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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.05.2000 34.2000.6

May 16, 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·593 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2000.00006   MB

Lugano 16 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Michela Bürki Moreni  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 30 marzo 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

__________, 

  in materia di previdenza professionale  

ritenuto in fatto,          -   che, con decisione 19 luglio 1999, __________ è stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità;

                                     -   che, dopo aver chiarito alcuni particolari in relazione alla propria previdenza professionale, con petizione 30 marzo 2000 indirizzata al TCA, __________, rappresentato dal __________, ha chiesto la condanna della __________, suo ex datore di lavoro, al versamento di fr. 9721.-- più gli interessi legali (cfr. doc. _);

                                     -   che da accertamenti effettuati dal TCA presso il Registro di commercio emerge che il fallimento della società è stato chiuso con decreto 25 marzo 1997, motivo per cui essa è stata cancellata il 14 aprile 1997 (cfr. STCA non pubbl. del 1 luglio 1997, cresciuta in giudicato);

considerato in diritto,

                                     -   che secondo l'art. 2 cpv. 3 della Legge sulla procedura per i ricorsi al TCA, applicabile alla presente vertenza in virtù dell'art. 8 cpv. 2 della legge di applicazione alla LPP del 25 giugno 1982 (LALPP), il presidente esamina immediatamente la petizione ed è competente a respingerla se tardiva o irricevibile;

                                     -   che per l'art. 23 della Legge sulla procedura per i ricorsi al TCA, per quanto non stabilito dalla presente legge valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il Codice cantonale di procedura civile;

                                     -   che la capacità di essere parte è un presupposto processuale e va esaminata d'ufficio dal giudice in ogni stadio di causa (art. 97 cif. 4 CPC);

                                     -   che nel caso si  accerti la carenza della capacità di essere parte l'azione viene dichiarata irricevibile (F.Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 16);                            

                                     -   che la __________ è stata radiata dal Registro di commercio a seguito del fallimento, chiuso in data 25 marzo 1997 e, che, quindi, in quanto inesistente, è priva della capacità di essere parte (F.Ottaviani, op. cit. p. 16/17);

                                     -   che di conseguenza la petizione presentata da __________ va respinta in ordine, in quanto irricevibile;

                                     -   che comunque, a titolo abbondanziale, occorre ricordare che il diritto alle prestazioni della LPP va fatto valere direttamente nei confronti dell'Istituto di previdenza competente (come peraltro precisato dall'autorità di vigilanza nel suo scritto del 14 ottobre 1999, Doc. _);

                                     -   che la procedura giudiziaria dinanzi al TCA è di principio gratuita (art. 20 cpv. 1 della legge di procedura di ricorso al TCA).

                                     -   che di conseguenza non si prelevano tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione presentata da __________ è irricevibile.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti