta la propria pretesa con lettera del 17 febbraio 2000. Questo atto non è però interruttivo della prescrizione, al contrario della petizione del 7 dicembre 2000 (art. 135 cif. 2 CO).
Di conseguenza la Cassa pensioni avrebbe potuto sollevare l'eccezione della prescrizione addirittura fino al mese di dicembre 1994. Vi ha invece rinunciato tenendo conto della data della prima richiesta di rendita dell'assicurato.
Poiché per il periodo precedente il 1. febbraio 1995 la Cassa pensioni ha correttamente sollevato l'eccezione di prescrizione, che è effettivamente intervenuta, su questo punto la petizione dev'essere respinta.
2.5 Per quanto riguarda l'ammontare del guadagno assicurato posto alla base del calcolo della mezza rendita si rileva che secondo l’art. 23 LPP hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità.
Per l'art. 24 LPP
" 1 L'assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell'AI, è invalido per almeno i due terzi e alla mezza rendita se è invalido per almeno la metà.
2 La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia. Il pertinente avere di vecchiaia consta:
a.
dell'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità
b.
della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita, senza gli interessi.
3 Tali accrediti di vecchiaia sono calcolati sul salario coordinato dell'assicurato durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituto di previdenza".
L'art. 18 OPP2, che stabilisce cosa si deve intendere con salario coordinato ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 LPP (cfr. Commento al progetto dell'OPP2 p. 21; Le calcul des prestations assurées selon la LPP, RCC 1985 p. 200ss.), prevede che:
" 1In caso di decesso o d'invalidità, il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione corrisponde all'ultimo salario coordinato annuo, fissato per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 3 cpv. 1).
2Se l'istituto di previdenza si discosta dal salario annuo per determinare il salario coordinato (art. 3 cpv. 2), deve prendere in considerazione il salario coordinato degli ultimi dodici mesi. Nel caso in cui l'assicurato appartenesse all'istituto da meno tempo, il salario coordinato si ottiene convertendo il salario relativo a questo periodo in salario annuo.
3Se durante l'anno precedente l'insorgenza dell'evento assicurato, l'interessato non ha fruito completamente della sua capacità di guadagno a causa di malattia, infortunio o per altri motivi analoghi, il salario coordinato è calcolato in base a un salario corrispondente a una capacità di guadagno completa."
I capoversi 2 e 3 si fondano sull'art. 34 cpv. 1 lett. a LPP, secondo cui il Consiglio federale disciplina il calcolo delle prestazioni in casi speciali, segnatamente se l'anno di assicurazione determinante secondo l'art. 24 cpv. 3 LPP è incompleto o durante questo periodo, l'assicurato non fruiva della sua completa capacità al guadagno (SZS 1997 p. 473 consid. 3a; commento all'OPP2 p. 21).
2.6 La LPP prevede tuttavia delle disposizioni minime (art. 6 LPP), a cui non si può derogare a sfavore dell'assicurato, per cui il fondo di previdenza può prevedere una diversa modalità di calcolo, nel rispetto di queste disposizioni imperative.
Per l'art. 49 LPP inoltre
" 1Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione.
2Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa s'applicano soltanto le disposizioni sull'amministrazione paritetica (art. 51), sulla responsabilità (art. 52), sul controllo (art. 53), sul fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c, cpv. 2‑5, art. 56a, art. 57 e 59), sulla vigilanza (art. 61, 62 e 64), sulla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, art. 67, 69 e 71 ), sul contenzioso (art. 73 e 74) e sulle disposizioni penali (art. 75‑79)."
Secondo l'art. 50 cpv. 1 lett. a LPP inoltre gli istituti di previdenza emanano, tra l'altro, disposizioni sulle prestazioni.
Secondo l'art. 28 della LCP in vigore al momento della nascita del diritto, nel 1989 (XXVI),
" La pensione di invalidità ammonta al 60 per cento del guadagno assicurato al momento in cui i rapporti di servizio o di lavoro sono stati sciolti o modificati per causa di invalidità. Se il membro non avrebbe avuto 40 anni di assicurazione a 65 anni compiuti, la pensione di invalidità è ridotta secondo i tassi attuariali.
Il DFF pubblica una tabella sui tassi di riduzione."
L'art. 16 della citata legge precisa che
" 1 Il guadagno assicurato dell'agente è composto:
a. dello stipendio stabilito nell'articolo 36 della legge sui funzionari;
b. delle seguenti retribuzioni dichiarate assicurabili dal Consiglio federale:
1. indennità di residenza;
2. indennità di rincaro;
3. indennità fisse;
c. previa sottrazione:
1. della deduzione dì coordinamento equivalente alla rendita semplice massima dì vecchiaia di cui all'articolo 34 della LAVS e
2. di un quinto della parte dì retribuzione secondo le lettere a e b numeri 2 e 3, che supera il limite della classe superiore di stipendio secondo l'articolo 36 capoverso 1 della legge sui funzionari.
2 Per ì salariati delle organizzazioni affiliate, la __________ stabilisce il guadagno assicurato secondo il capoverso 1.
3 Per stabilire il guadagno assicurato degli apprendisti delle
professioni di monopolio, è determinante la classe di stipendio alla
fine del tirocinio.
4 Nel caso di attività a tempo parziale, la deduzione di coordinamento
è stabilita in funzione del grado di occupazione. Se subentra un'invalidità parziale o se il grado di attività è ridotto, il guadagno assicurato è diminuito nella stessa proporzione dello stipendio.
5 Il membro è autorizzato a conservare. immutato il guadagno
assicurato, se questo dovesse essere ridotto, senza il versamento di
una prestazione assicurativa, a cagione della riduzione del grado
d'occupazione o di mutamento dì lavoro, in particolare per
retrogradazione o assegnazione ad un'altra attività. In tale caso, egli
è però tenuto ad addossarsi, per la differenza tra il guadagno
assicurato anteriore e il guadagno assicurato al momento della
mutazione, tanto i propri contributi, quanto quelli del datore di
lavoro. Quest'ultimo, se è all'origine della mutazione, può assumere i
contributi in tutto o in parte.
6 Il guadagno assicurato non viene ridotto se la deduzione di
coordinamento è aumentata semplicemente in seguito ad
adeguamento alle rendite AVS. Dell'importo che corrisponderebbe
alla riduzione del guadagno assicurato sarà nondimeno tenuto conto
all'atto di un successivo aumento del medesimo.
7Per quanto concerne la LPP, è determinante il salario coordinato
definito nell'articolo 8 della medesima."
2.7 Dai conteggi prodotti pendente causa dalla convenuta risulta che il guadagno assicurato posto alla base del calcolo della mezza rendita del 2001 è di fr. 17'729 (50% di fr. 35'458; XIII, doc. _; X, doc. _; XXII, doc. _). Questo importo è il risultato dell'adeguamento al rincaro dell'ammontare di fr. 27'943, pari al guadagno assicurato nel 1990; XXII)
Il rapporto di lavoro è stato sciolto con effetto dal 16 novembre 1990. Dalla tassazione fiscale 1989/1990 emerge che in quell'anno il salario era di fr. 43'782 (cfr. inc. CPC). La quota di coordinamento era di fr. 19'200 (1990/1991).
La __________ ha dal canto suo comunicato che il salario lordo percepito dall'assicurato nel 1989 è di fr. 43'159, mentre nel 1990 (dal 1 gennaio al 15 novembre) di fr. 41'433.
Pendente causa il TCA ha quindi chiesto alla convenuta di indicare in dettaglio come è stato calcolato il guadagno assicurato
" con riferimento alla vostra lettera del 17 agosto 2001 vi comunichiamo che per l'anno della sua uscita dalla __________ (=1990) il guadagno assicurato dell'attore è stato, in base all'articolo 16 degli Statuti del 2 marzo 1987 della DFA rispettivamente all'articolo 23 degli Statuti del 24 agosto 1994 della CPC (RS 172.222.1), fissato come segue:
Stipendio fr. 45'575.-
Indennità di residenza fr. 1'568.fr. 47'143.-
./. deduzione di coordinamento, equivalente
alla rendita semplice massima di vecchiaia
di cui all'articolo 34 LAVS fr. 19'200.-
Guadagno assicurato fr. 27'943.-
L'importo di fr. 27'943.- è stato adeguato al rincaro (cfr. allegato). Nella determinazione delle nostre prestazioni di rendita la base di calcolo era sempre costituita dal guadagno assicurato comprensivo del rincaro, vale a dire fr. 34'044.- (per l'anno 1995) fino a fr. 35'458.- (per l'anno 2001)."
2.8 Alla luce dei dati sopra esposti questo Tribunale non può che concludere per la correttezza del guadagno assicurato stabilito dalla convenuta. In effetti, oltre a essere conforme alle disposizioni in vigore alla nascita del diritto, citate al considerando 2.6, l'importo si fonda su un reddito percepito nel 1990 dall'assicurato (fr. 45'575 oltre alle indennità di residenza) superiore a quello da lui stesso indicato all'attenzione della Cassa pensioni nella lettera del 13 marzo 2001 (fr. 43'782; cfr. inc. CP).
Visto quanto sopra il guadagno assicurato posto alla base del calcolo della mezza rendita di invalidità dovuta all'assicurato dev'essere confermato e la petizione respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui non è priva di oggetto, la petizione è respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti